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MATERA

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Telefono: 0835.1766729
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E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
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Telefono: 328.1984943
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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TAG: Cirio

Restituiti oltre 50 mila euro a una famiglia di Milano Una delle rare occasioni in cui il Giudice ha riconosciuto il conflitto d'interesse della Banca nella vendita dei titoli obbligazionari

Milano, 14 dicembre 2011  – Oltre 50 mila euro, andati in fumo con il Crack Cirio, sono tornati nelle tasche di una famiglia di associati Confconsumatori di Milano.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento dell’atto di compravendita di obbligazioni Cirio del Monte avvenuta nella fase del gray market , avanzata da Confconsumatori, ha condannato la banca alla restituzione della somma investita, al netto delle somme già percepite a titolo di parziale rimborso , riconoscendo l’inadempimento agli obblighi di cui all’art 21 TUF da parte della Banca, che non ha riferito il proprio "interesse indiretto" nella vendita del titolo alla propria clientela, dal momento che all’epoca si stava facendo carico del collocamento  una banca del suo stesso Gruppo. Inoltre il  Tribunale ha ravvisato la violazione dell’art 28 Reg Consob 11522/98 per la mancata informazione al cliente di esaurienti notizie circa le caratteristiche del titolo negoziato.

In particolare il Tribunale ha deciso che “ l’inadempimento della banca viene piuttosto colto con riferimento alla situazione di conflitto d’interesse, quale delineatosi nel momento in cui la banca vendeva, ancor prima della sua emissione, un titolo del cui collocamento si stava facendo carico una banca del suo stesso Gruppo , con ciò configgendo l’interesse del cliente a ricevere notizie trasparenti e imparziali sulle caratteristiche del prodotto, con l’interesse indiretto della banca alla diffusione presso la sua clientela di quel prodotto , ancora integralmente in carico al suo Gruppo per non essersi ancora esaurita la fase del collocamento ”.

" Una sentenza importante per i risparmiatori – dichiara Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Milano che ha difeso gli associati in giudizio – perchè è una delle rare occasioni in cui il giudice ha riconosciuto il conflitto d’interesse delle banche nella vendita di titoli obbligazionari ".

Per leggere la sentenza clicca QUI .

  • Dicembre, 14
  • 858
  • Risparmio e Investimenti
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A Prato recuperati in pochi mesi 26 mila euro Oltre 26 mila euro di risparmi andati in fumo sono tornati nelle tasche di due pratesi che avevano investito in obbligazioni Cirio

Prato, 28 settembre 2011 – Oltre 26 mila euro di risparmi andati in fumo sono tornati nelle tasche di due pratesi che avevano investito in obbligazioni Cirio . Con una recentissima pronuncia del giudice Raffaella Brogi emessa nel mese di agosto, una giovane coppia, assistita da Confconsumatori di Prato e dai suoi legali, e’ riuscita a recuperare l’intero capitale investito nel 2002 in obbligazioni Cirioemberg emesse da società estera collegata alla ex azienda di Cragnotti.

Marito e moglie avevano visto andare in fumo, dopo il crack finanziario della Cirio avvenuto nel novembre 2001, oltre 26mila euro di risparmi accantonati anche attraverso una parte della liquidazione. I titoli erano stati venduti da un promotore finanziario della ex Rasbank, ora Allianz Bank che si era recato, a collocare le stesse obbligazioni, addirittura a casa dei ricorrenti.

La coppia, come tanti altri risparmiatori pratesi, circa un anno fa si era pero’ rivolta alla Confconsumatori di Prato e, assistita dagli avvocati Daniele Nicolin e Alessandro Fagni, si è rivolta al Tribunale di Prato che, in pochissimi mesi, ha condannato la banca al risarcimento del danno subito pari al capitale investito, oltre agli interessi legali ed oltre al rimborso di tutte le spese legali.

L’ordinanza, oltretutto, e’ stata rapidissima in quanto la causa e’ stata introdotta dai legali della coppia con un procedimento sommario molto più veloce delle cause ordinarie .

” Siamo davvero molto soddisfatti di questa sentenza – spiega il presidente provinciale dell’associazione di via Umberto Giordano, Marco Migliorati – perche’ conferma ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dai nostri legali in materia di risparmio e di acquisti bancari.  Ed anche perche’ i casi di risparmiatori truffati con i titoli Cirio sono ancora moltissimi ed e’ bene che sappiano attraverso i giornali che con noi possono ottenere giustizia ”.

Alla Confconsumatori di Prato le pratiche relative ai titoli ”spazzatura” che i legali stanno studiando, sono tantissime e finora quelle concluse hanno avuto tutte esito positivo. La sede in via Umberto Giordano 12 a Prato è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 19 e può essere contattata in tale orario anche al numero 380/4640227.

Scarica l’ordinanza cliccando QUI .

  • Settembre, 28
  • 900
  • Risparmio e Investimenti
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Crack Cirio: la sentenza a favore dei risparmiatori Soddisfazione per Confconsumatori: " comunicheremo le modalità per avere i risarcimenti. Ma occorre continuare a vigilare "

Milano, 8 luglio 2011 – Confconsumatori esprime grande soddisfazione per l’esito del processo Cirio , celebratosi avanti il Tribunale di  Roma. Il 4 luglio i Giudici della prima sezione penale hanno emesso l’importante sentenza con la quale è stata affermata la responsabilità penale di amministratori e dirigenti del colosso agroalimentare, nonché del gruppo bancario Unicredit , per operazioni al tempo poste in essere da Banca di Roma.

“ Confconsumatori, – afferma l’avvocato Luca Baj di Confconsumatori Milano – ha rappresentato nel processo decine di risparmiatori costituitisi pare civile, e ora può finalmente vedere confermata la tesi accusatoria secondo la quale il gruppo Cirio aveva realizzato operazioni spregiudicate, determinando un pauroso indebitamento che ‘a cascata’ ha interessato i piccoli risparmiatori ”.

Questi ultimi, inconsapevoli della reale situazione economica e in alcuni casi dell’identità dell’effettivo soggetto emittente, avevano acquistato obbligazioni destinate solo ad investitori istituzionali.

Sebbene in quel momento l’indebitamento complessivo del Gruppo Cirio fosse rimasto stabile, si era trasferito il rischio di insolvenza dagli istituti bancari agli obbligazionisti .

Ai risparmiatori è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva, pari al 5% dell’importo dell’investimento , a carico degli imputati. Chi non ha aderito alla transazione proposta da Unicredit, ha diritto a ricevere il 5% sia da Unicredit che dagli altri imputati. Chi ha aderito alla transazione Unicredit, oltre alla somma già ricevuta grazie all’accordo transattivo, potrà richiedere un ulteriore 5% agli altri imputati. In entrambi i casi, quando verrà depositata la sentenza, (termine indicato 90 giorni) Confconsumatori comunicherà le modalità per recuperare questi ulteriori importi .

“ Confconsumatori, che da anni assiste i propri iscritti nei processi penali e nelle cause civili relativi ai crack finanziari – afferma Francesca Arnaboldi, Presidente di Confconsumatori Lombardia – ritiene però che l’accertamento delle responsabilità in ordine a questi fenomeni debba proseguire ”.

La sentenza di lunedì ha in qualche modo confermato di come il comparto produttivo italiano sia stato caratterizzato da forti interferenze del sistema bancario .

Ora occorrerà verificare il perché i meccanismi di controllo delle Autorità si siano dimostrati del tutto inefficaci , rendendo così possibile il verificarsi di questi crack finanziari che hanno interessato decine di migliaia di piccoli risparmiatori.

  • Luglio, 8
  • 1127
  • Risparmio e Investimenti
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A Firenze restituiti oltre 330 mila euro titoli pericolosissimi già nel 2002: la banca doveva informare i clienti e fare dichiarare la propensione al rischio, anche se si trattava di investitori agiati 

Parma, 11 maggio 2011 – Ancora una vittoria di Confconsumatori relativamente all’acquisto di bond Cirio. Questa volta è stato il Tribunale di Firenze con sentenza n. 776/11 a pronunciare la risoluzione di diversi acquisti di titoli Cirio effettuati in pari data e a condannare l’istituto di credito alla restituzione della somma versata (€ 333.000), maggiorata degli interessi legali e dell’eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento dei titoli  di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi,  e il tasso d’interesse legale. Il tutto previa restituzione dei titoli, ma non delle cedole nel frattempo percepite.

Secondo il Tribunale quando furono effettuati gli ordini d’acquisto dei titoli Cirio da parte di tre associati l’8 marzo del 2002, la banca, quale operatore professionalmente qualificato, era in concrete condizioni di conoscere o comunque di dover conoscere livello di rischio dei titoli emessi da società del gruppo Cirio – rischio derivante dal fatto che si trattava di obbligazioni prive di rating e per le quali non era stato predisposto alcun  prospetto informativo .

Questo comportava il dovere di sconsigliare l’acquisto da parte dei propri clienti o quanto meno di informare gli stessi del particolare rischio dell’operazione . Insufficiente, sempre per il Tribunale, è d’altra parte da considerare “ l’informativa apposta dalla banca sugli ordini d’acquisto, sia in quanto generica (non essendo stato enunciato lo specifico rischio dell’operazione) sia in quanto non fatta oggetto di selezione, mediante l’apposizione di segno di spunta da parte del cliente, di sufficientemente dettagliate categorie di rischio ”.

“ Ancora una sentenza importante   – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che  unitamente all’avv. Piero Catelani ha difeso in giudizio gli investitori vittoriosi – perché il Tribunale di Firenze, come già era stato fatto dalla Corte d’appello di Bologna in un caso analogo, ha affermato che le obbligazioni Cirio nei primi mesi del 2002 erano titoli pericolosissimi, talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente . Informativa e accettazione per le quali necessita perlomeno che apposta una croce dove sono indicati i motivi della pericolosità. Ma è soprattutto importante – continua l’avv. Franchi – che la pronuncia riguardi investitori particolarmente agiati per un importo ingente. Anche per tali investitori è stato infatti affermato che l’alta propensione al rischio deve essere specificata in sede di assunzione del profilo ex art. 28 Reg. Consob, non bastando un generico richiamo agli investimenti effettuati, da esaminare comunque con particolare attenzione ”. 

Per leggere la sentenza clica QUI .

  • Maggio, 11
  • 857
  • Risparmio e Investimenti
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La Corte d’appello conferma una vittoria di Confconsumatori un precedente importante: " chi possiede le obbligazioni Cirio emesse tra il maggio 2000 e il maggio 2001 potrà agire contro gli Istituti di Credito "

Parma, 27 gennaio 2011 – Ancora una vittoria di Confconsumatori relativamente all’acquisto di bond Cirio. Questa volta è stata la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1063/10 a confermare una precedente sentenza del Tribunale di Parma , che aveva dichiarato la nullità di un acquisto di titoli Cirio effettuato da una sua associata il 24 aprile 2001.

Dopo essere risultata soccombente a Parma, l’istituto di credito aveva proposto appello, deducendo diversi errori del Tribunale . Ma la Corte, pur riformando la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la nullità per violazione di norme del TUF – le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che l’inosservanza di tali disposizioni comporta unicamente la risoluzione del contratto e/o l’obbligo dell’intermediario di risarcire i danni -, l’ha di fatto confermata. Ciò perché ha ravvisato nel caso l’inadempimento della banca e l’ha condannata al risarcimento dei danni, pari al capitale investito.

Secondo la Corte d’appello l’istituto di credito avrebbe violato diverse norme in materia, prima fra tutte l’art. 28 Reg Consob n. 11522/98 che impone la consegna all’investitore del documento sui rischi generali dell’investimento e l’assunzione del profilo di rischio, essendo mancata la prova a carico della banca dell’osservanza di tale disposizione.

“ Ma è di particolare importanza   – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che  ha difeso in giudizio l’investitrice vittoriosa – soprattutto il fatto che la Corte abbia affermato che le obbligazioni Cirio emesse tra il maggio 2000 e il maggio 2001 erano titoli pericolosissimi , perché erano state emesse all’estero prive di rating e di prospetto informativo con l’unico scopo di ripianare i debiti della società verso le banche" .

" Da ciò consegue – continua l’avv. Franchi – che i risparmiatori che hanno acquistato titoli di quel tipo potranno agire nei confronti degli istituti alienanti con una certa sicurezza se della pericolosità non sono stati informati per iscritto e la stessa non è stata da loro accettata sempre iscritto ”.  “ Siamo infatti al cospetto – conclude l’avv. Franchi – “ non di un semplice precedente, ma di una sentenza del giudice d’appello al quale tutti i Tribunali dell’Emilia Romagna dovranno uniformarsi ”.

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Gennaio, 27
  • 885
  • Risparmio e Investimenti
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Nullità degli ordini d’acquisto per difetto di contratto-quadro

Parma, 23 gennaio 2009 – Importante pronuncia giurisprudenziale, una delle prime in Italia, dal Tribunale di Parma che ha emesso sentenza a favore di una coppia di risparmiatori, associati Confconsumatori, che avevano acquistato bond Cirio.

Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza.

Il Giudice ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Cirio, condannando la Banca venditrice alla restituzione di quanto pagato e degli interessi maturati .   La decisione è stata motivata dal fatto che il contratto-quadro era stato sottoscritto nel 1995; nel 1998 era seguita l’entrata in vigore della nuova normativa per l’intermediazione finanziaria (Testo Unico Finanziario- T.U.F.) che richiedeva una nuova scrittura del contratto-quadro nelle forme e nei contenuti da essa fissati. Ciò non era avvenuto, e gli ordini d’acquisto impartiti nel 2001, non essendo assistiti da un contratto-quadro valido, dovevano essere dichiarati nulli .

“ Trattasi di una sentenza fondamentale ,” – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha seguito la vicenda – “ richiamabile per qualsiasi investimento, non soltanto per quelli aventi ad oggetto bond Cirio. La decisione è importantissima, perché, secondo la stessa, i contratti generali d’investimento sottoscritti prima del 1° luglio 1998 dovevano essere rinnovati in conformità alle nuove norme del T.U.F.; diversamente dovevano ritenersi contrari alle disposizioni imperative dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 1418 del Codice civile, con conseguente nullità, secondo l’art. 23 T.U.F., di tutti i successivi contratti di acquisto, in quanto stipulati in assenza di quel contratto prescritto dalla legge a pena d’invalidità .”

  • Gennaio, 23
  • 1071
  • Risparmio e Investimenti
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L’AQUILA
SULMONA
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