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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: 4 You

Giudice di 2°grado condanna banca venditrice My Way

Anche la Corte di Appello di Lecce, con una importantissima sentenza, la prima a livello nazionale di un Tribunale di 2° grado , ha condannato la ex Banca 121, per le modalità con le quali è stato venduto ad un ignaro risparmiatore il prodotto finanziario denominato My Way.

Più in particolare, la Corte di Appello, dopo aver dettagliatamente illustrato le caratteristiche del prodotto finanziario, altamente rischioso per i risparmiatori, ha evidenziato la violazione da parte dell’Istituto di credito dei “ principi di correttezza e buona fede che devono obbligatoriamente informare il comportamento dell’intermediario nella conclusione delle operazioni di investimento ”. Ed ancora, passaggio fondamentale della sentenza, “ nel caso di specie, la violazione dell’obbligo di non compiere operazioni inadeguate rispetto alla posizione dell’investitore è sicuramente grave, tenuto conto dell’interesse e del profilo dell’investitore, che è stato indotto a sottoscrivere un contratto notevolmente penalizzante, non adeguato al suo profilo di rischio, e del conseguente turbamento dell’equilibrio contrattuale. A tal fine va tenuto conto non solo delle conseguente pregiudizievoli dell’operazione per il risparmiatore, che ha assunto oneri gravosi, ma anche dei riflessi del contratto sull’intero sistema della gestione del risparmio che il TUF intende tutelare ”.

Di conseguenza, la Corte di Appello ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la banca al risarcimento del danno patrimoniale patito dal risparmiatore, pari agli esborsi monetari versati dal risparmiatore in conseguenza dell’operazione.

“ La sentenza della Corte di Appello ci riempie di soddisfazione, avendo riconosciuto la bontà delle tesi giuridiche portate avanti dalla Confconsumatori. L’Istituto di credito, così come è avvenuto in numerose altre fattispecie, ha violato i primari doveri di informazione, correttezza e trasparenza  stabiliti dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (c.d. T.U.F.), posto che la Banca ha taciuto sia nella fase della stipula del contratto sia in quella successiva, circostanze decisive nell’economia dello stesso, che avrebbero permesso al risparmiatore di effettuare una scelta consapevole ”, afferma l’avv. Emilio Graziuso, che ha rappresentato in giudizio il risparmiatore.

Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza

  • Marzo, 12
  • 1058
  • Risparmio e Investimenti
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A Parma nuova pronuncia favorevole per i risparmiatori

Parma, 29 gennaio 2009 – Riconosciuta nuovamente la nullità di un contratto 4 You, quale piano di finanziamento in realtà destinato all’acquisto di titoli.

E’ il Tribunale di Parma ad avere pronunciato sentenza favorevole per la risparmiatrice , che aveva sottoscritto il contratto, dichiarando la nullità dello stesso e condannando la banca intermediaria alla restituzione delle somme pagate, nonché al pagamento degli interessi e spese legali .

Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza.

Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto in questione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto , poiché l’istituto di credito non aveva prodotto alcun prospetto informativo, come invece richiesto dal Testo Unico Finanziario (T.U.F.), e non aveva specificato le caratteristiche e il rischio dell’investimento finanziario alla risparmiatrice.

Questo ha comportato, altresì, la violazione degli obblighi informativi prescritti dall’art. 21 Testo unico finanziario (T.U.F.) e dall’ art. 28 Regolamento Consob , non avendo l’istituto di credito dato alcuna preventiva informazione sulla convenienza e adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo finanziario della propria cliente.

“Un’altra sentenza importantissima – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha difeso in giudizio la risparmiatrice – a riprova della illiceità o comunque dei vizi giuridici di  un prodotto finanziario esaminato e giudicato negativamente anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

  • Gennaio, 29
  • 833
  • Risparmio e Investimenti
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Sentenza 4YOU a Milano, un’altra vittoria del consumatore

Milano, 26 gennaio 2009 – Il Tribunale di Milano ha pronunciato un’importante sentenza a novembre 2008 con la quale ha dichiarato la risoluzione, ossia lo scioglimento, di due contratti “4You” stipulati da un risparmiatore con Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ed ha conseguentemente condannato quest’ultima alla corresponsione di tutte le rate pagate dal risparmiatore, nello specifico euro 27.000,00, oltre che degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese processuali, ossia esborsi ed onorario dell’avvocato.

I fatti sono i seguenti.

MPS vende a circa 97.000 risparmiatori il piano finanziario denominato “4You” ed il suo analogo “MyWay”.

Al nostro risparmiatore il piano “4You” viene presentato, esclusivamente verbalmente, come un prodotto previdenziale che, attraverso l’investimento progressivo su un imprecisato strumento finanziario di una piccola rata mensile per un periodo di 15 anni, consente in breve tempo, circa tre anni, guadagni superiori a quelli derivanti dall’investimento delle medesime somme in titoli di stato (es. BOT o CCT), il tutto con la possibilità di poter recedere in qualsiasi momento dal piano senza pagare alcuna penale.

MPS richiede al risparmiatore di firmare solo l’ultima pagina del piano finanziario, non le precedenti pagine contenenti la descrizione delle caratteristiche del piano finanziario e non gli allegati al medesimo contenenti ulteriori esplicitazioni, documenti che non vengono nemmeno consegnati al momento della sottoscrizione.

Il risparmiatore inizia a pagare le rate, ma dopo tre anni non matura alcun guadagno. Si scopre così che gli strumenti finanziari non producono alcunché fino alla scadenza quindicinale del piano finanziario (le obbligazioni sono zero coupon e i fondi sono ad accumulazione dei proventi); che il recesso dal piano finanziario prima della scadenza comporta la perdita delle rate pagate oltre l’obbligo di pagare una ingente penale; che alla naturale scadenza del piano non vi sarà alcun guadagno (il modesto introito viene polverizzato sia dalla svalutazione monetaria, sia dalle commissioni di vendita degli strumenti finanziari ammesso che questi ultimi siano ancora esistenti).

Non solo. Il risparmiatore scopre di non poter nemmeno vendere nel corso dei quindici anni gli strumenti finanziari acquistati che sono stati impegnati a favore di MPS per garantire il pagamento delle rate, poichè non si tratta di un investimento progressivo di rate, ma di un unico investimento iniziale a debito per effettuare il quale è stato concesso un ingente mutuo, ovviamente occulto. Il risparmiatore scopre anche che parte dell’investimento è stata effettuata su strumenti finanziari a rischiosità elevata e, quindi, inadeguati al suo profilo di rischio basso.

La situazione è di tale gravità che la Consob delibera il blocco dei piani finanziari “4You” e “MyWay” e, successivamente, l’Autorità Garante per la Trasparenza del Mercato inibisce la pubblicità di tali prodotti.

Spiega l’avv. Martino Bianchi: “ Il Tribunale di Milano ha rilevato che il piano finanziario è un’operazione strutturata assai complessa e che il risparmiatore ha firmato solo l’ultima pagina del contratto, non le precedenti pagine e non gli allegati. Ne consegue, per il Tribunale, che il risparmiatore non ha ricevuto da MPS l’informazione preventiva, specifica ed adeguata di cui al Testo Unico Finanziario e ai regolamenti attuativi Consob. Il Tribunale ha cioè stabilito il principio che, laddove l’informativa prevista dalla legge è il contratto stesso, costituito da più pagine e da allegati, tutto deve essere firmato dal risparmiatore affinchè l’intermediario possa sostenere di aver assolto adeguatamente al suo dovere informativo preventivo. La violazione dell’obbligo informativo, così come risultante dall’assenza della sottoscrizione del risparmiatore su documenti fondamentali, è di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto ”.

La sentenza del Tribunale di Milano apre una importante breccia nel muro difensivo di MPS e consentirà a molti risparmiatori di chiedere la restituzione di tutte le rate pagate.

Per ulteriori informazioni: Confconsumatori-Lombardia – Via De Amicis, 17 – 20123 Milano – Tel: 02.83241893 – Fax: 02.58104162 – E-mail: lombardia@confconsumatori.it

Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza

  • Gennaio, 26
  • 1025
  • Risparmio e Investimenti
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Tribunale di Parma, 4You e nullità del contratto

Parma, 5 giugno 2007 – Il Tribunale di Parma ha pronunciato sentenza favorevole ad un’associata Confconsumatori , che aveva sottoscritto un piano di finanziamento 4You, dichiarando la nullità del contratto e condannando la banca alla restituzione delle somme pagate, nonché al pagamento degli interessi e spese legali .

Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto in questione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto , non avendo l’istituto di credito prodotto alcuna documentazione e facendo il testo del contratto “ riferimento solo generico alle obbligazioni che dovranno essere acquistate con la somma finanziata ”, senza specificare le caratteristiche e il rischio dell’investimento finanziario per la parte attrice.

Questo comporta, altresì, violazione degli obblighi informativi prescritti dall’art. 21 Testo unico finanziario (T.U.F.) e dall’ art. 28 Regolamento Consob , non avendo l’istituto di credito dato alcuna preventiva informazione sulla convenienza e adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo finanziario della propria cliente.

“ Ancora una decisione, questa ,” afferma l’avv. Giovanni Franchi, legale della Confconsumatori che ha difeso la risparmiatrice – che conferma il nuovo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Parma, favorevole alla tutela degli interessi dei risparmiatori nei contratti 4You e nell’analogo contratto MyWay .”

Clicca QUI per leggere la sentenza.

  • Giugno, 5
  • 1097
  • Risparmio e Investimenti
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Confconsumatori fa il punto sul “4You”

Parma, 13 aprile 2007 – Martedì 17 aprile, ore 15, presso la sede di via Mazzini 43 , Confconsumatori Parma invita gli associati che non hanno ancora avviato azione giudiziaria contro l’istituto di credito venditore, ad un incontro volto a fare il punto sul 4You.

Alla luce delle sentenze pronunciate dal Tribunale di Parma e da quello di Firenze, l’avv. Giovanni Franchi illustrerà le modalità opportune per tutelarsi avverso la sottoscrizione dei contratti 4You e dell’analogo MyWay . Più in particolare, verrà chiarito quali siano gli obiettivi di un’eventuale azione giudiziaria nei confronti delle banche venditrici . Per maggiori informazioni: Confconsumatori Parma, tel. 0521-230134.233583 e-mail: parma@confconsumatori.it

  • Aprile, 13
  • 819
  • Risparmio e Investimenti
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A Parma importante vittoria Confconsumatori su MyWay

Parma, 31 gennaio 2007 – Confconsumatori ha ottenuto un’importante sentenza relativa alla stipulazione di un contratto di MyWay, forma d’investimento analoga a “4 You”, a suo tempo inventato dalla Banca 121 s.p.a. Il Tribunale di Parma ha condannato la Banca venditrice alla restituzione delle somme versate dal risparmiatore, nonché degli interessi e spese legali, per avere la stessa venduto un prodotto in difformità da quanto richiesto dal cliente .

Quest’ultimo, infatti, intendeva soltanto ricavare il “massimo utile dell’investimento” e non invece, – così si legge nella sentenza –  “giocare in borsa con i propri risparmi, facendosi gestire il patrimonio dalla Banca”, come in realtà avvenuto attraverso il contratto sottoscritto.

Evidente per il giudice l’induzione in errore “essenziale”, perché relativo all’oggetto e alla qualità della prestazione e riconoscibile dalla stessa banca che ha venduto un prodotto non richiesto e non “gradito” dal cliente .

Di qui l’accoglimento della domanda del consumatore che, secondo il Codice Civile, può chiedere l’annullamento del contratto se viene indotto in errore, come lo stesso Tribunale ha riconosciuto.

“Si tratta di una delle prime sentenze ottenute a favore dei risparmiatori, relativa al prodotto MyWay, che apre la strada ad ulteriori ed importanti pronunce dello stesso tipo anche relativamente al “4 You” – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta Legale di Confconsumatori. Sempre secondo l’avv. Franchi “non pochi erano stati i casi in Italia nei quali la giurisprudenza aveva respinto la domanda del consumatore, senza tenere conto del gravissimo errore al quale egli era stato spinto. Gravissimo errore, per non parlare di dolo, perché al cliente veniva fatto intendere che si era di fronte ad un ottimo investimento mensile, quando, in realtà, lo si faceva giocare in borsa con i soldi di un mutuo”.

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  • Gennaio, 31
  • 773
  • Risparmio e Investimenti
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Pagina 3 di 5«12345»

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
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e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
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Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
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Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
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