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MATERA

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Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
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Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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TAG: Lehman

Obbligazioni Lehman: vittoria in appello La sentenza, a 10 anni dal default, apre nuove prospettive di risarcimento per gli obbligazionisti che agiranno entro il 15 settembre

Milano, 31 maggio 2018 – Una decisione che apre nuove prospettive di risarcimento per gli obbligazionisti Lehman che hanno tempo fino al 15 settembre per agire per evitare la prescrizione. L’avvocato di Confconsumatori Milano Martino Bianchi ha ottenuto un’importante sentenza della Corte d’appello di Brescia con cui si afferma che nel 2008 le banche hanno venduto obbligazioni Lehman ai consumatori presentandole come titoli “sicuri” grazie al rating “A” e occultando, di fatto, che le obbligazioni erano ormai titoli a rischio elevato stanti la inattendibilità nel 2008 del rating A e la esistenza di plurimi fattori di rischio di segno negativo.

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del marzo 2013 e ha condannato un noto istituto bancario italiano a risarcire 80.000 euro alla propria cliente per averle venduto, in due occasioni nel 2008, sempre senza le preventive ed appropriate informazioni previste per legge, obbligazioni Lehman Brothers, ossia le obbligazioni emesse dalla banca d’affari statunitense andata in default il 15 settembre 2008 nonostante avesse goduto sino a tale data di un più che positivo giudizio di rating (“A”), vale a dire il giudizio sul grado di solidità dell’emittente le obbligazioni.

Martino Bianchi ha difeso in giudizio l’associata Confconsumatori: «Le ragioni della decisione della Corte sono due – ha detto Bianchi – Da un lato la banca, in occasione di ciascun acquisto, ha comunicato alla cliente solamente il giudizio positivo di rating (“A”), omettendo di comunicare sia che tale giudizio era inattendibile, in quanto obsoleto (formulato parecchi mesi prima ogni acquisto), sia che tale giudizio era “non esaustivo”, in quanto concorrete con altri fattori di rischio a qualificare la classe di rischio complessiva delle obbligazioni Lehman. Dall’altro lato, tali altri fattori di rischio – dettagliatamente elencati nella sentenza di primo grado e tali da evidenziare una alta percentuale di probabilità di default – sono stati tutti occultati dalla banca alla cliente in occasione di ogni acquisto, benché la banca li conoscesse o fosse obbligata a conoscerli secondo criteri di diligenza professionale».

«È ormai noto – commenta l’avv. Bianchi – che le banche ben sapevano che, a seguito della crisi del gruppo Lehman iniziata nell’estate del 2007, le relative obbligazioni nel 2008 appartenevano, di fatto, ad una classe di rischio “alta”. Non solo le banche hanno taciuto tale circostanza ai propri clienti, fornendo informazioni “inappropriate, scorrette e fuorvianti” sulle obbligazioni Lehman, ma spesso hanno “raccomandato” le obbligazioni ai propri clienti benché tali strumenti finanziari non fossero loro raccomandabili in quanto “non adeguati” al profilo di rischio o alle conoscenze dei clienti».

I consumatori hanno pochi mesi per agire: infatti il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni e il termine si calcola non dal giorno dell’acquisto, ma dal giorno del default (15.09.2008), ossia dal giorno in cui il danno è stato oggettivamente percepibile per l’investitore. «È comunque sempre opportuno interrompere quanto prima la prescrizione, – raccomanda Bianchi – che inizia così nuovamente a decorrere per altri dieci anni, tramite raccomandata».

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  • Maggio, 31
  • 5162
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti
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Lehman: 86enne di Taranto risarcito La banca lo aveva male informato e si era trovato privo di 73 mila € di risparmi in tarda età: dopo 5 anni risarcito anche il danno patrimoniale

Brindisi, 6 maggio 2015 – Ha ormai 86 anni, gli ultimi 5 spesi in una situazione economica precaria, in attesa di riappropriarsi dei propri risparmi spariti nel default Lehman Brothers. Finalmente, grazie all’intervento dei legali del coordinamento istituito tra Confconsumatori Brindisi e “Dalla Parte del Consumatore” l’anziano di Taranto può, finalmente, tirare un sospiro di sollievo: oltre ai 73 mila euro investiti, il Giudice gli ha riconosciuto un risarcimento ulteriore di 15 mila euro per il danno patrimoniale subito. Dopo le recenti Dopo le recenti analoghe vittorie di Brescia, prosegue la battaglia di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori Lehman

LE PROMESSE DELLA BANCA – L’anziano consumatore, su suggerimento del personale di una Banca, aveva investito tutti i risparmi, i 73.000 € frutto dei sacrifici di una vita, in titoli della Lehman Brothers, prospettati come dei «Titoli sicuri a capitale garantito, che potevano essere disinvestiti in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, senza rischi di penale o perdite». Con il fallimento della Lehman, lo sfortunato risparmiatore aveva visto inesorabilmente andare in fumo tutti i risparmi: i titoli infatti avevano caratteristiche diametralmente opposte rispetto a quelle illustrate dal dipendente della banca.

IL DANNO PATRIMONIALE – Oltre al danno patrimoniale, l’anziano consumatore si era ritrovato in età avanzata privo di risparmi: è facile immaginare le notevoli ripercussioni di carattere psicologico subite. Falliti i tentativi bonari, l’uomo aveva avviato un’azione giudiziaria nei confronti dell’Istituto di credito. Finalmente, dopo quasi 5 anni di causa, il Tribunale ha condannato la Banca alla restituzione dei 73.000 €, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno quantificato in 15.000 €.

«Siamo molto soddisfatti di questa importantissima vittoria ottenuta – afferma l’avvocato Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Confconsumatori e responsabile del Cordinamento Confconsumatori – “Dalla Parte del Consumatore” – il Tribunale ha accolto tutte le tesi processuali portate avanti dal risparmiatore riscontrando la violazione degli obblighi informativi posta in essere dalla Banca, la quale non aveva illustrato al consumatore che si trattava di un investimento non adeguato allo stesso e, nello stesso tempo, non aveva informato l’anziano risparmiatore dei rischi dell’operazione economica. Inoltre, il Tribunale ha annullato il contratto avendo ravvisato un vizio del consenso dell’anziano risparmiatore. Siamo particolarmente contenti di essere riusciti ad aiutare l’anziano risparmiatore in quanto, grazie al nostro intervento, sono finalmente cessate le tribolazioni di una persona di 86 anni»

Scarica la sentenza.

Per maggiori informazioni tel. 347 – 0628721

  • Maggio, 6
  • 2528
  • Puglia, Risparmio e Investimenti
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Titoli Cirio e Lehman venduti a domicilio: restituiti quasi 100 mila euro a Padova e Varese Mancava l’indicazione del diritto di recesso nei 7 giorni per le vendite a domicilio: restituiti 80 mila euro a Padova e 15 mila a Varese

Parma, 28 gennaio 2014 – I promotori finanziari avevano venduto titoli Lehman Brothers e Cirio a domicilio senza prevedere il diritto di recesso entro 7 giorni. I legali di Confconsumatori hanno ottenuto due importanti vittorie: a Padova risarcimento da 80 mila euro per 6 famiglie e a Varese un risparmiatore ha recuperato 15 mila euro.

LEHMAN BROTHERS A PADOVA – Confconsumatori ha assistito ben 6 coppie residenti nel padovano che avevano acquistato a casa propria 80 mila euro di obbligazioni Lehman Brothers tramite il promotore finanziario, il quale aveva presentato l’operazione come redditizia e priva di rischi. Il Tribunale di Padova , con una recente sentenza, ha richiamato alcuni suoi precedenti, i quali in casi analoghi avevano ritenuto la nullità dell’acquisto (art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98), perché l’ordine non prevedeva, secondo quanto prescritto dalla legge, la facoltà di recedere entro il termine di 7 giorni . Annullati gli ordini d’acquisto, l’Istituto di credito è stato condannato  alla restituzione dell’importo degli investimenti, decurtato di quanto ricevuto per cedole e restituzioni dalla procedura fallimentare americana, ma maggioranto degli interessi nella misura maggiore tra il tasso dei BOT e quello legale. « Una  decisione – commenta l’avvocato Giovanni Franchi , legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che si è uniformata all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13905/13), che, risolvendo un lungo dibattito giurisprudenziale, hanno statuito che l’espressione collocamento contenuta nell’art. 30 TUF va intesa in senso lato, così da ricomprendervi anche la vendita di prodotti finanziari presso la residenza del risparmiatore o comunque fuori dai locali della banca».

CIRIO A VARESE – Nel 1999 un risparmiatore di Varese aveva accettato la proposta di un promotore finanziario a domicilio di acquistare obbligazioni Cirio per 15 mila euro , ma al cliente non era stata rilasciata copia dell’ordine d’acquisto nella quale, peraltro, non era contenuta la previsione del diritto di recesso nei 7 giorni . Anche in questo caso, facendo valere l’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98 (cd. T.u.f.), i legali hanno ottenuto la nullità del contratto e la condanna della Banca alla restituzione dell’importo investito. « La peculiarità di tale pronuncia – commenta Mariella Meucci , responsabile di Confconsumatori Varese – risiede nel fatto che l’azione di nullità dei contratti di finanziamento per la mancata previsione del diritto di recesso non è soggetta a termini di prescrizione ». Scarica la sentenza.

  • Febbraio, 28
  • 2927
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti, Veneto
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CHIETI
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Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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