Pisa, 2 aprile 2012 – Un associato di Pisa aveva sottoscritto un piano finanziario "4 You", che gli era stato presentato dall’ente creditizio come “un piano previdenziale e/o pensionistico”. Il piano, ormai non più in vendita da tempo, nascondeva, in realtà, un vero e proprio mutuo che gli impediva di poter accenderne un altro di cui aveva necessità. Così l’associato aveva deciso di estinguere anticipatamente il piano "4 You", perdendo però in tale operazione le cifre che nel tempo aveva versato per il pagamento delle rate mensili. Per tale motivo l’uomo aveva formulato espressa riserva di chiedere il risarcimento del danno subito.

Il Tribunale di Pisa ha stabilito che la banca non aveva adempiuto all’obbligo di informazione ex art. 28, comma 2 del Regolamento Consob 11522/98, osservando come l’obbligo informativo relativo alle singole operazioni prescinde dalle notizie che il cliente ha fornito circa la propria esperienza, la propria situazione ed i propri obiettivi di investimento e che, pertanto, sussiste anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il cliente abbia rifiutato di fornire tali notizie. L’avvocato Giovanni Longo, responsabile di Confconsumatori Pisa, osserva infatti che " non vi è alcun dato normativo che consenta di desumere un collegamento tra il comportamento del cliente e quello che il legislatore richiede all’intermediario; al contrario, l’obiettivo di tutela del risparmio, sotteso alla disciplina vigente, induce ad escludere tale asserito collegamento" .

Sarebbe spettato alla banca, ex art. 23, comma 6 D. Lgs. 58/98 provare il proprio adempimento, in quanto nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Parimenti la banca ha violato l’obbligo di cui all’art. 29 Reg. Consob, di astenersi dall’effettuare con e per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.

Il Giudice ha ravvisato la non propensione al rischio dell’attore, ciò ha indotto a ritenere che, l’associato non avrebbe intrapreso l’operazione se fosse stato adeguatamente informato relativamente alla natura della complessa operazione ,   e   in particolare alla possibilità di perdere o, comunque, di non recuperare, tramite il rendimento degli strumenti finanziari acquistati e la loro successiva vendita, una parte del capitale investito, costituito dalla somma delle rate mensilmente pagate e dall’eventuale somma dovuta per l’estinzione anticipata.

Per tale motivo il Giudice ha riconosciuto al consumatore un risarcimento del danno corrispondente alle rate mensili versate , aumentate dalla data della domanda, in considerazione del rendimento derivante da una forma di investimento sicuro (deposito su conto corrente o acquisto di titoli di Stato).

" Una vittoria senz’altro degna di considerazione,  – afferma Giovanni Longo –  in quanto si è finalmente riconosciuto il diritto del cliente di poter recedere anticipatamente dal contratto e di “scrollarsi di dosso” il contratto 4 You, senza perdere le somme versate durante il periodo in cui il contratto è rimasto in essere" .

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