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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: terremoto

Terremoto Marocco, pacchetti turistici e voli: è possibile recedere Ai turisti non può essere applicata nessuna penale e hanno diritto al rimborso integrale delle somme pagate

Parma, 14 settembre 2023 – Il terremoto che lo scorso 9 settembre ha colpito il Marocco sta causando una situazione di spaesamento e incertezza anche nei turisti che avevano programmato di recarsi nel Paese nordafricano in questi giorni, che ora si domandano quali siano i loro diritti in caso di mancata partenza. È bene quindi ricordare che è possibile recedere dal contratto prima della partenza, senza pagare penali e ottenendo il rimborso integrale delle somme pagate.

COSA DICE IL CODICE DEL TURISMO

Infatti, l’art. 41 Codice del turismo, comma 4, prevede che: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Si tratta di norma purtroppo poco conosciuta, introdotta nel Codice nel 2018 in seguito al recepimento della Direttiva Europea 2302 del 2015, che prevede tra le varie ipotesi anche quella di terremoti. L’articolo consente quindi ai turisti di recedere alla luce della situazione. Viene inoltre in qualche modo superata la tradizionale impostazione per cui il criterio di recesso aveva come riferimento da un lato i consigli della Farnesina, e dall’altro le previsioni dell’art. 1463 del Codice civile dell’impossibilità giuridica sopravvenuta e dell’assenza di causa concreta di cui all’art. 1325. Queste disposizioni, tutte ancor valide e confermate dalle pronunce della Corte di Cassazione, erano importanti in assenza di una espressa previsione normativa, come quella appunto dell’art. 41 del Codice del turismo.

PACCHETTI TURISTICI E VOLI

Se dunque ai turisti che hanno acquistato un pacchetto turistico sarà negata l’opportunità di esercitare il diritto di recesso, riceveranno richieste di penalità o si vedranno negare il rimborso, sappiano che si tratta di pretese e azioni illegittime, che vanno contestate. E anche se dovesse essergli proposto un voucher in sostituzione, sappiano che hanno diritto al rimborso in denaro delle somme pagate e che l’eventuale voucher potrà essere emesso solo come libera scelta del consumatore e non come imposizione da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi. I diritti previsti dal Codice del turismo sono irrinunciabili.

Infine, coloro che avevano acquistato autonomamente i voli presso una compagnia aerea devono sapere che, ai sensi dell’art. 945 del Codice della navigazione, “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”. In entrambi i casi – pacchetti turistici e voli – è importante che il consumatore eserciti il diritto di recesso prima della partenza.

“Ancora una volta i diritti dei consumatori, pur essendo espressamente previsti dalle norme di legge, sono poco conosciuti. E anche in circostanze come questa intendiamo esercitare il nostro ruolo a fianco dei turisti, informandoli e assistendoli”, affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti e turismo e vicepresidente dell’associazione.

I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all’indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali di Catania, Messina e Ragusa (recapiti disponibili nella sezione Dove siamo).

Prima di partire, consigliamo in ogni caso di consultare il portale del Ministero degli Esteri, ViaggiareSicuri.

  • Settembre, 14
  • 3696
  • Turismo e Trasporti
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«Ordinanza male interpretata, tutela per i terremotati» Confconsumatori a fianco dei terremotati di Umbria, Lazio e Marche per la corretta interpretazione dell’ordinanza sul contributo di autonoma sistemazione

Parma, 22 maggio 2020 – Con l’applicazione dell’ordinanza 614 del 12 novembre 2019, in relazione all’articolo 1 comma 2 (decorrenza revoca contributo autonoma sistemazione), e l’applicazione dei nuovi termini, centinaia di terremotati che si trovano nelle zone colpite di Umbria, Lazio e Marche, vedrebbero interrotti ingiustamente i contributi erogati dagli Enti Locali che hanno male interpretato la normativa, intendendo che il contributo verrebbe revocato retroattivamente fino al novembre del 2019 e causando, così, lo sconcerto dei cittadini.

Considerati gli appelli dei cittadini delle regioni terremotate e l’interpretazione dell’ordinanza, ad avviso di Confconsumatori non corretta, che paventerebbe ai terremotati la revoca retroattiva del contributo di autonoma sistemazione, l’associazione è intervenuta inviando una nota ufficiale al dipartimento della Protezione Civile per richiamare, testo alla mano, il contenuto dell’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza in oggetto e la sua corretta interpretazione.

«L’ordinanza 614 del 12 novembre 2019, pubblicata in G.U. – spiega Marco Festelli, vice presidente nazionale di Confconsumatori – è chiarissima sul punto. Ovvero, dal beneficio si decade, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, se non si rende la dichiarazione nel termine di 120 giorni dal 12 novembre 2019, ovvero se la dichiarazione si rende, entro lo stesso termine, senza possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere a, b, c, d, d-bis, e, f, g del comma 1».

Così, infatti, recita la norma al Comma 2.: “Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che: a)  non rendono la dichiarazione di cui al comma 1; b)  non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.)”.

«Per l’effetto – precisa Festelli – della sospensiva amministrativa COVID (23.2.2020-15.5.2020, ai sensi dell’articolo 37 D.L. 23/2020), anche il termine di cui al comma 1 scade in realtà il 2 giugno 2020». Pertanto, i legittimi beneficiari, sulla scorta della precedente normativa, che non depositino la domanda, oppure la inviino senza attestare la presenza di tutti i requisiti essenziali (nuovi requisiti essenziali), dovranno vedersi revocato il contributo a partire dal 1° Giugno 2020 e non retroattivamente dal novembre 2019, come alcuni Comuni sostengono.

Confconsumatori confida dunque i che il Dipartimento di Protezione Civile ricordi agli enti locali, erogatori del contributo, la dizione letterale della norma emanata nell’ordinanza in questione. Eventuali distorsioni ed interpretazione scorrette creerebbero solo contenziosi giudiziari inutili.

Confconsumatori ricorda che le proprie sedi territoriali sono a disposizione per ogni eventuale assistenza (Link agli sportelli di Confconsumatori).

  • Maggio, 23
  • 2911
  • Casa e Utenze, Dalle Sedi, Lazio, Marche, Servizi e Società, Umbria
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Sisma 2012: prorogata al 31 dicembre la sospensione dei mutui Rinnovata l'intesa tra Abi Emilia Romagna e le Associazioni dei Consumatori per la tutela delle famiglie danneggiate dal sisma

Bologna, 28 giugno 2013 – Proroga al 31 dicembre 2013 della sospensione delle rate dei mutui per le famiglie dell’Emilia Romagna e delle Province di Mantova e Rovigo colpite dal sisma del 2012.

L’intesa, che rinnova il precedente accordo del febbraio 2013, è stata siglata al tavolo di confronto periodico istituito dalla Commissione regionale Abi dell’Emilia Romagna e dalle Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Legaconsumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

L’iniziativa conferma l’impegno delle banche operanti nei territori colpiti dal terremoto verso i cittadini e il tessuto produttivo locale, nonché dell’Abi, in collaborazione con la Regione, le Associazioni dei Consumatori e le istituzioni nazionali.

In particolare l’accordo prevede che:

–        la richiesta di intervento può essere presentata dal mutuatario che ha già usufruito della sospensione, prevista dal precedente accordo di febbraio 2013, utilizzando la documentazione attestante che l’immobile ipotecato sia distrutto o danneggiato;

–        le banche possano offrire condizioni migliorative rispetto a quelle che fanno riferimento al presente accordo, anche con la possibilità di estendere le iniziative ad altro forme tecniche di finanziamento;

–        le parti promuovano iniziative di sensibilizzazione della Regione e del Governo per l’adozione di tempestivi interventi legislativi volti ad avviare la ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate in tempi celeri e alle condizioni più favorevoli grazie a strumenti di sostegno pubblico; tra questi in particolare l’istituzione di un fondo di solidarietà per assicurare ai mutuatari la copertura degli eventuali interessi applicati per la sospensione;

–        l’Abi provveda a pubblicare e tenere aggiornata sul sito www.abi.it la lista delle banche aderenti.

  • Giugno, 28
  • 2840
  • Emilia Romagna, Mutui, sitoer
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Ferrara: società finanziaria condannata a rimborsare un terremotato In virtù della legge 122, a tutela dei terremotati dell’Emilia, aveva richiesto la restituzione delle rate del mutuo ma gli era stata negata

Reggio Emilia, 30 maggio 2013 – Nei giorni scorsi il Giudice di Pace di Ferrara, ha emesso il primo decreto ingiuntivo attinente la restituzione delle rate di mutui per soggetti residenti nella zona di Ferrara, al momento del sisma del 20 e 29 maggio 2012, stante il rifiuto della società finanziaria.

I fatti risalgono all’estate del 2012: un consumatore, a seguito del DL 74/2012 convertito in legge 122 e segg. modifiche, aveva richiesto la restituzione delle rate di un finanziamento ad una società finanziaria : domanda rifiutata dalla stessa, in quanto a dire suo la normativa a favore delle persone terremotate nell’area di Ferrara si applicava dal 12 agosto 2012 in poi e non aveva effetto retroattivo al 20 maggio 2012, come invece in altri comuni.

Non solo, il consumatore aveva chiesto alla finanziaria anche la consegna di copia dei contratti di finanziamento, richiesta che rimaneva inevasa , tanto da rendere necessario un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Ferrara in data 14 maggio 2013, provvisoriamente esecutivo, ove alla società finanziaria è stata imposta la restituzione delle rate di mutuo versate tra il 20 maggio 2012 e il 12 agosto 2012 in favore del consumatore per 555,73 euro oltre interessi e spese giudiziarie , nonché la consegna immediata anche di copia dei contratti di finanziamento.

« Questo importante provvedimento – dichiara Secondo Malaguti , Presidente Regionale della Confconsumatori – ha riequilibrato il senso stesso della legge 122/2012 nel rammentare che il legislatore è venuto in soccorso dei soggetti colpiti dal sisma dello scorso anno senza distinzione tra Comuni colpiti nello stesso momento , se ciò non fosse ci troveremmo avanti ad un irragionevole disuguaglianza costituzionale. Pertanto, chi volesse richiedere ciò che ha versato può farlo invitando la propria banca a far ciò, ottenendo di fatto, una risposta celere».

« Il decreto ingiuntivo, in parola – dichiarano gli Avv.ti Lorenzo Zappaterra e Sergio Di Chiara entrambi del Foro di Ferrara, legali del consumatore che si era rivolto alla Confconsumatori – è  di importanza fondamentale. È, infatti, uno dei primi decreti ingiuntivi che vede ingiungere ad un istituto di credito la restituzione di rate di mutui nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 , nonché ottenere la consegna di copia dei propri contratti di finanziamento di cui il consumatore non aveva copia, a conferma che la normativa relativa ai soggetti colpiti dal terremoto non distingue tra chi sia stato inserito per primo e poi successivamente ».

Scarica il Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Ferrara.

  • Maggio, 30
  • 2719
  • Emilia Romagna, Mutui, sitoer
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