Polizze unit link: occhio alle false assicurazioni La sentenza ottenuta da Confconsumatori a Bologna lo conferma: «Non è una vera assicurazione se è subordinata all’andamento del titolo»

Bologna, 14 luglio 2015 – Non è una vera assicurazione se è subordinata all’andamento del titolo cui è collegata: altro colpo mortale inferto da Confconsumatori alle cosiddette polizze unit linked. Un 70enne della provincia di Reggio Emilia ha ottenuto a Bologna la restituzione dei 54 mila euro sfumati nell’investimento in unit linked Ares. La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: le polizze collegate sono assicurazioni solo quando garantiscono la restituzione del capitale.
Un risparmiatore residente a Sorbolo Levante (RE) nell’ottobre 2001 aveva investito i propri risparmi, circa 90 mila euro, in una polizza assicurativa, denominata unit linked Ares, collegata a un fondo comune d’investimento. Si trattava di un tipo di investimento che, nel corso degli anni, prevedeva il pagamento di rate mensili da circa 1000 €. Il Tribunale di Bologna ha condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato nel tempo dedotto quanto ricevuto in seguito al recesso (48.973,38 €), ossia 40.899,79 € oltre a interessi e spese per oltre 54.000 euro.
Il fatto che una polizza vita sia garantita da bond, al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, secondo il Tribunale di Bologna, in ossequio alla Cassazione, la ricorrenza non di un contratto assicurativo né tantomeno di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.
«Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma, che ha tutelato in giudizio l’investitore – benché vi siano provvedimenti di segno opposto, la sentenza costituisce un’ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. unit o index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all’andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia. Il che, del resto è stato recentemente affermato anche dalla Suprema Corte con una sentenza (n. 6061/12) purtroppo dimenticata da giudici, che hanno pronunciato sentenze di segno opposto».
Per Mara Colla, presidente di Confconsumatori: «Gli acquirenti di queste false polizze vita – false perché veri e propri investimenti finanziari con i relativi rischi – devono sapere che oggi vi sono diverse possibilità di recupero dei denari investiti e finiti male».
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