Sono ormai mesi che diverse associazioni consumeristiche scrivono per denunciare il comportamento scorretto, per non dir di peggio, di diverse banche, le quali hanno alienato ai loro clienti prodotti finanziari produttivi, in realtà, di ingenti perdite . Se fino ad oggi non ci siamo mai espressi in proposito, ciò non dipende dal fatto che ci fossimo dimenticati di queste bidonate. Prova ne è la circostanza che abbiamo già avviato diverse cause contro istituti del gruppo M.P.S. a tutela di consumatori acquirenti del "4 you" e del "My way", ed abbiamo denunciato, con richiesta d’intervento ex art. 2 d.p.r. n. 627/96, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il Credito Emiliano s.p.a. per avere pubblicizzato sulla stampa e con manifesti posti ai bordi delle strade il contratto di mutuo che offre alla clientela: "2% Mutuo Casa Credem". Evidente, evidentissimo, infatti il carattere ingannevole di tale messaggio, se si considera che un tasso, come quello proposto dal Credito Emiliano può essere praticato per un tempo non superiore all’anno. Tant’è che con caratteri più piccoli, molto più piccoli sotto a Mutuo Casa, nel messaggio di cui si sta parlando, si legge: "Durata 10/15 anni al tasso fisso del 2% per i primi 12 mesi…". Del che, peraltro, scriveremo a tempo debito. Oggi è invece il caso di parlare delle obbligazioni Cirio, perché numerosi risparmiatori si sono rivolti a noi per sapere cosa fare. Gioverà allora ricordare, ancora una volta, i fatti. Dopo che alla fine del 1999 il Gruppo Cirio si era trovato esposto nei confronti di diversi istituti di credito per 873 milioni di Euro e nel 2000 aveva registrato il peggiore esercizio dal 1997, con una perdita di 78,6 milioni di Euro, il suo debito si era ridotto a "soli" 125,5 milioni di Euro grazie al "prezioso" ed "instancabile" lavoro di collocamento di obbligazioni emesse da società del gruppo aventi sede in Lussemburgo effettuato da alcune banche creditrici. L’epilogo di questa edificante storia, caratterizzata dal trasferimento dell’ingentissimo debito dagli istituti di credito maggiormente esposti sui bilanci, spesso modestissimi, di migliaia di famiglie di piccoli risparmiatori , è purtroppo ormai noto a tutti: il 3 novembre 2002 uno studio legale, che aveva curato le vicende dell’emissione, non avendo la società emittente Cirio Finance Lux, alla scadenza, rimborsato il prestito, ha provveduto a metterla in mora, dichiarando il cd. default, cui ha fatto seguito il cd. cross default, cioè la dichiarazione di inadempimento a catena di tutte le obbligazioni.
Questi i fatti, fatti che portano chi scrive all’opinione che i consumatori abbiano fondato motivo per rivolgersi alla banca con la quale hanno acquistato obbligazioni Cirio, e se necessario agire in giudizio nei confronti della stessa, per ottenere la restituzione dell’importo investito pari al controvalore dei titoli comprati. Evidente, infatti, la nullità e/o l’annullabilità del contratto e, comunque, la responsabilità risarcitoria dell’istituto .
Il medesimo è, in primo luogo, nullo a causa della violazione delle numerose norme imperative che disciplinano la materia, non potendosi attribuire, secondo il consolidatissimo orientamento della S.C. (cfr., tra le tante, Cass. n. 3272/01), alcuna rilevanza alla circostanza che tale sanzione non sia prevista per il caso di loro inosservanza. Secondo la Cassazione, infatti, sopperisce alla mancanza dell’espressa previsione della stessa il chiaro disposto dell’art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale applicabile nell’ipotesi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagni espressamente la nullità. Incontestabile, per la precisione, il netto contrasto con l’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), a mente del quale nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti, ed operare in modo che essi siano sempre informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e di procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Come ormai più volte è stato scritto, i piccoli risparmiatori non sono stati infatti informati di diverse circostanze sintomatiche della rischiosità delle obbligazioni da loro acquistate, più in particolare:
a) che si trattava di titoli emessi senza rating; b) che mancava il prospetto informativo; c) che i medesimi non potevano essere collocati sul mercato, in quanto destinati a investitori istituzionali; d) che gli stessi erano state emessi da società estere; e) che si era al cospetto di operazioni in conflitto di interessi. E valgano a riprova i seguenti rilievi.
Già si è detto perché mai alcune banche abbiano prestato alla Cirio assistenza, inducendola ad emettere obbligazioni: per spostare l’indebitamento dagli istituti creditori ai risparmiatori, con l’evidente coscienza di danneggiare questi ultimi, ben conoscendo la difficile situazione economica del gruppo. Ed è spesso accaduto che gli acquirenti di quel genere di obbligazioni non siano stati neppure informati della circostanza che si trattava di obbligazioni emesse non in Italia – lo impediva l’art. 2410 c.c. a norma del quale "La società può emettere obbligazioni… per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato" -, ma in Lussemburgo e, di conseguenza, prive di prospetto informativo. Da aggiungere che i bond Cirio, trattandosi di obbligazioni estere, sulla base di diverse disposizioni CONSOB avrebbero potuto essere offerte e vendute soltanto a investitori istituzionali, non invece, come è in realtà accaduto, a privati. Ulteriore circostanza, questa, che conferma l’inosservanza di diversi obblighi previsti dall’art. 21 d.lgs cit.
La nullità dell’acquisto in parola discende anche dalla violazione di numerosi articoli del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 . In primis, l’art. 26, comma 1 lett. a) che impone agli intermediari di operare in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria. Il che non è mai accaduto. Di poi il successivo l’art. 27 che, al pari dell’art. 21 lett. c) d.lgs. cit., vieta agli intermediari autorizzati di svolgere operazioni in conflitto di interessi, a meno che l’investitore, dopo essere stato debitamente informato circa la natura e l’estensione dello stesso, abbia "acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione". Ciò, infatti, non si è verificato, benché la banca, nella maggior parte di casi, come si vedrà, agisse in evidente conflitto. Parimenti inosservato appare il successivo art. 28, non avendo gli istituti, ai quali i risparmiatori si erano rivolti, mai dato, come invece avrebbero dovuto, adeguate informazioni sulla natura e sui rischi dell’operazione. Lo stesso dicasi per il successivo art. 29, il quale obbliga gli intermediari a non effettuare per conto degli investitori "operazioni non adeguate" per tipologia, oggetto, frequenza, o dimensione. In tutti i casi finora sottoposti al nostro esame dai consumatori l’istituto non aveva assunto informazioni circa la propensione al rischio, la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente.
Deve inoltre segnalarsi che i contratti di che trattasi devono anche, per lo più, ritenersi annullabili per conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. Invero, le banche hanno agito in nome e per conto dei clienti nell’acquisto delle obbligazioni in questione, nella custodia ed amministrazione delle medesime, sebbene fossero quasi sempre – chiaro che necessita un esame caso per caso – creditrici delle società Cirio ed avessero indotto le medesime all’emissione delle obbligazioni…
Da aggiungere, per concludere, che, oltre alla nullità e all’annullabilità del contratto di acquisto, deve altresì riconoscersi la responsabilità risarcitoria dell’istituto di credito per avere il medesimo omesso di fornire al cliente le informazioni a suo carico, comunque violato l’art. 21 d.lgs. cit., ed infine spinto quest’ultimo all’acquisto nonostante si trovasse quasi sempre in conflitto d’interesse. Responsabilità risarcitoria, quella in cui sono cadute le banche, disciplinata dall’art. 23 d.lgs. cit. ai sensi del quale "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".
Così essendo andate e stando oggi le cose, non ci resta che invitare i consumatori bidonati dalle obbligazioni Cirio – obbligazioni, lo si ripete, emesse in Lussemburgo, che era meglio che lì rimanessero – a prendere contatto con le nostre sedi . Fondata, assolutamente fondata, appare, infatti, l’azione civile da esperirsi nei confronti delle banche che le hanno vendute, inducendo i risparmiatori al loro acquisto.
Avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori nazionale
