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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: disabili

Carta europea della disabilità A chi è destinata e come si utilizza la Disability Card

La Carta europea della disabilità, o Disability Card, è un tesserino che permette l’identificazione delle persone con disabilità e l’accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di: trasporti; cultura; tempo libero; benefici utili alla promozione dei propri diritti sul territorio nazionale e in altri Paesi dell’Unione europea.

L’intento è chiaramente quello di agevolare l’inclusione dei soggetti con disabilità nella vita sociale collettiva.

GLI AVENTI DIRITTO

La Carta europea della disabilità viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, ovvero:

  • gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o superiore al 67%;
  • gli invalidi civili minorenni;
  • i cittadini con indennità di accompagnamento;
  • i cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • i ciechi civili;
  • i sordi civili;
  • gli invalidi e inabili (legge 12 giugno 1984, n. 222);
  • gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
  • gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
  • gli inabili alle mansioni (legge 11 aprile 1955, n. 379, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e d.p.r. 27 luglio 2011, n. 171) e inabili (articolo 13, legge 8 agosto 1991, n. 274 e articolo 2, legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

La Carta europea della disabilità viene spedita tramite Poste Italiane all’indirizzo di residenza dell’istante o ad altro da lui indicato.

COME UTILIZZARLA

I titolari possono ottenere le agevolazioni previste esibendo la Carta europea della disabilità, senza ulteriori formalità o richieste da parte di Amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati, che hanno sottoscritto apposite convenzioni.

L’esibizione della Carta esonera il cittadino dal possesso di altre certificazioni che attestino lo stato di disabilità.

Sulla Carta sono riportati i seguenti dati:

  • fotografia del titolare;
  • nome, cognome e data di nascita;
  • numero e data di scadenza del documento;
  • QR-Code che consente di visualizzare la situazione sanitaria aggiornata del soggetto.

Le convenzioni attive sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per le Disabilità.

COME SI RICHIEDE

La Carta europea della disabilità è rilasciata dall’INPS su domanda dell’interessato ed è valida (salvo il venir meno della causa di disabilità) per un termine massimo di dieci anni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli sportelli di Confconsumatori elencati all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

  • Gennaio, 21
  • 4764
  • Servizi e Società
  • More

Bando disabilità gravissima in Sicilia Confconsumatori chiarisce come richiedere il beneficio economico entro il 31 dicembre 2020

Catania-Messina, 17 novembre 2020 – Confconsumatori Sicilia comunica la riapertura dei termini, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016.

  • Novembre, 17
  • 4403
  • Salute, Servizi e Società, Sicilia
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«La tutela della salute è prevalente sui limiti della spesa pubblica» Importante provvedimento del Tribunale di Catania in materia di disabilità. Il Covid-19 non ferma la tutela dei soggetti in condizioni di fragilità: accolto ricorso d’urgenza

Catania, 26 Maggio 2020 – Una persona gravemente disabile si è vista togliere dal Comune il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, in conseguenza di problemi legati al bilancio economico. Confconsumatori Sicilia e ANFFAS Onlus Catania sono scese in campo unite in difesa della tutela alla dignità e della eliminazione delle diseguaglianze.

Un Comune non può accampare esigenze economiche di nessun genere e neanche invocare il “dissesto finanziario” nei confronti di un soggetto disabile già beneficiario del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata nell’ambito di un progetto individualizzato di vita ex art.  14 L. n. 328/2000.

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Fabio Salvatore Mangano con recentissimo provvedimento reso in un procedimento cautelare, ha ordinato al Comune l’immediato ripristino del servizio di assistenza domiciliare previsto dal Piano Individualizzato di Vita, ex art. 14 legge 328/2000, in favore di un disabile grave comprendente l’erogazione di trenta ore settimanali, dal lunedì al sabato, per le prestazioni di igiene e cura della persona, aiuto domestico e attività in esterno. Non solo, il Comune è stato condannato al pagamento di una penale di 25 € per ogni giorno di ritardo nel ripristino del suddetto servizio.

La legge 328/2000 prevede un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, alla persona, a cui provvedono le Istituzioni deputate in forma diretta o accreditata, finalizzato al recupero e all’integrazione sociale, per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Con la predisposizione del piano personalizzato, gli assistenti intervengono accanto alla persona in condizioni di disabilità grave e/o non autosufficienza per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di permanere nel proprio ambiente familiare/sociale/lavorativo, in altri termini in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona.

Nel caso di specie, a causa delle disabilità che la affliggono la persona è del tutto immobilizzata, vive da sola e in condizione economiche disagiate. I servizi da parte del Comune sono stati cessati in tronco per i motivi economici legali al dissesto finanziario, lasciando la persona disabile in evidente stato di desolazione essendosi vista improvvisamente sospendere servizi essenziali, quali la cura dell’igiene, l’aiuto domestico, la possibilità di uscire da casa per il disbrigo di pratiche e attività esterne.

La persona si è, quindi, rivolta all’ANFASS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Catania la quale, in collaborazione con Confconsumatori Sicilia, ha fatto sì che le istanze della  persona disabile, fossero portate all’attenzione del Giudice.

Nell’Ordinanza di accoglimento del relativo ricorso il giudice ha infatti osservato: «… la necessità che la tutela della salute trovi un limite nelle esigenze di contenimento e programmazione della spesa pubblica non può tradursi in un ostacolo all’erogazione di misure minime (siano esse sanitarie o socio assistenziali) a tutela della persona affetta da disabilità, non potendo l’equilibrio di bilancio essere astrattamente invocato; è, pertanto, onere dell’amministrazione convenuta dimostrare concretamente che l’equilibrio di bilancio sia “impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato (cfr. Corte costituzionale n. 304 del 15 luglio 1994)” (Cons. Stato, n. 1/2020)».

Il Tribunale di Catania, attivo per tali problematiche nonostante l’emergenza sanitaria per il COVID-19, ha accolto in pieno il ricorso cautelare e urgente della persona evidenziando: «Un pregiudizio che assume certamente i connotati dell’irreparabilità, dal momento che l’attesa per l’attuazione del diritto in sede di cognizione ordinaria non consentirebbe alla […] di provvedere alle proprie esigenze di vita, quantomeno con le medesime modalità con cui le è stato garantito in passato».

Ampia soddisfazione hanno espresso l’Avvocato Maurizio Mariani, che ha difeso in giudizio la persona disabile, Cristina D’Antrassi Presidente dell’ANFFAS Onlus di  Catania e l’Avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, i quali hanno dichiarato: «Si tratta di un importante precedente, per le sue particolarità forse unico e primo in Italia, frutto della collaborazione nata sul campo tra due associazioni che a vario titolo si battono per la tutela dei diritti della persona e che si sono impegnate in questo caso secondo la propria specificità. E consolidando l’impegno profuso da anni da entrambe con una particolare attenzione alle “condizioni di fragilità”».

  • Maggio, 26
  • 2106
  • Dalle Sedi, Rapporti con Pubblica Amministrazione, Salute, Servizi e Società, Sicilia
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La guida “Dopo di noi” Presentata a Roma la guida "Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali”

Roma, 18 maggio 2017 – Confconsumatori ha partecipato alla presentazione, avvenuta ieri a Roma, della 14^ Guida per il Cittadino dal titolo “Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato con 13 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).

  • Maggio, 18
  • 5796
  • Progetti e Attività, Servizi e Società
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Assistenza ai disabili nel trasporto aereo. Dal 26 luglio piena tutela

Parma, 25 luglio 2008 – Entra in vigore domani 26 luglio 2008, nella sua completezza, il regolamento comunitario n. 1107/2006 (leggi QUI il testo). Tale regolamento, infatti, era già entrato in vigore la scorsa estate limitatamente a due articoli (3-4), stabilendo, lo ricordiamo, che un trasportatore aereo e/o un operatore turistico non possono più rifiutarsi di accettare una prenotazione per volo aereo né di imbarcare una persona con mobilità ridotta, se essa è in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Adesso il regolamento entra totalmente in vigore. ( Leggi QUI la notizia in archivio)

Importanti le novità. Innanzitutto è stato individuato con certezza il soggetto a cui spetta garantire assistenza alle persone con disabilità o con mobilità ridotta, e cioè la società di gestione dell’aeroporto . Ciò eviterà il solito e deplorevole scarico di responsabilità in caso di disservizi. Ma non vengono meno gli obblighi delle compagnie aeree , che, sostanzialmente, dovranno fare da tramite tra il passeggero e il gestore per garantire il trasporto nelle migliori condizioni.

I passeggeri interessati dovranno comunicare al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico le loro esigenze in tempo utile e comunque non oltre  quarantotto ore prima della partenza . Confconsumatori consiglia di rispettare tale termine, anche se, nell’ipotesi di mancata o tardiva comunicazione, il gestore è tenuto comunque a “compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza” . All’interno di ogni aeroporto dovranno esistere, ben segnalati, i punti di partenza e di arrivo. È prevista anche la possibilità per il passeggero di fare reclamo, e, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto, di segnalare il caso all’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – che può avviare la procedura finalizzata all’irrogazione di una sanzione .

“Il Regolamento prevede che l’assistenza non deve avere carattere generale, ma corrispondere alle esigenze specifiche del singolo passeggero" – ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e rappresentate CNCU nel Comitato tutela diritti passeggero presso Enac. " Vigileremo su questo aspetto perché, prima ancora della qualità del servizio, pur importante, viene il rispetto della dignità della persona" . 

Confconsumatori ricorda che è attivo, anche per la segnalazione di problemi e disservizi legati al mancato rispetto del Regolamento citato, l’indirizzo e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it


Clicca QUI per scaricare il modulo UE di reclamo al vettore aereo e/o un organismo nazionale competente per violazione del Regolamento UE n.261/2004

  • Luglio, 25
  • 2429
  • Turismo e Trasporti
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Entra in vigore il Regolamento CE a tutela dei diversamente abili

25 luglio 2007 – Entrano in vigore domani, 26 luglio 2007, le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Regolamento CE n. 1107/2006 (clicca QUI per leggere il regolamento), che tutela i diritti delle persone con disabilità e mobilità ridotta nel trasporto aereo .

Confconsumatori si dichiara soddisfatta di questa normativa che riconosce una tutela ad hoc a favore delle categorie più svantaggiate anche nel settore dei trasporti.

Infatti, un trasportatore aereo e/o un operatore turistico non potranno più rifiutarsi di accettare una prenotazione per volo aereo né di imbarcare una persona con mobilità ridotta, se essa sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione .

La restante disciplina, che riguarda la creazione di strutture competenti per l’attuazione ed il controllo del Regolamento CE, si applicherà invece a partire dal 26 luglio 2008.

Importante la definizione contenuta nel regolamento: “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio”.

“Ci auguriamo che con queste disposizioni normative si possa finalmente passare dalle parole ai fatti. Troppo spesso chi si trova in queste condizioni fisiche, infatti, è costretto a fare i conti con l’indifferenza e, cosa ancor più grave, con l’inadeguatezza delle strutture e delle organizzazioni aeroportuali” – dichiarano Mara Colla, Presidente nazionale Confconsumatori, e l’avv. Carmelo Calì responsabile del settore trasporti dell’associazione.

Per avere informazioni e assistenza in caso di mancato rispetto del Regolamento citato, Confconsumatori invita a rivolgersi alla sede più vicina dell’associazione, o a utilizzare l’indirizzo e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it, che sarà attivo per tutta l’estate per raccogliere le segnalazioni di ogni tipo di disservizo nel settore del trasporto aereo.

  • Luglio, 25
  • 2833
  • Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
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SULMONA
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Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

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