Parma, 25 luglio 2008 – Entra in vigore domani 26 luglio 2008, nella sua completezza, il regolamento comunitario n. 1107/2006 (leggi QUI il testo). Tale regolamento, infatti, era già entrato in vigore la scorsa estate limitatamente a due articoli (3-4), stabilendo, lo ricordiamo, che un trasportatore aereo e/o un operatore turistico non possono più rifiutarsi di accettare una prenotazione per volo aereo né di imbarcare una persona con mobilità ridotta, se essa è in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Adesso il regolamento entra totalmente in vigore. ( Leggi QUI la notizia in archivio)

Importanti le novità. Innanzitutto è stato individuato con certezza il soggetto a cui spetta garantire assistenza alle persone con disabilità o con mobilità ridotta, e cioè la società di gestione dell’aeroporto . Ciò eviterà il solito e deplorevole scarico di responsabilità in caso di disservizi. Ma non vengono meno gli obblighi delle compagnie aeree , che, sostanzialmente, dovranno fare da tramite tra il passeggero e il gestore per garantire il trasporto nelle migliori condizioni.

I passeggeri interessati dovranno comunicare al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico le loro esigenze in tempo utile e comunque non oltre  quarantotto ore prima della partenza . Confconsumatori consiglia di rispettare tale termine, anche se, nell’ipotesi di mancata o tardiva comunicazione, il gestore è tenuto comunque a “compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza” . All’interno di ogni aeroporto dovranno esistere, ben segnalati, i punti di partenza e di arrivo. È prevista anche la possibilità per il passeggero di fare reclamo, e, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto, di segnalare il caso all’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – che può avviare la procedura finalizzata all’irrogazione di una sanzione .

“Il Regolamento prevede che l’assistenza non deve avere carattere generale, ma corrispondere alle esigenze specifiche del singolo passeggero" – ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e rappresentate CNCU nel Comitato tutela diritti passeggero presso Enac. " Vigileremo su questo aspetto perché, prima ancora della qualità del servizio, pur importante, viene il rispetto della dignità della persona" . 

Confconsumatori ricorda che è attivo, anche per la segnalazione di problemi e disservizi legati al mancato rispetto del Regolamento citato, l’indirizzo e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it


Clicca QUI per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004