logo
Iscriviti DONA IL TUO 5X1000
HOME CHI SIAMO CONSIGLIO DIRETTIVO LA STORIA TRASPARENZA DOVE SIAMO ISTITUZIONI & MEDIA PROGETTI MAPPA SITO ARCHIVIO NEWS
HOME
CHI SIAMO
CONSIGLIO DIRETTIVO LA STORIA TRASPARENZA
DOVE SIAMO ISTITUZIONI & MEDIA
PROGETTI
MAPPA SITO ARCHIVIO NEWS

CATEGORIE

  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
  • Acquisti e Garanzie
    • Chiusura Contratti
  • Alimentazione
  • Assicurazioni
  • Casa e Utenze
    • Compravendita e locazione
    • Mutui
  • Internet
  • Pratiche commerciali scorrette
  • Privacy e Protezione dei dati personali
  • Progetti e Attività
    • Più sai più sei
    • Anziano fragile
    • ENERGIA: Diritti a viva voce
    • Bella Nonno!
    • CONFOOD
    • Consumatori 2.0
    • PERIODICO “CONFCONSUMATORI NOTIZIE”
    • Io sono Originale
    • NOI & UNICREDIT
    • Terminati
      • PIU’CONCORRENZA,PIU’DIRITTI
      • OCCHI APERTI!
      • GUARDA CHE TI RIGUARDA!
      • RCAuto Risparmiare si può
      • GUIDO SICURO
      • Patti Chiari
      • ENERGIA: Incontri Territoriali
      • CONSUMERLAB
      • STELLA POLARE – SPORTELLI PILOTA
  • Risparmio e Investimenti
  • Salute
  • Servizi e Società
    • Rapporti con Pubblica Amministrazione
  • Telefonia
  • Turismo e Trasporti
    • Patente e multe
  • TV
  • Dalle Sedi
    • Abruzzo
    • Basilicata
    • Calabria
    • Campania
    • Friuli Venezia Giulia
    • Emilia Romagna
    • Liguria
    • Lazio
    • Lombardia
    • Marche
    • Molise
    • Piemonte
    • Puglia
    • Sardegna
    • Sicilia
    • Toscana
    • Umbria
    • Veneto

TAG CLOUD

ABF acqua aereo agenzia consumatori aiuto consumatori alzheimer Arera assicurazioni auto azionista banca Banca Etruria bollette bond argentina BPV conciliazione coronavirus difesa consumatore diritti consumatore energia Energia: diritti a viva voce garanzia gas internet investimenti MPS nave pacchetti turistici parmalat parte civile passeggero Poste protezione consumatori rcauto rimborso risarcimento risparmio salute Salva Banche sicurezza alimentare sostenibilità treno truffa turismo Veneto Banca

MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: multiproprietà

Multiproprietà ingannevole: vittoria in appello Giustizia anche in appello per la coppia di catanesi che si era imbattuta in una multiproprietà calabrese molto diversa da quanto pubblicizzato

Parma – Catania, 7 settembre 2021 – Avevano rinunciato alla multiproprietà in Egitto per acquistarne una più vicina in Calabria, ma, diversamente dalle caratteristiche pubblicizzate nella brochure informativa il locale si era rivelato scadente, in un villaggio molto lontano dal mare e, in occasione della prima vacanza, ancora inattivo. Grazie a Confconsumatori una coppia di Catania aveva già ottenuto nel 2019 la condanna in primo grado della Holding al risarcimento di 20 mila euro, non solo per il danno economico ma anche per quello da vacanza rovinata. La vittoria, però, era stata appellata e questa estate dopo due anni, il giudice della Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale riconoscendo la pratica commerciale ingannevole.

IL CASO – Una coppia di catanesi possedeva una splendida multiproprietà in Egitto dal valore di circa 10 mila euro, ma cercava un’alternativa sul mare più vicina a casa. Nel 2012 una Holding italiana gli aveva proposto una multiproprietà in Calabria in cambio del locale in Egitto e un ulteriore conguaglio di 8 mila euro: la brochure pubblicitaria descriveva il nuovo locale come situato sul mare, in un complesso turistico con grande piscina, con balconi e giardini vista mare e accesso a splendida spiaggia privata. La realtà, però, era diversa da quella pubblicizzata. Nel 2013, arrivato nella località della vacanza con la moglie, il turista aveva trovato un villaggio di qualità inferiore a quello egiziano, molto distante dal mare e malservito, dato che per raggiungere la spiaggia c’era solo uno squallido stradello di quasi 3 km con sottopassaggi della statale e della ferrovia. La multiproprietà calabrese era costituita da un prefabbricato con rifiniture modeste e quasi privo di aria e luce. Ma il peggio è che, all’arrivo della coppia, il villaggio era ancora chiuso, nonostante il pagamento anticipato di 220 euro per gli oneri di gestione; pertanto i due erano stati dirottati in una struttura alternativa.

VITTORIA ANCHE IN APPELLO – La coppia si era rivolta a Confconsumatori Catania: dopo un lungo percorso per ottenere giustizia, a fine luglio 2019 Tribunale di Catania aveva condannato la Holding a rimborsare il consumatore non solo del danno patrimoniale (circa 18.000 euro) ma anche per il danno da vacanza rovinata, ossia per i disagi subiti e per l’impossibilità di fruire della multiproprietà dal 2013 al 2019 (ulteriori 2500 euro). Tuttavia, la decisione era stata appellata e questa estate, dopo altri due anni di attesa, finalmente il giudice della Corte di Appello di Catania ha sancito come la realtà documentata dal consumatore integri “La violazione del dovere di esatta e veritiera informazione gravante sulla [omissis], costituendo pratiche commerciali ingannevoli”. Per la Corte le enfatizzazioni, l’assenza di indicazioni specifiche sulla spiaggia private e in generale le descrizioni della brochure erano tali da indurre in errore i consumatori influenzando la loro decisione.

“La sentenza contiene alcuni principi cardine nella difesa dei diritti dei consumatori in materia di multiproprietà perché viene ribadito che l’informativa commerciale deve essere effettiva e corretta” – hanno affermato l’avvocato Maurizio Mariani, che ha difeso nel processo la coppia catanese insieme all’avvocato Carmelo Calì, Presidente regionale di Confconsumatori Sicilia.

  • Settembre, 7
  • 2476
  • Pratiche commerciali scorrette, Sicilia, Turismo e Trasporti
  • More

Multiproprietà scadente e inaccessibile: risarcito Aveva ceduto una multiproprietà in Egitto con la promessa di una più bella in Calabria: Holding condannata a risarcire anche la vacanza rovinata

Catania, 7 agosto 2019 – Un catanese si era rivolto ad una Holding italiana al fine di permutare la sua multiproprietà in Egitto per acquistarne una più vicina in Calabria. Diversamente dalle caratteristiche pubblicizzate nella brochure informativa, però, il locale si era rivelato scadente, in un villaggio molto lontano dal mare e, in occasione della prima vacanza, ancora inattivo. Non riuscendo ad ottenere la sostituzione della multiproprietà, il catanese si era rivolto a Confconsumatori: grazie all’intervento dell’associazione è riuscito ad ottenere la condanna della Holding al risarcimento di 20 mila euro, non solo per il danno economico ma anche per quello da vacanza rovinata.

  • Agosto, 7
  • 2966
  • Pratiche commerciali scorrette, Sicilia, Turismo e Trasporti
  • More

Vacanze da incubo? C’è Confconsumatori La nave che abbandona i turisti di notte al porto; l’agenzia di viaggi che sparisce nel nulla e i contratti truffa: è assistenza no stop per lo Sportello del Turista

Catania, 7 Agosto 2015 – Vacanze da incubo? C’è il salvagente di Confconsumatori che anche nel periodo estivo continua ad assistere turisti e viaggiatori con lo Sportello del Turista (orari e recapiti QUI). Nei giorni scorsi Confconsumatori si è occupata a Catania di ritardo prolungato di un viaggio in nave; a Campi Bisenzio (Fi) di un’agenzia di viaggi sparita con l’incasso e a Verona di un contratto di multiproprietà poco trasparente.

CATANIA – AL RIENTRO LA NAVE NON C’è: 3 GIORNI DI RITARDO

Una coppia di fidanzati, terminata la vacanza, doveva imbarcarsi da Tunisi a Palermo. Il viaggio in nave era fissato alle 23, ma al loro arrivo alle 22 i passeggeri avevano trovato l’ufficio e la biglietteria chiusa e nessun addetto della compagnia navale che potesse fornire loro informazioni. Alle 22,30 avevano ricevuto un sms in cui veniva loro comunicato che la partenza non sarebbe avvenuta per le ore 23, nessun altra informazione. All’1,30 si erano decisi a lasciare l’area portuale, anche per motivi di sicurezza personale, per cercare, autonomamente e a proprie spese, un luogo dove alloggiare. Solo il giorno dopo venivano ospitati, a spese della compagnia in un albergo, ma solo per pernottamento e colazione. Il rientro in Italia era avvenuto 3 giorni dopo. In risposta al primo reclamo, tramite Confconsumatori, la compagnia ha offerto 300 euro in buoni viaggio, ma i turisti hanno rifiutato. Prima di intraprendere un giudizio la compagnia navale ha rivisto la propria posizione e si é pervenuti alla definizione transattiva con il pagamento di 1.000 euro. «Anche per i viaggi in nave esiste un regolamento comunitario dal 2010, purtroppo ancora poco conosciuto e che le compagnie fanno finta di non conoscere» hanno dichiarato l'avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, e l'avvocato Isabella Rotoli, che ha assistito per conto dell'associazione i passeggeri. Per informazioni: 340-7289212.

CAMPI BISENZIO (FI) – L’AGENZIA VIAGGI SPARISCE CON L’INCASSO

L’ipotesi della truffa si fa sempre più probabile: da diversi giorni il titolare di un’agenzia di viaggi di Campi Bisenzio è sparito nel nulla abbandonando i clienti senza biglietti e informazioni sulle vacanze prenotate. Un danno stimato complessivamente 30 mila euro. In molti si sono rivolti alla sede locale di Confconsumatori che ha attivato uno Sportello dedicato ai turisti, disponibile ai recapiti: 3804640227 o confconsumatori.fipopt@gmail.com.

VERONA: TIME SHARING CONTRATTO ANNULLATO DOPO 6 ANNI

Confconsumatori Mantova ha finalmente ottenuto giustizia per una giovane coppia che diversi anni fa era stata attirata in un hotel con la prospettiva di vantaggiose settimane di vacanza e lauti premi. I due si erano trovati con un contratto firmato in cui diversi aspetti erano poco limpidi. Nonostante il recesso erano stati costretti a sostenere il costo del finanziamento. Dopo 6 anni di contenzioso il giudice ha annullato il contratto e il finanziamento collegato. «Nessuna paura se la società venditrice non garantisce la ripetizione delle spese: la finanziaria, certamente più solvibile, risponde in solido per l’intero importo finanziato» ha evidenziato l’avvocato Marina Peschiera che ha difeso in giudizio gli associati.

  • Agosto, 7
  • 3731
  • Lombardia, Sicilia, Toscana, Turismo e Trasporti
  • More

Multiproprietà: due vittorie per Confconsumatori A Piacenza un contratto d’acquisto è stato annullato per assoluta indeterminatezza; a Brindisi il preliminare salta per inadempienza

Parma, 30 luglio 2015 – Continuano le vittorie di Confconsumatori in materia di multiproprietà. Due coppie, una di Brindisi e una di Piacenza, hanno ottenuto il rimborso delle somme versate per l’acquisto di una multiproprietà. Nel caso di Brindisi il contratto preliminare è stato risolto per gravi inadempienze della società; a Piacenza, invece, il contratto di acquisto, “carpito” con metodi poco trasparenti, è stato annullato insieme al connesso contratto di finanziamento per indeterminatezza dell’oggetto.

PIACENZA – Una coppia di piacentini era stata contattata telefonicamente nel 2002 per partecipare, in un hotel, a un sorteggio per una vacanza gratuita. Qui era stata presentata loro l’opportunità di effettuare vacanze a prezzi ridotti e quindi erano stati convinti a compilare un “modulo”, poi rivelatosi contrattualmente vincolante. Per evitare di pagare penali i due avevano firmato un contratto di acquisto da 11.500 euro (con finanziamento collegato) che dava diritto esclusivo d’occupazione in un sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di un Club alle isole Canarie “nel periodo di codice rosso di stagione Alta”. Il giudice, al quale si sono rivolti in seguito i due associati di Confconsumatori ha accertato la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell’oggetto: mancava infatti la specifica del bene acquistato e del periodo in cui avrebbero potuto esercitare il proprio diritto. Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria. Così la società venditrice è stata condannata alla restituzione dell’acconto ricevuto di 1.160 € e la società finanziaria a rimborsare le rate pagate ammontanti a 3.600 €, oltre interessi e spese di lite. Per l’avvocato Giovanni Franchi, che ha difeso in giudizio la coppia, «La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua».
Scarica la sentenza del Tribunale di Piacenza.

BRINDISI – Una coppia di brindisini aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto di un’unità abitativa con il sistema della multiproprietà immobiliare, versando oltre 4500 euro al momento della firma. La società con cui era stato sottoscritto il contratto avrebbe dovuto convocare i consumatori dinnanzi a un notaio, come da contratto, ma ciò non era mai avvenuto, nonostante i ripetuti solleciti e addirittura una diffida formale. I due consumatori, assistiti dal coordinamento tra Confconsumatori Brindisi e l’associazione Dalla Parte del Consumatore, si sono trovati costretti, quindi, a intraprendere un’azione giudiziaria. Dopo ben 5 anni di causa la sentenza ha riconosciuto le loro ragioni: il contratto preliminare è stato dichiarato risolto per inadempimento della società, che è stata condannata a restituire la somma incassata più gli interessi. «La sentenza – commenta l’avvocato Emilio Graziuso, che ha difeso in giudizio gli associati – è un nuovo importante traguardo per la tutela degli utenti in materia di multiproprietà, un problema di cui ci occupiamo da anni».
Scarica la sentenza del Tribunale di Brindisi.

  • Luglio, 30
  • 4033
  • Acquisti e Garanzie, Lombardia, Puglia, Turismo e Trasporti
  • More

Multiproprietà: nuova vittoria in appello La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la nullità per indeterminatezza del contratto d’acquisto e del finanziamento collegato

Trieste, 3 settembre 2013 – Svanito il sogno della multiproprietà alle Baleari erano rimasti solo i debiti con la società finanziaria. Oggi, dopo la vittoria in primo grado, la Corte d’Appello ha nuovamente riconosciuto la ragione di una coppia di consumatori di Pordenone: ancora una significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà . Questa volta è stata ancora la Corte d’appello di Trieste, con sentenza 619/13, a confermare una precedente sentenza del Tribunale di Pordenone del novembre 2011 che aveva dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una coppia di associati Confconsumatori, e del connesso contratto di finanziamento.

La Corte ha accertato la nullità del contratto , avente ad oggetto l’acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale sito nelle isole Baleari a causa della sua assoluta indeterminatezza . Secondo il giudice di primo grado – e la sentenza è stata confermata da quello d’Appello – non sarebbe in realtà ben chiaro l’oggetto dello stesso, il periodo di tempo nel quale esercitare il diritto di godimento, i costi di gestione e tutto quanto necessario per la sua individuazione.

La Corte, come già aveva fatto il Tribunale, ha inoltre ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria , dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo.

« La sentenza , – secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi , legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio la coppia – conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma e delle Corti d’appello di Trieste e Bologna, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua ».

Sempre per gli avvocati Franchi e Truzzi: «è di particolare importanza il fatto che la Corte abbia confermato la sentenza nella parte in cui, oltre a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento – il che impedisce che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori – abbia anche dichiarato che nulla era dovuto alla società che aveva concesso il finanziamento. Principio, questo, dal quale discende, quale conseguenza, che tutti coloro che hanno sottoscritto contratti di questo tipo potranno chiedere, entro i limiti della prescrizione decennale, il rimborso delle somme versate anche alle finanziarie, non più solo ai venditori , ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori ».

Scarica la sentenza

  • Settembre, 3
  • 4496
  • Friuli Venezia Giulia, Turismo e Trasporti
  • More

Timesharing: annullati a Milano il contratto di vendita e il finanziamento collegato Confermato il principio che riguarda tutti gli acquisti effettuati con un contratto di finanziamento procurato dalla stessa società venditrice

Milano, 12 giugno 2013 – Una nuova sentenza del tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di timesharing e del  contratto di finanziamento collegato. Un'altra vittoria di Confconsumatori che consolida l'orientamento della giurisprudenza in materia di multiproprietà, timesharing, e non solo . Lo stesso principio si applica, infatti, a tutti gli acquisti effettuati con un contratto di finanziamento procurato dalla stessa società venditrice, nel caso in cui la compravendita del bene venga dichiarata nulla o risolta per vizi del contratto e del bene.

« Questa pratica di vendita delle vacanze in timesharing- commenta Wanda Zurlo, legale di Confconsumatori che ha difeso gli associati in giudizio – è una delle tante e ormai diffuse truffe perpetrate ai danni di cittadini da veri e propri esperti dell’arte della persuasione, esercitata con metodi suggestivi e fraudolenti facendo leva sul desiderio legittimo di concedersi la possibilità di viaggiare a bassi costi. Purtroppo, tale desiderio rimane frustrato e resta il peso di un impegno economico pesante ».

Fortunatamente e grazie al lavoro svolto anche dalla Confconsumatori, sono molti i Tribunali che si pronunciano a favore dei consumatori dichiarando la nullità dei suddetti contratti. Importante è soprattutto l’affermarsi della giurisprudenza che, sottolineando lo stretto collegamento tra i due contratti, dichiara la nullità di entrambi , esonerando il consumatore dall’obbligazione assunta con il contratto di finanziamento (per lo più rate mensili per almeno 5 anni o più).

Scarica la sentenza.

 

PER APPROFONDIRE:

L’origine comunitaria del “contratto di credito collegato”

« La legislazione sul punto , – spiega Wanda Zurlo – seppure in ritardo anche rispetto alla giurisprudenza, si è finalmente adeguata a partire da una normativa comunitaria riguardante tutti i casi in cui  si acquista un bene mediante finanziamento» . Infatti, la direttiva 87/102/CEE aveva introdotto il principio della sussistenza dell’“ accordo di esclusiva ” tra fornitore e finanziatore quale presupposto essenziale per consentire al consumatore il diritto di eccepire, anche nei confronti del finanziatore, le eventuali inadempienze del fornitore (principio recepito dall’art. 42 Cod. Consumo). Il requisito dell’accordo di esclusiva si rivelava però insufficiente a tutelare il consumatore.

È stato quindi la successiva direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ove il concetto di “esclusiva” veniva totalmente abbandonato e il legislatore italiano interveniva finalmente a definire  il “contratto di credito collegato”, qualificandolo come “ un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici ”. In attuazione di tale direttiva veniva emanato  l’ art. 121 del D.Lgs n. 141 del 13.08.2010 , il quale sanciva che ai fini della sussistenza della qualità di contratto collegato, “ è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito ”;

Nella quasi totalità dei casi, sono presenti entrambe le condizioni richieste dalla normativa indicata.

Si tratta, come detto,  di una importante possibilità di tutela per tutti quei casi in cui si acquista un bene che  presenta poi dei vizi: con la normativa attuale si possono contestare al fornitore sino a chiedere la nullità e/o la risoluzione del contratto  di acquisto o di fornitura poiché la nullità e/o risoluzione si estendono anche  al contratto di finanziamento .

  • Giugno, 12
  • 3062
  • Lombardia, Turismo e Trasporti
  • More
Pagina 1 di 512345»

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
Via Mazzini 43 - 43121 - PARMA
CF 80025080344
Cerca lo sportello a te più vicino nell'area
DOVE SIAMO
APPROFONDIMENTI
Diritti del Consumatore
Il reclamo: i 10 errori più frequenti
Come non rovinarsi la vacanza
LINK UTILI
Condizioni Generali del servizio
Privacy Policy
Cookie Policy
Confconsumatori APS
Riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}