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Telefono: 0835.1766729
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E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Telefono: 328.1984943
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: ritardo

Voli e ritardi prolungati: condannata Wizz Air Il Giudice di pace di Catania ha riconosciuto ai passeggeri il rimborso delle spese sostenute oltre alla compensazione pecuniaria

Parma, 25 settembre 2023 – Due malcapitati viaggiatori catanesi avevano prenotato con la compagnia aerea Wizz Air un volo per la tratta Dubai-Catania: la partenza era prevista alle ore 22.10 del 5 marzo 2022, mentre l’arrivo all’1.35 del giorno successivo. Tuttavia, dopo diverse ore di attesa all’interno dell’aeroporto, la compagnia gli aveva comunicato che il volo sarebbe partito alle 12 del giorno successivo, senza fornire alcuna informazione, né prestare assistenza riguardo al pernottamento in albergo (che i viaggiatori hanno dovuto pagare di tasca propria). Non solo: il giorno seguente, la riprotezione è stata effettuata con l’aggiunta di uno scalo ad Atene inizialmente non previsto, e che ha quindi comportato ulteriori ritardi. Rientrati in sede, assistiti dallo Sportello del Turista di Confconsumatori, i viaggiatori hanno prima tentato senza successo un reclamo bonario, e si sono poi rivolti al Giudice di pace di Catania per il risarcimento dei danni, che ha riconosciuto le responsabilità della compagnia.

LA SENTENZA

Infine, il Giudice di pace di Catania Francesca Potenza, con sentenza del 17 settembre 2023, ha condannato la compagnia aerea al pagamento di 1.380 euro: di cui 1.200 a titolo di compensazione pecuniaria (600 per ogni passeggero), 165 per il pernottamento in albergo e la restante parte per le spese di trasporto in taxi, documentate con le ricevute di pagamento.

La sentenza, come evidenziano l’avvocato Maurizio Mariani, che ha assistito in giudizio i viaggiatori, e l’avvocato Carmelo Calì, vicepresidente nazionale di Confconsumatori, merita di essere menzionata perché in questo caso – a differenza di altre sentenze che condannano le compagnie aeree che gestiscono i voli già programmati a loro piacimento – il Giudice ha sanzionato la compagnia aerea anche per i disservizi cagionati applicando espressamente alcune norme internazionali fondamentali in materia di trasporto aereo a favore dei passeggeri, spesso abbandonati per ore in aeroporti lontani e sconosciuti. Infatti, oltre al riconoscimento della compensazione pecuniaria dovuta in applicazione dell’art. 7 Regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo o ritardo superiore alle 3 ore, il Giudice ha chiarito che:

“L’area del danno risarcibile nella fattispecie oggetto di giudizio non è limitata alla c.d. compensazione pecuniaria in quanto dal Regolamento citato è fatto comunque salvo l’eventuale danno ulteriore, ricollegabile ai noti principi della responsabilità contrattuale, così come previsto dall’art 12 del Regolamento, che per l’appunto stabilisce che rimangono ‘impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare’”.

UN SEGNALE POSITIVO

Questa corretta applicazione consente ai passeggeri di ottenere, purché vengano dimostrati, eventuali maggiori ristori cagionati dall’inadempimento del vettore aereo. (Diversamente, invece, l’orientamento più restrittivo ritiene la compensazione pecuniaria sia esaustiva di qualsiasi altro risarcimento). La sentenza ottenuta a Catania rappresenta dunque un segnale positivo se si pensa ad esempio a situazioni di ritardo prolungato in cui i viaggiatori hanno problemi di salute che vanno gestiti con urgenza, oppure in cui le persone che necessitano di rientrare in tempi brevi sono costrette a noleggiare dei mezzi di trasporto a proprie spese.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali di Catania, Messina e Ragusa (recapiti nella sezione Dove siamo).

  • Settembre, 25
  • 5766
  • Turismo e Trasporti
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Ritardo prolungato: Volotea e Vueling condannate Due famiglie siciliane avevano subito disagi e non erano riuscite a far valere i loro diritti con il reclamo: Confconsumatori ha ottenuto due sentenze esemplari

Catania, 1 ottobre 2021 – La corsa per arrivare in aeroporto e poi la delusione: il volo non parte prima di 5 o 7 ore di ritardo, con disagi e spese impreviste per i passeggeri. Quali sono i loro diritti in questi casi? E cosa fare se il reclamo non è sufficiente per farli valere? Confconsumatori ha ottenuto due importanti sentenze, emesse dai Giudici di Pace di Catania e Mascalucia, che fanno chiarezza sugli obblighi delle Compagnie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato.

VOLOTEA: 5 ORE DI RITARDO – Nel primo caso il Giudice di Pace di Catania, avv. Salvatore Magazù, si è pronunciato su un disservizio della compagnia Volotea: una famiglia di tre persone doveva recarsi da Catania a Venezia con partenza alle 14, ma il volo è decollato alle 18,55, ovvero quindi quasi cinque ore dopo. Il Giudice ha riconosciuto il diritto dei passeggeri alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 di 250 euro ciascuno, oltre al danno non patrimoniale di 70 euro ciascuno; e quindi complessivi 320 euro per ciascun passeggero.

VUELING: RITARDO, BUS E TAXI A NOTTE FONDA – Nel secondo caso il volo Catania-Firenze doveva partire alle 16,25 ma i passeggeri, una signora con il figlio minore, prima hanno appreso di una riprogrammazione per le ore 21,50 verso Pisa, poi posticipata alle 23, e quindi, una volta atterrati, sono stati condotti con bus fino all’aeroporto di Firenze. Mamma e figlio sono arrivati, quindi, a destinazione in piena notte, con quasi 7 ore di ritardo, e sono stati costretti a raggiungere la città in taxi. Il Giudice di Pace di Mascalucia (CT), Dott. Antonio Lentulo, ha condannato la compagnia Vueling al pagamento della somma di 250 euro ciascuno per la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, oltre a 55 euro per il pagamento del taxi. Quest’ultima somma è stata riconosciuta sempre in virtù di quanto previsto dal regolamento per i risarcimenti supplementari.

In entrambi i casi le compagnie sono state condannate anche al pagamento delle spese legali dei giudizi.

“I principi fissati dalla Corte di Giustizia Europea in materia di ritardo prolungato continuano ad avere applicazione anche con queste due pronunce – hanno dichiarato Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e Turismo dell’associazione, che ha assistito in giudizio i consumatori – I passeggeri hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti nei confronti delle compagnie, che non avevano accolto le richieste dei reclami. Importante anche la condanna al risarcimento supplementare previsto dal Regolamento Comunitario. Ci auguriamo che anche queste sentenze possano costituire un deterrente nei confronti dei dinieghi opposti quasi sempre dai vettori aerei”.

  • Ottobre, 1
  • 3387
  • Sicilia, Turismo e Trasporti
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Voli in ritardo: due vittorie di Confconsumatori Una famiglia di Catania si è trovata in ritardo a Disneyland e senza passeggino; a Milano perso un giorno di vacanza alle Mauritius

Milano, Catania, 31 luglio 2015 – Mentre lo Sportello del Turista lavora a pieno ritmo, Confconsumatori incassa due importanti vittorie, a Milano e a Catania, in materia di ritardo del volo, che oggi, con i disservizi dell’aeroporto di Fiumicino, risultano ancora più attuali. A Catania una famiglia diretta a Disneyland ha avuto 880 euro di risarcimento la vacanza rovinata e il duplice smarrimento del passeggino. A Milano una famiglia che aveva perso un giorno di vacanza alle Mauritius per un ritardo ha avuto 800 euro di risarcimento.

CATANIA – Il Giudice di Pace di Giarre ha condannato una Compagnia aerea al risarcimento dei danni nei confronti di una famiglia, che si recava in vacanza a Disneyland a Parigi, che è arrivata a destinazione in ritardo ed a cui era stato smarrito il passeggino della figlia. Il passeggino, riconsegnato solo dopo due giorni, era stato smarrito una seconda volta, e definitivamente, nel volo di ritorno. Il Giudice ha riconosciuto ai passeggeri il diritto al risarcimento di 880 euro di cui 300 euro di compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato nel viaggio di andata. Altri 450 euro, liquidati equitativamente, per danno non patrimoniale per i disagi subiti; 30 euro per l'affitto di un passeggino per due giorni a Disneyland e 100 euro per il valore del passeggino smarrito. Infine è stata rigettata l'eccezione della compagnia aerea che sosteneva la sussistenza del termine prescrizionale di sei mesi per la domanda. Infatti la normativa non prevede nessuna prescrizione, ma solo il termine di decadenza di due anni. «Un passo in avanti importante – hanno dichiarato gli avvocati Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, e Isabella Rotoli, che ha assistito in giudizio i passeggeri – che, oltre a riconoscere il danno per la vacanza parzialmente rovinata, fa chiarezza contro il tentativo delle compagnie di frapporre ostacoli al giusto riconoscimento dei diritti dei passeggeri con eccezioni infondate come quella sulla prescrizione».
Scarica la Sentenza del Giudice di Pace di Giarre

MILANO – Un ritardo nella partenza del volo aereo aveva rovinato la vacanza alle Mauritius di una famiglia di Milano, che aveva dovuto rinunciare a un giorno di ferie. Eppure il vettore aereo, beffardamente, non aveva neppure voluto riconoscere il danno. Il giudice di pace di Milano, però, accolte le istanze dei soci di Confconsumatori, ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria in quanto né il vettore aereo né il tour operator avrebbero dato idonea giustificazione del ritardo. Inoltre, il giudice ha sancito, in aggiunta, il diritto al risarcimento per il giorno di vacanza perso. «Il Giudice di Pace – commenta l’avvocato Sabrina Contino di Confconsumatori Milano – ha riconosciuto il diritto dei turisti-consumatori alla compensazione pecuniaria da 600 euro per il ritardo nella partenza del volo aereo che li avrebbe condotti da Malpensa alle Mauritius per l’agognata vacanza e anche il rimborso di 200 euro per il giorno di vacanza pagato e non goduto, in difetto di qualsivoglia circostanza straordinaria che potesse giustificarlo non avendo riconosciuto come tale le avverse condizioni meteorologiche invocate dalla convenuta né i dedotti ma non specificati guasti tecnici».
Scarica la Sentenza del Tribunale di Milano

  • Luglio, 31
  • 8855
  • Lombardia, Sicilia, Turismo e Trasporti
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Ferragosto in aeroporto per un ritardo del volo Risarcito un brindisino che aveva trascorso la giornata di Ferragosto in aeroporto: riconosciuto anche il danno non patrimoniale

Brindisi, 19 settembre 2013 – Costretto a trascorrere il giorno di Ferragosto in aeroporto per un ritardo del volo. La disavventura di un associato di Confconsumatori Brindisi si è, fortunatamente, risolta con un equo risarcimento per il consumatore, abbandonato nella sala d’attesa dell’aeroporto di Brindisi per oltre 4 ore.

Il Giudice di Pace di Brindisi, con una sentenza emessa nei giorni scorsi, ha infatti condannato la Compagnia aerea al risarcimento dei danni patiti dal consumatore brindisino che aveva trascorso la maggiore parte del giorno di Ferragosto 2012 nell’aeroporto di Brindisi, a causa del ritardo di circa 4 ore del volo Brindisi – Roma Fiumicino. In particolare il Giudice, dott. Francesco De Vitis, ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, liquidati equitativamente in 350 € .

Due le motivazioni alla base della decisione del Giudice: in primo luogo la Compagnia non aveva fornito al consumatore l’assistenza prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 che disciplina la responsabilità del vettore nel caso di ritardo dei voli. La Compagnia, infatti, come emerso nel corso del giudizio, non aveva provveduto alla somministrazione di “ pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa e l’effettuazione a titolo gratuito di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica ”

Il secondo motivo che ha portato a un inasprimento della pronuncia del Giudice riguarda la circostanza eccezionale del ritardo : “ il disagio – si legge nella sentenza – è avvenuto il giorno di Ferragosto, dedicato al riposo e allo svago delle persone ”.

« Siamo particolarmente soddisfatti per questa ennesima vittoria giudiziale ottenuta da un associato della Confconsumatori – afferma l’avv. Emilio Graziuso , Presidente di Confconsumatori Brindisi – con essa, infatti, il consumatore ha ottenuto il giusto ristoro per il danno dallo stesso patito. Inoltre, con la pronunzia in esame il Giudice di Pace di Brindisi, oltre ad avere applicato il regolamento comunitario che disciplina la responsabilità del vettore nel caso di ritardo dei voli, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale il quale riconosce, in favore del consumatore, il danno non patrimoniale nel caso di ritardo nei voli aerei ».

Scarica la sentenza

Per maggiori informazioni 347/0628721 ; www.confconsumatoribrindisi.it.

  • Settembre, 19
  • 2345
  • Puglia, Turismo e Trasporti
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13 ore di ritardo: perde il funerale della madre Sentenza esemplare a Linguaglossa (CT): risarcimento da 1000 euro più le spese. Calì: «Accolti tre orientamenti della Corte di Giustizia»

Catania, 12 settembre 2013 – Il Giudice di Pace di Linguaglossa (CT) con una recente sentenza ha condannato una Compagnia aerea al risarcimento dei danni nei confronti di una signora, che era giunta a destinazione con 13 ore di ritardo e che a causa del notevole ritardo, non ha potuto partecipare ai funerali della propria madre in Ucraina. Il Giudice ha riconosciuto alla passeggera il diritto il risarcimento di 1.000 €, oltre le spese del giudizio.

In particolare il Giudice, Avv. Antonino Pagano, ha riconosciuto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 € per il ritardo : la signora aveva acquistato il biglietto per la tratta Catania-Roma-Milano Malpensa-Kiev Borispol Ukraine, con partenza da Catania alle 14 e arrivo in Ucraina alle 22,55. Tuttavia l’aereo per Roma era partito in ritardo causando la perdita della coincidenza per i voli successivi. La passeggera é stata così riprotetta su un volo con destinazione Parigi, dove è arrivata alle 24. Dopo aver trascorso la notte in albergo, il giorno successivo era ripartita alle 7, arrivando a Kiev alle 11,40, con ben 13 ore complessive di ritardo . Infatti il biglietto acquistato per l'itinerario Catania-Kiev deve intendersi come un'unica prestazione di trasporto, anche se il viaggio, per ovvi motivi operativi, é stato suddiviso dalla Compagnia in più tratte. Conseguentemente la durata del ritardo da prendere in considerazione non é quella relativa alla tratta Catania-Roma, ma all'intero viaggio . Il Giudice ha così recepito la definizione di volo su cui si é pronunciata la Corte di Giustizia Europea, che ha sancito il diritto del passeggero ad avere riconosciuta la compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo prolungato, pur in assenza di una previsione in tal senso da parte del regolamento comunitario.

Il Giudice ha poi riconosciuto l'ulteriore risarcimento del danno nella misura di 400 €, liquidati equitativamente, perché, sempre in virtù di quanto previsto dal regolamento comunitario e da un’altra pronuncia della Corte di Giustizia Europea, il riconoscimento della compensazione lascia impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare .

Infine l’avv. Pagano ha riconosciuto la propria competenza quale Giudice del foro del consumatore e quale autorità competente a decidere in virtù della Convenzione di Montreal e delle regole processuali dello Stato italiano in ciò rigettando ulteriormente le eccezioni della compagnia.

« Ben tre orientamenti della Corte di Giustizia Europea hanno trovato accoglimento in questa sentenza . Ancora un passo in avanti contro il tentativo delle compagnie di frapporre ostacoli al giusto riconoscimento dei diritti dei passeggeri» ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì , Responsabile nazionale Trasporti e Turismo di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio la passeggera.

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  • Settembre, 12
  • 3955
  • Sicilia, Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
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Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
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Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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