L’Ombudsman obbliga la Banca a restituire la quota della cassetta di sicurezza Un’associata recede prima della scadenza annuale: i soldi anticipati per la cassetta di sicurezza devono essere restituiti
Parma 9 febbraio 2010 – È un risultato importante quello conseguito nei giorni scorsi dalla Confconsumatori di Parma e sancito dall’Ombudsman bancario, il cui Collegio ha riconosciuto la legittimità delle richieste dell’associata e ha obbligato la Banca al rimborso. L’associata aveva, infatti, versato 460 euro a titolo di canone annuale per due cassette di sicurezza che aveva da poco ereditato. Dopo soli 4 mesi, l’associata decide di disdire contratto e chiede che le sia rimborsata la somma versata anticipatamente per i restanti 8 mesi . La Banca non accoglie la richiesta « in quanto – scrive la Banca – il recesso è stato esercitato dalla Cliente e non dall’Istituto di Credito; ciò ha comportato che il canone annuale non fosse rimborsabile, come si legge nel contratto ». Però, nel contratto preso in esame dagli avvocati della Confconsumatori, non viene espressamente scritto che il canone residuo non debba essere corrisposto in caso di recesso anticipato della Cliente. Tale circostanza non è neppure menzionata .
A questo punto la Confconsumatori si rivolge all’Ombudsman che, esaminati i documenti, riconosce l’illegittimità della posizione della banca, in quanto « l’interruzione di un rapporto contrattuale comporta normalmente la cessazione delle rispettive prestazioni ». Quindi, la mancata restituzione del canone residuo risulterebbe, conclude l’Ombudsman, « contraria alla ordinaria regolamentazione ». La continuazione di tale prestazione, essendo anomala, rende necessaria quantomeno la sua esplicita menzione nel contratto, in termini chiari e precisi . Circostanza che non si è verificata essendo il contratto reticente sull’argomento.
Inoltre l’Ombudsman riconosce altri due argomenti a favore della Confconsumatori. Il primo riguarda l’articolo 33 comma 1 del Codice del Consumo, con il quale l’interpretazione della Banca entrerebbe in conflitto, il quale sancisce che: « Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ». In secondo luogo l’Ombudsman fa presente che « trattenere somme non più correlate a un servizio prestato può apparire comportamento teso a penalizzare il recesso della Cliente ».
L’Ombudsman ha così obbligato la Banca a restituire la quota in eccesso versata dall’associata, riconoscendo la legittimità della richiesta inoltrata dalla Confconsumatori.
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