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TAG: anatocismo

La Corte Costituzionale boccia la norma “salva banche” Costituzionalmente illegittimo il decreto “Mille proroghe”: si apre una nuova fase incoraggiante per i correntisti vittime di anatocismo

Parma, 6 aprile 2012 – Il 5 aprile 2012  è, indubbiamente, per tutti i correntisti italiani una data storica. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, 61° comma, del decreto legge 29 dicembre 2010 n.225, c.d. “Mille proroghe” convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n.10, con il quale il precedente Governo aveva azzerato anni di battaglie e di vittorie giudiziali dei consumatori contro il famigerato anatocismo bancario, vale a dire il meccanismo perverso di moltiplicazione degli interessi sugli interessi del conto corrente.

Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, quindi, i correntisti hanno nuovamente il diritto di chiedere alla Banca la restituzione degli interessi anatocistici, sin dalla data di apertura del rapporto con l’Istituto di credito. La prescrizione decennale di tale diritto, invece, a differenza di quanto prevedeva la norma dichiarata illegittima, decorre dalla data di chiusura del rapporto.

 «Una sentenza fondamentale – afferma l’avv. Emilio Graziuso responsabile del settore Servizi bancari e finanziari per Confconsumatori – che fa tirare un sospiro di sollievo, non solo, a tutti i correntisti che avevano delle cause in corso al momento dell’entrata in vigore del c.d. decreto “mille proroghe”,   ma anche a tutti coloro che intendono promuovere una azione giudiziale per far valere i propri diritti ed ottenere, ove ne sussistano gli estremi, la restituzione del mal tolto da parte delle banche. Prima dell’entrata in vigore della norma, finalmente dichiarata illegittima, numerose sono state la vittorie giudiziali dei consumatori che hanno comportato la restituzione di quanto illegittimamente percepito da parte delle Banche ed oggi, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, tantissimi altri correntisti potranno agire in giudizio per far valere i propri diritti».

È, quindi, opportuno ed auspicabile, secondo Confconsumatori, che tutti coloro che hanno o hanno avuto un contratto di conto corrente (purché non chiuso da più di 10 anni) che ha registrato degli scoperti ed al quale sono state illegittimamente addebitate somme da parte degli Istituti di credito, inviino una formale diffida, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria Banca, chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente percepite.

«Si è aperta una nuova fase nell’annoso contenzioso tra banche e clienti che oggi, grazie a questa importantissima sentenza, si è arricchita di un nuovo tassello in favore dei consumatori» conclude l’avvocato Graziuso.

Scarica la sentenza della Corte Costituzionale cliccando QUI .

  • Aprile, 6
  • 1209
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Approvato l’emendamento “salva banche”: non tutto è perduto dopo la fiducia del Parlamento agli emendamenti al "Mille proroghe" i legali sono a lavoro per studiare le strategie processuali più idonee a neutralizzare la norma

Parma, 28 febbraio 2011 – “ Purtroppo è stata approvata! ” è questo il commento dell’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento istituito tra la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore, dopo l’approvazione del Parlamento degli emendamenti introdotti dal Governo al decreto c.d. mille proroghe, nel quale è stata introdotta una norma in virtù della quale la prescrizione decennale per far valere il diritto del correntista ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca decorre dal giorno dell’annotazione dell’operazione stessa e non dalla data di chiusura del conto, come, invece, aveva ribadito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con una recentissima sentenza del 2 dicembre 2010.

Ed è proprio per cercare di porre nel nulla questa sentenza che, secondo il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore, il governo ha inserito tra gli emendamenti del decreto mille proroghe la norma  in questione ponendo, peraltro, la fiducia al momento della votazione.

“ Una chiara norma "salva banche"  voluta dal potere politico dopo le sonore, ripetute e costanti sconfitte degli istituti di credito nelle aule di Tribunale ” afferma l’avv. Graziuso “ Non bisogna, però, disperare. Se è vero, infatti, che la norma renderà la vita più difficile a migliaia di correntisti che hanno in corso cause su tutto il territorio nazionale per cercare di ottenere la restituzione del maltolto, è anche vero che la dispozione è attaccabile da un punto di vista strettamente giuridico. I legali del coordinamento stanno, infatti, in queste ore studiando le strategie processuali più idonee a neutralizzare la norma, frutto di una vera e propria stortura del sistema politico , il quale sembra tener più a cuore gli interessi delle banche che quelle dei correntisti e, quindi, dei singoli consumatori e delle tantissime  piccole e medie imprese che costituiscono l’asse portante dell’economia nazionale ” continua l’avv. Graziuso.

Non tutto è perduto, quindi, per tutti quei correntisti che hanno un contenzioso aperto con una banca o si accingono a promuovere una azione giudiziaria per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

  • Febbraio, 28
  • 873
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Oggi in discussione l’emendamento “salva banche” Confconsumatori fa appello affinché la norma contenuta nel "Milleproroghe", fortemente lesiva dei diritti dei consumatori e delle imprese, non venga mai approvata

Parma, 22 febbraio 2011 – Il 2 dicembre 2010 è stata per tutti i risparmiatori italiani una data storica. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti,  sancito – aderendo, così,  all’orientamento della maggior parte dei Tribunali italiani – il diritto dei correntisti ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalle Banche a titolo di anatocismo sul conto corrente, vale a dire quel meccanismo perverso in virtù del quale gli interessi producono a loro volta interessi. Inoltre, la Suprema Corte ha sancito in modo inequivocabile il diritto del correntista di poter richiedere la restituzione del maltolto  dal momento di apertura del conto e per tutta la durata dello stesso , stabilendo che, solo nell’ipotesi di chiusura del conto, si deve considerare il termine di prescrizione decennale dalla chiusura stessa.

A distanza di poco più di due mesi, però, il Senato  ha voluto dare un aiuto alle Banche , le quali sono uscite sconfitte, sino ad ora, nella maggior parte dei giudizi pendenti su tutto il territorio nazionale, introducendo nel testo del decreto “mille proroghe”, che oggi dovrà essere esaminato dalla Camera dei Deputati,  un emendamento con il quale, in buona sostanza, vengono vanificati i risultati ottenuti sino ad oggi in sede giudiziale dai correntisti bancari, risparmiatori ed imprese.

Con una disposizione dal contenuto alquanto ambiguo, infatti, si stabilisce che “ la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa ” (fonte "Il Sole 24 ore", 19 febbraio 2011): ciò, quindi, potrebbe significare, che i dieci anni per chiedere la restituzione delle somme non dovute decorrono dall’addebito in conto e non dalla fine del rapporto .

Tale disposizione potrebbe, dunque, comportare un nulla di fatto per molti correntisti che, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale prevalente avevano promosso azioni legali per far valere giudizialmente i propri diritti.

“ Una norma salva banche di tal genere è un evidente aiuto agli istituti di credito, i quali, sino ad oggi, sono risultati quasi sempre soccombenti nei giudizi promossi in materia di restituzione delle somme illegittimamente percepite dalle banche a titolo di anatocismo applicato sul conto corrente bancario ”. Commenta l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del settore Risparmio per Confconsumatori.

“ Che l’Italia sia un Paese di lobbies, purtroppo, lo sappiamo, ma che a livello parlamentare venga presa una posizione così netta a danno di migliaia di correntisti, risparmiatori ed imprese ponendosi  anche in aperto contrasto con quanto stabilito dalla maggior parte dei Tribunali e dalle  in una materia nella quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto, almeno da un punto di vista strettamente giuridico, la parola fine è veramente troppo . Nel giro di pochissimo tempo, questo è il secondo aiuto che arriva dall’attuale compagine parlamentare al sistema bancario. Già nel 2009, infatti, è stato abrogato il processo societario grazie al quale in tempi brevissimi erano giunti a conclusioni i giudizi civili promossi dai consumatori in materia di scandali finanziari ” continua l’avv. Graziuso.

Confconsumatori fa, quindi, appello ai Deputati affinché una norma fortemente lesiva dei diritti dei consumatori ed allo stesso tempo delle imprese non venga mai approvata .

“ Speriamo che tutti i deputati, ed in tal senso rivolgiamo loro un appello, si oppongano fermamente ad una norma che potrebbe vanificare i risultati ottenuti dai correntisti a livello giudiziale. Inoltre, vorremmo che si tenesse conto della circostanza fondamentale che le vicende legate ai conti correnti non sono esclusivamente di natura giuridica. Spesso, è noto, dietro di esse si nascondono veri e propri drammi delle persone e piccole e medie imprese che hanno subito sulla propria pelle abusi da parte delle banche. Non dimentichiamo, infatti, che, molte volte, a causa proprio della posizione debitoria maturata attraverso il meccanismo dell’anatocismo, c’è gente che è  fallita ed altra che, purtroppo, ha dovuto far ricorso all’usura pur di cercare di evitare procedure esecutive a proprio carico ” conclude l’avv. Graziuso

  • Febbraio, 22
  • 1020
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Confconsumatori Livorno – vittoria in materia di anatocismo

Livorno, 5 luglio 2007 – Un’importante sentenza a favore dei diritti del risparmiatore contro la banca convenuta, è stata emessa dal Giudice di Pace di Livorno, in materia di anatocismo (clicca QUI per leggere il testo della sentenza).

In questo caso un associato della Confconsumatori, assistito dagli avv.ti Valentina Gonfiotti e Mario Galdieri, ha agito per ottenere la restituzione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto, indebitamente calcolati ed addebitati dalla banca su base trimestrale negli anni dal 1996 al 1999 sulle passività del conto corrente con fido. Il riconoscimento giudiziale di tale diritto alla restituzione delle somme indebitamente sottratte, sulla base della sentenza di Cassazione a sezioni unite n. 21095 del 4 novembre 2004, è l’unica strada da percorrere per i consumatori che vogliono ottenere dall’istituto bancario, con il quale fino al 2000 avevano un contratto di conto corrente od un mutuo, quanto indebitamente pagato per il calcolo trimestrale degli interessi passivi poiché le banche non intendono adempiere in via bonaria alle legittime richieste dei clienti.

Le banche non hanno sfruttato, infatti, un’ottima occasione per dimostrare, nel concreto, la volontà di riguadagnare la fiducia dei risparmiatori: restituire gli interessi passivi composti finora ingiustamente percepiti, senza costringere i consumatori, gli imprenditori e quanti ne hanno interesse, ad intraprendere azioni giudiziarie, sarebbe stato un importante segnale. Invece, con posizione compatta, rappresentati dall’ABI, gli istituti di credito hanno dichiarato che procederanno al rimborso solo in adempimento delle sentenze. Pertanto ai risparmiatori, nel caso siano nelle condizioni per richiedere tale rimborso non resta che adire la via giudiziaria.

Per maggiori informazioni: Confconsumatori Livorno, tel. 0586.829342 – e-mail. confconsumatori.li@libero.it

  • Luglio, 5
  • 910
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L’anatocismo ed il c.d. “tasso soglia” nella legge sull’usura

29 novembre 2006 – Come noto la capitalizzazione trimestrale degli interessi e degli altri oneri che gravano su un finanziamento concesso in conto corrente è l’espediente contabile attraverso cui il sistema bancario pratica l’anatocismo.

Con questo espediente le competenze vengono trattate e travestite dalla banca alla stregua di un capitale dato in prestito che in realtà non è stato mai prestato: questo capitale frutterà, ad ogni chiusura, ulteriori interessi ed oneri creando così un effetto moltiplicativo delle competenze.
L’analisi e la quantificazione dell’effetto moltiplicativo delle competenze deve essere effettuata anche alla luce della legge del 7 marzo 1996 n. 108, conosciuta come "legge sull’usura". E’ evidente infatti che il meccanismo di capitalizzazione a lungo andare finisce per far salire il tasso degli interessi applicati portandoli a superare con il tempo i “tassi soglia”.  

Occorre quindi effettuare una rilevazione dei tassi di interesse, effettivi e globali, applicati dall’istituto bancario a fronte dell’apertura di credito in conto corrente per poi compararli con i tassi soglia relativi all’usura stabiliti dalle norme vigenti.
Al fine di una schematizzazione ritenuta necessaria, si illustra sommariamente l’iter normativo per il controllo dei tassi d’interesse applicati dagli istituti di credito sulle operazioni di finanziamento.

Il punto di partenza di questo iter è la citata legge n. 108/96 che ha completamente riscritto l’art. 644 c.p. sul reato di usura, eliminando l’elemento soggettivo costituito dall’approfittamento dello stato di bisogno per trarne un vantaggio usurario ed introducendo un criterio obiettivo di valutazione dell’usurarietà degli interessi: “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Tale limite, cosiddetto "tasso soglia", oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, viene individuato in modo obiettivo dall’art. 2 della legge 108/96 il quale al comma 1 sancisce che “ Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari……nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura ”.
I tassi medi globali derivanti da tale rilevazione trimestrale, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Lo stesso articolo al comma 4 dispone il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, rappresenta il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c.p., quindi la soglia varcata la quale gli interessi sono automaticamente qualificati come usurari.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario, dispone lo stesso articolo, “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ”.
Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, noto come Testo Unico Bancario, peraltro richiamato nella legge 108/96:

– all’art. 2 sancisce che la vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio spetta al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) che, per l’esercizio della proprie funzioni, si avvale della Banca d’Italia;

– all’art. 116 comma 3 sancisce che il CICR “stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti”;

– all’art. 122 prevede che “il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”.

In tale quadro normativo alla Banca d’Italia non vengono attribuiti poteri d’intervento né sulle metodologie di calcolo né sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del tasso effettivo globale medio.

dott. Gianluca Basile  – Confconsumatori  Federazione Provinciale di Brindisi

  • Novembre, 29
  • 1009
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La commissione di massimo scoperto va calcolata negli interessi usurari

Commissione di massimo scoperto bancario e tasso di interesse usurario: la giurisprudenza penale apre una breccia.

Il giudice delle indagini preliminari di Napoli, infatti, con provvedimento del 21.06.2006, ha ritenuto che le spese per la commissione massimo scoperto costituiscono un ulteriore addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli specificamente pattuiti per l’utilizzazione dell’apertura di credito .

Il procedimento penale si è aperto sulla base di quanto emerso nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la rideterminazione della entità dei tassi di interesse riferibili ai movimenti effettuati su un conto corrente. Il consulente tecnico nominato dal giudice, nella propria relazione, ha ritenuto che il “TEG” (Tasso Effettivo Globale) praticato dalla banca al cliente è stato superiore ai tassi soglia di usura calcolati dal ministero.

Il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione sul presupposto che il consulente tecnico, chiamato dal giudice penale a rendere chiarimenti, ha precisato che, ove fosse accolto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nella determinazione del tasso effettivo praticato dalla banca deve essere espunta la commissione di massimo scoperto, i tassi praticati dall’istituto di credito non sarebbero stati superiori ai cosiddetti tassi soglia usurari.

Con l’opposizione all’archiviazione, il difensore del consumatore, ha sostenuto, invece, che una lettura più coerente con lo spirito della norma imporrebbe di ricomprendere, nella determinazione del tasso d’interesse usurario, anche quelle commissioni che sono collegate all’effettiva erogazione di un credito.

Il GIP ha osservato che l’art. 644 del codice penale , nel prevedere che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cd. tasso soglia) statuisce anche che per la determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, comunque collegate alla erogazione del credito . In altri termini, ha aggiunto, l’art. 644, ai fini della determinazione del tasso d’interesse effettivamente applicato, impone di sommare qualsiasi interesse, provvigione, remunerazione o comunque prestazione di denaro sia in concreto dovuta dal cliente in conseguenza della erogazione del credito.

Richiamando poi l’art. 2 della legge n. 108/1996 (antiusura) ha affermato che tale norma dispone che il Ministero rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche. La norma, quindi, nel riferirsi ad un tasso globale medio impiega la stessa formula dell’art. 644, comma 4, del codice penale.

Queste disposizioni di legge, ha concluso il giudice, non autorizzano ad escludere dal calcolo degli interessi usurari la commissione di massimo scoperto. Né una simile possibilità può essere contemplata, in contrapposizione con il testo della legge, da atti amministrativi di natura normativa, quali ad esempio i decreti del ministero dell’economia e delle finanze. E’ stata così accolta l’opposizione alla richiesta di archiviazione con la conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia              

  • Settembre, 28
  • 833
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