Ryanair e Wizz Air: Antitrust applichi la sanzione massima Confconsumatori plaude al procedimento tempestivo che avrà ricadute positive sulla tutela dei passeggeri. «Si valuti anche la sospensione dei voli»

Parma, 8 novembre 2018 – Confconsumatori accoglie con favore il procedimento di inottemperanza aperto dall’Antitrust nei confronti delle compagnie Ryanair e Wizz Air che, di fatto, hanno ignorato il provvedimento cautelare relativo all’applicazione di un supplemento di prezzo per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley). L’associazione auspica che si applichi una sanzione esemplare, eventualmente anche la sospensione delle attività. Secondo Confconsumatori il procedimento è certamente un fatto positivo, innanzitutto per la tempestività con cui è intervenuto, ma anche per le ricadute positive immediate che avrà sulla tutela dei passeggeri danneggiati.
Infatti, grazie al procedimento sanzionatorio dell’Antitrust si concretizza la possibilità di una tutela immediata dei passeggeri, nei cui confronti le compagnie hanno mostrato totale disprezzo delle indicazioni dell’Autorità. Infatti, anziché adeguarsi immediatamente a quanto disposto dall’Agcm col provvedimento del 31 ottobre 2018, Ryanair e Wizz Air hanno preferito formulare eccezioni del tutto infondate e pretestuose, come si rileva agevolmente dai due provvedimenti emessi ieri dall’Autorità.
Eccezioni infondate e pretestuose – Ryanair addirittura è arrivata a sostenere nelle proprie memorie, tra i vari motivi, di non aver adottato alcuna misura[1] in quanto le prescrizioni adottate andrebbero ad incidere sulla sicurezza del volo la cui organizzazione rientra nella discrezionalità dei vettori aerei. Ma è stata smentita anche in questa pretestuosa e infondata eccezione dal provvedimento con il quale l’Antitrust ha ricordato alla compagnia di aver ampiamente chiarito nel provvedimento cautelare del 31 ottobre anche questo aspetto e che i profili attinenti la sicurezza del volo risultano del tutto estranei alla pratica commerciale scorretta oggetto di censura, in quanto viene in gioco unicamente il diritto dei consumatori ad avere informazioni chiare e trasparenti in merito alla tariffa applicata dal vettore.
Ben venga, quindi, l’apertura del procedimento di inottemperanza ai sensi dell’art.12 del Codice del Consumo e Confconsumatori auspica che venga applicata la misura massima possibile della sanzione. «Oltre alla sanzione pecuniaria– ha dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti di Confconsumatori – la legge prevede la possibilità che venga disposta, in caso di inottemperanza, la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni. E’ vero che questa ulteriore sanzione, che avrebbe comunque un’efficacia deterrente, comporterebbe disagi non indifferenti per i passeggeri, ma la difesa da soprusi e vessazioni passa anche attraverso tali sacrifici che i consumatori italiani sono pronti eventualmente ad affrontare affinché i comportamenti di compagnie aeree che disconoscono non solo i diritti dei passeggeri ma anche i provvedimenti dell’Autorità, possano aver fine».
[1] Si intende misura relativa alla sospensione della vendita del supplemento alla tariffa standard per il bagaglio a mano grande e per la richiesta di un sovrapprezzo per i bagagli a mano da registrare al gate in aeroporto.