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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: 4 You

Importante pronuncia del Tribunale di Pescara su recesso nei contratti MY WAY “fuori sede”

Nella categoria dei contratti di collocamento di strumenti finanziari di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 58/98 che, se conclusi fuori sede, devono indicare la facoltà di recesso negoziale gratuito dell’investitore entro sette giorni dalla sottoscrizione, rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari .  Conseguentemente é stata dichiarata la nullità del contratto sottoscritto tra la MPS Banca Personale S.p.A. e una risparmiatrice.

Quest’ultima, nel citare in giudizio la banca deduceva che nel mese di ottobre del 2000 aveva ricevuto presso la propria sede lavorativa la visita del promotore finanziario della banca, il quale, nell’occasione, le propose  di aderire ad un piano finanziario denominato “My Way”. Il promotore, perfettamente a conoscenza delle modeste capacità finanziarie della signora,  le descrisse siffatto piano finanziario come un piano pensionistico connotato da conveniente remuneratività e non rischiosità.  La signora, quindi, convinta di aderire ad un piano di accumulo pensionistico sottoscrisse presso il proprio domicilio, sempre nell’ ottobre del 2000, i documenti già predisposti.

Tuttavia, solo successivamente ella apprese, attraverso notizie della stampa, che il prodotto “My Way”, lungi dall’essere un piano di accumulo pensionistico, altro non era che un prestito (di £. 97.808.100, al tasso del 6,15%, della durata di trent’anni e da rimborsare in 353 rate mensili) vincolato all’acquisto di prodotti ad alto rischio, negoziati o collocati dalla banca ed a loro volta vincolati a garanzia del rimborso del predetto prestito. Tale contratto, concludeva la risparmiatrice, doveva ritenersi affetto da nullità in quanto esso non conteneva la previsione del diritto di recesso del cliente imposta dall’art. 30 del D.lgs. n. 58/98 per i contratti stipulati, come nella specie, fuori sede. Tale facoltà deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti.

Il Tribunale, richiamando tale norma, ha altresì osservato che, a sua volta, l’art. 36 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 58/98, stabilisce che “ nell’attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari …, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine, tra l’altro, di illustrare agli investitori … la facoltà prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico ”. Il legislatore ha quindi inteso garantire in modo ampio l’investitore sanzionando con una nullità relativa il comportamento della banca che non osservi le disposizioni di legge poste a tutela del diritto di ripensamento del risparmiatore. Il contratto finanziario, in quanto stipulato fuori sede, esigeva, quindi, a pena di nullità l’indicazione, nei moduli o formulari da consegnare all’investitore, della facoltà di recesso di quest’ultimo dal contratto, senza spese né corrispettivo, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione. Dall’esame della nove pagine del testo del contratto My Way, è emersa la mancanza di una clausola siffatta. Il Tribunale ha così dichiarato la nullità del contratto, che nulla è dovuto dalla signora e che alla stessa va rimborsata la somma versata di €. 2.324,06.   

Carmelo Cali – Presidente Confconsumatori Sicilia, Responsabile settore servizi bancari, finanziari, assicurativi, risparmio, sovraindebitamento

  • Ottobre, 25
  • 826
  • Risparmio e Investimenti
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Il Tribunale di Brindisi dichiara la nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni Cirio e del “famigerato” My Way

Il Tribunale Civile di Brindisi, con due importantissime sentenze, ha sancito la nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni del Gruppo Societario Cirio e del famigerato My Way disponendo il rimborso delle somme versate, oltre interessi .

I giudizi erano stati promossi da due associati della Confconsumatori di Brindisi, i quali, dopo aver cercato invano di addivenire ad un accordo di tipo transattivo con la ex Banca 121, ora Monte dei Paschi di Siena, (banca venditrice sia dei Bond Cirio sia del My Way), si erano visti costretti ad esperire delle azioni giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti.

In entrambi i casi i Giudici hanno statuito che “ l’istituto di credito convenuto ha violato i primari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero, sussiste in capo alla banca una palese violazione dei doveri di informazione e correttezza sanciti dall’art. 21 TUF, posto che detta Banca ha taciuto all’attore circostanze decisive nell’economia del contratto ”.

Entrambi i contratti, quindi, sono stati posti in essere in violazione delle norme imperative previste nel nostro ordinamento e sono, pertanto, da considerarsi nulli. La sentenza relativa ai Bond Cirio acquista particolare rilevanza anche perché è la prima, per quanto consta, emessa dal Tribunale di Brindisi in materia. Mentre la sentenza relativa al My Way è tra le prime in Italia ad aver disposto la nullità del suddetto contratto ed aver così riconosciuto i diritti del risparmiatore.

La detta pronuncia, inoltre, ha stabilito l’invalidità di numerose clausole contenute nel contratto predisposto e venduto dalla Banca 121, oggi Monte dei Paschi di Siena, per violazione della normativa relativa alle clausole abusive.

Le due sentenze, come è evidente, costituiscono, indubbiamente, una concreta e rilevante evoluzione nella tutela dei consumatori, rimasti vittima del c.d. “Risparmio Tradito”.

Avv.Emilio Graziuso – Confconsumatori Brindisi

Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza

  • Gennaio, 17
  • 1007
  • Risparmio e Investimenti
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Storica sentenza del Tribunale di Brindisi: dichiarato nullo il contratto denominato “4You”

Dopo la storica sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità del contratto avente ad oggetto il prodotto strutturato denominato BTP tel., il Tribunale Civile di Brindisi ha condannato nuovamente la banca Monte dei Paschi di Siena per nullita del piano finanziario denominato "4 You", dalla stessa predisposto e collocato.

I giudici, infatti, dopo aver ampiamente descritto la struttura del prodotto, dimostrando, così, che lo stesso non ha nulla a che vedere con il "salvadanaio" descritto dall’Istituto di credito al momento della stipula del contratto, hanno ravvisato nel comportamento tenuto dalla Banca una chiara violazione degli artt. 21 e ss. d.lgs. 58/98.

Più precisamente, nella sentenza è stato posto in evidenza che l’Istituto di credito non ha ottemperato allo "specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del contratto ". Grava, infatti, sulla Banca "uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all’operatore finanziario un’azione tesa alla garanzia della massima informazione". Nel caso di specie, analogo a quello di centinaia di risparmiatori italiani, tale obbligo è stato violato.

Oltre l’importanza per il signolo risparmiatore che aveva promosso la causa, il quale ha ottenuto la dichiarazione di nullità del contratto, la restituzione di tutte le somme versate, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, la sentenza in esame si segnala all’attenzione in quanto sancisce una volta per tutte un mutamento della giurisprudenza in materia di "Prodotti finanziari MPS" favorevole al risparmiatore. Tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto denominato My Way, 4 You, BTP tel, BTP index, BTP option, Visione Europa, ecc., possono, quindi, esperire le più opportune azioni legali per la tutela dei propri diritti ed interessi economici.

avv. Emilio Graziuso

  • Giugno, 5
  • 1151
  • Risparmio e Investimenti
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Consob contro ex Banca 121, oggi Monte dei Paschi di Siena, per vendita “For You” e “My Way”

Dopo la sentenza del Tribuale di Firenze (clicca qui per leggerela sentenza), con la quale è stata condannata l’ex Banca 121, oggi Monte dei Paschi di Siena, per le modalità con le quali sono stati venduti i prodotti finanziari denominati "For You", è giunta, nei giorni scorsi anche una supermulta da 3 milioni di euro inflitta dalla Consob ai vertici della suddetta Banca per la vendita dei c.d. "prodotti bidone" (My Way, For You, Visione Europa, BTP tel – index – option, ecc.).

Numerose e particolarmente rilevanti sono le violazioni accertate dalla Commissione di vigilanza : non c’era una adeguata conoscenza dei prodotti finanziari offerti; i dipendenti ed i promoters della Banca non hanno informato sufficientemente i risparmiatori, consigliando in alcuni casi operazioni non adeguate al loro livello di conoscenza e di valutazione del rischio, ecc..

E’, dunque, evidente come in tal modo stiano pian piano venendo accolte le istanze avanzate da centinaia di risparmiatori che si sono rivolti alla Confconsumatori per far valere i propri diritti nei confronti degli Istituti di Credito.

Il provvedimento della Consob, quindi, lascia ben sperare la nostra associazione, sia per quanto concerne l’esito delle cause in corso, sia per quanto concerne la definizione transattive di controversie, non ancora sbarcate nelle aule di Tribunale.

avv. Emilio Graziuso

Leggi qui il testo del provvedimento della Consob

  • Giugno, 2
  • 1507
  • Risparmio e Investimenti
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Prima sentenza a favore dei consumatori

19 aprile 2005- Ecco la prima sentenza relativa al contratto 4You e favorevole ai consumatori.

Clicca qui per leggerla.

  • Aprile, 20
  • 833
  • Risparmio e Investimenti
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Anche a Grosseto i primi rimborsi MY WAY

Grosseto, 11 ottobre 2004 – Tre cittadini grossetani che avevano sottoscritto un contratto "4You" con una Banca del gruppo Monte dei Paschi si sono rivolti allo sportello Confconsumatori di Grosseto. Dopo aver iniziato una causa civile contro la Banca, l’istituto di credito ha preferito definire bonariamente la controversia corrispondendo un discreto rimborso delle somme pagate dai risparmiatori. Altri 4 risparmiatori hanno ottenuto invece il rimborso quasi totale di quanto versato con la semplice diffida della Confconsumatori grossetana alla Banca. E’ importante dunque far sapere a tutti quei numerosi risparmiatori caduti in contratti "4You" oppure "My Way" che non tutto è perduto .

Federazione Provinciale di Grosseto

  • Ottobre, 11
  • 896
  • Risparmio e Investimenti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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CF 80025080344
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