A causa dell’aumento del numero di transazioni effettuate soprattutto via internet, sono sempre più frequenti gli episodi di clonazione di carte di credito e bancomat, causando ingenti danni, soprattutto economici, ai malcapitati risparmiatori.

Per tale problema, la legge e la giurisprudenza hanno elaborato e continuano ad elaborare strumenti di difesa e di tutela, riconoscendo apertamente il diritto al risarcimento dei danni causati dalla sottrazione dei dati e del contenuto delle proprie carte bancarie da parte di terzi .

Emblematico il caso di un risparmiatore a cui era stato “catturato” e, successivamente, clonato il proprio bancomat presso uno sportello bancario, con una perdita di più di 4.000 euro dal proprio conto. Il cliente aveva ritenuto responsabile la banca, citandola per danni, ma sia il Giudice di Pace in primo grado che il Tribunale in secondo grado avevano respinto la sua domanda. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha, invece, accolto le richieste del risparmiatore, con sentenza n.13777/2007, stabilendo che la banca, che svolge attività professionale ed è depositaria a titolo oneroso, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la massima diligenza, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati . Perciò, si è accertato se la banca avesse predisposto strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni ed errori di funzionamento del servizio bancomat, a prescindere che il correntista avesse tempestivamente informato la propria banca dei fatti accaduti e salvo prova contraria.

Anche la legge non ha tralasciato di interessarsi al problema frequente della clonazione di carte, in particolare attraverso la legge n. 547 del 23 dicembre 1993 dal titolo " Modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica ", introducendo nuove figure di reato (es. frode informatica, aggressioni alla riservatezza dei dati e delle comunicazioni informatiche, accesso abusivo, danneggiamento dei sistemi informatici, etc.)

Va ricordato che, al fine di ottenere il risarcimento del danno, l’utilizzatore della carta di credito o bancomat, deve comunque dimostrare di avere usato e conservato con diligenza la propria carta, in alcuni casi, anche avvalendosi delle immagini a circuito chiuso filmate dalle telecamere esistenti ormai in tutte le postazioni bancomat

Infine, un consiglio pratico: oltre a prestare attenzione a qualsiasi anomalia che dovesse riscontrarsi presso gli sportelli bancomat, sarebbe opportuno effettuare controlli frequenti, se non giornalieri, della lista movimenti del proprio conto corrente, per verificare eventuali prelievi o addebiti anomali.