Giudice di Pace di Parma condanna al risarcimento danni per ritardo aereo

Parma, 16 ottobre 2006 – Il Giudice di Pace di Parma ha condannato, per inadempimento contrattuale e per carenza organizzativa, la Columbus Organizzazione Viaggi e AirOne al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai passeggeri per il ritardo e i disagi del volo AirOne Parma – Ibiza.
Era accaduto, infatti, che, a causa di forte vento, una sessantina di passeggeri era stata fatta scendere dall’aereo ed era stata trasferita con un servizio di pullman dall’aeroporto di Parma a quello di Brescia, dove era stata nuovamente imbarcata. Il tutto aveva comportato un ritardo di 4 ore e mezzo sull’orario di arrivo a Ibiza e la perdita di una giornata di vacanza.
Di fronte a tali fatti, il Giudice ha ritenuto non invocabile, da parte della Columbus, la scusante della forza maggiore, perché l’organizzatrice del viaggio non ha fornito alcuna prova di aver adottato tutte le “adeguate soluzioni alternative di emergenza”, per garantire la prosecuzione del viaggio . In particolare, la Columbus e AirOne non hanno garantito un “ adeguato servizio di trasporto alternativo efficiente e rapido ” che limitasse il disagio per i passeggeri.
“ Con tale provvedimento viene confermata la responsabilità dell’organizzatore di viaggi per danno cagionato anche dai terzi di cui si avvale ed è sempre necessario, per giustificare un grave ritardo, fornire la prova di aver adottato tutte le misure preventive e necessarie a garantire il regolare adempimento ” – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta legale di Confconsumatori, che si è occupato direttamente del caso.
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