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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: voli

Caro voli: la Sicilia annuncia nuovi rimborsi per i residenti Accolta la richiesta dei consumatori, ma rimangono delle criticità sui tempi e i modi

Parma-Catania, 6 novembre 2024 – Mentre il caro voli non accenna ad arrestarsi, la notizia che la Regione Sicilia aumenterà la percentuale di rimborso per i cittadini residenti non può che essere accolta positivamente, anche e soprattutto perché si trattava di una proposta già formulata da tempo dalle associazioni dei consumatori, fino a oggi rimasta inascoltata.

“Ci auguriamo che la percentuale di aumento sia significativa e non irrisoria – sarebbe così una mezza beffa per i passeggeri – e ricordiamo che in ogni caso restano, sul bonus regionale, delle criticità che a nostro avviso bisognerà superare al più presto”, afferma Carmelo Calì, vicepresidente di Confconsumatori e rappresentante del CNCU nell’Osservatorio regionale per il trasporto aereo.

Ricordiamo che al momento il rimborso è previsto nella misura del 25% del prezzo complessivo del biglietto per tutti i residenti, con un’integrazione di un ulteriore 25% per invalidi al 67%, studenti e possessori di Isee inferiore a 15mila euro.

VOLI 2025 – La prima cosa da capire è cosa succederà ai voli successivi al 31 dicembre 2024 perché il decreto in vigore garantisce il rimborso fino alla fine dell’anno. Confconsumatori auspica che, in merito, la Regione faccia chiarezza al più presto e adotti tutti gli atti necessari a garantire che anche per il 2025 la misura venga confermata.

TEMPI CERTI PER I RIMBORSI – Poi c’è la questione dei tempi dei rimborsi, che attualmente si sono allungati per mancanza di copertura finanziaria. Ora, a prescindere dalla copertura finanziaria, che come promesso e annunciato dalla Regione ci sarà, i tempi sono importanti: anche quando c’era la copertura finanziaria, infatti, spesso i passeggeri lamentavano di ricevere i rimborsi con ampio ritardo. Dunque stabilire dei tempi certi per il rimborso sarebbe quantomeno opportuno anche perché, per i rimborsi alle compagnie aeree convenzionate, nei decreti regionali è fissato il termine entro cui dovranno avvenire, mentre per i passeggeri invece vige la vecchia regola del “pagherò se potrò”.

DIFFICOLTÀ SUL PORTALE – Infine, i consumatori riscontrano anche alcune problematiche nella pratica, al momento dell’invio della richiesta: pensiamo ad esempio alla difficoltà di presentare la domanda di rimborso con l’aiuto di un familiare o comunque un delegato per persone che non sono munite di Spid o di carta d’identità elettronica. Nei mesi scorsi molte persone hanno segnalato a Confconsumatori questo tipo di difficoltà; l’associazione ritiene dunque che sarebbe opportuno un intervento sul portale che possa essere risolutivo.

“Certamente questa misura l’abbiamo salutata positivamente fin dall’inizio e continuiamo a ritenerla valida”, commenta Calì. “Tuttavia, ciò non deve distoglierci dalla vera questione che è quella del caro voli, che continua a sussistere. Le compagnie continuano ad approfittare delle vacanze e delle festività per aumentare i prezzi; si fanno la concorrenza tra di loro a chi aumenta di più il prezzo. E questo diventa una limitazione per tutti, ma soprattutto per quegli studenti che vogliono e devono tornare a casa durante le vacanze. L’esperienza ci insegna, per come ci è stato segnalato da più parti, che le famiglie finiscono per passare Natale, Pasqua senza i propri figli perché un volo di 600 euro non possono permetterselo”.

  • Novembre, 6
  • 22959
  • Dalle Sedi, Sicilia, Turismo e Trasporti
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Disservizi in vacanza: torna lo Sportello del Turista di Confconsumatori A partire dal 1° agosto attiva l’assistenza per pacchetti turistici, cancellazioni e ritardi di voli, treni, navi ma anche smarrimento bagagli e disservizi autostradali

Parma-Catania, 30 luglio 2024 – Sta per ripartire, per il diciannovesimo anno, lo Sportello del Turista di Confconsumatori: un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale fino al termine dell’estate. Dal 1° agosto sarà possibile ricevere informazioni, consulenza e assistenza al telefono, online e anche in presenza – nelle ormai tradizionali sedi situate tra le province di Catania e Messina – per far valere i propri diritti in caso di disservizi e problematiche in materia di turismo. L’indirizzo e-mail dedicato è: sportelloturista@confconsumatori.it.

COSA TENERE A MENTE QUEST’ESTATE

RECESSO ENTRO 5 GIORNI PER CONTRATTI DI ACQUISTO ONLINE

Esiste un termine (purtroppo ancora poco conosciuto dai consumatori): è possibile recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici (che sono contratti a distanza negoziati al di fuori dei locali commerciali) entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva. Bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del Turismo rispetto a quello di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non coerente con le proprie esigenze, si può dunque tranquillamente recedere.

AUMENTI PREZZI PACCHETTI TURISITICI: COME DIFENDERSI

Soprattutto ad agosto, periodo di partenze, potrebbero verificarsi richieste illegittime di integrazione del prezzo pagato al momento dell’acquisto del pacchetto. È importante conoscere cosa prevede a riguardo il Codice del Turismo, in che casi l’aumento è consentito e a quali condizioni. Innanzitutto, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente. È opportuno, pertanto, controllare il contratto per verificare l’esistenza o meno della relativa clausola. Va inoltre ricordato che un aumento di prezzo è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. Le richieste di integrazione che non rispettano tali termini sono illegittime, e non potrebbero essere formulate: il consiglio è dunque quello di contestarle.

Le richieste di aumenti di prezzo, poi, non possono essere generiche ma sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte e se decide di recedere l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, l’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione, le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il suddetto periodo e l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto con il relativo prezzo.

CANCELLAZIONI E RITARDI AEREI

Questi disservizi, molto comuni, si sono puntualmente ripresentati anche in questo primo periodo di vacanze. Spesso le compagnie tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, invocando presunte circostanze eccezionali, senza peraltro indicarle. Consigliamo ai passeggeri di non farsi ingannare da queste risposte e di insistere nelle richieste di compensazione pecuniaria, rimborso, risarcimento e riprotezione e assistenza: diritti irrinunciabili dei passeggeri.

I TEMI DI ASSISTENZA

PACCHETTI TURISTICI

I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso. Comprendono almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa al pacchetto turistico, come ad esempio visite ed escursioni. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, anche da vacanza rovinata, e/o alla riduzione del prezzo, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche online).

VIAGGI AEREI

CANCELLAZIONE DEL VOLO: La compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro.

RITARDI: Sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.

NEGATO IMBARCO: Comprende anche il cosiddetto overbooking, quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili. Al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.

BAGAGLI: Spetta il risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro 7 giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. Nell’immediatezza la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo PIR e prima di lasciare l’aera aeroportuale.

VIAGGI IN TRENO

In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il rimborso e il risarcimento in virtù del Regolamento Comunitario n. 782/2021.

VIAGGI IN AUTOSTRADA

L’automobilista ha diritto di richiedere alla società autostradale i seguenti risarcimenti: viabilità e sicurezza; assistenza all’utenza autostradale; accessibilità ai servizi autostradali; pedaggio (ad esempio: errato calcolo del pedaggio; mancato pagamento); danni ai veicoli causati da: 1) urto della sbarra della pista Telepedaggio di accesso/uscita dei caselli autostradali; 2) caduta di oggetti distaccatisi da strutture autostradali; 3) investimento di animali o oggetti non rimossi tempestivamente dalla rete autostradale; 4) sinistro causato da buca o dissesto del manto autostradale, ove sia accertata la responsabilità della Società.

VIAGGI A BORDO DI NAVE

La normativa di riferimento è il Regolamento UE n. 1177/2010, che prevede tutele in caso di ritardi e cancellazioni (oltre al risarcimento danni).

SOGGIORNI IN ALBERGO

Il turista che subisce dei disservizi durante i giorni di soggiorno può chiedere il risarcimento all’albergatore.

«Anche il 2024 ci vede impegnati a fianco dei turisti contro soprusi, inadempienze e illegittime richieste – dichiarano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo e vicepresidente dell’associazione –. Ogni estate porta nuove segnalazioni di disservizi accanto a quelle ormai consolidate nel tempo. Da parte nostra aiuteremo i consumatori ad affrontare sia le une che le altre perché il consumatore ha diritto di godere a pieno di un periodo di svago e riposo».

TUTTI I RECAPITI

CATANIA (Piazza Michelangelo Buonarroti, n. 22)

Contatti: 095.7049705 (durante gli orari di apertura) e 340.7289212 –

sportelloturista@confconsumatori.it

Orari di apertura: Lunedì dalle 9.30 alle 12; Venerdì dalle 9 alle 13; Martedì dalle 17 alle 19.30; Mercoledì dalle 16 alle 20.

GIARRE (CT) (Via N. Tommaseo n. 121)

Contatti: 095.932573 (durante gli orari di apertura) – confconsumatorigiarre@hotmail.it

Orari di apertura: Mercoledì dalle 17 alle 20

MESSINA (Via Antonio Salandra n. 19, piano terra)

Contatti: 351.8647740 – confconsumatori.messina@gmail.com

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.30 previo appuntamento telefonico

TAORMINA (ME) (Via Bastione n. 6)

Contatti: 329.3115995 – confconsumatori.taormina@gmail.com

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 previo appuntamento telefonico

SINAGRA (ME) (Via Salita Orologio)

Contatti: 340.8356464 (attivo solo il martedì e il sabato dalle 16.30 alle 19.30) – confconsumo.sinagra@libero.it

  • Luglio, 30
  • 3056
  • Turismo e Trasporti
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Sconto sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti in Sicilia Confconsumatori: «Una misura ancora poco conosciuta». Agevolazioni anche per i passeggeri con disabilità. Come presentare la richiesta di contributo.

Catania, 8 maggio 2024 – Confconsumatori ricorda ai residenti in Sicilia l’opportunità – ancora poco conosciuta – di usufruire di contributi per l’acquisto dei biglietti aerei.

IL PROVVEDIMENTO

Il contributo sul costo dei biglietti aerei in favore dei residenti in Sicilia, con l’abbattimento fino al 50% delle tariffe per i voli da e per Milano e Roma già parzialmente previsto dalla Regione a novembre 2023, è stato esteso a tutti i collegamenti nazionali da e per gli aeroporti siciliani, anche per le piccole tratte. È quanto prevede il Ddg 301 della Regione Sicilia del 14 marzo 2024 con l’obiettivo di garantire collegamenti aerei da e per la Sicilia e sarà applicabile sui biglietti aerei acquistati per voli dal 15 marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024.

IL CONTRIBUTO

Il contributo economico sul costo totale dei biglietti aerei è pari al 25% per i cittadini residenti in Sicilia, più un ulteriore sconto del 25% per cittadini appartenenti alle categorie prioritarie con disabilità dal 67% di invalidità, studenti  e residenti con basso reddito (Isee inferiore a 15.000 euro. Il rimborso del prezzo è dovuto sui biglietti acquistati online sui siti di tutte le compagnie aeree e sui canali di vendita online delle agenzie di viaggio, compresi tutti i canali di vendita e distribuzione, inclusi Global distribution system e offline.

LA RICHIESTA

L’istanza per ottenere il contributo, per i cittadini in possesso dei requisiti, dovrà essere presentata direttamente al dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti, utilizzando il portale online al link https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli fino alle ore 18 del 30 gennaio 2025. Per presentare la richiesta, entro il termine perentorio ed esclusivamente tramite il portale web, è necessario dotarsi di identità digitale Spid L2 oppure di carta d’identità elettronica. La richiesta di rimborso può essere presentata entro 30 giorni dalla data del volo.

«L’esperienza di questi mesi – dichiarano da Confconsumatori – dimostra che non si tratta di un provvedimento risolutivo e tante criticità restano irrisolte. Tuttavia è bene che i siciliani, se ne hanno l’opportunità, beneficino di queste agevolazioni e le valorizzino».

Per informazioni è possibile contattare gli sportelli siciliani di Confconsumatori: tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Maggio, 8
  • 81663
  • Acquisti e Garanzie
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Terremoto Marocco, pacchetti turistici e voli: è possibile recedere Ai turisti non può essere applicata nessuna penale e hanno diritto al rimborso integrale delle somme pagate

Parma, 14 settembre 2023 – Il terremoto che lo scorso 9 settembre ha colpito il Marocco sta causando una situazione di spaesamento e incertezza anche nei turisti che avevano programmato di recarsi nel Paese nordafricano in questi giorni, che ora si domandano quali siano i loro diritti in caso di mancata partenza. È bene quindi ricordare che è possibile recedere dal contratto prima della partenza, senza pagare penali e ottenendo il rimborso integrale delle somme pagate.

COSA DICE IL CODICE DEL TURISMO

Infatti, l’art. 41 Codice del turismo, comma 4, prevede che: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Si tratta di norma purtroppo poco conosciuta, introdotta nel Codice nel 2018 in seguito al recepimento della Direttiva Europea 2302 del 2015, che prevede tra le varie ipotesi anche quella di terremoti. L’articolo consente quindi ai turisti di recedere alla luce della situazione. Viene inoltre in qualche modo superata la tradizionale impostazione per cui il criterio di recesso aveva come riferimento da un lato i consigli della Farnesina, e dall’altro le previsioni dell’art. 1463 del Codice civile dell’impossibilità giuridica sopravvenuta e dell’assenza di causa concreta di cui all’art. 1325. Queste disposizioni, tutte ancor valide e confermate dalle pronunce della Corte di Cassazione, erano importanti in assenza di una espressa previsione normativa, come quella appunto dell’art. 41 del Codice del turismo.

PACCHETTI TURISTICI E VOLI

Se dunque ai turisti che hanno acquistato un pacchetto turistico sarà negata l’opportunità di esercitare il diritto di recesso, riceveranno richieste di penalità o si vedranno negare il rimborso, sappiano che si tratta di pretese e azioni illegittime, che vanno contestate. E anche se dovesse essergli proposto un voucher in sostituzione, sappiano che hanno diritto al rimborso in denaro delle somme pagate e che l’eventuale voucher potrà essere emesso solo come libera scelta del consumatore e non come imposizione da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi. I diritti previsti dal Codice del turismo sono irrinunciabili.

Infine, coloro che avevano acquistato autonomamente i voli presso una compagnia aerea devono sapere che, ai sensi dell’art. 945 del Codice della navigazione, “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”. In entrambi i casi – pacchetti turistici e voli – è importante che il consumatore eserciti il diritto di recesso prima della partenza.

“Ancora una volta i diritti dei consumatori, pur essendo espressamente previsti dalle norme di legge, sono poco conosciuti. E anche in circostanze come questa intendiamo esercitare il nostro ruolo a fianco dei turisti, informandoli e assistendoli”, affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione.

I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali di Catania, Messina e Ragusa (recapiti disponibili nella sezione Dove siamo).

Prima di partire, consigliamo in ogni caso di consultare il portale del Ministero degli Esteri, ViaggiareSicuri.

  • Settembre, 14
  • 3697
  • Turismo e Trasporti
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Torna lo Sportello del Turista di Confconsumatori

Disservizi in vacanza: torna lo Sportello del Turista di Confconsumatori per ricevere informazioni e assistenza per pacchetti turistici, cancellazioni e ritardi di voli, smarrimento dei bagagli

Anche quest’anno abbiamo attivato lo Sportello del Turista di Confconsumatori: un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l’estate.

Lo Sportello del Turista permetterà di ricevere informazioni, consulenza ed assistenza al telefono, online e anche in presenza – nelle sedi presenti tra le province di Catania, Messina e Ragusa – rispetto a tutti i disservizi e le problematiche in materia di turismo.
Questo il nuovo indirizzo e–mail dedicato: sportelloturista@confconsumatori.it.

Quando rivolgersi allo Sportello del Turista? Quali sono gli argomenti di maggiore interesse per il consumatore? Vediamoli insieme:


AUMENTO DEI PREZZI DEI PACCHETTI TURISTICI: COME DIFENDERSI

In questo periodo di partenze potrebbero verificarsi richieste illegittime di integrazione del prezzo pagato al momento dell’acquisto del pacchetto. È importante, per questo, conoscere cosa prevede a riguardo il Codice del Turismo, in quale ipotesi l’aumento è consentito e a quali condizioni.

1 – I prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente.

È opportuno, pertanto, controllare il contratto per verificare l’esistenza o meno della relativa clausola.

2 – Un aumento di prezzo è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

Le richieste di integrazione che non rispettano tali termini sono illegittime e non potrebbero essere formulate: il consiglio è dunque di contestarle.

3- Le richieste di aumenti di prezzo non possono essere generiche

ma sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte e se decide di recedere l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.
L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, l’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione, le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il suddetto periodo e l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.

RECESSO ENTRO 5 GIORNI DAI CONTRATTI DI ACQUISTO ON LINE

Non tutti sanno che è possibile recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici (che sono contratti a distanza negoziati al di fuori dei locali commerciali) entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva. Bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve rispetto a quello di 14 previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non coerente con le proprie esigenze, può tranquillamente recedere.

CANCELLAZIONI E RITARDI AEREI: MOLTI “PROGRAMMATI”

Spesso le compagnie tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004,
invocando presunte circostanze eccezionali, senza peraltro indicarle. Consigliamo ai passeggeri di non farsi ingannare da queste risposte e di insistere nelle richieste di compensazione pecuniaria, rimborso, risarcimento e riprotezione: diritti irrinunciabili dei passeggeri. Inoltre, in alcuni casi cancellazioni e ritardi appaiono “programmati”. Infatti, molte cancellazioni sono avvenute con due settimane di anticipo e molti ritardi si attestano tra le due e le tre ore. Non trattandosi di casi isolati è chiaro che in entrambe le circostanze le compagnie tentano di sottrarsi in tal modo al pagamento della compensazione pecuniaria.

I temi di assistenza

PACCHETTI TURISTICI

I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso. Comprendono almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa al pacchetto turistico, come ad esempio visite ed escursioni. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, anche da vacanza rovinata, e/o riduzione del prezzo, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche on–line).

VIAGGI AEREI: CANCELLAZIONE DEL VOLO 

La compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo.
Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro.

RITARDI

 Anche in questi casi sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.

NEGATO IMBARCO  

Comprende anche il cosiddetto overbooking, quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili. Al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.

BAGAGLI

Risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro 7 giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. Nell’immediatezza la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo PIR e prima di lasciare l’aera aeroportuale.

VIAGGI IN TRENO

In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il risarcimento in virtù del Codice del Consumo e del Regolamento Comunitario n. 1371/2007.

VIAGGI IN AUTOSTRADA

L’automobilista ha diritto di richiedere alla società autostradale competente i seguenti risarcimenti:

1 – Danni causati da insidia e trabocchetto per la presenza di oggetti sulla carreggiata o per cavi pendenti in galleria.

2 – Danni causati dalla presenza sulla carreggiata di liquido oleoso o similare.

3 – Danni causati da tempi di percorrenza superiori rispetto al normale, come ritardi o soste prolungate.

VIAGGI A BORDO DI NAVE

La normativa di riferimento è il Regolamento UE n. 1177/2010, che prevede tutele in caso di ritardi e cancellazioni. Oltre al risarcimento danni.

SOGGIORNI IN ALBERGO

Il turista che subisce dei disservizi durante i giorni di soggiorno può chiedere il risarcimento all’albergatore.

«Anche il 2023 ci vede impegnati a fianco dei turisti contro soprusi, inadempienze ed illegittime richieste – hanno dichiarato Marco Festelli, presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo e vicepresidente dell’associazione –. Ogni estate porta nuove segnalazioni di disservizi accanto a quelle ormai consolidate nel tempo. Da parte nostra aiuteremo i consumatori ad affrontare sia le une che le altre perché il consumatore ha diritto di godere a pieno di un periodo di svago e riposo».


COME CONTATTARE LE SEDI DELLO SPORTELLO DEL TURISTA

CATANIA (Viale della Libertà n. 221)
Contatti: 095.7049705 (durante gli orari di apertura) e 340.7289212 – sportelloturista@confconsumatori.it
Orari di apertura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 13; Lunedì e Mercoledì dalle 15 alle 19
GIARRE (CT) (Via N. Tommaseo n. 121)
Contatti: 095.932573 (durante gli orari di apertura) – confconsumatorigiarre@hotmail.it
Orari di apertura: Mercoledì dalle 17 alle 20
MESSINA (Via Antonio Salandra n. 19, piano terra)
Contatti: 351.8647740 – confconsumatori.messina@gmail.com
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,30 previo appuntamento telefonico
TAORMINA (ME) (Via Bastione n. 6)
Contatti: 329.3115995 – confconsumatori.taormina@gmail.com
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 previo appuntamento telefonico
RAGUSA (Via Dante n. 9)
Contatti: 348.0521494 – confconsumatorirg@alice.it
Orari di apertura: Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 13

  • Luglio, 12
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
Via Mazzini 43 - 43121 - PARMA
CF 80025080344
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