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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: interessi

Sentenza sulla manipolazione del tasso Euribor, possibili rimborsi per chi ha contratto un mutuo Confconsumatori in campo: «La partita non è ancora chiusa, invitiamo comunque alla prudenza»

Parma, 12 febbraio 2024 – Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso. L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Un parametro spesso utilizzato come base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.

LA SENTENZA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato». In forza di questo principio i debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono avere diritto a un rimborso. Il rimborso non riguarda solamente le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e con molta probabilità anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 (per le rate pagate nel periodo in oggetto).

COME SI CALCOLA IL RIMBORSO DOVUTO?

Il risparmiatore ha diritto di richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo. La legge prevede che il calcolo sia effettuato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e il tasso dei bot del periodo. Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro stipulato nel periodo interessato, il rimborso potrebbe ammontare a circa 5.000 euro.

ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE

La prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo, per estinzione o per surroga. Se il mutuo è sempre in ammortamento (vita) non sussiste prescrizione; se è stato estinto o surrogato –ad esempio al 31 gennaio 2014 – è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione (tramite lettera raccomandata a.r. o pec): in tal caso la prescrizione decorre dalla data di interruzione.

LA TUTELA

Il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, consiglia per il momento, ai cittadini interessati, di «interrompere la prescrizione e attendere che si consolidi una giurisprudenza anche circa la quantificazione del danno. La sentenza appartiene a una sezione semplice della Cassazione, quindi non è vincolante per i giudici di merito».

Le sedi territoriali di Confconsumatori (tutti i contatti su https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) sono a disposizione per informazioni e assistenza, nonché per gli atti volti a interrompere la prescrizione. È possibile anche rivolgersi allo sportello online di Confconsumatori (https://confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/) svolgendo così tutta l’attività a distanza.

  • Febbraio, 12
  • 20236
  • Risparmio e Investimenti
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Buoni postali Q: due vittorie rimettono tutto in gioco Dopo anni di battaglie, i consumatori si erano scontrati con la Cassazione che aveva negato i rimborsi. Ma ora da Grosseto arrivano due sentenze rivoluzionarie.

Parma, 20 gennaio 2023 – Due recenti sentenze ottenute da Confconsumatori a Grosseto rimettono in discussione le pronunce della Corte di Cassazione, la quale si era espressa a favore di Poste in merito alla questione dell’ingannevolezza dei buoni fruttiferi postali serie “Q/P”, annullando gli effetti di numerosissime precedenti vittorie ottenute dall’associazione davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Ora, però, una nuova speranza per gli intestatari dei buoni Q delusi viene da Grosseto, dove il Giudice ha, invece, condannato Poste al rimborso ritenendo di dover far prevalere “L’orientamento che tutela in via prioritaria l’affidamento riposto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono postale fruttifero”.

I BUONI “Q/P”: I PRECEDENTI – La vicenda è quella annosa dei buoni fruttiferi postali serie Q emessi su carta intestata della precedente serie P (per questo ribattezzati “Q/P”) e distribuiti senza correggere la stampigliatura relativa ai tassi d’interesse applicati nell’ultima decade (dal 20° al 30° anno). Al momento della riscossione i beneficiari si trovavano applicato un interesse di molto inferiore rispetto a quanto riportato sul buono. Confconsumatori aveva ottenuto, per gli intestatari di buoni Q/P numerose vittorie davanti all’Arbitro Bancario Finanziario e aveva, successivamente, fatto appello al Governo e a Poste, che continuava a negare i rimborsi, per raggiungere un accordo bonario stragiudiziale. La battaglia in tribunale, invece, c’era stata ed era arrivata fino in Cassazione, dove era prevalsa la tesi di Poste, dispensata così dall’obbligo di rimborsare tantissimi italiani che avevano acquistato buoni con modulistica ingannevole.

LE DUE SENTENZE DI GROSSETO – Con due diverse sentenze del 16 gennaio 2023 (scaricale QUI e QUI), il Tribunale di Grosseto, Giudice Unico Claudia Frosini, in merito alla questione relativa alla fruttificazione dal 21mo al 30mo anno dei Buoni Postali Fruttiferi si è discostato dalle ultime quattro pronunce della Suprema Corte di Cassazione ritenendo di dover far prevalere “l’orientamento che tutela in via prioritaria l’affidamento riposto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono postale fruttifero”. Il Tribunale ha evidenziato la tutela dell’affidamento del risparmiatore perché le indicazioni del buono “In mancanza di disposizioni o correzioni in senso contrario legittimavano l’insorgere di un affidamento contrattuale circa l’applicazione di interessi in misura differenziata”. In questi due casi i risparmiatori erano risultati vittoriosi anche dinanzi all’Abf di Banca d’Italia ma Poste non aveva adempiuto alle decisioni dell’arbitro; dovrà farlo adesso a fronte della pronuncia di condanna al pagamento degli interessi convenuti dal 21mo al 30mo anno, oltre agli interessi legali dalla domanda di pagamento dei due risparmiatori sino al saldo.

CONFCONSUMATORI NON SI FERMA – Per Filomena Lisi, componente del direttivo nazionale e coordinatrice della campagna “buono tradito”, “La battaglia di Confconsumatori, a tutela dei risparmiatori, continua in ogni sede, pur confidando in una soluzione negoziale attraverso il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti che, nonostante siano stati più volte invitati a dialogare con le associazioni dei consumatori, non hanno mai risposto”. Le sedi territoriali dell’associazione sono a disposizione per assistere i risparmiatori titolari dei buoni postali; l’elenco con i recapiti è qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

Le sentenze del Tribunale di Grosseto sono scaricabili QUI e QUI

  • Gennaio, 20
  • 7258
  • Risparmio e Investimenti, Toscana
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BCE: decisi scudo anti-spread e aumento dei tassi d’interesse A seguito delle novità annunciate della BCE, l'avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori analizza le conseguenze per i cittadini

Parma, 29 luglio 2022 – L’avvocato Antonio Pinto, responsabile area Prodotti bancari assicurativi e finanziari di Confconsumatori, chiarisce lo scenario e le conseguenze per i cittadini a seguito delle recenti novità annunciate dalla Banca Centrale Europea.

Dopo le due decisioni della BCE, cosa succede per i cittadini?

Con un tasso di inflazione salito ormai all’8% su base annua, a pagare sono soprattutto le persone meno abbienti, ossia quei cittadini per i quali i consumi di beni essenziali (e quindi insopprimibili) rappresentano una quota significativa del proprio reddito. L’ultima rilevazione Istat di giugno, proprio su questi beni e servizi essenziali, registra incrementi rilevanti. Inoltre, siccome per le famiglie del ceto medio una risposta possibile al lievitare dei prezzi dei beni essenziali è ritagliare somme da altre voci di bilancio, un ulteriore effetto collaterale è che si comprimono le spese per l’acquisto di beni meno rilevanti, oppure si intaccano i risparmi. Infatti l’ultima ricerca di Nilsen IQ attesta che il 96% degli intervistati ha dichiarato di voler rivedere le proprie priorità di spesa. Le conseguenze più probabili, in questa fase, sono, ad esempio, tagli su vacanze e pasti fuori casa e, soprattutto, il rinvio dell’acquisto di beni durevoli.

AUMENTO DEI TASSI D’INTERESSE – Con l’aumento dei tassi d’interesse dello 0,5% deciso dalla BCE si assisterà anche a un innalzamento dei tassi di interesse per l‘accesso al credito da parte di imprese e famiglie. Chi vorrà stipulare un nuovo mutuo per l’acquisto della casa, ad esempio, troverà tassi d’interesse più alti che arriveranno molto presto al 3%. Chi ha già stipulato un mutuo a tasso variabile pagherà interessi più alti sulla rata; nessuna conseguenza, invece, per chi ha stipulato un mutuo a tasso fisso.

Quella della BCE è una scelta rischiosa perché in realtà la storia (si pensi al periodo degli shock petroliferi) dimostra che la risposta classica delle politiche monetarie volte ad abbassare l’inflazione, alzando i tassi, causi caduta di PIL e quindi recessione. Peraltro la nostra inflazione non deriva da un eccesso della domanda, ma da un aumento dei prezzi lato offerta, dovuto sia all’aumento dei prezzi della filiera produttiva e distributiva, sia alla scarsità di materie prime.

Grazie ai tassi più bassi, nonostante il Covid, il totale dei finanziamenti richiesti per l’acquisto di una casa è passato dai 383 miliardi di fine 2019 ai 417 miliardi di maggio 2022, con un aumento di 34 miliardi, a riprova che quei tassi hanno stimolato il mercato immobiliare, consentendo l’acquisto di una casa a tassi oggettivamente molto vantaggiosi.

Assisteremo poi a un innalzamento dei tassi delle cedole dei bond: mentre questa è una buona notizia per gli investitori, non vale lo stesso per le aziende che si finanziano ricorrendo all’emissione di obbligazioni sul mercato, perché dovranno pagare rendimenti più alti.

SCUDO ANTI-SPREAD – La BCE ha anche appena istituito un nuovo scudo anti-spread chiamato TPI-Transmission Protection Instrument. Strumento che consente alla BCE di effettuare acquisti illimitati di titoli di Stato di Paesi che subiscano un aumento ingiustificato e disordinato degli spread rispetto al Bund tedesco. Il TPI non è uno strumento di intervento continuo e giornaliero, verrà utilizzato solo quando e dove necessario. Il mercato non conoscerà ex-ante il livello dello spread oltre il quale non conviene spingersi ma, come ha detto Lagarde chiaramente: “può star certo che la Bce interverrà tagliando gli eccessi”.

Tuttavia, l’accesso alla protezione del TPI non è automatico ma è legata alla sussistenza di 4 criteri: il rispetto dei requisiti sul bilancio pubblico indicati dalla Ue, l’assenza di gravi squilibri macroeconomici, la sostenibilità del debito pubblico, l’adozione di politiche solide e sostenibili nel rispetto degli impegni presi con il PNRR e con le raccomandazioni specifiche della Commissione europea. In altre parole, per poter attivare lo scudo anti-spread, spetterà ai singoli Paesi la responsabilità di soddisfare i criteri di ammissibilità al TPI.

In questo scenario, i consumatori possono provare a difendersi innanzitutto con i sistemi classici: scegliere i prodotti in offerta o a primo prezzo, optare per distributori per loro natura più economici come i mercati o negozi dell’usato, sfruttare pagamenti rateali. Ma sono palliativi. È chiaro che solamente interventi strutturali risolveranno questo periodo. Ormai occorre: a) trovare la via tecnica per porre un tetto alle tariffe e quindi alle bollette; b) il taglio del cuneo fiscale per liberare risorse per le aziende che assumono e per i lavoratori che vedrebbero mantenuto il potere di acquisto dei loro salari; c) forme di incentivi sui consumi di beni di settori in crisi.

Purtroppo – in alcuni settori – confrontare le offerte non serve ai consumatori, perché di fatto fra un venditore e un altro la differenza spesso è minima: è il caso della benzina per cui recenti studi hanno dimostrato come fra il distributore più conveniente e quello con i prezzi più alti la differenza fosse appena del 2%!.

La buona notizia è che per ora – grazie al Decreto approvato dal Governo a giugno – gli aumenti in bolletta di luce e gas e carburanti rimarranno in buona misura sterilizzati fino al 30 settembre.

di Antonio Pinto

  • Luglio, 29
  • 2083
  • Risparmio e Investimenti
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Buoni fruttiferi Q/P: ancora nuove vittorie Grazie alla campagna “buono tradito” Confconsumatori continua a collezionare vittorie sui buoni Q/P, ma Poste ignora le decisioni degli ABF e rifiuta i rimborsi

Parma, 29 ottobre 2021 – Due nuove vittorie, a Sulmona e a Massa Carrara, si uniscono al lungo elenco di quelle ottenute da Confconsumatori sui buoni fruttiferi postali della serie Q/P. Sono numerose, ormai, le decisioni degli Arbitri Bancari Finanziari in diverse parti d’Italia che confermano il diritto dei consumatori al rimborso della fruttificazione dei buoni Q/P anche tra il 21° e 30° anno, promessa da Poste al momento della sottoscrizione e poi rimangiata. A fronte dell’inottemperanza di Poste, che continua a rifiutare i rimborsi nonostante le decisioni dell’ABF, Confconsumatori ha messo in guardia sul rischio concreto di intasamento dei tribunali e ha scritto una lettera rimasta ancora senza risposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Cassa Depositi e Prestiti e a Poste stessa per chiedere spiegazioni: un silenzio irrispettoso dei consumatori.

  • Ottobre, 29
  • 3628
  • Abruzzo, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Recupero crediti NPL: troppe richieste e anomalie Inopportune e spesso contestabili o infondate: Confconsumatori contesta l’aumento di ingiunzioni e chiede la sospensione dei recuperi fino a fine 2021

Parma, 16 dicembre 2020 – Confconsumatori ha riscontrato in diverse parti d’Italia un notevole incremento di azioni giudiziarie ed extragiudiziarie di recupero dei crediti NPL (Non Performing Loans, crediti deteriorati) ceduti dalle Banche ad altri operatori finanziari. Si tratta di ingiunzioni che non solo appaiono inopportune, considerato il difficile momento socio-economico, ma che – soprattutto – spesso presentano anomalie o inesattezze tali da renderle spesso contestabili, se non nulle. Confconsumatori ha chiesto, pertanto, un intervento normativo che sospenda temporaneamente le ingiunzioni e invita i consumatori ad approfondire le richieste prima di pagare.

LE ANOMALIE REGISTRATE – In seguito alle segnalazioni dei consumatori pervenute alle sedi territoriali di Confconsumatori, le ingiunzioni pervenute nell’ultimo periodo presentano diverse anomalie: il riferimento, ad esempio, a crediti ormai prescritti o inesistenti, perché già pagati dal debitore (magari in forza di un pregresso accordo transattivo). In più, nella quasi totalità dei casi, gli interessi passivi sono spropositati, non dovuti per legge o per contratto e i conti correnti sono rimasti aperti al solo fine di produrre ulteriori interessi, quindi il debitore ha la facoltà di contestare il quantum richiesto.

“Purtroppo, – commenta Marco Festelli, vicepresidente di Confconsumatori – i cittadini, alle prese con la crisi economica e con le più ampie difficoltà lavorative, ora devono fare i conti anche con le ingiunzioni di pagamento da parte di soggetti che dopo anni dalle cessioni, si fanno vivi pretendendo i pagamenti, anche se in molti casi le richieste risultano anomale”.

GLI STRUMENTI DI TUTELA – Per molte di queste richieste sono già partite azioni giudiziali per accertare l’inesistenza del credito sollecitato e ceduto. In diversi casi, poi, i debitori hanno anche la possibilità di risolvere la questione attraverso le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, anche se, nonostante le richieste di tutte le associazioni dei consumatori nazionali, il Governo non ha inteso anticipare l’entrata in vigore della più favorevole normativa già introdotta.

COSA PUO’ FARE IL CITTADINO – Il consiglio per tutti è di segnalare le richieste scritte di pagamento che risultano anomale, soprattutto nel caso in cui si tratti di atti giudiziari, che spesso pervengono ai consumatori sotto forma di ingiunzione europee di pagamento (in quanto i crediti sono ceduti a società lussemburghesi), rivolgendosi agli sportelli della rete territoriale di Confconsumatori A QUESTO LINK, oppure scrivendo a risparmio@confconsumatori.it

L’APPELLO DI CONFCONSUMATORI AL GOVERNO – Nel frattempo, Confconsumatori rende noto di aver chiesto, in sede di audizione della legge di Bilancio, alla X commissione parlamentare della Camera dei Deputati, l’introduzione nella finanziaria di una norma che sospenda sino al termine della pandemia e per l’anno successivo, tutte le azioni di recupero dei crediti deteriorati che le Banche e loro aventi titolo possono svolgere nei confronti dei consumatori.

  • Dicembre, 16
  • 10830
  • Risparmio e Investimenti, Servizi e Società
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Taeg: nullo se non include le coperture assicurative Una decisione dell’ABF ha consentito a un cittadino di Vasto (CH) di recuperare l’eccedenza versata per il prestito senza fare causa

San Salvo (CH), 28 novembre 2018 – Quando si stipula un prestito, se i costi delle coperture assicurative non sono stati inclusi nel Taeg è possibile ottenere la nullità del tasso d’interesse pattuito e sostituirlo con uno più favorevole. Un principio importante, che ha consentito a un associato di Confconsumatori di recuperare una somma importante, senza dover avviare una causa.

  • Novembre, 28
  • 4103
  • Abruzzo, Risparmio e Investimenti
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Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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