Nella categoria dei contratti di collocamento di strumenti finanziari di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 58/98 che, se conclusi fuori sede, devono indicare la facoltà di recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette giorni dalla sottoscrizione, rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari .  Conseguentemente é stata dichiarata la nullità del contratto sottoscritto tra la MPS Banca Personale S.p.A. e una risparmiatrice.

Quest’ultima, nel citare in giudizio la banca deduceva che nel mese di ottobre del 2000 aveva ricevuto presso la propria sede lavorativa la visita del promotore finanziario della banca, il quale, nell’occasione, le propose  di aderire ad un piano finanziario denominato “My Way”. Il promotore, perfettamente a conoscenza delle modeste capacità finanziarie della signora,  le descrisse siffatto piano finanziario come un piano pensionistico connotato da conveniente remuneratività e non rischiosità.  La signora, quindi, convinta di aderire ad un piano di accumulo pensionistico sottoscrisse presso il proprio domicilio, sempre nell’ ottobre del 2000, i documenti già predisposti.

Tuttavia, solo successivamente ella apprese, attraverso notizie della stampa, che il prodotto “My Way”, lungi dall’essere un piano di accumulo pensionistico, altro non era che un prestito (di £. 97.808.100, al tasso del 6,15%, della durata di trent’anni e da rimborsare in 353 rate mensili) vincolato all’acquisto di prodotti ad alto rischio, negoziati o collocati dalla banca ed a loro volta vincolati a garanzia del rimborso del predetto prestito. Tale contratto, concludeva la risparmiatrice, doveva ritenersi affetto da nullità in quanto esso non conteneva la previsione del diritto di recesso del cliente imposta dall’art. 30 del D.lgs. n. 58/98 per i contratti stipulati, come nella specie, fuori sede. Tale facoltà deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti.

Il Tribunale, richiamando tale norma, ha altresì osservato che, a sua volta, l’art. 36 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 58/98, stabilisce che “ nell’attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari …, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine, tra l’altro, di illustrare agli investitori … la facoltà prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico ”. Il legislatore ha quindi inteso garantire in modo ampio l’investitore sanzionando con una nullità relativa il comportamento della banca che non osservi le disposizioni di legge poste a tutela del diritto di ripensamento del risparmiatore. Il contratto finanziario, in quanto stipulato fuori sede, esigeva, quindi, a pena di nullità l’indicazione, nei moduli o formulari da consegnare all’investitore, della facoltà di recesso di quest’ultimo dal contratto, senza spese né corrispettivo, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione. Dall’esame della nove pagine del testo del contratto My Way, è emersa la mancanza di una clausola siffatta. Il Tribunale ha così dichiarato la nullità del contratto, che nulla è dovuto dalla signora e che alla stessa va rimborsata la somma versata di €. 2.324,06.   

Carmelo Cali – Presidente Confconsumatori Sicilia, Responsabile settore servizi bancari, finanziari, assicurativi, risparmio, sovraindebitamento