Il Regolamento CE n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (clicca QUI per leggere il testo del Regolamento) , introduce una disciplina armonizzata dei “claims” – ossia delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – allo scopo di garantire ai consumatori l’accuratezza e la veridicità delle informazioni.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007 . Sono state previste delle misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle disposizioni ivi contenute. Un esempio per tutti. E’ previsto che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del Regolamento – quindi anteriormente al 1° luglio 2007 – e non conformi ad esso, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009. Per le ulteriori misure transitorie previste nel Regolamento, si rinvia all’art. 28.

Per meglio comprendere il fondamento e la portata del Regolamento, occorre sottolineare che l’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare – e quindi pubblicizzare – i propri prodotti. Questo scopo viene spesso raggiunto attraverso indicazioni facoltative che si aggiungono alle informazioni prescritte dalla legislazione comunitaria. Anche tali indicazioni devono essere conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari . A tale proposito, si evidenzia come sia il Regolamento CE n. 178/2002, sia la Direttiva CE n. 2000/13, contengano delle previsioni a tutela della correttezza delle comunicazioni commerciali in materia alimentare.

In particolare, in virtù dell’art. 2 della Direttiva CE n. 2000/13, devono intendersi come ingannevoli e – perciò – sempre vietate, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari che siano idonee a indurre in errore l’acquirente, ad esempio sulle caratteristiche del prodotto concernenti la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento. La stessa disposizione prevede che l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non debbano attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.

Ciò detto, le predette disposizioni non sono sempre risultate sufficienti a garantire un corretto utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute da parte degli operatori. Per questi motivi, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno sottoporre l’uso di tali indicazioni a regole uniformi più dettagliate da adottare in sede comunitaria. In particolare – con l’adozione del Regolamento in esame – la Commissione ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

• eliminare le indicazioni ingannevoli o poco comprensibili, con ciò garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori;

• facilitare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato interno;

• aumentare la certezza giuridica per gli operatori economici;

• garantire la concorrenza leale nel settore alimentare.

Principi generali per tutte le indicazioni

Indicazione è qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia determinate caratteristiche (art. 2, comma 2 del Regolamento). Il principio generale è che le indicazioni non devono:

a) essere false o fuorvianti;

b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;

c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento;

d) affermare o suggerire che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguata di tutte le sostanze nutritive;

e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee in termini impropri o allarmanti.

In via di principio, dovranno essere rispettati profili nutrizionali specifici per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. A tal fine, il Regolamento prevede che la Commissione europea, entro il 19 gennaio 2009, stabilisca i profili nutrizionali specifici, cui devono attenersi gli alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute (art. 4, comma 1). Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione si avvale del parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Infine, le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate (art. 6, comma 1).

Indicazioni sulla salute e nutrizionali

Le indicazioni sulla salute – c.d. “health claims” – sono informazioni apposte sulle etichette, che affermino, suggeriscano o sottintendano l’esistenza di un rapporto – in termini di beneficio – tra una categoria di alimenti, un alimento o un suo componente e la salute. Può trattarsi, ad esempio, di indicazioni attestanti che un prodotto alimentare può contribuire a rafforzare le difese naturali dell’organismo, oppure di affermazioni sulla diminuzione di un rischio di contrarre una malattia. Entro tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento – e previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – la Commissione definirà un elenco delle indicazioni sulla salute consentite, costituito dalle indicazioni già approvate a livello nazionale negli Stati membri dell’UE. Tale elenco non comprenderà le indicazioni relative alla riduzione del rischio di malattia o allo sviluppo e alla salute dei bambini, che dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non sono consentite indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe essere compromessa dal mancato consumo dell’alimento, o facenti riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso. Parimenti, non sono ammesse indicazioni facenti riferimento al parere di un singolo medico o operatore sanitario. Si ricorda, inoltre, che le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcool, non potranno recare indicazioni sulla salute. Un’indicazione nutrizionale afferma, suggerisce o sottintende che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 con riferimento ai profili nutrizionali, le indicazioni relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l’indicazione, purché siano conformi alle condizioni previste dal Regolamento . In particolare, sono consentite solo le indicazioni nutrizionali elencate nell’Allegato al Regolamento (ad esempio: “leggero/light”, “fonte di fibre”, “senza zuccheri aggiunti” e altre simili) e laddove rispettino le condizioni ivi specificate.

Indicazioni non consentite

Non sono consentite indicazioni che non siano chiare, accurate, veritiere e fondate. Ne consegue che non sono ammesse informazioni vaghe che si riferiscono al benessere in generale (ad es. “aiuta il corpo a resistere allo stress”, o “mantiene giovani”). Non sono ammesse indicazioni sugli effetti dimagranti o di controllo di peso (ad es. “dimezza/riduce l’assunzione di calorie”).

Avv.Roberta Zanchini