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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: tribunale

“Investimenti troppo rischiosi”: BDM Banca deve rimborsare la risparmiatrice La sentenza del Tribunale di Bari in un caso seguito da Confconsumatori

Bari, 29 luglio 2025 – Era stata indotta a partecipare all’aumento di capitale varato dalla banca e ad acquistare titoli azionari, ma l’investimento era troppo rischioso e non le era stato presentato nel modo corretto. E così il Tribunale di Bari, con la sentenza del 10 luglio scorso, ha accolto la domanda della ricorrente contro Bdm Banca Spa, già Banca Popolare di Bari. Nel caso è stata assistita dall’avvocato Alessandra Taccogna, legale di Confconsumatori Bari, Capurso e Triggiano.

Il Tribunale ha stabilito che quegli investimenti “in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l’obiettivo di investimento dichiarato” e con il profilo di rischio della risparmiatrice, che “aveva infatti il titolo di maestra d’asilo e nessuna conoscenza finanziaria”. Inoltre “la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti, finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l’eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio che, nel caso di specie, dall’analisi degli estratti conto titoli, risulta pari al 100%”.

Pertanto, “l’inosservanza degli obblighi di segnalazione di inadeguatezza ed astensione dall’esecuzione, indipendentemente dall’ulteriore profilo dell’eccessiva concentrazione delle azioni, ha comportato l’inadempimento colpevole della banca, tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione”.

Il Tribunale ha dunque dichiarato la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni per inadempimento grave della banca e condannato la stessa banca alla restituzione della somma di 24.818,35 euro, oltre agli interessi legali, e al rimborso delle spese processuali per altri 5mila euro.

«Con questa sentenza, che ha accolto integralmente la domanda della ricorrente – dichiara l’avvocato Alessandra Taccogna – finalmente giustizia è stata fatta e questo rappresenta un grande risultato e speranza per tutti coloro che si trovino nella medesima situazione e vogliano tentare di ottenere la restituzione delle somme investite nei titoli azionari di Bdm Banca (ex Bpb), tramite l’utilizzo di raggiri e informazioni non corrispondenti al vero da parte dei funzionari della stessa banca». Per informazioni: www.confconsumatoribact.it; aletaccogna.confconsumatoribari@gmail.com; 334 3556495.

  • Luglio, 29
  • 7556
  • Dalle Sedi, Puglia, Risparmio e Investimenti
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Buoni fruttiferi postali senza l’indicazione della scadenza e della prescrizione, Poste Italiane condannata a rimborsare 15mila euro Il Tribunale di Monza si è pronunciato a favore di una famiglia che si era rivolta a Confconsumatori

Monza, 9 giugno 2025 – Tra il 1999 e il 2001 avevano intestato ai tre figli sei Buoni fruttiferi postali, dei quali nel 2024 Poste italiane aveva rifiutato il rimborso sostenendo che il diritto fosse prescritto. Per questo – dopo essersi rivolti a Confconsumatori, con l’assistenza dell’avvocato Sabrina Contino – avevano intentato una causa civile contro Poste, chiedendo la restituzione dell’intero capitale nominale, circa 15mila euro, più gli interessi. E il Tribunale di Monza, con sentenza del 4 giugno 2025, ha accolto la domanda risarcitoria, condannando Poste Italiane al pagamento del capitale sottoscritto maggiorato degli interessi convenzionali e di mora.

IL CASO – La vicenda ha coinvolto una famiglia composta da marito, moglie e tre figli, ai quali i genitori avevano cointestato due buoni l’uno. Erano convinti che i sei buoni – sottoscritti in due diverse occasioni, i primi tre il 2 agosto 1999 e gli altri tre il 24 dicembre 2001 – avessero durata ventennale, ma in realtà tre avevano la durata di 7 anni e altri tre avevano la durata di 11 anni. Poste Italiane però, all’atto della sottoscrizione, aveva omesso ogni informazione sulla serie di appartenenza dei buoni, sulla durata e sulla prescrizione. Sui 3 buoni sottoscritti nel 1999 Poste non aveva apposto il tagliando che indica la serie, i rendimenti e il periodo di prescrizione (come previsto dal Dm dell’8 ottobre del 1998, all’epoca vigente), mentre in occasione della sottoscrizione degli altri 3 buoni nel 2001 non aveva consegnato il foglio informativo con la descrizione delle caratteristiche degli investimenti, come prescritto dalla normativa vigente.

LA SENTENZA – Il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto dei clienti al risarcimento danni in relazione alla violazione da parte di Poste Italiane dei doveri informativi cui era tenuta, necessari per rendere conoscibili ai clienti le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza. Il Tribunale ha statuito che «gli obblighi di informazione, quale l’obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la data di scadenza dei Bfp, gravanti su Poste Italiane, costituiscono parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione dei buoni. Per tale ragione, l’omessa indicazione della data di scadenza, come si evince dagli atti (per i buoni CB derivante dalla mancata apposizione del tagliando, mentre per quelli AA3 dalla mancata consegna del foglio informativo), costituisce un’ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a Poste Italiane».

QUI la sentenza

  • Giugno, 19
  • 6796
  • Dalle Sedi, Lombardia, Risparmio e Investimenti
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Invalida al 100% non può rimborsare il prestito, segnalata come cattiva pagatrice ma per il Tribunale la segnalazione è illegittima senza una precedente diffida Il caso di una grossetana affetta da una gravissima patologia: ha risolto il caso dopo 4 anni con l'intervento di Confconsumatori Grosseto

Grosseto, 21 maggio 2025 – È affetta da una gravissima patologia, invalida al 100%. E contava che sarebbe stata l’assicurazione a farsi carico di un prestito che le era stato concesso e che lei, una cittadina grossetana, a causa del suo stato di salute non aveva più potuto rimborsare. Invece si era ritrovata segnalata alla Crif (Centrale rischi di intermediazione finanziaria) come “cattiva pagatrice”.

La grossetana si è rivolta allo sportello di Grosseto di Confconsumatori e con l’intervento degli esperti dell’associazione il prestito è stato rimborsato dall’assicurazione. Rimanevano però tutti gli effetti conseguenti alla segnalazione come “cattiva pagatrice” nelle varie banche dati interbancarie e creditizie, così ha avviato una causa civile per cancellare i dati negativi a suo nome.

Dopo 4 anni di processo, con la sentenza 354/2025 il Tribunale di Grosseto le ha dato ragione, accogliendo la domanda e ordinando la cancellazione dei dati sulla sua persona in tutte le banche dati interbancarie e creditizie. Per il Tribunale di Grosseto, infatti, «la segnalazione come cattivo pagatore deve essere preceduta da una diffida con la precisa indicazione che, in difetto di pagamento, il soggetto verrà segnalato». Comunicazione che per il tribunale ha «natura recettizia», cioè la banca deve esibire la prova, per lettera raccomandata, che il consumatore l’abbia ricevuta.

Per informazioni e assistenza in materia è possibile contattare lo sportello grossetano di Confconsumatori in via della Prefettura 3, interno 2 (0564 417849; grosseto@confconsumatori.it), aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il lunedì, martedì, giovedì e venerdì anche dalle 9 alle 12. Tutti i contatti delle sedi territoriali di Confconsumatori sono al link https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Maggio, 21
  • 1769
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Il prestito per l’acquisto delle “azioni baciate” delle banche venete è nullo: la decisione del Tribunale di Grosseto Accolta in due sentenze la tesi di Confconsumatori. Le rate devono essere restituite dall’acquirente

Grosseto, 23 novembre 2024  – Due ex azionisti grossetani della Banca Popolare di Vicenza si vedranno parzialmente rimborsate le rate del prestito da 6.250 euro contratto per l’acquisto di 100 azioni della banca. Il Tribunale di Grosseto, infatti, con decisioni probabilmente uniche in giurisprudenza tramite le due sentenze numero 834 e 819 dell’ottobre 2024 della giudice Leone, ha accolto totalmente le tesi di Confconsumatori.

IL CASO

L’ipotesi riguardava il caso dei piccoli risparmiatori che hanno pagato a rate, con un prestito dissennato e nullo erogato da Bpvi, le azioni della banca. È il cosiddetto sistema delle “operazioni baciate”, cioè finanziamenti erogati da una banca a un cliente a tassi di interesse più vantaggiosi a patto che il cliente acquisti azioni della banca stessa, che di conseguenza vengono chiamate “azioni baciate”. In seguito Intesa Sanpaolo ha acquisito dai commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza (e Veneto Banca) alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche venete, tra cui rientravano anche le operazioni riguardanti le “azioni baciate”. E per il Tribunale di Grosseto l’immunità concessa all’acquirente delle banche venete, cioè Intesa Sanpaolo, non trova applicazione per quanto concerne la restituzione delle rate mensili pagate dai 2 grossetani al nuovo soggetto: di conseguenza, dalla data del subentro, luglio 2017, il cessionario delle aziende bancarie che ha introitato le rate mensili deve restituirle.

IL COMMENTO

Per il presidente nazionale Marco Festelli “si è trattato di una battaglia di civiltà giuridica per scardinare una norma assolutamente ingiusta e che ha posto a carico dei risparmiatori un costo salatissimo. Con la brutale normativa istituita ad hoc per le banche venete si è creato o tentato di creare una disciplina diretta esclusivamente a danneggiare i piccoli azionisti e risparmiatori delle banche fallite“.

LA TUTELA

Confconsumatori prosegue la sua azione per la tutela dei piccoli risparmiatori in ogni sede possibile, anche attraverso la propria rete di sportelli territoriali (www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) e il proprio sportello virtuale (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).

LA PRIMA SENTENZA

LA SECONDA SENTENZA

  • Novembre, 23
  • 4099
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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