La class action: uno strumento da approfondire

L’azione risarcitoria collettiva, o più comunemente chiamata class action , è stata introdotta con la Finanziaria 2008 (L.24 dicembre 2007 n.244 – clicca QUI per scaricare il testo) dopo un lungo iter di proposte e discussioni all’interno del Parlamento.
Si tratta di uno strumento giuridico di notevole importanza, innovativo nel sistema giudiziario italiano ed alternativo all’azione individuale perché consente ai cittadini, consumatori ed utenti di agire collettivamente, per il tramite di associazioni e comitati, contro uno stesso responsabile della violazione dei diritti di una pluralità di persone. Con la class action, quindi, non si creano diritti nuovi in capo ai consumatori, ma si ha uno strumento per rendere più efficace la tutela di quei diritti che l’ordinamento già riconosce . Le norme sostanziali di tutela sono già presenti nell’ordinamento e sono contenute in altre disposizioni (es. la legislazione in materia di clausole abusive, di contratti finanziari, la multiproprietà, ecc.). L’obiettivo della disciplina è dunque quello di rafforzare e applicare più incisivamente gli strumenti di tutela a favore dei cittadini già presenti nell’ordinamento. La normativa adottata è stata collocata nel Codice del Consumo che è stato modificato con l’inserimento dell’art. 140 bis (clicca QUI per scaricare il testo).
Sinteticamente possiamo così riassumere i tratti caratterizzanti della nuova disciplina:
1. Chi ha la legittimazione a promuovere l’azione collettiva?
Legittimati a proporre l’azione collettiva sono le associazioni presenti nel CNCU. E’ inoltre prevista la legittimazione ad agire di altre associazioni o comitati "adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere". In sintesi il legislatore ha voluto demandare tale compito ai giudici che dovranno chiarire quali sono i criteri da seguire per definire l’adeguatezza della rappresentatività. La normativa ha anche introdotto una sorta di "filtro" per quanto riguarda l’ammissibilità di un’azione collettiva risarcitoria (cd. class action). La procedura può infatti terminare anche prima di un dettagliato esame nel merito quanto il giudice ritenga la domanda “manifestamente infondata”, oppure se sia accertato un conflitto di interessi o quando non vi sia un interesse collettivo (inteso genericamente come ogni interesse violato che si riferisca ad una pluralità di soggetti) da tutelare.
2. Che tipo di danno è risarcibile?
I danni risarcibili sono sia di tipo contrattuale, sia di tipo extracontrattuale, purché effettivamente subiti e dimostrabili. Per quanto riguarda i danni di natura contrattuale sono risarcibili quelli relativi ai cd. contratti per adesione ex articolo 1342 del codice civile. Sono i classici contratti ai quali il consumatore aderisce tramite la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla sua controparte. Sono risarcibili anche i danni derivanti da pratiche commerciali scorrette (vedi QUI la nuova disciplina in materia di pratiche sleali) e da illeciti derivanti dalla violazione di norme antitrust.
3. Quando entra in vigore la class action?
Il primo luglio 2008.
4. Lo strumento si applica retroattivamente, cioè anche a giudizi già in corso e i cui diritti non si siano prescritti?
La normativa in materia di azione collettiva risarcitoria è una disciplina di natura processuale. Alla data di entrata in vigore dell’articolo 140 bis del Codice del Consumo (01 luglio 2008), i soggetti legittimati potranno azionare la cd. class action. Ciò premesso, occorre verificare qual è il diritto sostanziale che si vuole far valere con l’azione collettiva risarcitoria. Se il diritto, pur riferendosi a fatti accaduti prima dell’entrata in vigore della disciplina, non è prescritto, in quel caso si ritiene che l’azione collettiva potrà essere utilmente azionata. Se, invece, il diritto che voglio far valere è già prescritto, la class action non può farlo rivivere ex novo. E’ facile, tuttavia, prevedere che il punto sarà oggetto di "contesa" tra le contrapposte parti.
5. Come si aderisce alla causa collettiva?
Il singolo consumatore (così come definito dal Codice del Consumo, cioè “ la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ”) o l’utente, devono aderire espressamente (sistema dell’opt-in) dando comunicazione scritta al proponente (associazioni o comitati promotori), il quale, superato il preliminare giudizio di ammissione, dovrà pubblicizzare adeguatamente la procedura. L’adesione può essere manifestata al proponente fino all’udienza conclusiva del giudizio di appello.
6. Chi è il Tribunale competente?
La legge ha fissato la competenza nel Tribunale in cui ha sede l’impresa convenuta.
7. Quale effetto ha la sentenza pronunciata?
La sentenza accerta l’illegittimità o la legittimità di un comportamento dell’impresa in relazione alla violazione contestata dal promotore.



