Firenze, 3 agosto 2024 – Anche l’Arbitro finanziario si pronuncia a favore dei consumatori in materia di estinzione anticipata dei prestiti ottenuti con cessione del quinto dello stipendio. Una pronuncia che arriva dopo la sentenza Lexintor e la sentenza della Corte costituzionale 263/22 che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies del Decreto sostegni bis nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring (quelli che maturano nel tempo) escludendo i costi up-front (quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito).

IL CASO – Infatti, a fronte di due finanziamenti per cessione del quinto, stipulati ed estinti alcuni anni fa, Confconsumatori Firenze ha assistito 2 famiglie che lamentavano la necessità di recuperare somme non rimborsate dopo l’estinzione anticipata dei prestiti.

LA PRONUNCIA – Ricorrendo all’arbitrato, la sede fiorentina di Confconsumatori ha ottenuto il rimborso pro quota delle spese di istruttoria e dei cosiddetti oneri di distribuzione, per circa 1.600 euro in un caso e circa 800 euro nell’altro caso.

LA TUTELA – Confconsumatori, a Firenze e nel resto della Toscana, prosegue pertanto l’attività di assistenza e tutela dei consumatori clienti bancari alle prese con il recupero dei costi recurring e up-front dei finanziamenti. Gli interessati, a settembre, possono rivolgersi alla sede fiorentina di via Modena 23 telefonando al numero 055 585564 oppure  scrivendo a firenze@confconsumatori.it.