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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: pubblicità ingannevole

Attivo il nuovo Registro delle Opposizioni Finalmente scaduto il termine dei 30 mesi. Ecco la lettera da inviare a tour operator o agenzia di viaggio per ottenere i rimborsi

Parma, 27 luglio 2022 – Dopo una lunga attesa, entra in attività il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO). Il regolamento per la sua istituzione era già stato approvato lo scorso 21 gennaio dal Consiglio dei Ministri. Da lì in avanti, sono occorsi i tempi “tecnici” di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e infine di consultazione con i vari stakeholder. A partire da oggi, finalmente, i cittadini potranno iscrivere anche il proprio numero di cellulare.

LE PRINCIPALI NOVITÀ – Ecco riassunte le principali novità in vigore con il nuovo Registro:

  • possibilità di inserire nel RPO anche i numeri di cellulari;
  • possibilità di opporsi alla ricezione delle chiamate indesiderate effettuate tramite sistemi automatizzati;
  • l’iscrizione al RPO comporta la revoca dei precedenti consensi per fini commerciali espressi dagli utenti;
  • iscrizione d’ufficio al RPO dei numeri che non compaiono nell’elenco telefonico.

COME ISCRIVERSI – Da ora in avanti, le società che operano nel telemarketing prima di iniziare una campagna promozionale o pubblicitaria saranno obbligate a consultare le liste di numeri presenti nel Registro e potranno contattare solo quelli non inseriti nello stesso. L’iscrizione potrà avvenire in diversi modi: chiamando, dal numero che vuoi inserire nel Registro, i numeri 800957766 (da linea fissa) e 0642986411 (da linea mobile); tramite il portale web dedicato (https://cittadino.registrodelleopposizioni.it/autenticazione/iscrizione/?lang=it); via mail, attraverso un modulo apposito da rinviare compilato.

Nel caso di iscrizione tramite mail o portale web potrai inserire fino a 5 numeri; ti verrà richiesto di chiamare il numero dedicato indicato nella mail che ti arriverà per confermare la disponibilità dell’utenza a procedere.

Le richieste di iscrizione al RPO sono gestite entro un giorno lavorativo dall’invio e diventano pienamente efficaci in 15 giorni per il marketing telefonico e in 30 per quello postale (periodi di tempo massimi entro cui gli operatori recepiscono le opposizioni dei cittadini).

Dopo l’iscrizione al servizio è possibile ricevere solo chiamate autorizzate dai gestori delle tue utenze – nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) – e quelle per cui hai rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione nel RPO.

In caso di violazione, le sanzioni nei confronti delle società potranno arrivare fino a 20 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato annuo della compagnia.

L’OPINIONE DI CONFCONSUMATORI – L’avvocato Luisa Landro di Confconsumatori Parma commenta in questo modo la partenza del nuovo RPO: “L’iter per arrivare al nuovo RPO è stato piuttosto lungo e tortuoso. Ritengo che dopo quattro anni di attesa la riforma rappresenti una vittoria importante nella tutela della privacy dei consumatori. Non solo il Registro viene esteso anche ai numeri di telefonia mobile, rimanendo inoltre valido per i numeri fissi e le caselle di posta, ma, cosa davvero significativa, con l’iscrizione dell’utenza si annullano automaticamente, in quanto revocati, tutti i consensi precedentemente rilasciati. Significa che il consumatore ha la possibilità di “resettare” il proprio numero telefonico partendo da zero, e potendo così decidere con piena consapevolezza quali aziende autorizzare ai fini commerciali. Restano attivi solo i consensi prestati per contratti in corso e terminati da non più di 30 giorni ed anche questa previsione può avere un senso, presumendo che il consumatore o l’utente possano avere interesse a ricevere aggiornamenti o promozioni rispetto a beni e servizi che stanno utilizzando”.

Rimangono però alcune criticità da chiarire: “La prima senza dubbio riguarda i call center che chiamano dall’estero che non sono obbligati ad applicare la normativa. Inoltre, le società che operano “nel sommerso” ovvero che non sono iscritte negli elenchi ufficiali degli operatori di telemarketing, potrebbero anch’esse eludere le nuove disposizioni“.

Per maggiori informazioni sul nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni: https://registrodelleopposizioni.it/notizia-2/.

 

  • Luglio, 27
  • 4158
  • Pratiche commerciali scorrette, Privacy e Protezione dei dati personali
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Pubblicità ingannevole: multa da 1,2 milioni a Iliad Dopo l'esposto di Confconsumatori, l'Antitrust ha deciso una sanzione per pratiche commerciali scorrette

Parma, 31 marzo 2022 – L’AGCM ha dato ragione ai consumatori: con un esposto dell’aprile 2021, Confconsumatori, assistita dall’avvocato Antonio Pinto, aveva chiesto all’Antitrust di accertare e dichiarare che Iliad aveva messo in atto pubblicità ingannevoli per promuovere alcune offerte commerciali.

I FATTI – Lo scorso martedì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Iliad Italia S.r.l. decidendo per la società una sanzione di 1.200.000 euro per l’omissione e la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile – che includono servizi con tecnologia 5G – e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo a una di queste offerte.

L’Autorità ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile, enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, come la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore.

POCA CHIAREZZA PER I CONSUMATORI – Queste comunicazioni promozionali sono risultate, dunque, poco chiare e non idonee a far comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad, laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete.

Inoltre, l’Antitrust ha accertato che Iliad ha utilizzato il claim “100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa” in un sms inviato ai propri ex clienti per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”. Il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità idoneo a indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB.

Secondo Mara Colla, presidente di Confconsumatori: “Si conferma il ruolo fondamentale dell’Antitrust nel verificare la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche sulla base degli esposti promossi dalle Associazioni dei consumatori. I cittadini hanno diritto a informazioni veritiere, corrette e complete per ottenere le quali è necessario mettere mano alla normativa vigente a tutela del consumatore”.

  • Marzo, 31
  • 4687
  • Pratiche commerciali scorrette, Telefonia
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Multiproprietà ingannevole: vittoria in appello Giustizia anche in appello per la coppia di catanesi che si era imbattuta in una multiproprietà calabrese molto diversa da quanto pubblicizzato

Parma – Catania, 7 settembre 2021 – Avevano rinunciato alla multiproprietà in Egitto per acquistarne una più vicina in Calabria, ma, diversamente dalle caratteristiche pubblicizzate nella brochure informativa il locale si era rivelato scadente, in un villaggio molto lontano dal mare e, in occasione della prima vacanza, ancora inattivo. Grazie a Confconsumatori una coppia di Catania aveva già ottenuto nel 2019 la condanna in primo grado della Holding al risarcimento di 20 mila euro, non solo per il danno economico ma anche per quello da vacanza rovinata. La vittoria, però, era stata appellata e questa estate dopo due anni, il giudice della Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale riconoscendo la pratica commerciale ingannevole.

IL CASO – Una coppia di catanesi possedeva una splendida multiproprietà in Egitto dal valore di circa 10 mila euro, ma cercava un’alternativa sul mare più vicina a casa. Nel 2012 una Holding italiana gli aveva proposto una multiproprietà in Calabria in cambio del locale in Egitto e un ulteriore conguaglio di 8 mila euro: la brochure pubblicitaria descriveva il nuovo locale come situato sul mare, in un complesso turistico con grande piscina, con balconi e giardini vista mare e accesso a splendida spiaggia privata. La realtà, però, era diversa da quella pubblicizzata. Nel 2013, arrivato nella località della vacanza con la moglie, il turista aveva trovato un villaggio di qualità inferiore a quello egiziano, molto distante dal mare e malservito, dato che per raggiungere la spiaggia c’era solo uno squallido stradello di quasi 3 km con sottopassaggi della statale e della ferrovia. La multiproprietà calabrese era costituita da un prefabbricato con rifiniture modeste e quasi privo di aria e luce. Ma il peggio è che, all’arrivo della coppia, il villaggio era ancora chiuso, nonostante il pagamento anticipato di 220 euro per gli oneri di gestione; pertanto i due erano stati dirottati in una struttura alternativa.

VITTORIA ANCHE IN APPELLO – La coppia si era rivolta a Confconsumatori Catania: dopo un lungo percorso per ottenere giustizia, a fine luglio 2019 Tribunale di Catania aveva condannato la Holding a rimborsare il consumatore non solo del danno patrimoniale (circa 18.000 euro) ma anche per il danno da vacanza rovinata, ossia per i disagi subiti e per l’impossibilità di fruire della multiproprietà dal 2013 al 2019 (ulteriori 2500 euro). Tuttavia, la decisione era stata appellata e questa estate, dopo altri due anni di attesa, finalmente il giudice della Corte di Appello di Catania ha sancito come la realtà documentata dal consumatore integri “La violazione del dovere di esatta e veritiera informazione gravante sulla [omissis], costituendo pratiche commerciali ingannevoli”. Per la Corte le enfatizzazioni, l’assenza di indicazioni specifiche sulla spiaggia private e in generale le descrizioni della brochure erano tali da indurre in errore i consumatori influenzando la loro decisione.

“La sentenza contiene alcuni principi cardine nella difesa dei diritti dei consumatori in materia di multiproprietà perché viene ribadito che l’informativa commerciale deve essere effettiva e corretta” – hanno affermato l’avvocato Maurizio Mariani, che ha difeso nel processo la coppia catanese insieme all’avvocato Carmelo Calì, Presidente regionale di Confconsumatori Sicilia.

  • Settembre, 7
  • 2441
  • Pratiche commerciali scorrette, Sicilia, Turismo e Trasporti
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