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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: sciopero

Sciopero trasporto ferroviario, attenzione ai diritti dei passeggeri. Non si tratta di una “circostanza straordinaria” Confconsumatori: “Il Regolamento comunitario è purtroppo ancora poco conosciuto. Rimborsi e indennizzi spesso non richiesti.”

Parma, 7 settembre 2024 – Lo sciopero del trasporto ferroviario in corso e previsto anche per domani, domenica 8 settembre, causerà certamente disservizi ai passeggeri che dovranno spostarsi in treno, con il rischio di cancellazioni e ritardi. Le imprese ferroviarie sono responsabili nei confronti dei passeggeri per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni ed è opportuno, quindi, che i consumatori conoscano i propri diritti.

IL REGOLAMENTO COMUNITARIO

La materia è disciplinata dal Regolamento comunitario n. 782/2021 che prevede che lo sciopero non è circostanza straordinaria che esclude l’obbligo di corrispondere l’indennizzo. È previsto, infatti, che gli scioperi del personale dell’impresa ferroviaria, gli atti o omissioni di altre imprese che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria e gli atti o omissioni dei gestori delle stazioni e delle infrastrutture non siano coperti dalla deroga in virtù della quale non vi l’obbligo di pagare l’indennizzo. Quindi per gli scioperi di questi due giorni sono dovuti gli indennizzi.
 

RIMBORSO E ITINERARI ALTERNATIVI

Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista sarà di 60 minuti o più, l’impresa ferroviaria deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra queste opzioni e adottare le necessarie disposizioni: ottenere il rimborso integrale del biglietto; proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero. Qualora l’itinerario alternativo simile sia fornito dalla stessa impresa ferroviaria o un’altra impresa sia incaricata, il passeggero non deve incorrere in costi aggiuntivi. Le imprese ferroviarie devono compiere sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze e assicurare che il ritardo nel tempo totale di viaggio sia il più breve possibile. Inoltre i passeggeri non potranno viaggiare con mezzi di trasporto di classe inferiore, a meno che non siano l’unica opzione di trasporto disponibile nell’ambito dell’itinerario alternativo.
Salve queste opzioni, l’impresa ferroviaria può permettere – su richiesta – che il passeggero concluda contratti con altri fornitori di servizi di trasporto in grado di consentirgli di raggiungere la destinazione finale in condizioni simili e, in tal caso, l’impresa ferroviaria deve rimborsare il passeggero per i costi sostenuti. I rimborsi devono essere corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

INDENNIZZO

Il passeggero ha inoltre diritto a un indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria in caso di ritardo, con questi criteri: il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
L’indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l’indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto al prezzo per tale tratta del viaggio indicato sul biglietto. L’indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L’indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi ma deve essere corrisposto in denaro se lo richiede il passeggero.
Un’impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione siano dovuti o intrinsecamente legati a: circostanze straordinarie esterne all’esercizio ferroviario, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l’impresa ferroviaria, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare; colpa del viaggiatore; comportamento di terzi che l’impresa ferroviaria, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo.

ASSISTENZA

Qualora il ritardo sia di 60 minuti o più, o qualora il servizio sia soppresso, l’impresa ferroviaria che fornisce il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre gratuitamente ai passeggeri: pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti tenendo conto di criteri quali la distanza dal fornitore, il tempo necessario per la consegna e il costo; la sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile; in alcuni casi l’impresa ferroviaria può limitare la durata dell’alloggio a un massimo di tre notti; se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile. Se il servizio ferroviario è interrotto e non può più essere proseguito o non può essere proseguito entro un periodo ragionevole, l’impresa ferroviaria fornisce ai passeggeri quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi e adotta le disposizioni necessarie.
«Ci auguriamo che disservizi e danni siano limitati – commentano il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione – ma i passeggeri devono sapere che la normativa riconosce loro dei diritti. Da parte nostra ci batteremo affinché vengano riconosciuti a tutti».
 
I viaggiatori che desiderano ricevere informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori inviando un’e-mail all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi a una delle sedi territoriali elencate al link www.confconsumatori.it/disservizi-in-vacanza-torna-lo-sportello-del-turista-di-confconsumatori/ per ricevere supporto telefonicamente, via e-mail o in presenza.
  • Settembre, 7
  • 2197
  • Turismo e Trasporti
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Trasporto aereo: lo sciopero di domani non è “circostanza eccezionale” Confconsumatori: “Spetta ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento comunitario per come statuito dalla Corte di Giustizia Europea”

Parma, 6 settembre 2024 – Lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani, sabato 7 settembre 2024, causerà disservizi ai passeggeri che dovranno spostarsi con le compagnie Ita Airways e Wizz Air: molti voli subiranno infatti cancellazioni e ritardi. Come prevedibile, torneremo ad ascoltare il solito disco rotto delle compagnie secondo le quali lo sciopero è una “circostanza eccezionale” che, in base al Regolamento Comunitario n. 261/2004, esclude il diritto dei passeggeri a ricevere la compensazione pecuniaria. Tuttavia, in questo caso, le cose stanno diversamente, come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea con la propria consolidata giurisprudenza sul punto: per alcuni scioperi non vale, infatti, la nozione di circostanza eccezionale.

IL REGOLAMENTO COMUNITARIO

La Corte ha stabilito che la nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi del Regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine “eccezionali” testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. E sia nel caso di Ita Airways che di Wizz Air si tratta di sciopero dei dipendenti delle due compagnie in relazione a controversie di lavoro interne. Ne consegue che nessun diritto può essere negato ai passeggeri ai quali, in caso di cancellazione o di ritardo superiore alle tre ore, dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta.

IN CASO DI CANCELLAZIONE

Se poi il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere se essere riprotetto – cioè se ricevere un biglietto per un volo alternativo – oppure se ottenere il rimborso per intero del prezzo pagato. La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare. Spetta, in ogni caso, l’assistenza che è dovuta anche in presenza di circostanze eccezionali, e quindi pasti, bevande e pernottamento se necessario.

Ricordiamo infine che anche in presenza di uno sciopero vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce.

“Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che, oltre a dare la massima assistenza ai passeggeri in aeroporto, confidiamo provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti”, commentano il presidente di Confconsumatori Marco Festelli e Carmelo Calì, responsabile Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione.

PER ASSISTENZA

I viaggiatori che desiderassero ricevere informazioni e assistenza potranno contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori inviando un’e-mail all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi a una delle sedi territoriali elencate al link www.confconsumatori.it/disservizi-in-vacanza-torna-lo-sportello-del-turista-di-confconsumatori/ per ricevere supporto telefonicamente, via e-mail o in presenza.

 

 

  • Settembre, 6
  • 2212
  • Turismo e Trasporti
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Buona festa della donna da Confconsumatori Un ricordo per l'8 marzo

Parma, 8 marzo 2024 – Nel giugno del 1976, un gruppo di agguerrite donne parmigiane convinse tantissime altre donne in tutta Italia a rinunciare all’acquisto di Parmigiano Reggiano per boicottare la speculazione incontrollata che aveva fatto lievitare il prezzo del formaggio da 6 a 16mila lire al chilo.

La loro determinazione e il supporto dei giornali locali, nazionali e internazionali (persino il Time!) portarono a importanti risultati: snidare il cartello di alcuni grossisti, costretti a capitolare molto prima dell’esistenza delle leggi Antitrust, provocando così la fortissima riduzione del prezzo del formaggio e la conseguente consapevolezza nei consumatori della potenzialità e dell’efficacia di un movimento organizzato di rappresentanza.
Lo “sciopero rosa del Parmigiano” fu il primo organizzato da consumatori in Italia. È così che, dal basso e con questo spirito, è nata la Confederazione Generale dei Consumatori, oggi Confconsumatori.

L’Associazione conta tanti presidi e sportelli territoriali in tutta Italia, compreso uno Sportello online. E, come quasi cinquant’anni fa, le donne e gli uomini di Confconsumatori rappresentano tutt’ora un baluardo quotidiano per la tutela dei diritti del cittadino-consumatore. Essere soci di Confconsumatori APS (Associazione di Promozione Sociale) significa dunque avere compiuto un atto di responsabilità e di profonda condivisione della Mission statutaria.

Sono il sostegno e la partecipazione di persone come Te che permetteranno a Confconsumatori, anche in futuro, di ottenere ulteriori grandi risultati nella difesa dei diritti dell’intera comunità.

Buon 8 marzo a tutte le donne da Confconsumatori.

  • Marzo, 8
  • 956
  • Progetti e Attività
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Oggi sciopero voli: la guida ai diritti dei passeggeri Ecco cosa sapere per districarsi nella giungla delle diverse tutele: assistenza obbligatoria, rimborsi, riprotezioni, indennizzi, risarcimenti e fasce garantite

Parma, 21 ottobre 2022 – Lo sciopero del trasporto aereo di oggi genererà diversi disservizi, ecco un’utile guida elaborata da Confconsumatori per fornire ai passeggeri alcune informazioni sui loro diritti utili da subito, anche in aeroporto.

OBBLIGO DI ASSISTENZA PER TUTTI – Sono diversi i soggetti che hanno promosso lo sciopero. Controllori di volo, personali di servizi aeroportuali, personale delle compagnie aeree e la prima cosa da sapere è che le tutele sono diverse in base ai soggetti che scioperano. Spetta comunque a tutti i passeggeri, sia che si verifichi un ritardo, sia che il volo sarà cancellato, l’assistenza. L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 ed è sempre dovuto. Quindi le compagnie che non vi provvederanno violeranno la normativa e saranno passibili di sanzione da parte dell’Enac. Invitiamo pertanto i passeggeri a segnalare i casi all’Enac inviando reclamo e chiedendo l’apertura di un procedimento sanzionatorio.

COS’E’ L’ASSISTENZA – L’assistenza consiste in pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui sia necessario, trasferimento dall’aeroporto all’eventuale luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

SE IL VOLO E’ CANCELLATO – In caso di cancellazione del volo il passeggero ha poi diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
1) rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;

2) imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;

3) rinvio dell’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione su volo alternativo, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.

INDENNIZZO: SOLO SE SCIOPERA IL PERSONALE DELLA COMPAGNIA – Le tutele si differenziano invece per la compensazione pecuniaria, che spetta solo nel caso in cui a scioperare è il personale della compagnia aerea. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale, motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione, non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. Ne consegue che, in caso di cancellazione o ritardo, ai passeggeri dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta. Al contrario per i disservizi causati per lo sciopero di personale non appartenente alla compagnia aerea nessuna compensazione spetta ai passeggeri.

RISARCIMENTI DANNI SUPPLEMENTARI: NIENTE SCUSE – Medesime considerazioni vanno fatte per il risarcimento dei danni supplementari, previsto dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004. A prescindere dalla compensazione pecuniaria, se il passeggero ha subito ulteriori danni derivanti dallo sciopero, un risarcimento è dovuto solo nel caso di sciopero indetto da personale della compagnia. Si tratta delle spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di riprotezione proposta con orario o girono ragionevole, i passeggeri per raggiungere il luogo di destinazione sono stati costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, sono stati costretti a pagare le relative spese autonomamente, compreso il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. Queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere devono essere documentate e rimborsate. Consigliamo quindi di inoltrare formale richiesta alla compagnia allegando copie delle relative ricevute.

È necessario prestare la massima attenzione perché sicuramente le compagnie cercheranno di fare confusione sul motivo del disservizio causato dallo sciopero scaricando su altri la responsabilità.

I VOLI DA GARANTIRE – Ricordiamo infine che anche in presenza di uno sciopero vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce.

“Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che nell’immediatezza nella giornata di oggi daranno la massima assistenza ai passeggeri in aeroporto. Confidiamo poi che provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti”, dichiarano Mara Colla, Presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione.

Per informazioni e assistenza invitiamo a scrivere una mail a disservizi.aerei@confconsumatori.it o a telefonare al numero 3407289212.

In alternativa è possibile contattare gli sportelli territoriali Confconsumatori presenti a questo indirizzo: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori.

  • Ottobre, 21
  • 2267
  • Turismo e Trasporti
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Sciopero Ryanair: non è circostanza eccezionale Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia Europea: spettano la compensazione pecuniaria oltre a riprotezioni, rimborsi e risarcimenti.

Parma, 25 luglio 2018 – La sciopero di oggi e domani del personale Ryanair, che rischia di vedere cancellati moltissimi voli non costituisce una circostanza eccezionale in virtù della quale la compagnia aerea é esentata pagamento della compensazione pecuniaria.

E ciò in virtù di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea dello scorso mese di aprile pronunciatasi in seguito alle cancellazioni seguite ad uno sciopero del personale della compagnia aerea TUIfly. La Corte ha spiegato che perché possa sussistere una circostanza eccezionale, il relativo evento non deve essere inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e deve sfuggire al suo controllo.

Le compagnie aeree, quindi, possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale ed i relativi rischi devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata. In secondo luogo lo “sciopero selvaggio” non è una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della stessa.

Stesse cose stanno accadendo per lo sciopero di questi giorni di Ryanair che attiene proprio a conflitti tra l’azienda, i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Quindi gli scioperi non possono costituire “circostanze eccezionali”, e la compagnia é tenuta a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario 261/2004. Che può essere di 250,00, 400,00 e 600,00 euro in base alla lunghezza della tratta.

Oltre a ciò spettano gli ulteriori diritti previsti dal regolamento. Innanzitutto la riprotezione con il primo volo utile e non con riprotezioni di facciata previste dopo quattro o cinque giorni; quindi l’assistenza in aeroporto il rimborso del prezzo del biglietto del volo cancellato (in assenza di riprotezione) e il risarcimento supplementare previsto dall’ art. 12, per i danni patrimoniali e quindi tutte le spese che i passeggeri dovranno sostenere a causa delle cancellazioni (e quindi, ad esempio, acquisto di altri biglietti, soggiorni, spostamenti in treno o noleggio di autovettura). Infine sempre in virtù del predetto art. 12 il risarcimento per i danni non patrimoniali ad esempio da vacanza rovinata.

«Assisteremo i passeggeri tramite il nostro Sportello del Turista – dice Carmelo Calì responsabile Turismo e Trasporti per Confconsumatori – affinché le prevedibili ed infondate eccezioni del vettore aereo siano rispedite al mittente».

Per assistenza: disservizi.aerei@confconsumatori.it

  • Luglio, 25
  • 5369
  • Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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