Vittoria nel caso diamanti: risparmiatori risarciti Per il Tribunale di Cremona la Banca è responsabile di non avere informato correttamente i clienti

Parma, 15 luglio 2022– Arriva un’importante vittoria per i consumatori danneggiati dall’acquisto di diamanti: due risparmiatori che erano stati invitati da Banco BPM Spa ad acquistare diamanti da investimento forniti dalla ditta Intermarket Diamond Business hanno finalmente ottenuto il rimborso delle somme investite, nella misura della differenza tra la somma corrisposta all’atto dell’acquisto e il valore di stima delle pietre all’epoca dell’investimento; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell’acquisto di ogni singolo diamante.
LA SENTENZA – Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 392/2022 del 12.7.22, ha stabilito che la condotta tenuta da Banco BPM Spa ha contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita tra i risparmiatori assistiti da Confconsumatori e la ditta fornitrice dei diamanti, Intermarket Diamond Business. La responsabilità di Banco BPM sarebbe quella di non avere segnalato ai clienti-risparmiatori la rilevante difformità tra il prezzo di acquisto delle pietre e il loro reale valore di mercato e di non averli informati circa la natura del prezzo pubblicizzato da Intermarket Diamond Business.
Il Tribunale di Cremona ha rilevato che una condotta realmente diligente avrebbe imposto all’istituto di credito di informarsi in maniera più approfondita circa i criteri utilizzati da Intermarket Diamond Business nella determinazione del prezzo delle pietre: queste informazioni avrebbero dovuto necessariamente essere portate a conoscenza dei clienti – risparmiatori.
La sentenza riconosce così una responsabilità “da contatto sociale” in capo a Banco BPM, che avrebbe violato le regole di condotta finalizzate alla tutela dei terzi, provocando in questo modo il perfezionamento di contratti di vendita dei diamanti a condizioni differenti da quelle che sarebbero state concluse da un cliente ben informato.
«Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi, di Confconsumatori Parma, che ha assistito i risparmiatori – perché riconosce il diritto dei clienti dell’istituto di credito ad una corretta informazione preventiva rispetto al perfezionamento di ogni contratto di vendita di beni e/o prodotti finanziari, escludendo una qualsivoglia responsabilità in capo ai risparmiatori, che non avevano la necessità di effettuare controlli che avrebbero già dovuto essere stati compiuti direttamente dall’istituto di credito.»



