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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: Ryanair

Ryanair, il nuovo portale delle prenotazioni con le agenzie di viaggio non può risolvere il problema del costo di tutti i servizi aggiuntivi La compagnia insiste nel rifiutare ogni confronto con le associazioni dei consumatori. Confconsumatori: «Continueremo a vigilare e intervenire»

Parma, 18 giugno 2025 – Oggi, alla Camera dei deputati, Ryanair ha presentato insieme alle associazioni degli agenti di viaggio Fiavet e Aiav la nuova piattaforma di acquisto dei biglietti aerei “Travel Agent Direct”. Bisogna sempre accogliere positivamente un’iniziativa che si propone di portare benefici ai passeggeri, ma la nuova piattaforma va attesa alla prova dei fatti e il giudizio dovrà avere un solo criterio: il gradimento (o meno) dei consumatori, con la massima attenzione a tutte le possibili criticità che potranno insorgere, da segnalare affinché vengano risolte.

Al momento è stata annunciata la trasparenza dei costi, dunque al passeggero sarà data piena cognizione di quelli che sono i costi di vendita di Ryanair e quelli di intermediazione dell’agenzia di viaggi, ma non viene risolto il problema principale a monte: i servizi aggiuntivi che portano il servizio di trasporto a un prezzo finale eccessivamente alto, come sta continuando ad accadere. E nessuna piattaforma di acquisto potrà risolvere questo problema.

Inoltre nel corso dell’incontro, all’espressa domanda rivolta da Confconsumatori al rappresentante di Ryanair per sapere quando sarà aperto un tavolo con le associazioni dei consumatori così come è stato fatto con le agenzie di viaggio, il rappresentante della compagnia aerea non ha risposto. E non lo ha fatto neppure alle richieste successive di altri. Questo dimostra, ancora una volta, che Ryanair non intende avere nessun rapporto con le associazioni dei consumatori se non quello conflittuale della contrapposizione giudiziaria. «Se questa è la strada che Ryanair vuole continuare a percorrere, lo faremo – rispondono da Confconsumatori – partendo da tutte quelle violazioni del regolamento comunitario che meritano di essere sanzionate dall’Enac e sulle quali apriremo un ampio fronte».

«Ryanair ci fa sapere che tutto va bene – dichiarano Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori, e Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile Trasporti di Confconsumatori, presente all’incontro alla Camera dei deputati – ma non è vero, non va tutto bene. Ryanair pensa, con questa nuova iniziativa, di coprire le proprie reiterate mancate risposte ai reclami dei passeggeri, che continua a trattare come carne da macello. Ma le esigenze dei consumatori sono ben altre e non mancheremo di vigilare e intervenire».

  • Giugno, 18
  • 2552
  • Turismo e Trasporti
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Volo cancellato e nessuna assistenza: risarcite due turiste Ryanair ha rimandato e poi cancellato il volo di andata, lasciando a terra due passeggere. Confconsumatori le ha assistite nella tutela dei loro diritti.

Parma-Massa, 24 giugno 2020 – Due passeggere avevano acquistato un biglietto Ryanair di andata e ritorno per Londra, ma la compagnia ha prima rinviato e poi cancellato il volo di andata, senza fornire spiegazioni, lasciando le passeggere a terra senza soluzioni alternative. La compagnia, citata in giudizio, è stata condannata dal Giudice di Pace al risarcimento dei biglietti e dei disagi provocati alle passeggere.

Una breve vacanza di quattro giorni si è trasformata in un’odissea ancora prima che iniziasse: due turiste toscane avevano prenotato un volo Ryanair di andata e ritorno da Pisa a Londra, con partenza fissata il 27 luglio del 2018. Durante la mattinata, grazie a un messaggio sul telefono, avevano scoperto, però, che il volo di andata, previsto per le ore 12:55, era stato rinviato.

Da quel momento si erano susseguiti numerosi altri messaggi della compagnia aerea con cui le due passeggere si erano viste continuamente posticipare l’orario della partenza fino alle 21 di sera, quando, infine, era arrivato il messaggio che annunciava la cancellazione anche dell’ultimo volo, senza che fosse data loro alcuna assistenza e /o ulteriore informazione in merito.

Le signore, che avevano in programma una breve vacanza di quattro giorni, durante la giornata passato in aeroporto ad aspettare notizie certe, avevano scoperto che non vi erano altri voli Ryanair in partenza neppure il giorno successivo, così avevano deciso di comprare un volo con un’altra compagnia, così da riuscire finalmente ad arrivare a destinazione nella tarda serata del 27 luglio.

Le due turiste toscane, dopo essere tornate in Italia, si erano rivolte alla Confconsumatori di Massa-Carrara per chiedere il rimborso dei biglietti di andata e, assistite dall’avvocato Francesca Galloni, hanno portato la questione dinanzi al Giudice di Pace di Massa.

Con la sentenza del 29 maggio scorso, il GdP ha condannato Ryanair a restituire alle due viaggiatrici il prezzo pagato per il volo cancellato, al rimborso del prezzo del volo acquistato con un’altra compagnia e delle spese di trasferimento dall’aeroporto di Londra pagate in anticipo, oltre alla compensazione pecuniaria di 250 euro e al risarcimento del danno, più i disagi che le due toscane hanno avuto per essere state costrette a stare tutto il giorno in aeroporto senza ricevere assistenza e informazioni.

La tesi di Ryanair, che si era opposta al riconoscimento della compensazione pecuniaria adducendo il motivo della cancellazione al maltempo all’aeroporto di Londra, è stata rigettata dal Giudice di Massa, perché la compagnia aveva prodotto delle dichiarazioni unilaterali prive di data certa e di riferimento all’autorità a ciò preposta, avendo inoltre le attrici fatto riferimento al fatto che per i due giorni precedenti c’era stato uno sciopero dei dipendenti Ryanair che aveva avuto ripercussioni su tutti i voli degli scali europei.

Leggi la sentenza del Giudice di Pace a QUESTO LINK

Firma a QUESTO LINK la nostra petizione online su Change.org sui rimborsi per i rimborsi di viaggi, vacanze ed eventi.

  • Giugno, 24
  • 2352
  • Dalle Sedi, Toscana, Turismo e Trasporti
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Ryanair e Wizz Air: Antitrust applichi la sanzione massima Confconsumatori plaude al procedimento tempestivo che avrà ricadute positive sulla tutela dei passeggeri. «Si valuti anche la sospensione dei voli»

Parma, 8 novembre 2018 – Confconsumatori accoglie con favore il procedimento di inottemperanza aperto dall’Antitrust nei confronti delle compagnie Ryanair e Wizz Air che, di fatto, hanno ignorato il provvedimento cautelare relativo all’applicazione di un supplemento di prezzo per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley). L’associazione auspica che si applichi una sanzione esemplare, eventualmente anche la sospensione delle attività. Secondo Confconsumatori il procedimento è certamente un fatto positivo, innanzitutto per la tempestività con cui è intervenuto, ma anche per le ricadute positive immediate che avrà sulla tutela dei passeggeri danneggiati.

Infatti, grazie al procedimento sanzionatorio dell’Antitrust si concretizza la possibilità di una tutela immediata dei passeggeri, nei cui confronti le compagnie hanno mostrato totale disprezzo delle indicazioni dell’Autorità. Infatti, anziché adeguarsi immediatamente a quanto disposto dall’Agcm col provvedimento del 31 ottobre 2018, Ryanair e Wizz Air hanno preferito formulare eccezioni del tutto infondate e pretestuose, come si rileva agevolmente dai due provvedimenti emessi ieri dall’Autorità.

Eccezioni infondate e pretestuose – Ryanair addirittura è arrivata a sostenere nelle proprie memorie, tra i vari motivi, di non aver adottato alcuna misura[1] in quanto le prescrizioni adottate andrebbero ad incidere sulla sicurezza del volo la cui organizzazione rientra nella discrezionalità dei vettori aerei. Ma è stata smentita anche in questa pretestuosa e infondata eccezione dal provvedimento con il quale l’Antitrust ha ricordato alla compagnia di aver ampiamente chiarito nel provvedimento cautelare del 31 ottobre anche questo aspetto e che i profili attinenti la sicurezza del volo risultano del tutto estranei alla pratica commerciale scorretta oggetto di censura, in quanto viene in gioco unicamente il diritto dei consumatori ad avere informazioni chiare e trasparenti in merito alla tariffa applicata dal vettore.

Ben venga, quindi, l’apertura del procedimento di inottemperanza ai sensi dell’art.12 del Codice del Consumo e Confconsumatori auspica che venga applicata la misura massima possibile della sanzione. «Oltre alla sanzione pecuniaria– ha dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti di Confconsumatori – la legge prevede la possibilità che venga disposta, in caso di inottemperanza, la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni. E’ vero che questa ulteriore sanzione, che avrebbe comunque un’efficacia deterrente, comporterebbe disagi non indifferenti per i passeggeri, ma la difesa da soprusi e vessazioni passa anche attraverso tali sacrifici che i consumatori italiani sono pronti eventualmente ad affrontare affinché i comportamenti di compagnie aeree che disconoscono non solo i diritti dei passeggeri ma anche i provvedimenti dell’Autorità, possano aver fine».

[1] Si intende misura relativa alla sospensione della vendita del supplemento alla tariffa standard per il bagaglio a mano grande e per la richiesta di un sovrapprezzo per i bagagli a mano da registrare al gate in aeroporto.

  • Novembre, 8
  • 2506
  • Pratiche commerciali scorrette, Turismo e Trasporti
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Sciopero Ryanair: non è circostanza eccezionale Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia Europea: spettano la compensazione pecuniaria oltre a riprotezioni, rimborsi e risarcimenti.

Parma, 25 luglio 2018 – La sciopero di oggi e domani del personale Ryanair, che rischia di vedere cancellati moltissimi voli non costituisce una circostanza eccezionale in virtù della quale la compagnia aerea é esentata pagamento della compensazione pecuniaria.

E ciò in virtù di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea dello scorso mese di aprile pronunciatasi in seguito alle cancellazioni seguite ad uno sciopero del personale della compagnia aerea TUIfly. La Corte ha spiegato che perché possa sussistere una circostanza eccezionale, il relativo evento non deve essere inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e deve sfuggire al suo controllo.

Le compagnie aeree, quindi, possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale ed i relativi rischi devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata. In secondo luogo lo “sciopero selvaggio” non è una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della stessa.

Stesse cose stanno accadendo per lo sciopero di questi giorni di Ryanair che attiene proprio a conflitti tra l’azienda, i lavoratori e le organizzazioni sindacali. Quindi gli scioperi non possono costituire “circostanze eccezionali”, e la compagnia é tenuta a corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario 261/2004. Che può essere di 250,00, 400,00 e 600,00 euro in base alla lunghezza della tratta.

Oltre a ciò spettano gli ulteriori diritti previsti dal regolamento. Innanzitutto la riprotezione con il primo volo utile e non con riprotezioni di facciata previste dopo quattro o cinque giorni; quindi l’assistenza in aeroporto il rimborso del prezzo del biglietto del volo cancellato (in assenza di riprotezione) e il risarcimento supplementare previsto dall’ art. 12, per i danni patrimoniali e quindi tutte le spese che i passeggeri dovranno sostenere a causa delle cancellazioni (e quindi, ad esempio, acquisto di altri biglietti, soggiorni, spostamenti in treno o noleggio di autovettura). Infine sempre in virtù del predetto art. 12 il risarcimento per i danni non patrimoniali ad esempio da vacanza rovinata.

«Assisteremo i passeggeri tramite il nostro Sportello del Turista – dice Carmelo Calì responsabile Turismo e Trasporti per Confconsumatori – affinché le prevedibili ed infondate eccezioni del vettore aereo siano rispedite al mittente».

Per assistenza: disservizi.aerei@confconsumatori.it

  • Luglio, 25
  • 5370
  • Turismo e Trasporti
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Il “buonismo” di Ryanair: cancella anche i risarcimenti I passeggeri hanno diritto a compensazione pecuniaria e risarcimenti, ma le violazioni del regolamento comunitario proseguono: urge l’intervento dell’Enac

Parma, 29 settembre 2017 – Nel caso dei voli cancellati la compagnia Ryanair continua a negare ai passeggeri i diritti loro spettanti in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004. L’ultima trovata sono le e-mail con le quali la Compagnia sta offrendo dei buoni (voucher) di 80 o 40 € da utilizzare entro la primavera del 2018, in alcuni casi in aggiunta al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato per i passeggeri non riprotetti.

  • Settembre, 29
  • 3973
  • Pratiche commerciali scorrette, Turismo e Trasporti
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Caso Ryanair: le proposte di Confconsumatori all’incontro con Enac Confconsumatori ha chiesto a Enac l’apertura di un procedimento amministrativo ma si dichiara favorevole a un protocollo di conciliazione

Parma, 25 settembre 2017 – Nel corso della riunione che si è svolta oggi presso Enac con le associazioni dei consumatori sul caso Ryanair, Confconsumatori ha chiesto all’Ente di aprire un procedimento amministrativo nei confronti della Compagnia per violazione del Regolamento comunitario numero 261 del 2004 per omessa informazione ai passeggeri. Infatti, in caso di cancellazione del volo la Compagnia ha l’obbligo di informare immediatamente il passeggero su quelli che sono i suoi diritti. Ma nelle e-mail inviate in questi giorni, Ryanair si è limitata a offrire il rimborso del prezzo del biglietto senza fare nessun riferimento alla compensazione pecuniaria e al risarcimento supplementare per le spese extra. Nella stragrande maggioranza dei casi non ha offerto la riprotezione o, se l’ha offerta, non era ragionevole per il passeggero. Tutti questi casi quindi costituiscono violazioni che meritano di essere sanzionate.

Confconsumatori assisterà, inoltre, i passeggeri affinché ottengano rimborsi, compensazione pecuniaria e risarcimenti supplementari ed è favorevole alla possibilità, anche questa proposta nel corso della riunione, di sottoscrivere un protocollo di conciliazione tra le associazioni dei consumatori e Ryanair, con il coordinamento da parte dell’Enac.

Se la Compagnia non dovesse accettare tale proposta Confconsumatori naturalmente proseguirà il proprio impegno a tutela dei passeggeri nelle aule giudiziarie.

Per qualsiasi informazione ed assistenza ci si potrà rivolgere, anche da subito, alle sedi territoriali delle associazioni o alla mail disservizi.aerei@confconsumatori.it e al numero telefonico 340-7289212.

  • Settembre, 25
  • 6647
  • Turismo e Trasporti
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Pagina 1 di 212»

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