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TAG: Cirio

Cirio: Banca condannata a risarcire 18 mila euro A Milano una Banca aveva omesso di specificare che si trattava di titoli di “Cirio Finanziaria”. A Prato un altro successo contro una finanziaria.

Milano – Prato, 5 dicembre 2014 – La difesa dei risparmiatori è tra le principali missioni di Confconsumatori, che ha recentemente ottenuto due importanti risultati. A Milano un obbligazionista Cirio ha ottenuto, grazie ai legali dell’associazione, la restituzione di oltre 18 mila euro da parte della Banca che non lo aveva informato correttamente al momento dell’acquisto dei titoli. A Prato, invece, una famiglia ha ottenuto lo storno di oltre 1000 euro di interessi illegittimamente richiesti da una finanziaria per l’acquisto di un’automobile.

MILANO, CIRIO – Il Tribunale di Milano ha condannato una Banca a risarcire a un consumatore 18.000 euro, oltre interessi legali, per non averlo informato in occasione dell’ordine di acquisto che le obbligazioni non erano emesse da Cirio S.p.a., bensì da Cirio Finanziaria S.p.a. L’avvocato Martino Bianchi di Confconsumatori Milano ha tutelato in giudizio il risparmiatore: «Solo l'esatta denominazione dell'emittente, lo strumento finanziario oggetto dell'ordine di acquisto, consente all'investitore di valutare adeguatamente il rischio che egli si assume con l'investimento. La denominazione “Cirio S.p.a.” induceva scorrettamente l'investitore a ritenere di disporre un investimento "sicuro", in quanto relativo ad una società che operava esclusivamente nel settore industriale agroalimentare e dotata di un solido patrimonio in grado di garantire gli obblighi assunti. La corretta denominazione “Cirio Finanziaria S.p.a.” avrebbe consentito all'investitore di comprendere che si trattava di un investimento tutt'altro che sicuro, sia perché avrebbe rivelato che Cirio operava anche nel settore finanziario, settore assai più rischioso di quello industriale, sia in quanto perché avrebbe rivelato l'oggetto specifico della negoziazione». Tutti coloro che hanno interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, entro dieci anni dal default del Cirio (novembre 2002), possono agire contro l'intermediario.
Scarica la sentenza.

PRATO, FINANZIARIA – Grazie al punto informativo della Confconsumatori presente al Centro Commerciale dei Gigli una famiglia di Prato si è vista stornare la bella cifra di euro 1.197,18 illegittimamente richiesta da una nota finanziaria collegata ad una azienda automobilistica. Come accade spesso in questo momento storico di crisi, un pratese aveva attivato un finanziamento per far fronte all’acquisto di un’automobile per le necessità familiari. Tuttavia, nonostante le rate venissero regolarmente pagate come da piano, la finanziaria imponeva interessi moratori esorbitanti (1.197,18 euro) a seguito del ritardo nel pagamento di una sola rata. Il legale di Confconsumatori Prato, Priscilla Martini, ha stornato tale cifra ed inviato al consumatore la dichiarazione di fine credito con il quale attestava che il credito esistente sulla vettura era completamente estinto.

  • Dicembre, 5
  • 3169
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Titoli Cirio e Lehman venduti a domicilio: restituiti quasi 100 mila euro a Padova e Varese Mancava l’indicazione del diritto di recesso nei 7 giorni per le vendite a domicilio: restituiti 80 mila euro a Padova e 15 mila a Varese

Parma, 28 gennaio 2014 – I promotori finanziari avevano venduto titoli Lehman Brothers e Cirio a domicilio senza prevedere il diritto di recesso entro 7 giorni. I legali di Confconsumatori hanno ottenuto due importanti vittorie: a Padova risarcimento da 80 mila euro per 6 famiglie e a Varese un risparmiatore ha recuperato 15 mila euro.

LEHMAN BROTHERS A PADOVA – Confconsumatori ha assistito ben 6 coppie residenti nel padovano che avevano acquistato a casa propria 80 mila euro di obbligazioni Lehman Brothers tramite il promotore finanziario, il quale aveva presentato l’operazione come redditizia e priva di rischi. Il Tribunale di Padova , con una recente sentenza, ha richiamato alcuni suoi precedenti, i quali in casi analoghi avevano ritenuto la nullità dell’acquisto (art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98), perché l’ordine non prevedeva, secondo quanto prescritto dalla legge, la facoltà di recedere entro il termine di 7 giorni . Annullati gli ordini d’acquisto, l’Istituto di credito è stato condannato  alla restituzione dell’importo degli investimenti, decurtato di quanto ricevuto per cedole e restituzioni dalla procedura fallimentare americana, ma maggioranto degli interessi nella misura maggiore tra il tasso dei BOT e quello legale. « Una  decisione – commenta l’avvocato Giovanni Franchi , legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che si è uniformata all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13905/13), che, risolvendo un lungo dibattito giurisprudenziale, hanno statuito che l’espressione collocamento contenuta nell’art. 30 TUF va intesa in senso lato, così da ricomprendervi anche la vendita di prodotti finanziari presso la residenza del risparmiatore o comunque fuori dai locali della banca».

CIRIO A VARESE – Nel 1999 un risparmiatore di Varese aveva accettato la proposta di un promotore finanziario a domicilio di acquistare obbligazioni Cirio per 15 mila euro , ma al cliente non era stata rilasciata copia dell’ordine d’acquisto nella quale, peraltro, non era contenuta la previsione del diritto di recesso nei 7 giorni . Anche in questo caso, facendo valere l’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98 (cd. T.u.f.), i legali hanno ottenuto la nullità del contratto e la condanna della Banca alla restituzione dell’importo investito. « La peculiarità di tale pronuncia – commenta Mariella Meucci , responsabile di Confconsumatori Varese – risiede nel fatto che l’azione di nullità dei contratti di finanziamento per la mancata previsione del diritto di recesso non è soggetta a termini di prescrizione ». Scarica la sentenza.

  • Febbraio, 28
  • 2927
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti, Veneto
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Cirio: nuova vittoria in appello da 63 mila euro La Corte d’appello ha chiarito l’errore del Tribunale dando ragione al consumatore che aveva acquistato i bond, già pericolosi nel 2001

B ologna, 11 settembre 2013 – Il Tribunale gli aveva dato torto, costringendolo a pagare ingentissime spese, ma l’associato di Confconsumatori ha deciso di fare appello e la Corte ha ribaltato la prima sentenza, affermando che i titoli Cirio, acquistati nel 2001, erano già pericolosissimi e la banca non ha adempiuto ai propri obblighi informativi. L’Istituto di credito è stato condannato al risarcimento dei danni per 63.000 euro , pari alla somma investita nell’acquisto di titoli Cirio, oltre interessi e spese di lite.

Nel caso in questione la Corte d’appello, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato l’investitore alla rifusione delle spese , ha ritenuto la ricorrenza della responsabilità risarcitoria, perché l’Istituto di credito non aveva tenuto conto dell’inadeguatezza dell’operazione per l’investitore, nel cui profilo risultava una bassa propensione al rischio. Si legge nella sentenza che l’inadeguatezza non era stata comunicata dalla banca all’investitore nell’ordine di acquisto secondo quanto disposto dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, ai sensi del quale la Banca doveva richiedere in forma scritta la manifestazione del cliente di voler procedere all’investimento. Di l’obbligo a carico della banca di risarcire il pregiudizio arrecato al risparmiatore.

« Un’altra sentenza importante – dichiara l’avv. Giovanni Franchi , legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l’investitore – perché la Corte d’appello di Bologna ha chiarito l’errore commesso dal Tribunale, che aveva costretto il povero risparmiatore a doversi difendere contro la richiesta della banca di rifusione di ingentissime spese. La Corte ha sancito che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi , talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente ».

« È soprattutto importante – aggiunge l’avv. Franchi – che si sia tenuto conto della dichiarazione espressa dall’investitore in sede di assunzione del profilo di rischio, nel senso che se uno non è disposto ad rischiare il proprio denaro, non gli si può consigliare l’acquisto di titoli pericolosi , come già al tempo erano i bond Cirio. se ne deve tenere conto quando si valuta il comportamento della banca. Ed era forse il caso, come purtroppo non sempre è accaduto, che la magistratura tenesse conto della pericolosità e del profilo di rischio dell’investitore anche in diverse cause intraprese da molti acquirenti di titoli Parmalat e Argentina finite con la soccombenza dell’investitore. La Corte d’appello ha eliminato un macroscopico errore del Tribunale, dal quale era derivata la richiesta di pagamento di ingentissime spese ».

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  • Settembre, 11
  • 3452
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Nuova condanna per una banca a Prato Padre e figlia di Prato non erano stati informati dei rischi dell’investimento in titoli del gruppo Cirio: risarciti 15 mila euro

Prato, 16 novembre 2012 – Un’altra vittoria di Confconsumatori sul fronte del risparmio tradito. La Confconsumatori di Prato ha ottenuto una vittoria contro una nota banca tedesca, rea di aver venduto titoli spazzatura a padre, pensionato, e figlia, appena 18enne, senza averli correttamente informati del rischio insito nei titoli del gruppo Cirio.

Il giudice del Tribunale di Prato, Dott.ssa Napolitano, ha condannato la banca a risarcire i due risparmiatori con 15mila euro oltre al pagamento integrale delle spese legali.

«Questa ulteriore pronuncia favorevole – afferma il presidente provinciale Marco Migliorati, Presidente di Confconsumatori Prato – non fa che confermare la posizione della Confconsumatori come "faro" di giustizia nelle nebbie provocate ad arte da banche senza scrupoli. Devo dire sinceramente che ogni volta che otteniamo una vittoria nel settore della tutela del risparmio, nutro una particolare soddisfazione perché dimostriamo ogni volta che competenza e impegno possono prevalere sulla disonestà».

Il Tribunale ha riconosciuto che al momento dell’acquisto dei titoli Cirio nel 2001, il promotore finanziario della banca non informò i clienti, come prescritto invece dal testo unico della Finanza, della rischiosità dell’investimento e delle pessime condizioni di bilancio della Cirio, procurando loro la perdita dell’intero capitale investito.

«Voglio ringraziare – conclude Migliorati – i nostri legali Alessandro Fagni e Barbara Valdiserra che sono giunti ad un alto livello di specializzazione e che oltre ai casi Cirio, stanno lavorando positivamente su moltissimi casi come 4You, Lehmann, Fondiaria-Sai e su delicate questioni bancarie come l’anatocismo».

 

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Novembre, 16
  • 929
  • Risparmio e Investimenti
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Restituiti quasi 25 mila euro a Parma I titoli Cirio erano già pericolosissimi nel 2001: risarcita una risparmiatrice, purtroppo deceduta nel corso del giudizio

Parma, 20 aprile 2012 – Ancora una vittoria di Confconsumatori relativa ad un acquisto di bond Cirio effettuato nel febbraio 2001. Questa volta è stato il Tribunale di Parma con sentenza n. 225/12 a condannare un Istituto di credito al risarcimento dei danni (€ 24.743,18) derivanti dall’acquisto di titoli Cirio e quantificati nella somma investita, detratte le cedole incassate, oltre interessi e spese di lite.

Per il Tribunale l’Istituto di credito non aveva tenuto conto dell’inadeguatezza dell’operazione per l’investitrice, inadeguatezza derivante dal fatto che la stessa, in sede di assunzione del profilo di rischio, aveva dichiarato una bassa propensione ad esso. Si legge ancora nella sentenza che l’inadeguatezza era stata comunicata proprio dalla banca all’investitrice nell’ordine di acquisto. Il che imponeva ex art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 che a quest’ultima venisse richiesta in forma scritta la manifestazione di voler comunque procedere all’investimento. Di qui per il Tribunale la violazione di tale disposizione e l’obbligo a carico della banca di risarcire il pregiudizio arrecato alla risparmiatrice, purtroppo deceduta nel corso del giudizio.

«Ancora una sentenza importante – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l’investitrice senza comunicare il suo decesso, così da affrettare la decisione – perché il Tribunale di Parma, come già era stato fatto dalla Corte d’appello di Bologna in un caso analogo, ha affermato che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi, talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente.

«È soprattutto importante – aggiunge l’avv. Giovanni Franchi – che si sia tenuto conto della dichiarazione espressa dall’investitore in sede di assunzione del profilo di rischio, nel senso che se un risparmiatore non è disposto ad rischiare il proprio denaro, non gli si può consigliare l’acquisto di titoli pericolosi, come già al tempo erano i bond Cirio. Se ne deve tenere conto quando si valuta il comportamento della banca. Ed era forse il caso, come purtroppo non sempre è accaduto, che la magistratura tenesse conto della pericolosità e del profilo di rischio dell’investitore anche in diverse cause intraprese da molti acquirenti di titoli Parmalat e Argentina finite con la soccombenza dell’investitore».

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  • Aprile, 20
  • 902
  • Risparmio e Investimenti
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Ancora una vittoria a Prato Un nuovo successo ottenuto in tempi brevissimi; a Prato entro febbraio nascerà lo sportello per il risparmio “tradito”

Prato, 18 febbraio 2012 – Due cittadine di Prato, madre e figlia, che avevano investito in titoli Cirio sono state risarcite. È di poche settimane fa l’ordinanza con cui il Tribunale di Prato e’ tornato ad esprimersi sulla vendita dei cosiddetti titoli "spazzatura”, condannando una nota banca tedesca a restituire alle due associate il capitale investito nel 2001 in titoli della Cirio Luxemburg, società lussemburghese collegata alla Cirio, oltre agli interessi ed alle spese di tenuta del conto titoli.

 

Le risparmiatrici si erano rivolte alla Confconsumatori di Prato che aveva già ottenuto alcune sentenze favorevoli in materia. Assistite dagli avvocati Alessandro Fagni e Daniele Nicolin hanno proposto ricorso al Tribunale utilizzando la procedura “sommaria”, più rapida, introdotta nel 2009.

 

Dopo circa un anno è arrivata la sentenza favorevole: «Un ottimo risultato – afferma il presidente di Confconsumatori Prato, Marco Migliorati – che diviene eccellente se pensiamo ai tempi rapidissimi di definizione. Il Giudice ha infatti ritenuto che la banca avesse omesso al risparmiatore le necessarie informazioni sui rischi dell’investimento e sulle condizioni patrimoniali disastrose del gruppo Cirio, spingendo le clienti ad acquistare un titolo per loro inadeguato».

 

«È l’ennesimo successo della nostra associazione – continua Migliorati – ci spinge a continuare la battaglia contro banche e intermediari finanziari. Solo a Prato nel 2011 sono stati ben 235 i casi aperti contro le banche dalla Confconsumatori, in forte aumento, dunque, rispetto ai 161 del 2010. Considerato che ci sono questioni ancora aperte come quelle dei bond Argentini, dei titoli Cirio, Parmalat, 4You, Lehmann ed altre, entro febbraio inaugureremo qui a Prato uno sportello informativo per difendere gli utenti bancari».

 

Scarica il testo dell’ordinanza cliccando QUI .

  • Febbraio, 17
  • 981
  • Risparmio e Investimenti
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Pagina 1 di 41234»

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