Multiproprietà: nuova vittoria in appello La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la nullità per indeterminatezza del contratto d’acquisto e del finanziamento collegato

Trieste, 3 settembre 2013 – Svanito il sogno della multiproprietà alle Baleari erano rimasti solo i debiti con la società finanziaria. Oggi, dopo la vittoria in primo grado, la Corte d’Appello ha nuovamente riconosciuto la ragione di una coppia di consumatori di Pordenone: ancora una significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà . Questa volta è stata ancora la Corte d’appello di Trieste, con sentenza 619/13, a confermare una precedente sentenza del Tribunale di Pordenone del novembre 2011 che aveva dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una coppia di associati Confconsumatori, e del connesso contratto di finanziamento.
La Corte ha accertato la nullità del contratto , avente ad oggetto l’acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale sito nelle isole Baleari a causa della sua assoluta indeterminatezza . Secondo il giudice di primo grado – e la sentenza è stata confermata da quello d’Appello – non sarebbe in realtà ben chiaro l’oggetto dello stesso, il periodo di tempo nel quale esercitare il diritto di godimento, i costi di gestione e tutto quanto necessario per la sua individuazione.
La Corte, come già aveva fatto il Tribunale, ha inoltre ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria , dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo.
« La sentenza , – secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi , legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio la coppia – conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma e delle Corti d’appello di Trieste e Bologna, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua ».
Sempre per gli avvocati Franchi e Truzzi: «è di particolare importanza il fatto che la Corte abbia confermato la sentenza nella parte in cui, oltre a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento – il che impedisce che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori – abbia anche dichiarato che nulla era dovuto alla società che aveva concesso il finanziamento. Principio, questo, dal quale discende, quale conseguenza, che tutti coloro che hanno sottoscritto contratti di questo tipo potranno chiedere, entro i limiti della prescrizione decennale, il rimborso delle somme versate anche alle finanziarie, non più solo ai venditori , ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori ».
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