Intervento di Confconsumatori nella causa contro l’Istituto San Paolo di Torino
4 marzo 2004 – La Confconsumatori interviene in una causa proposta dall’associazione Movimento Consumatori contro l’Istituto San Paolo di Torino, al fine di far vietare alla banca la vendita di titoli, obbligazioni e strumenti finanziari in violazione alla legge sull’intermediazione finanziaria.
Di seguito l’atto di intervento di Confconsumatori:
ON. TRIBUNALE CIVILE DI TORINO ATTO DI INTERVENTO EX ART.105 c.p.c. G.I. dott. Rapelli – Udienza 3.3.04
La Confconsumatori – Confederazione Generale dei Consumatori, cod. fisc. 80025080344, con sede in Parma alla Via Aurelio Saffi n.16, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dr.ssa Mara Colla, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pinto del Foro di Bari e Marcello Gori del Foro di Torino, giusta delega a margine del presente atto, elettivamente domiciliata in Torino alla Piazza Statuto n.9 presso l’avv. Gori ESPONE
1) La Confconsumatori è un’associazione senza fini di lucro che ha come unico scopo statutario l’assistenza e la tutela dei consumatori. L’associazione è componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti istituito ex L. 281/98 (v. da ultimo Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4.3.03 in sez. doc.1).
2) Il Movimento Consumatori, altra associazione componente del CNCU, ha promosso giudizio in danno della Banca San Paolo Imi spa, al fine di sentir accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Previa trasmissione degli atti del presente giudizio alla competente Procura della Repubblica qualora il Tribunale ravvisi ipotesi di reato nei comportamenti tenuti dalla convenuta. Dichiararsi che il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto l’acquisto o la sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalle società del gruppo Cirio di cui in premessa da parte dei consumatori è lesivo dei diritti e degli interessi dei consumatori di cui all’art. 1 L 281798, ed in particolare del diritto ad una corretta informazione, alla trasparenza, correttezza ed equità dei rapporti contrattuali. Condannare, ai sensi dell’art. 3 lett. b) L. 281/98, la convenuta ad adottare le misure idonee a correggere od eliminare gli effetti dannosi dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori come in premessa meglio specificati secondo le modalità accertande e determinande e comunque secondo le modalità già indicate in premessa sub. cap II, con contestuale fissazione di un termine per l’adempimento anche per gli effetti di cui all’art. 3 co. 5bis L. 281/98. Ordinare ai sensi dell’art. 3 lett. c) L. 281/98 la pubblicazione dell’estratto dell’emananda sentenza su almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani locali di tutte le province ove la convenuta ha proprie filiali o dipendenze con dimensione non inferiore ad una pagina intera e per almeno tre volte. Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento del danno, a favore di parte attrice, derivante dalla lesione degli interessi collettivi dei consumatori per le motivazioni di cui in premessa, nella misura da determinarsi nel corso del giudizio anche ai sensi dell’art. 1226 c.c. Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre rimborso forfettario. 10%, C.P.A. ed I.V.A. di legge".
3) Attesa la natura e l’oggetto del petitum della presente causa è interesse della Confconsumatori sostenere le ragioni giuridiche e sostanziali promosse dal Movimento Consumatori. In caso di esito della controversia favorevole a parte attrice, verrebbero infatti a trovare concreta tutela le posizioni degli utenti coinvolti nella vicenda Cirio.
Tutto quanto innanzi ritenuto e premesso la Confconsumatori, come sopra costituita, dichiara di intervenire, come in effetti INTERVIENE
ad adiuvandum nel giudizio ordinario promosso innanzi al Tribunale Civile di Torino dal Movimento Consumatori nei confronti dell’Istituto di credito San Paolo Imi spa, al fine di sentir accogliere integralmente le medesime conclusioni già rassegnate da parte attrice. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario 10%. In via istruttoria: si esibiscono e depositano i documenti menzionati in narrativa come da indice del fascicolo di parte, con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione.
Bari-Torino, li 26.02.2004
Avv.ti Antonio Pinto e Marcello Gori



