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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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TAG: Carrier1

Vittoria in Cassazione per 41 risparmiatori “traditi” Grazie a Confconsumatori 41 acquirenti di Carrier 1 riavranno i propri risparmi: «Il foro del consumatore è competente solo se il cliente ne fa richiesta»

Parma, 1 ottobre 2013 – Grande vittoria di Confconsumatori in Cassazione per ben 41 risparmiatori che, nel 2001, avevano acquistato titoli Carrier1 , la società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. I titoli “spazzatura” appartenevano a una finanziaria statunitense che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca, la quale, tramite i propri promotori o per telefono, aveva promosso la loro alienazione.

Perché si è resa necessaria l’ordinanza della Cassazione? I legali di Confconsumatori avevano portato i 41 casi di risparmiatori vittime del dissesto davanti al Tribunale di Milano, forti di una vittoria analoga ottenuta nel 2007 (n. 8699/07) per altrettanti 97 consumatori, poi confermata dalla Corte d’appello di Milano nel 2011 (n. 1193/11). Il Tribunale di Milano, però, questa volta, aveva però dichiarato la propria incompetenza per territorio , perché – come si legge nel provvedimento – doveva considerarsi « competente territorialmente il Tribunale del luogo di residenza degli attori risultante, per ciascuno di essi, dall’atto di citazione »; luogo di residenza diverso per ognuno, essendo alcuni delle Marche, altri dell’Emilia Romagna ed altri ancora piemontesi e liguri.

La Suprema Corte ha invece accolto la tesi giuridica sostenuta dagli avvocati di Confconsumatori, Massimiliano Valcada, esperto in diritto comunitario, e Giovanni Franchi, affermando che « Solo il cliente del contratto avente ad oggetto strumenti finanziari può eccepire l’incompetenza per territorio rispetto al foro del suo domicilio o residenza ». E visto che nessuno degli attori aveva sollevato quell’eccezione, la competenza del Tribunale di Milano doveva ritenersi incontestabile.

« Una sentenza fondamentale – commenta l’avvocato Giovanni Franchi, – perché adesso il Tribunale di Milano potrà uniformarsi alla precedente sentenza della Corte d’appello e condannare l’Istituto di credito italiano, purtroppo in liquidazione coatta amministrativa, e la società americana a rimborsare i risparmiatori , i quali hanno quindi la speranza, dopo tanti anni, di ritornare in possesso dei loro denari, investiti in titoli “spazzatura” ».

Scarica l'ordinanza della Cassazione.

  • Ottobre, 1
  • 2357
  • Risparmio e Investimenti
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Risarciti più di un milione di euro per quasi 100 associati conflitto di interessi e mancata informazione inchiodano definitivamente una banca italiana e una grande società americana, ricorse in appello, a risarcire 97 risparmiatori

Milano, 15 giugno 2011 – Più di un milione di euro di risarcimento per ben 97 risparmiatori . Con sentenza n. 1193/11 del 27 aprile 2011 la Corte d’appello di Milano ha confermato quella  del Tribunale di Milano (n. 8699/07  in data 2.5.07) che aveva accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori e dai suoi avvocati Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1 , società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. Era accaduto, più in particolare, che di quei bond fosse proprietaria una finanziaria statunitense che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca che, tramite i propri promotori o per telefono, aveva alienato quei bond.    La Corte ha respinto l’appello della società americana e dell’istituto di credito italiano, confermando, in primo luogo, la decisione del  Tribunale che aveva dichiarato la nullità di dieci contratti d’investimento, perché privi della forma scritta prescritta dall’art. 23 TUF, e condannato la banca al rimborso della somma corrisposta. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d’investimento contemplasse tale possibilità .

Ha, inoltre, condannato i due istituti di credito, quindi anche quello americano, per tutti gli altri investimenti per i quali non è stata ravvisata l’invalidità, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori , danni liquidati in primo grado  con l’intervento di un consulente tecnico ed ammontanti a più di un milione di euro .

La Corte d’appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che costituisca violazione del divieto di agire in conflitto d’interessi, sancito dagli artt. 21 TUF e 97 reg. Consob, alienare titoli di cui è proprietaria una propria socia , ed ancora che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che trattavasi di bond speculativi a rischio .

Per quanta riguarda il comportamento della società americana, per il Tribunale fu gravissimo ed illecito indurre i promotori finanziari del collegato istituto italiano ad alienare quei “titoli spazzatura” . Il che, sempre per la Corte, come per il Tribunale, dà luogo a responsabilità aquiliana a norma dell’art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcire il pregiudizio arrecato.   È questa, secondo l’avv. Franchi, una sentenza importantissima: " in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente , come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; di poi per il fatto che è stato stabilito ancora una volta che il requisito della forma scritta è imposto anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro , ossia quello generale; infine è stato altresì affermato che non si possono alienare ai risparmiatori obbligazioni di società ormai prossime al default e che, se ci si comporta così, si incorre in responsabilità risarcitoria" .

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Giugno, 15
  • 2043
  • Risparmio e Investimenti
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Tribunale di Milano liquida il risarcimento a favore di 82 risparmiatori acquirenti di Carrier1

Parma, 28 novembre 2008 – Il Tribunale di Milano ha liquidato circa 1 milione e mezzo di euro, a titolo di risarcimento danni, a favore di 82 risparmiatori che avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita poi in dissesto .

Clicca QUI per leggere il testo della sentenza.

Con precedente sentenza del 2007 (clicca QUI per leggere la notizia) , lo stesso Tribunale aveva riconosciuto il diritto di tutti i risparmiatori ad essere indennizzati , oltre a condannare la banca alienante (Banca Bipielle) a rimborsare le somme investite da alcuni di essi per nullità del contratto dovuta a difetto di forma. Il Tribunale ha, infatti, riscontrato la responsabilità contrattuale dell’istituto di credito che, in Italia, aveva venduto i titoli, omettendo di dare corrette informazioni sulla rischiosità dei bond.

Contestualmente, il Collegio giudicante aveva dichiarato la responsabilità concorrente della società finanziaria statunitense Morgan Stanley, che possedeva il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi , perché vendere titoli di cui è proprietaria una propria socia costituisce violazione del divieto di conflitto d’interessi.          Come ribadiscono gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, legali Confconsumatori che hanno seguito la vicenda: “ Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza, perché, in primo luogo, ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente , come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perchè è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca incorre in un obbligo risarcitorio . Infine, è di fondamentale importanza che sia stata finalmente accertata la responsabilità delle banche americane per essere state la causa prima della vendita di prodotti finanziari così pericolosi ”.

  • Novembre, 28
  • 1997
  • Risparmio e Investimenti
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Carrier1, la prima class action italiana a Milano

Gli avvocati della Confconsumatori, Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, hanno ottenuto una manifesta vittoria a Milano per 110 persone, alle quali erano stati venduti bond della Carrier1, una società statunitense del nuovo mercato . Era, più in particolare, accaduto che al tempo (2001 e 2002) vi fosse in Italia una società, certa Area Banca s.p.a., poi acquisita dalla Banca Bipielle Network, che vendeva titoli tramite promotori finanziari sparsi su tutto il territorio nazionale. La stessa aveva tra i suoi soci Morgan Stanley, la quale possedeva il 15% delle azioni dell’istituto ed era, al contempo, socia di Carrier1, della quale deteneva diverse obbligazioni. E visto che gli affari del nuovo mercato stavano andando male e che, di conseguenza, Morgan Stanley doveva liberarsi di quei titoli, la stessa invitò i promotori di Area a venderli alla clientela. Difatti, in quell’anno il consiglio di Morgan Stanley è sempre rimasto univoco: “ strong buy ”, ossia “comprare, comprare, comprare”, completato con la messa a disposizione dei promotori di Area Banca di numerosissime schede relative a Carrier1, nel gergo le c.d. “vetrine titoli”. E così ai risparmiatori sono state vendute quantità enormi di questi bond (per circa 90 miliardi delle vecchie lire), liberando le casse dell’azionista Morgan Stanley. 

Sono poi note le vicende di Carrier1. La stessa, dopo essere caduta in default, è stata ammessa dai giudici americani al “Chapter 11”, vale a dire una sorta di amministrazione controllata con conseguente sospensione delle procedure esecutive a carico del debitore, ed è oggi stata trasformata in una nuova società con sede alle isole Bermuda e con la trasformazione dei vecchi bond in azioni di scarsissimo valore.

Non restava, di conseguenza, ai risparmiatori ai quali erano stati venduti i titoli, che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. E così essi, in più di cento, hanno fatto, chiamando in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Banca Bipielle Network s.p.a. e Morgan Stanley con sede in New York. E il giudice ha accertato per dieci risparmiatori la nullità dei loro contratti, per mancanza della necessaria forma scritta – gli ordini, infatti, erano stati effettuati per telefono – e condannato Banca Bipielle Network alla restituzione del capitale investito.  Per gli altri, ha dichiarato gli istituti di credito obbligati a risarcire il danno subito dagli investitori, pari al capitale investito, detratto l’ammontare delle cedole riscosse. Il tutto ovviamente maggiorato degli interessi legali. Secondo il Tribunale, Area Banca avrebbe, infatti, agito in conflitto d’interesse per avere alienato titoli di proprietà di una socia del Gruppo ed avrebbe violato l’art. 21 Testo Unico Finanziario (T.U.F.), per non avere informato i clienti della situazione di quasi dissesto in cui ormai versava Carrier1. Trattatasi, infatti, di titoli in step down, ossia con prezzi sempre più bassi e al di sotto della pari, evidentemente per consentire il loro acquisto. Per quanto attiene Morgan Stanley, la stessa avrebbe invece commesso un vero e proprio illecito a norma dell’art. 2043 codice civile, per avere spinto Area Banca, di cui era socia, a vendere titoli di una società del nuovo mercato ormai prossima al dissesto.

Emerge, insomma, da quanto statuito dal Tribunale di Milano, che non possono essere venduti titoli che già si hanno, direttamente o indirettamente, in cassa; e soprattutto che la banca ha l’obbligo di informare il cliente della situazione in cui versa la società emittente il titolo . La sentenza è, inoltre, particolarmente importante, perché è stato finalmente riconosciuto che il requisito della forma scritta, prescritto dall’art. 23 T.U.F., non vale solo per il c.d. contratto quadro, ossia per quello generale che viene stipulato da ogni investitore all’inizio del rapporto con la banca, ma anche ogni singola operazione d’acquisto. Non è questa la prima sentenza in materia, ma, come noto,  Milano “fa giurisprudenza”! Ed era necessario che vi fosse un po’ di chiarezza anche su tale questione.

Clicca QUI per leggere la sentenza

  • Ottobre, 11
  • 2795
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti
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Tribunale di Parma dichiara la nullità dei contratti di vendita mobiliare “fuori sede” per omessa indicazione del diritto di recesso

Questo il caso deciso dal Tribunale: l’intermediario si era recato dal cliente e lo aveva indotto a comprare bond emessi da una società straniera, la Carrier1 , finita come altre in default. La particolarità della fattispecie sta nel fatto che, sebbene si trattasse di un’offerta fuori sede, non fosse stata indicata nel relativo contratto la facoltà di recedere nel termine di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso . Omissione, questa, che a norma del settimo comma dell’art. 30 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58  comporta la nullità del negozio ; nullità peraltro relativa, potendo la stessa essere fatta valere solo dal cliente..

 La decisione in parola merita di essere segnalata soprattutto perché, oltre ad essere la prima in materia , chiarisce che l’applicazione dell’art. 30 d.lgs. cit. non va limitata, come aveva invece sostenuto la difesa della banca, “alla sola gestione del portafoglio clienti”. Tale interpretazione restrittiva, sempre secondo il Tribunale di Parma, è infatti in primo luogo smentita dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento anche ai “contratti di collocamento di strumenti finanziari ”. L’ottavo comma dispone, del resto, che il precedente sesto comma, il quale contempla appunto la facoltà di recesso, non si applichi soltanto “alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea”. Dal che discende, argomentando a contrario,  che la stessa debba essere indicata in ogni altro caso di vendita di titoli.

 Inoltre, sempre come esattamente ritenuto dall’adìto Giudice, è la stessa ratio della normativa in questione – “chiaramente volta alla tutela degli investitori nei loro rapporti con gli intermediari finanziari e a garantire la “trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati” – ad imporre un’interpretazione ampia dell’espressione collocamento utilizzata dall’art. 30 . In altri termini, con la medesima deve intendersi ogni forma di vendita di titoli mobiliari. Tale disposizione disciplina, invero, il collocamento presso il pubblico di servizi d’investimento la cui nozione, come si desume dall’art. 1, comma 5, d.lgs. cit. comprende anche la negoziazione nonché la ricezione e la trasmissione di ordini.

 La sentenza in parola costituisce, quindi, un primo e fondamentale precedente a tutela dei risparmiatori che hanno acquistato valori mobiliari “fuori sede”, ossia, come spesso è accaduto, a casa loro o presso lo studio del promotore . Difatti, nel caso l’investimento sia finito male, essi, se non era indicata nel contratto d’investimento la facoltà di recedere, potranno agire allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del contratto e la restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

Clicca qui per leggere il testo della sentenza.

avv. Giovanni Franchi- Confconsumatori Nazionale   

  • Aprile, 11
  • 2373
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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L’AQUILA
SULMONA
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