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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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TURSI (MT)
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: volo cancellato

Cancellazione volo per “bird strike”: condannata EasyJet Il Giudice di Pace ha stabilito per i passeggeri un rimborso di oltre 1.100 euro

Parma-Piacenza, 15 ottobre 2024 – Il Giudice di Pace di Piacenza ha condannato EasyJet a risarcire una coppia di viaggiatori con oltre 1.100 euro, dopo che la compagnia si era rifiutata di pagare la compensazione pecuniaria e di rimborsare le spese sostenute a seguito della cancellazione di un volo. L’annullamento del volo, secondo EasyJet, era dovuto a un impatto con uno stormo di uccelli, il cosiddetto “bird strike”.

MANCATA ASSISTENZA

I fatti risalgono al 1° luglio 2023, quando la coppia, originaria di Piacenza, avrebbe dovuto partire da Malpensa per Ibiza, per una vacanza a Formentera. Poco prima dell’imbarco, il volo è stato improvvisamente cancellato, senza che la compagnia fornisse assistenza o riprotezione su voli alternativi. I passeggeri, con l’alloggio già prenotato, sono stati così costretti ad acquistare nuovi biglietti per il giorno successivo, e a partire da un altro aeroporto, mentre la loro auto era rimasta parcheggiata a Malpensa. Dopo aver tentato senza successo di ottenere un rimborso tramite reclamo e conciliazione con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con l’assistenza di Confconsumatori Parma, la coppia ha deciso rivolgersi al Giudice di Pace della propria città di residenza.

LA DECISIONE DEL GIUDICE

In tribunale, EasyJet ha cercato prima di spostare il processo sostenendo che dovesse essere discusso nel luogo di partenza del volo. Poi ha dichiarato che la cancellazione era stata causata da “circostanze eccezionali” – l’impatto con lo stormo di uccelli – e di non essere dunque tenuta a rimborsare. Tuttavia, il Giudice di Pace ha respinto entrambe le argomentazioni, sottolineando che la compagnia non aveva fornito prove sufficienti a supporto della sua versione dei fatti, basandosi solo su autocertificazioni. Il giudice ha quindi condannato EasyJet a pagare un totale di 1.145 euro, di cui 500 euro come compensazione pecuniaria (250 euro per passeggero), e il resto per coprire le spese documentate dalla coppia, che includevano una notte in hotel non usufruita e i costi di trasferimento dell’auto da un aeroporto all’altro.

Secondo l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma, che ha assistito la coppia, questa sentenza risulta particolarmente significativa in quanto “il Giudice ha riconosciuto il principio secondo cui in caso di controversia avente ad oggetto un’azione risarcitoria tra passeggeri residenti in Italia e una compagnia aerea avente sede extra UE, laddove i biglietti siano stati acquistati online, si applica l’art. 33 della Convenzione di Montréal che permette di radicare il giudizio presso il domicilio dell’acquirente. La sentenza ha dato altresì risalto al fatto che non basta che la compagnia aerea invochi la presenza di una circostanza eccezionale per essere esentata dal corrispondere la compensazione pecuniaria e il rimborso delle eventuali spese sostenute, ma occorre che fornisca prove, non di provenienza propria, della forza maggiore che ha determinato la cancellazione del volo”.

Leggi la sentenza

Per informazioni e assistenza è possibile contattare lo sportello di Parma di Confconsumatori, in via Mazzini 43, al numero 0521 230134 oppure all’indirizzo e-mail parma@confconsumatori.it.

 

 

  • Ottobre, 15
  • 2142
  • Dalle Sedi, Emilia Romagna, Turismo e Trasporti
  • More

Caro voli: le proposte di Confconsumatori e Il Salvagente a Mister Prezzi Le questioni sollevate vanno dal caro bagagli all’abuso di posizione dominante. Possibile provvedimento cautelare Antitrust

Parma-Roma, 20 luglio 2023 – Si terrà oggi la riunione convocata da Mister Prezzi sul caro voli nella quale le compagnie aeree dovranno rispondere, come si sono impegnate, rispetto alle anomalie segnalate nel corso del precedente incontro del 4 luglio. Confconsumatori e Il Salvagente hanno fatto pervenire a Mister Prezzi una lettera congiunta con la quale sollevano due questioni: i costi esorbitanti dei bagagli e l’abuso di posizione dominante.

RINCARI NASCOSTI

La prima questione riguarda il recente aumento del prezzo dei biglietti aerei che, come è stato evidenziato, comprende anche alcuni rincari nascosti, che vengono di fatto imposti ai viaggiatori. Si tratta del costo dei bagagli in stiva imposto dalle compagnie aeree, ma anche dei bagagli mano, come emerso anche da un monitoraggio effettuato su tre tratte molto frequentate come Atene, New York e Salvador de Bahia e pubblicato nei giorni scorsi su Il Salvagente.

Non può valere la giustificazione delle compagnie per le quali si tratta delle somme da corrispondere alle società di gestione degli aeroporti e alle società di handling, che forniscono i cosiddetti servizi a terra, i relativi diritti e compensi di imbarco e cioè i costi per la sicurezza, il check-in, controllo ai raggi X dei bagagli, le operazioni di imbarco dei bagagli e dei passeggeri. Questi costi non sono alti, sono comunque marginali e non giustificano per nulla le esose somme che vengono chieste ai passeggeri per i bagagli. E se si tratta di questo allora ci troviamo di fronte non al costo di un servizio ma a un guadagno e quindi a un aumento di fatto del prezzo del biglietto.

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

La seconda questione sollevata riguarda invece il prezzo complessivo dei biglietti e la possibile sussistenza dell’abuso di posizione dominante da parte delle compagnie aeree, per come disciplinata dalla legge sulla tutela della concorrenza e del mercato. L’abuso, per la sussistenza del quale non è necessario che un’impresa si trovi in una posizione di monopolio o di quasi monopolio su un dato mercato, si realizza nel momento in cui vengono imposti, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto a condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose: è proprio ciò che sta accadendo ai danni dei consumatori italiani e non solo.

Ai fini dell’accertamento dell’abuso, l’applicazione di condizioni economiche ingiustificatamente gravose si verifica quando i prezzi eccessivi applicati dall’impresa in posizione dominante sono privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita. E quindi l’impresa, avvalendosi della propria posizione dominante, trae vantaggi commerciali che non avrebbe ottenuto se ci fosse stata una concorrenza normale e sufficientemente efficace nel mercato. In presenza dell’abuso riteniamo che l’Antitrust possa anche adottare fin da subito il provvedimento cautelare previsto dalla legge.

  • Luglio, 20
  • 1774
  • Turismo e Trasporti
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Oggi sciopero voli: la guida ai diritti dei passeggeri Ecco cosa sapere per districarsi nella giungla delle diverse tutele: assistenza obbligatoria, rimborsi, riprotezioni, indennizzi, risarcimenti e fasce garantite

Parma, 21 ottobre 2022 – Lo sciopero del trasporto aereo di oggi genererà diversi disservizi, ecco un’utile guida elaborata da Confconsumatori per fornire ai passeggeri alcune informazioni sui loro diritti utili da subito, anche in aeroporto.

OBBLIGO DI ASSISTENZA PER TUTTI – Sono diversi i soggetti che hanno promosso lo sciopero. Controllori di volo, personali di servizi aeroportuali, personale delle compagnie aeree e la prima cosa da sapere è che le tutele sono diverse in base ai soggetti che scioperano. Spetta comunque a tutti i passeggeri, sia che si verifichi un ritardo, sia che il volo sarà cancellato, l’assistenza. L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 ed è sempre dovuto. Quindi le compagnie che non vi provvederanno violeranno la normativa e saranno passibili di sanzione da parte dell’Enac. Invitiamo pertanto i passeggeri a segnalare i casi all’Enac inviando reclamo e chiedendo l’apertura di un procedimento sanzionatorio.

COS’E’ L’ASSISTENZA – L’assistenza consiste in pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui sia necessario, trasferimento dall’aeroporto all’eventuale luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

SE IL VOLO E’ CANCELLATO – In caso di cancellazione del volo il passeggero ha poi diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
1) rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;

2) imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;

3) rinvio dell’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione su volo alternativo, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.

INDENNIZZO: SOLO SE SCIOPERA IL PERSONALE DELLA COMPAGNIA – Le tutele si differenziano invece per la compensazione pecuniaria, che spetta solo nel caso in cui a scioperare è il personale della compagnia aerea. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale, motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione, non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. Ne consegue che, in caso di cancellazione o ritardo, ai passeggeri dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta. Al contrario per i disservizi causati per lo sciopero di personale non appartenente alla compagnia aerea nessuna compensazione spetta ai passeggeri.

RISARCIMENTI DANNI SUPPLEMENTARI: NIENTE SCUSE – Medesime considerazioni vanno fatte per il risarcimento dei danni supplementari, previsto dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004. A prescindere dalla compensazione pecuniaria, se il passeggero ha subito ulteriori danni derivanti dallo sciopero, un risarcimento è dovuto solo nel caso di sciopero indetto da personale della compagnia. Si tratta delle spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di riprotezione proposta con orario o girono ragionevole, i passeggeri per raggiungere il luogo di destinazione sono stati costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, sono stati costretti a pagare le relative spese autonomamente, compreso il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. Queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere devono essere documentate e rimborsate. Consigliamo quindi di inoltrare formale richiesta alla compagnia allegando copie delle relative ricevute.

È necessario prestare la massima attenzione perché sicuramente le compagnie cercheranno di fare confusione sul motivo del disservizio causato dallo sciopero scaricando su altri la responsabilità.

I VOLI DA GARANTIRE – Ricordiamo infine che anche in presenza di uno sciopero vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce.

“Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che nell’immediatezza nella giornata di oggi daranno la massima assistenza ai passeggeri in aeroporto. Confidiamo poi che provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti”, dichiarano Mara Colla, Presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione.

Per informazioni e assistenza invitiamo a scrivere una mail a disservizi.aerei@confconsumatori.it o a telefonare al numero 3407289212.

In alternativa è possibile contattare gli sportelli territoriali Confconsumatori presenti a questo indirizzo: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori.

  • Ottobre, 21
  • 2267
  • Turismo e Trasporti
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Disservizi turistici: il bilancio delle trappole di quest’estate Come riporta lo Sportello del Turista, molti viaggiatori, giunti a destinazione, hanno trovato una realtà ben diversa da quella promessa. E i risarcimenti sono dovuti

Catania, 2 settembre 2022 – A conclusione del mese di agosto, per lo Sportello del Turista di Confconsumatori è il momento di fare un bilancio dei disservizi che questa estate hanno colpito i turisti e i relativi diritti, così da chiedere e ottenere i dovuti risarcimenti.

ALBERGHI, VILLAGGI, B&B E APPARTAMENTI DI QUALITÀ DIVERSA E INFERIORE A QUELLA PROMESSA. Una casistica che ha fatto registrare un notevole incremento delle segnalazioni riguarda le strutture ricettive di qualità diverse e inferiori rispetto a quelle pubblicizzate, proposte, promesse e vendute. I consumatori, giunti a destinazione, si sono trovati a soggiornare in posti inaspettatamente più scadenti del previsto: in questi casi il turista ha diritto a una congrua riduzione del prezzo pagato ed eventuale riconoscimento del danno da vacanza rovinata. Se poi il permanere nella struttura era davvero impossibile e i turisti sono andati via in anticipo possono chiedere il rimborso integrale di quanto pagato, oltre sempre al danno da vacanza rovinata. È utile, a tal riguardo, scattare foto o fare filmati di quello che è stato trovato all’arrivo e conservare foto e immagini pubblicizzate sui siti o sui cataloghi al momento dell’acquisto. In ogni caso, qualsiasi documento che possa provare l’inadempimento è importante.

GLI ACQUISTI ONLINE. Le vendite online dei vari servizi (pacchetti turistici, crociere, biglietti aerei, navali e ferroviari, hotel, B&B, case vacanze, ecc.) hanno fatto registrare un aumento dei casi con non poche sorprese e, oltre ai sopra menzionati servizi diversi e di qualità inferiore rispetto a quelli promessi, compaio anche richieste di costi aggiuntivi dopo l’acquisto, ostruzionismo nel rimborso conseguente a legittimo recesso, dinieghi di annullamento causa Covid o malattia. Quello delle vendite online è ormai un settore a cui va prestata la massima attenzione: non si può più parlare, come si è fatto in anni precedenti, di aumenti di disservizi e disagi proporzionali al numero – sempre crescente – di turisti che acquistano online. La questione, purtroppo, è un’altra: l’acquisto online, da opportunità, si trasforma spesso in trappola. Una situazione inaccettabile per i consumatori che vogliono organizzare una vacanza.

CANCELLAZIONI VOLI, RITARDI E DANNI SUPPLEMENTARI. In moltissimi casi ai passeggeri è stata negata la compensazione pecuniaria invocando lo sciopero che costituirebbe, ad avviso delle compagnie, circostanza eccezionale. Abbiamo ribadito più volte che la compensazione pecuniaria è comunque dovuta anche in caso di sciopero nel caso sia stato indetto dal personale della compagnia, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la propria costante giurisprudenza.

Una parte consistente delle cancellazioni, non solamente causate da sciopero, ha poi comportato per i passeggeri ulteriori danni.Ad esempio, per i consumatori che avevano prenotato un soggiorno e a cui la cancellazione del volo, con la conseguente mancata riprotezione da parte della compagnia o con la riprotezione per i giorni successivi, impediva di arrivare in tempo a destinazione. A questo punto i passeggeri sono stati costretti ad acquistare autonomamente, spesso a caro prezzo, un altro volo con un’altra compagnia per raggiungere il luogo di vacanza nel giorno stabilito. È poi accaduto che, pur ottenendo una riprotezione ma per il giorno successivo, molti viaggiatori abbiano perso il primo giorno di vacanza che avevano già pagato. Altri ancora, invece, non hanno addirittura ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, e sono stati costretti a pagare le conseguenti spese, compresi ad esempio il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa.

In tutti i casi come questi, e non solo, in virtù dell’art. 12 del regolamento comunitario n. 261/2004 al passeggero spetta il cosiddetto risarcimento supplementare e quindi il rimborso di tutte le spese che ha dovuto sostenere a causa della cancellazione. E ciò fermi restando il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato e la compensazione pecuniaria. Ricordiamo inoltre che il risarcimento supplementare spetta anche per le spese a cui i passeggeri sono andati incontro a causa di ritardi prolungati dei voli o di overbooking.

RINUNCE A CAUSA COVID. Una casistica che ha fatto registrare segnalazioni è stata poi quella relativa alle rinunce per Covid da parte dei turisti che si sono visti opporre dinieghi di rimborso e comportamenti vessatori. In diversi casi è stato appunto negato il rimborso, che invece spettava: la causa del recesso era infatti giustificata. In altri casi, prima è stato prima negato il rimborso, e poi è stata offerta la possibilità di spostare la vacanza ad altra data, ma con la pretesa, ad esempio, di un periodo maggiore di permanenza, con aumento di prezzo ed oneri aggiuntivi ingiustificati. È importante ribadire che in tutte le situazioni di rinuncia causa Covid spetta il rimborso pieno.

«I disservizi di questa estate sembrano consegnare il dato di operatori turistici preoccupati di spennare i polli e non di fidelizzare i propri clienti facendogli trascorrere con serenità i giorni di vacanza. Ci auguriamo che tale prassi possa subire un’inversione di tendenza e la serietà e professionalità dimostrata da molte aziende turistiche ci fa ben sperare», dichiarano Mara Colla, Presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione.

Ricordiamo che lo Sportello del Turista è pronto ad assistere turisti e viaggiatori anche nel mese di settembre.

 

  • Settembre, 2
  • 2323
  • Turismo e Trasporti
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Disservizi aerei e reclami all’Enac I poteri dell’Ente, le sanzioni e la risoluzione dei singoli casi di rimborso e risarcimento. Ecco tutto quello che bisogna sapere per fare un reclamo all’Enac.

Parma, 27 luglio 2022 – I disservizi aerei di questa estate hanno portato molti passeggeri a inoltrare reclami all’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) tramite il sito internet, secondo la normale procedura attiva, in ogni caso, in tutti i periodi dell’anno.

Tuttavia è necessario fornire alcuni chiarimenti al fine di evitare inutili aspettative ai consumatori. La prima cosa da tenere a mente è che il reclamo all’Enac non comporta l’apertura di una pratica di rimborso o risarcimento tra il passeggero e la compagnia, che resta una questione che compete solamente questi ultimi due soggetti.

E allora a cosa servono i reclami all’Enac, e quali sono i poteri di intervento dell’Ente?

REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 261/2004 – Tratta di disservizi quali negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo, obbligo di informazione ed assistenza da parte della compagnia aerea, sistemazione in classe superiore o inferiore. L’Enac è stato individuato dal Governo italiano come l’Organismo responsabile in Italia della corretta applicazione del Regolamento e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti.

Quindi, un reclamo all’Enac relativo a questi disservizi mette in moto un procedimento finalizzato all’accertamento della violazione del Regolamento e quindi all’irrogazione della sanzione prevista. Certamente potrebbe accadere che la compagnia, una volta coinvolta nel procedimento amministrativo, pur di non subire una sanzione, provveda a risarcire i passeggeri, ma questo è soltanto un effetto indiretto ed eventuale del reclamo, mai diretto. Quindi è giusto fare il reclamo all’Enac, ma con questa consapevolezza. Conviene dunque, in ogni caso, presentare autonomo reclamo alla compagnia. Mettendo per conoscenza l’Enac come consigliato dal presidente dell’ente, l’avvocato Pierluigi Umberto Di Palma,  nel corso dell’audizione parlamentare dello scorso 12 luglio.

REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 1107/2006 – Prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutte le persone con disabilità, a mobilità ridotta o anziani (PMR) e si applica a tutti i voli (di linea, charter, low cost). È di fondamentale importanza effettuare la richiesta del servizio di assistenza alla compagnia aerea, all’agenzia di viaggio o al tour operator che hanno l’obbligo di trasmetterla al gestore degli aeroporti di partenza, arrivo e di eventuale transito. La richiesta dell’assistenza deve essere effettuata al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto aereo e, in ogni caso almeno 48 ore prima della partenza, in quanto, per ragioni di sicurezza aeronautica, il numero dei posti a bordo è limitato. Anche in questo caso l’Enac è stato individuato quale Organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento e vale quanto detto sopra. Con un’aggiunta: questo regolamento prevede il coinvolgimento nel servizio oltre che della compagnia aerea anche della società di gestione dell’aeroporto e quindi la valutazione di eventuali violazioni riguarderà entrambi i soggetti, per verificare su chi ricade la responsabilità. Anche in questo caso conviene presentare autonomo reclamo alla compagnia e alla società di gestione dell’aeroporto, mettendo per conoscenza l’Enac.

CONVENZIONE  MONTREAL – Disciplina la ritardata consegna, il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il Talloncino di Identificazione Bagaglio). Diversamente da quanto stabilito per i due Regolamenti precedenti, non è previsto un Organismo responsabile nazionale e un relativo sistema sanzionatorio. In tutti i casi, per i disagi sopraelencati, eventuali segnalazioni consentono comunque all’Enac di rilevare criticità ed esigenze degli utenti e  magari intervenire prontamente per il costante miglioramento dei servizi offerti dagli operatori del trasporto aereo.

«Abbiamo voluto dare queste informazioni affinché i passeggeri conoscano non solo i propri diritti, ma anche gli strumenti e le modalità per esercitarli e ottenere i giusti risarcimenti», dichiarano Mara Colla, Presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione e rappresentante del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) presso l’Enac.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Enac alla sezione dedicata ai Passeggeri: https://www.enac.gov.it/passeggeri.

  • Luglio, 27
  • 8380
  • Turismo e Trasporti
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Voucher in scadenza: come avere i rimborsi Stanno per scadere i primi voucher emessi nel 2020: ecco come avere i rimborsi. “Dalle Compagnie attendiamo la stessa solerzia nell’applicazione della norma”

Parma, 9 aprile 2021 – Moltissimi voucher emessi al posto del rimborso per i titoli di viaggio annullati causa covid stanno per scadere ed i consumatori finalmente possono sperare di tornare in possesso delle somme pagate. Infatti, in virtù delle disposizioni legislative adottate dal parlamento italiano nel 2020 i voucher per i titoli di viaggi hanno una validità di 12 mesi, trascorsi i quali, in caso di mancato utilizzo, il passeggero può chiedere il rimborso in denaro. Confconsumatori consiglia ai passeggeri di formulare una richiesta scritta, mentre per i pacchetti turistici occorrerà attendere ancora.

  • Aprile, 9
  • 4757
  • Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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