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Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
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Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: sentenza

“Investimenti troppo rischiosi”: BDM Banca deve rimborsare la risparmiatrice La sentenza del Tribunale di Bari in un caso seguito da Confconsumatori

Bari, 29 luglio 2025 – Era stata indotta a partecipare all’aumento di capitale varato dalla banca e ad acquistare titoli azionari, ma l’investimento era troppo rischioso e non le era stato presentato nel modo corretto. E così il Tribunale di Bari, con la sentenza del 10 luglio scorso, ha accolto la domanda della ricorrente contro Bdm Banca Spa, già Banca Popolare di Bari. Nel caso è stata assistita dall’avvocato Alessandra Taccogna, legale di Confconsumatori Bari, Capurso e Triggiano.

Il Tribunale ha stabilito che quegli investimenti “in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l’obiettivo di investimento dichiarato” e con il profilo di rischio della risparmiatrice, che “aveva infatti il titolo di maestra d’asilo e nessuna conoscenza finanziaria”. Inoltre “la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti, finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l’eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio che, nel caso di specie, dall’analisi degli estratti conto titoli, risulta pari al 100%”.

Pertanto, “l’inosservanza degli obblighi di segnalazione di inadeguatezza ed astensione dall’esecuzione, indipendentemente dall’ulteriore profilo dell’eccessiva concentrazione delle azioni, ha comportato l’inadempimento colpevole della banca, tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione”.

Il Tribunale ha dunque dichiarato la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni per inadempimento grave della banca e condannato la stessa banca alla restituzione della somma di 24.818,35 euro, oltre agli interessi legali, e al rimborso delle spese processuali per altri 5mila euro.

«Con questa sentenza, che ha accolto integralmente la domanda della ricorrente – dichiara l’avvocato Alessandra Taccogna – finalmente giustizia è stata fatta e questo rappresenta un grande risultato e speranza per tutti coloro che si trovino nella medesima situazione e vogliano tentare di ottenere la restituzione delle somme investite nei titoli azionari di Bdm Banca (ex Bpb), tramite l’utilizzo di raggiri e informazioni non corrispondenti al vero da parte dei funzionari della stessa banca». Per informazioni: www.confconsumatoribact.it; aletaccogna.confconsumatoribari@gmail.com; 334 3556495.

  • Luglio, 29
  • 7555
  • Dalle Sedi, Puglia, Risparmio e Investimenti
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Famiglia fiorentina risparmia 2 milioni di euro con Confconsumatori Toscana La sentenza del Tribunale di Firenze: la richiesta della società di Npl bancaria è prescritta

Firenze, 5 luglio 2025 – Decenni dopo la liquidazione della loro azienda, una famiglia fiorentina si era vista recapitare nel 2022 una citazione dinanzi al Tribunale di Firenze di 2 milioni di euro da una società di cartolarizzazione di credito bancario.

La famiglia, composta da 4 persone, aveva rilasciato decenni prima una fideiussione personale per un leasing immobiliare. Nel frattempo la loro società era stata liquidata e l’immobile restituito alla banca. Ormai sereni di aver regolato tutte le loro pendenze, nel 2022 sono stati invece raggiunti da una citazione di una società di Npl bancaria (“Non performing loans”, crediti deteriorati) che chiedeva loro di pagare 2 milioni di euro.

Si sono rivolti così a Confconsumatori Toscana, alla sede di Firenze, e il team legale dell’associazione ha provveduto a farli resistere in giudizio, proponendo diverse eccezioni. Il Tribunale di Firenze, proprio in questi giorni, con la sentenza 2125/2025 ha dichiarato l’estinzione del credito del prescrizione rilevando che non ci fosse la prova che le raccomandate interruttive fossero state veramente ricevute. In particolare, una non risultava neanche firmata dal destinatario e l’altra invece inviata a un indirizzo di non residenza e con firma disconosciuta dalla persona, trattandosi probabilmente di un caso di omonimia. E così i consumatori assistiti da Confconsumatori Firenze possono tirare un sospiro di sollievo.

Chi è alle prese con recuperi di crediti bancari ingiusti può rivolgersi alla sede di Firenze di Confconsumatori, in via Modena 23 (055 585564), aperta il mercoledì, giovedì e venerdì con orario 9-13 e 14.30-17. Tutti i contatti delle sedi toscane su www.confconsumatoritoscana.it. Tutti i contatti degli sportelli di Confconsumatori su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

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  • Luglio, 5
  • 1832
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Buoni fruttiferi postali senza l’indicazione della scadenza e della prescrizione, Poste Italiane condannata a rimborsare 15mila euro Il Tribunale di Monza si è pronunciato a favore di una famiglia che si era rivolta a Confconsumatori

Monza, 9 giugno 2025 – Tra il 1999 e il 2001 avevano intestato ai tre figli sei Buoni fruttiferi postali, dei quali nel 2024 Poste italiane aveva rifiutato il rimborso sostenendo che il diritto fosse prescritto. Per questo – dopo essersi rivolti a Confconsumatori, con l’assistenza dell’avvocato Sabrina Contino – avevano intentato una causa civile contro Poste, chiedendo la restituzione dell’intero capitale nominale, circa 15mila euro, più gli interessi. E il Tribunale di Monza, con sentenza del 4 giugno 2025, ha accolto la domanda risarcitoria, condannando Poste Italiane al pagamento del capitale sottoscritto maggiorato degli interessi convenzionali e di mora.

IL CASO – La vicenda ha coinvolto una famiglia composta da marito, moglie e tre figli, ai quali i genitori avevano cointestato due buoni l’uno. Erano convinti che i sei buoni – sottoscritti in due diverse occasioni, i primi tre il 2 agosto 1999 e gli altri tre il 24 dicembre 2001 – avessero durata ventennale, ma in realtà tre avevano la durata di 7 anni e altri tre avevano la durata di 11 anni. Poste Italiane però, all’atto della sottoscrizione, aveva omesso ogni informazione sulla serie di appartenenza dei buoni, sulla durata e sulla prescrizione. Sui 3 buoni sottoscritti nel 1999 Poste non aveva apposto il tagliando che indica la serie, i rendimenti e il periodo di prescrizione (come previsto dal Dm dell’8 ottobre del 1998, all’epoca vigente), mentre in occasione della sottoscrizione degli altri 3 buoni nel 2001 non aveva consegnato il foglio informativo con la descrizione delle caratteristiche degli investimenti, come prescritto dalla normativa vigente.

LA SENTENZA – Il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto dei clienti al risarcimento danni in relazione alla violazione da parte di Poste Italiane dei doveri informativi cui era tenuta, necessari per rendere conoscibili ai clienti le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza. Il Tribunale ha statuito che «gli obblighi di informazione, quale l’obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la data di scadenza dei Bfp, gravanti su Poste Italiane, costituiscono parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione dei buoni. Per tale ragione, l’omessa indicazione della data di scadenza, come si evince dagli atti (per i buoni CB derivante dalla mancata apposizione del tagliando, mentre per quelli AA3 dalla mancata consegna del foglio informativo), costituisce un’ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a Poste Italiane».

QUI la sentenza

  • Giugno, 19
  • 6796
  • Dalle Sedi, Lombardia, Risparmio e Investimenti
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Invalida al 100% non può rimborsare il prestito, segnalata come cattiva pagatrice ma per il Tribunale la segnalazione è illegittima senza una precedente diffida Il caso di una grossetana affetta da una gravissima patologia: ha risolto il caso dopo 4 anni con l'intervento di Confconsumatori Grosseto

Grosseto, 21 maggio 2025 – È affetta da una gravissima patologia, invalida al 100%. E contava che sarebbe stata l’assicurazione a farsi carico di un prestito che le era stato concesso e che lei, una cittadina grossetana, a causa del suo stato di salute non aveva più potuto rimborsare. Invece si era ritrovata segnalata alla Crif (Centrale rischi di intermediazione finanziaria) come “cattiva pagatrice”.

La grossetana si è rivolta allo sportello di Grosseto di Confconsumatori e con l’intervento degli esperti dell’associazione il prestito è stato rimborsato dall’assicurazione. Rimanevano però tutti gli effetti conseguenti alla segnalazione come “cattiva pagatrice” nelle varie banche dati interbancarie e creditizie, così ha avviato una causa civile per cancellare i dati negativi a suo nome.

Dopo 4 anni di processo, con la sentenza 354/2025 il Tribunale di Grosseto le ha dato ragione, accogliendo la domanda e ordinando la cancellazione dei dati sulla sua persona in tutte le banche dati interbancarie e creditizie. Per il Tribunale di Grosseto, infatti, «la segnalazione come cattivo pagatore deve essere preceduta da una diffida con la precisa indicazione che, in difetto di pagamento, il soggetto verrà segnalato». Comunicazione che per il tribunale ha «natura recettizia», cioè la banca deve esibire la prova, per lettera raccomandata, che il consumatore l’abbia ricevuta.

Per informazioni e assistenza in materia è possibile contattare lo sportello grossetano di Confconsumatori in via della Prefettura 3, interno 2 (0564 417849; grosseto@confconsumatori.it), aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il lunedì, martedì, giovedì e venerdì anche dalle 9 alle 12. Tutti i contatti delle sedi territoriali di Confconsumatori sono al link https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Maggio, 21
  • 1768
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Buoni postali fruttiferi prescritti: il diritto al risarcimento è confermato dalla Corte d’appello di Milano Confconsumatori: «Una decisione che ribadisce l’importanza della corretta informazione per i risparmiatori fin dall’atto della sottoscrizione dei Buoni»

Parma, 28 aprile 2025 – Un altro esito positivo a conferma dell’impegno di Confconsumatori nella campagna “Buono tradito”: con la sentenza n. 1128/2025 del 9 aprile 2025 la Corte d’appello di Milano ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Pavia che aveva sancito il diritto del titolare di Buoni postali fruttiferi “a termine” ad essere risarcito per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste italiane, del Foglio informativo analitico che sarebbe stato necessario per rendere conoscibili le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza degli investimenti.

IL CASO – Un risparmiatore pavese, titolare di 3 Buoni postali fruttiferi a termine della serie 18N, con scadenza 18 mesi, del valore complessivo di 15mila euro, acquistati nel 2006, aveva chiesto e ottenuto – con l’assistenza dell’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori – una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Pavia, il quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per non avere mai ricevuto il Foglio informativo analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei buoni. Poste italiane aveva impugnato la sentenza sostenendo che il Tribunale di Pavia avesse erroneamente applicato le norme contenute nel Dm del 19 dicembre 2000 e non avesse tenuto conto dell’onere della prova della mancata consegna del Foglio informativo, a suo dire a carico del risparmiatore, ritenendo inoltre che lo stesso risparmiatore avrebbe potuto conoscere le informazioni riguardanti la scadenza dei buoni consultando i documenti affissi agli Uffici postali. Secondo Poste, inoltre, la sentenza del Tribunale di Pavia era viziata da mancanza di nesso di causalità tra l’omessa informazione di Poste e il danno lamentato dal risparmiatore.

LA SENTENZA – La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia, ha ribadito, invece, contrariamente a quanto sostenuto da Poste Italiane, che è solo il Foglio informativo analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, a nulla rilevando che le informazioni sui titoli vengano anche pubblicate in Gazzetta Ufficiale o in generici fogli affissi agli Uffici postali sparsi sul territorio italiano. Il Foglio informativo, infatti, a detta della Corte d’Appello di Milano, assume rilevanza nei confronti del singolo risparmiatore e la sua omessa consegna rileva sul piano della “condotta” di Poste e dunque è fonte di risarcimento. Secondo la Corte d’appello di Milano, una diversa interpretazione, oltre a non tenere in considerazione quanto disposto dall’articolo 3 del Dm del 19 dicembre 2000, non appare adeguata alla tutela del risparmiatore, in considerazione “delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest’ultimo e Poste Italiane”. Quanto poi al nesso di causalità tra l’omessa informazione da parte di Poste italiane e il danno effettivamente subìto dal risparmiatore, la Corte d’Appello di Milano ha evidenziato che la violazione dei doveri informativi che si è concretizzata a danno del risparmiatore non lo ha posto nelle condizioni di potersi attivare in tempo per riscuotere i propri Buoni e ne ha pertanto giustificato il diritto al risarcimento.

LA TUTELA – «Una decisione molto significativa – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori che ha assistito il risparmiatore nei due gradi di giudizio – che ribadisce l’importanza della corretta informazione per i risparmiatori fin dall’atto della sottoscrizione dei Buoni postali e ciò non solo in quanto previsto da una precisa normativa al riguardo, ma anche in ragione dell’ampia diffusione di questa forma di risparmio e della modesta conoscenza economico-finanziaria dei cittadini che investono in questa tipologia di prodotti».

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori (contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o scrivere allo Sportello online dell’associazione: (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).

  • Aprile, 28
  • 3455
  • Risparmio e Investimenti
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Tasso e durata indeterminabili, il mutuo Bhw regolamentato dal diritto tedesco è nullo: «Viola le norme del Testo unico bancario» La sentenza a favore di una famiglia di Grosseto che si è rivolta a Confconsumatori: la banca deve restituire le somme illecitamente incassate

Grosseto, 15 aprile 2025 – Avevano stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa con annesso piano di risparmio edilizio, regolamentato dal diritto tedesco, e nel tempo si erano ritrovati a pagare una rata sempre più alta. Ma ora quella famiglia – senesi da tempo residenti a Grosseto – finalmente può respirare, grazie alla sentenza della Corte d’appello di Firenze.

Nel 2020 si erano rivolti allo sportello di Grosseto di Confconsumatori, per tentare di mettere fine a un calvario in base al quale pagavano una rata sempre più alta, che poi finiva – in parte – ad alimentare un fondo di risparmio della stessa banca. Il mutuo tedesco, infatti, era del tutto indeterminabile in merito al tasso applicato e alla durata.

Dopo una decisione negativa del tribunale in primo grado, a causa di un motivo procedurale sulla mediazione, la famiglia – sempre assistita dall’avvocato Marco Masetti, esperto dello sportello grossetano di Confconsumatori – ha deciso di proporre appello e con la sentenza 499/2025 la Corte d’Appello di Firenze, utilizzando la giurisprudenza sui mutui “Bhw” della Suprema Corte, ha dichiarato la nullità del mutuo stipulato dalla famiglia, delle pattuizioni degli interessi bancari e del piano di risparmio collaterale, in quanto in pieno contrasto e in violazione delle norme del Testo unico bancario. Il giudice di Corte d’appello ha ordinato all’istituto la restituzione delle somme illegittimamente pagate dai risparmiatori, oltre alla liquidazione delle spese di giudizio del primo e del secondo grado.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori: tutti i contatti al link https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Aprile, 15
  • 3821
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Pagina 1 di 212»

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