Parma, 19 aprile 2005 – Il Tribunale di Parma ha condannato la Cassa di Risparmio di Firenze a restituire il 100% dell’investimento in obbligazioni Del Monte-Cirio ad una risparmiatrice che si era rivolta a Confconsumatori . Il Giudice, infatti, ha dichiarato la nullità dell’operazione di investimento condotta dalla banca, poiché quest’ultima aveva violato le norme di intermediazione bancaria, venendo meno ai doveri di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza, obblighi stabiliti dall’art 21 del TUF e dal relativo regolamento Consob di informazione sugli strumenti finanziari. "In particolare, – spiega l’avvocato Giovanni Franchi della Consulta dei legali di Confconsumatori – era mancata l’informazione circa l’assenza di rating e il prospetto informativo ".

Clicca qui per leggere la sentenza.

Di seguito il commento dell’Avv.Giovanni Franchi, membro dell’Ufficio Legale di Confconsumatori nazionale.

Di particolare interesse la sentenza resa dal Tribunale di Parma il 14.03.05 circa un investimento di una risparmiatrice in obbligazioni Del Monte-Cirio. Con la stessa è stata dichiarata la nullità del relativo contratto d’intermediazione finanziaria per violazioni degli obblighi d’informazione posti dall’art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 19998 ), con conseguente condanna della banca alla restituzione della differenza tra la somma versata per l’investimento e quanto la cliente aveva ricevuto in seguito all’alienazione dei titoli.

La decisione è importante, perché si pone come un illuminante precedente per ogni tipo di acquisto di titoli finanziari, dai Cirio, ai Parmalat, Giacomelli e così via . Per il Tribunale, infatti, ai sensi degli artt. 21 e 28 citt. l’intermediario deve acquisire le informazioni necessarie dal cliente; informazioni consistenti, tra l’altro, come specificato dalla relativa norma regolamentare, nel: "chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizia deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore", nonché nel "consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti", col divieto di "effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". Deve, inoltre, a norma del successivo art. 29, informare il cliente della non adeguatezza dell’operazione per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, con l’ulteriore onere di acquisire documentazione scritta, ovvero registrata per ordini orali, dell’intenzione dell’investitore di procedere comunque. Nella motivazione della sentenza viene, poi, specificato che "la norma prevede altresì che nelle valutazioni dell’adeguatezza dell’operazione gli intermediari tengano conto delle informazioni di cui all’art. 28 REG e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati…".

Secondo il Tribunale, insomma, sull’istituto gravano diversi obblighi d’informazione. E sempre per l’adito giudice è la banca a dover fornire la prova di aver adempiuto i medesimi, con l’effetto che, in caso di mancanza della stessa, il contratto deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. Siamo, infatti, al cospetto di norme imperative, la violazione delle quali dà luogo agli effetti contemplati da tale disposizione.

Sotto questo profilo la decisione si pone in aperto contrasto con altre, sempre relative ai bond Cirio, le quali hanno qualificato l’inosservanza delle norme del T.U.F., non come violazione di norma imperativa, ma come inadempimento, tale da giustificare la sanzione della risoluzione ex art. 1453 c.c.

Non va, infine, trascurato un altro importante principio contenuto nella decisione, ossia il fatto che, nell’ipotesi di vendita dei titoli prima della declaratoria di nullità, l’istituto viene condannato alla restituzione della differenza tra quanto versato per l’acquisto e il prezzo ottenuto dall’alienazione. Per il Tribunale, in altre parole, l’alienazione delle obbligazioni non impedisce la causa civile con la quale potrà comunque domandarsi l’accertamento dell’invalidità del contratto per violazione delle norme del T.U.F.

Avv. Giovanni Franchi