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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: servizi finanziari

Nuove tutele per i consumatori: in vigore le modifiche al Codice del Consumo Il D. Lgs. 209/2025 rafforza recesso online e regole sui servizi finanziari a distanza.

Parma, 9 luglio 2026 – Dal 19 giugno 2026 sono operative le modifiche al Codice del Consumo introdotte dal D. Lgs. 209/2025, che intervengono su due ambiti rilevanti:

  • il diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi mediante interfacce online, con l’introduzione del nuovo articolo 54‑bis;
  • la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, disciplinata dalla nuova Sezione II‑bis (artt. 59‑bis – 59‑terdecies).

Le disposizioni si applicano a tutti i contratti tra professionisti e consumatori aventi ad oggetto servizi finanziari offerti a distanza (app, piattaforme online, telefono, ecc.).

Diritto di recesso tramite interfaccia online

Il Codice del Consumo ora prevede che sulla stessa interfaccia online utilizzata per concludere il contratto debba essere presente una funzione di “recesso”, facilmente accessibile e chiaramente leggibile. La funzione deve rimanere disponibile per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso.

Il recesso può essere esercitato in modo rapido, tramite l’attivazione del pulsante dedicato, attraverso il quale il consumatore invia la propria dichiarazione online.

Si precisa però che il diritto di recesso non si applica, tra l’altro, a diversi servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni dei mercati finanziari (ad es. acquisto di titoli quotati in Borsa), alle polizze viaggio/bagagli o analoghe polizze a breve termine inferiori a un mese, e ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta scritta del consumatore prima dell’esercizio del recesso.

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Obblighi informativi precontrattuali rafforzati

Devono essere fornite informazioni complete su indirizzo geografico, contatti (compresa email), caratteristiche essenziali del servizio finanziario e avvisi sui rischi connessi.

Informazioni sul diritto di recesso

  • 14 giorni di calendario senza penali e senza obbligo di motivazione;
  • 30 giorni per polizze pensionistiche, incluse le assicurazioni sulla vita;
  • indicazione delle procedure pratiche per esercitare il recesso.

Chiarimenti adeguati prima della conclusione del contratto

Il professionista deve fornire spiegazioni che consentano al consumatore di valutare l’idoneità del contratto e degli eventuali servizi accessori rispetto alle proprie esigenze e alla situazione finanziaria. È il professionista che deve provare di aver adempiuto agli obblighi informativi e ai chiarimenti adeguati, rafforzando così la tutela pratica del consumatore.

I chiarimenti devono includere:

  • informazioni precontrattuali obbligatorie;
  • caratteristiche essenziali del contratto;
  • effetti specifici del contratto sul consumatore, comprese le conseguenze di ritardi o mancati pagamenti.

Protezione delle interfacce online

Il professionista deve adottare sistemi che impediscano pratiche ingannevoli o manipolative, garantendo che l’interfaccia non comprometta la libertà decisionale del consumatore.

Sanzioni e nullità del contratto

Il mancato adeguamento alle nuove disposizioni comporta sanzioni amministrative da 7.500 a 75.000 euro.

È inoltre prevista la nullità del contratto quando:

  • il professionista ostacola l’esercizio del diritto di recesso;
  • non rimborsa le somme già pagate dal consumatore;
  • viola gli obblighi di informazione precontrattuale.

La nullità è prevista anche quando la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale altera significativamente la rappresentazione delle caratteristiche del servizio finanziario offerto.

Dichiarazione di Confconsumatori

«Le novità introdotte dal decreto legislativo – affermano il presidente nazionale di Confconsumatori, Avv. Carmelo Calì, e l’Avv. Grazia Ferdenzi, legale Sportello online Confconsumatori – rappresentano una svolta importante a favore dei consumatori. In particolare, la possibilità di esercitare il diritto di recesso direttamente tramite una funzione dedicata sulla piattaforma renderà la procedura molto più semplice, senza necessità di inviare PEC o raccomandate. Quanto alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, viene finalmente colmato un vuoto normativo che rischiava di pregiudicare i diritti dei consumatori. Ci auguriamo che i professionisti si adeguino rapidamente alle nuove regole, così da evitare contenziosi e rendere più sicuro e trasparente l’approccio dei consumatori al mercato digitale.»

  • Luglio, 9
  • 1479
  • Acquisti e Garanzie, Internet
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AGCM sanziona Revolut: accolti i rilievi di Confconsumatori L’Autorità multa la piattaforma fintech per 11,5 milioni di euro: confermate le contestazioni dell’esposto Confconsumatori del 2024 sulle informazioni ingannevoli nei servizi di investimento.

7 aprile 2025 – AGCM: 11,5 milioni di euro di sanzioni a Revolut

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento PS12974, pubblicato il 2 aprile 2026, accertando la scorrettezza di tre pratiche commerciali adottate da Revolut. Le sanzioni complessive ammontano a 11,5 milioni di euro.

Accolti i rilievi sollevati da Confconsumatori

Di particolare rilievo per l’associazione è la sanzione da 5 milioni di euro relativa alla presentazione ingannevole delle caratteristiche e dei costi dei servizi di investimento. Si tratta degli stessi profili segnalati da Confconsumatori nell’esposto del 19 luglio 2024, redatto dall’Avv. Antonio Pinto, Responsabile del settore prodotti finanziari.

Azioni frazionate: informazione non chiara e rischi non evidenziati

Nell’esposto, Confconsumatori aveva denunciato che la comunicazione commerciale di Revolut poteva indurre i consumatori a ritenere di acquistare “azioni”, mentre in realtà venivano proposte azioni frazionate, strumenti con diritti e rischi significativamente diversi. Tra gli elementi critici segnalati figuravano la mancanza del diritto di voto, limiti alla trasferibilità e un maggiore rischio di controparte.

L’AGCM ha confermato che Revolut non ha fornito un’informativa chiara e immediatamente comprensibile su tali aspetti, né sui costi reali del servizio, nonostante claim come “0% di commissioni”.

Trasparenza e correttezza: principi irrinunciabili

Il provvedimento ribadisce che, quando si offrono servizi finanziari al pubblico retail, l’informazione deve essere completa, trasparente e comprensibile sin dal primo contatto promozionale. Non è conforme alla disciplina consumeristica pubblicizzare genericamente l’acquisto di “azioni” e solo successivamente rivelare che il prodotto presenta natura, rischi e diritti differenti.

Le dichiarazioni

«Il provvedimento dell’AGCM conferma la fondatezza del lavoro svolto da Confconsumatori a tutela dei risparmiatori», afferma l’Avv. Antonio Pinto. «Avevamo segnalato che la comunicazione di Revolut poteva risultare decettiva su elementi essenziali della decisione di investimento. L’Autorità ha oggi accertato la scorrettezza di quei profili».

«Questa decisione rappresenta un risultato importante non soltanto per l’associazione, ma per tutti i consumatori che operano attraverso piattaforme digitali», aggiunge Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori. «Il mercato fintech non può diventare uno spazio in cui le informazioni essenziali vengono semplificate o omesse a danno degli utenti».

L’impegno di Confconsumatori

L’associazione continuerà a monitorare il settore dei servizi bancari e finanziari digitali affinché l’innovazione tecnologica si sviluppi nel rispetto delle regole di trasparenza, correttezza e piena consapevolezza delle scelte economiche dei consumatori.

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  • Aprile, 7
  • 3017
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