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TAG: anatocismo

Giudice di Aosta condanna Banca al risarcimento di danno esistenziale

“La coscienza di trovarsi di fronte ad un potere forte, del quale comunque si ha bisogno per le proprie necessità nel corso della vita”: questa una delle frasi della motivazione con la quale il Giudice di Pace di Aosta , con sentenza della scorsa primavera, ha condannato una banca al risarcimento del danno esistenziale in favore del proprio cliente .

Nel fare causa per l’illegittima applicazione degli interessi anatocistici un cittadino ha chiesto anche il risarcimento del danno esistenziale subito ed il giudice gli ha dato ragione. La richiesta ha avuto a proprio fondamento il costante rifiuto della banca a mettere a disposizione la documentazione richiesta, al solo scopo di ritardare i rimborsi dovuti , nonché per il rifiuto ad effettuare i conteggi necessari eliminando l’anatocismo, al solo scopo di costringere l’utente a pagare costose perizie, in definitiva allo scopo di dissuadere dall’intraprendere azioni rivendicative.

La domanda, ha affermato il giudice, ha un suo fondamento perché le banche, dopo le sentenze a loro sfavorevoli, pur rimuovendo la prassi dell’anatocismo, si sono sempre rifiutate di accettare il dettato giurisprudenziale anche per il passato e quindi, non solo hanno rigettato le richieste dei loro clienti di un nuovo conteggio con il rimborso di quanto illegittimamente riscosso, ma hanno anche cercato di ritardare e scoraggiare tali richieste, spingendo i clienti verso l’azione giudiziale, nella convinzione forse che pochi l’avrebbero intrapresa. Tale comportamento, tenuto conto dell’enorme potere dissuasivo della banca nei confronti di un privato cittadino, oltre a essere riprovevole, va condannato, anche sul piano giuridico, con il risarcimento del danno subito dall’interessato.

Nel nostro caso, ha osservato il giudice, vi è stato innanzitutto il rifiuto della banca di riconoscere l’illecito e rimborsare le somme percepite in più , a cui si è accompagnato il mancato rilascio della documentazione richiesta. Inoltre la coscienza di trovarsi di fronte ad un potere forte, del quale comunque si ha bisogno per le proprie necessità nel corso della vita, l’incertezza se subire quello che si ritiene un abuso ed una imposizione o iniziare una defatigante azione-legale, tutto ciò non può non aver causato uno stress all’utente e quindi influito sulla qualità della sua vita, determinando le condizioni per un risarcimento del danno esistenziale. Danno esistenziale che è stato descritto con riferimento all’art. 2 della Costituzione, intendendosi la qualità della vita come estrinsecazione concreta del diritto alla realizzazione personale . E ciò sia per quanto attiene alle relazioni interpersonali e sociali, sia per quanto attiene  la propria condizione interiore, vale a dire il diritto a realizzarsi senza dover fronteggiare psicologicamente situazioni di disagio e di stress.

La valutazione del danno è stata poi fatta, per come anche richiesto, in via equitativa tenendo conto della personalità del soggetto interessato, il suo stato sociale, le sue condizioni economiche, etc.. E, tenuto conto che il cittadino che ha fatto causa è un avvocato, persona in grado di contrastare anche un potere “forte” e comunque in grado di difendersi da solo, il giudice ha ritenuto minimo il danno e lo ha determinato “simbolicamente” nella misura di soli €. 500,00.

Avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Settembre, 20
  • 882
  • Risparmio e Investimenti
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La strage delle vendite all’asta degli immobili prosegue purtroppo con incedere costante e apparentemente inarrestabile. A farne le spese, come sempre, i poveri cittadini, a promuovere le azioni, nella quasi totalità dei casi, le banche. E così tutti sembrano ormai rassegnati, anche quando le pretese dei creditori sono spesso illegittime.

Bene ha fatto, quindi il Tribunale di Monza a stabilire che la disciplina antiusura introdotta dalla legge n. 108 del 1996 trova piena applicazione anche in quei casi in cui si è formato il cosiddetto giudicato .

Cosa accade in pratica? Molte banche hanno iniziato l’azione di recupero del proprio credito quando ancora non era in vigore la predetta normativa, chiedendo e ottenendo, con un decreto ingiuntivo, che venissero riconosciuti interessi altissimi, in alcuni casi anche oltre il 20%. Nella stragrande maggioranza dei casi i debitori non hanno proposto opposizione a tali decreti ingiuntivi per l’evidente inutilità sia perché ancor non era stata approvata la legge antiusura e sia perché non si era ancora affermata l’importante giurisprudenza contro l’anatocismo. E così i decreti ingiuntivi, non opposti, passavano in giudicato e divenivano   esecutivi.

In forza di tali titoli le banche hanno intrapreso innumerevoli pignoramenti immobiliari e le relative procedure, iniziate tanti anni fa, arrivano man mano a conclusione. Cosa fanno allora le banche?  Dimenticano che è entrata in vigore la legge antiusura ed insistono nel chiedere tassi di interessi a dir poco stratosferici . E, in tal modo, impediscono di fatto al povero cittadino (che magari ha superato un periodo momentanei di difficoltà economica o che pur rimanendo nel bisogno potrebbe sopperire grazie all’aiuto di familiari) di poter definire la controversia pagando quanto dovuto e non somme ingiuste. Naturalmente i creditori si trincerano dietro la forza di giudicato del titolo in loro possesso sostenendo la sua immodificabilità anche con riferimento al tasso di interessi .

Stessa cosa è accaduta a Monza ma questa volta a farla franca è stato il cittadino. Infatti il Tribunale ha stabilito che, nella specifica materia degli interessi chiesti sulla base di un titolo formato in epoca precedente all’entrata in vigore della legge 108/96, si deve ritenere che l’applicazione della disciplina sopravvenuta (legge 108/96) non sia in contrasto con il principio del giudicato, posto che il fenomeno  della maturazione degli interessi, pur cristallizzato nella determinazione da un titolo giudiziale, passato in giudicato, non può ritenersi svincolato dalla disciplina sopravvenuta restrittiva, nel senso che la maturazione non può che operare nel rispetto della disciplina antiusura, indipendentemente da quanto risulta dal decreto ingiuntivo . Ne consegue che agli interessi dovrà essere applicato il tasso soglia , perché la relativa disciplina  costituisce norma imperativa, che determina l’inesigibilità parziale della prestazione nella parte ultra soglia .

Per i cittadini si apre un importante spiraglio per pagare quanto dovuto lecitamente e non subire, come accade fino ad oggi, vessazioni e richieste ingiustificate, sotto pena, per non usare altra espressione, di vendita della casa. Casa che spesso è anche l’abitazione in cui  hanno abitato i propri avi e con la quale vi è un legame non solo economico, ma anche affettivo.    

avv.Carmelo Calì Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Marzo, 22
  • 823
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Anatocismo: che fare?

E così anche l’abusivo comportamento della banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi maturati a carico del cliente, e di computare anche su questi quelli del trimestre successivo ha trovato la sua definitiva sanzione! Infatti, con sentenza 4 novembre 2004 n. 21095, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il supremo organo giurisprudenziale del nostro paese, hanno statuito che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti predisposti dagli istituti di credito è nulla, perché non corrisponde ad un uso normativo. La materia, come noto, è regolata dall’art. 1283 c.c., il quale dispone che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi". E per anni le banche hanno giustificato le pattuizioni contrattuali inserite nei loro formulari con l’esistenza di un uso contrario alla norma, uso, a loro dire, formatosi nel tempo e ravvisabile nella consuetudine delle persone di sottoporsi ad una regola giuridica. Nella primavera del 1999 sono però intervenute numerose pronunzie della Corte di Cassazione (le n. 2374, 3096, 3845), le quali, in sede di esegesi della richiamata disposizione, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con sentenze del ventennio precedente, hanno affermato il principio – reiteratamente confermato in altre ancora più recenti – secondo il quale "gli usi contrari", idonei ex art. 1283 a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo quelli "normativi" in senso tecnico, desumendone per l’effetto la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, rispondendo la stipulazione delle medesime ad un uso meramente negoziale. Il nuovo corso giurisprudenziale era ormai stabile, ma è comunque opportuno che anche le Sezioni Unite abbiano detto la loro: ogni dubbio deve considerarsi, di conseguenza, eliminato e l’anatocismo ritenersi illecito, produttivo dell’invalidità della relativa pattuizione e fonte dell’obbligo di rimborsare ai sensi dell’art. 2033 c.c. quanto trattenuto dall’istituto a tale titolo.

Sorgono, allora, diverse domande, alle quali varrà la pena di dare risposta per chiarire a tutti cosa il richiamato consolidatissimo orientamento consente di fare. In primo luogo, c’è da chiedersi chi possa avvalersi delle pronunzie della Suprema Corte. La restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dall’istituto può essere chiesta da chiunque, persona fisica, associazione, fondazione o società – vedremo di seguito entro quali tempi – abbia intrattenuto con una banca un rapporto produttivo d’interessi passivi. In altre parole, l’azione di ripetizione può essere intrapresa non solo da consumatori, ma anche da enti. A parere di chi scrive pure un imprenditore fallito, ovviamente rappresentato dal curatore, può far valere tale diritto. Per quanto riguarda il tipo contrattuale, da cui esso scaturisce, può trattarsi sia di conti conti correnti, sia di mutui, sia di contratti quali le anticipazioni su crediti: basta, come detto, che il medesimo fosse "in rosso", cioè passivo. L’ulteriore questione attiene al termine di prescrizione: fino a quando può essere pretesa la rifusione del "maltolto"? Converrà al riguardo ricordare che, in seguito alla virata giurisprudenziale del 1999 di cui si è detto, il legislatore è intervenuto – chi dice per spirito chiarificatore chi per salvare le banche – con l’art. 25 d.lvo 4 agosto 1999 n. 342, utilizzando la delega contenuta nella l. n. 128/98. Tale norma ha sostituito l’art 120 del d.lvo 1 settembre 1993 n. 385 (c.d. t.u.), disponendo tra l’altro: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturate, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente". E’ successivamente accaduto che la Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2003 n. 425, ha dichiarato l’illegittimità di tale ultimo comma. Il che, peraltro, non ha fatto venir meno quello precedente che demanda al CICR la formulazione della disciplina dell’anatocismo bancario. Tant’è che detto organo (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) ha emanato la delibera 9 febbraio 2000, che consente, ma non retroattivamente, la capitalizzazione periodica degli interessi a determinate condizioni, le cui principali sono: che la periodicità della capitalizzazione sia la medesima per gli interessi attivi e per quelli passivi (diversamente da quanto avveniva in precedenza, perché una, la seconda, era trimestrale, mentre l’altra annuale); che la clausola sia espressamente approvata per iscritto. Da quanto esposto discende che, essendo la materia stata regolata dal citato provvedimento espressamente previsto dalla legge, la questione si pone ormai per il periodo antecedente l’entrata in vigore dello stesso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43. Per quello successivo vi è, infatti, soltanto da verificare se l’istituto si sia adeguato alla normativa.

Per quello precedente vi sono, invece, tesi discordanti. C’è chi sostiene come il Salinstro in un articolo recentemente pubblicato da Banca, borsa, titoli di credito (Salinitro,Gli interessi bancari anatocistici, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, 14 e segg.) che il termine decorra da ogni singola data in cui è avvenuta la capitalizzazione trimestrale. Se così fosse, considerato che siamo nel novembre 2004, potrebbe domandarsi la restituzione di quanto trattenuto in eccesso dal novembre 1994, escludendo però gli anni dal 2000 ad oggi, perché come detto dal marzo di quell’anno le banche si sarebbero dovute uniformare alla delibera CICR. C’è poi una piuttosto recente sentenza del Tribunale di Torino (Trib. Torino 30 ottobre 2003, in Giur. it. 2004, 103) che ha affermato che "Il termine di prescrizione per la ripetizione di interessi anatocistici illegittimamente corrisposti decorre dalla data del loro pagamento". Pronunzia, questa, che permette a chi ha pagato in ritardo di ampliare la possibilità di chiedere la restituzione. Per chi, per contro, ha onorato il debito nei termini, si arriva alle medesime conclusione cui giunge la richiamata dottrina. La prevalente giurisprudenza di merito ritiene, però, sulla base di una sentenza della Cassazione (Cass. 9 aprile 1984 n. 2262) relativa ad un caso parzialmente diverso, che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione conseguente alla nullità degli interessi anatocistici applicati sino al 2000 inizierebbe a decorrere, non dalla data della chiusura trimestrale del conto con cui si e proceduto alla capitalizzazione, ma da quella di scioglimento del rapporto, che può non essere ancora avvenuto. Per questo orientamento, che pare al sottoscritto meritevole di essere seguito, può domandarsi la restituzione di interessi conteggiati anche diverso tempo addietro, purché il contratto non sia stato ancora risolto o, comunque, non lo sia stato per più di dieci anni. Se così è, potrà chiedersi la ripetizione di tutto quanto è stato trattenuto nel corso degli anni, anche per esempio vent’anni fa, in violazione del divieto di anatocismo.

Chi vanta il relativo diritto, si domanda, infine, a quanto ammonta il suo credito. È questo un quesito al quale solo un consulente tecnico può dare risposta. In altre parole, nel corso del giudizio il giudice dovrà nominare un perito per quantificare la somma da rifondere, i costi del quale saranno a carico di chi agisce solo a titolo provvisorio, perché alla fine del procedimento di primo grado sarà la banca a dover pagare avvocati e tecnici.

Vi è, però, la speranza che gli istituti di credito preferiscano evitare inutili controversie e rimborsare il tutto. Questo il motivo per il quale, prima di adire le vie legali, conviene inviare alla banca una raccomandata con la richiesta di restituzione degli importi trattenuti in violazione dei citati precetti.

a cura dell’avv. Giovanni Franchi

  • Dicembre, 22
  • 1390
  • Risparmio e Investimenti
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Con il termine anatocismo si indica il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati, calcolo che, ai sensi dell’art. 1283 c.c., è possibile, in mancanza di usi contrari e qualora tali interessi risultino dovuti per almeno sei mesi, solo in due casi: se richiesti con domanda giudiziale oppure in presenza di un accordo tra le parti successivo alla scadenza degli interessi.

Per decenni nella prassi bancaria si è usato applicare l’anatocismo, con capitalizzazione trimestrale, solo nei casi in cui gli interessi erano dovuti dal cliente; in pratica le banche inserivano nei contratti di conto corrente apposite clausole, in base alle quali, in caso di conto corrente passivo, la banca era legittimata a calcolare gli interessi dovuti dal cliente ogni tre mesi. Si riteneva tali prassi valida, sul presupposto che essa configurasse un "uso normativo", ossia un uso oramai tanto consolidato nella applicazione pratica da poter essere considerato alla stregua di un precetto normativo; tale uso normativo configurava pertanto quell’ipotesi di "uso contrario" previsto, in deroga alla normativa contenuta, dallo stesso art. 1283 c.c.

Con recenti sentenze (sent. n. 2374/99 e 3096/99) la Corte di Cassazione ha però ritenuto tale prassi illegittima in quanto non costituente un uso normativo ma un mero uso negoziale. La portata di tali sentenze era assai rilevante, in quanto legittimava i correntisti a richiedere alle banche la restituzione degli interessi di anatocismo calcolati per il passato.

In questo contesto si è inserito il Dlgs 342/99 con il quale il Governo (all’art. 25), in applicazione di una legge delega del 1998, ha ritenuto la validità delle vecchie clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, se inseriti in contratti stipulati in periodi precedenti, stabilendo che solamente per il futuro tali contratti avrebbero dovuto adeguarsi ad una delibera del Cicr (del 9.2.00, pubblicata in G.U. 22.2.2000) con la quale si imponeva alle banche di applicare verso i correntisti la stessa periodicità con riferimento agli interessi sia attivi che passivi. In pratica il Governo ha sanato per il passato la prassi bancaria ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione impedendo ai correntisti di richiedere la restituzione degli interessi di anatocismo.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000 ha dichiarato l’incostituzionalità del citato Dlgs 342/99, nella parte in cui, all’art. 25, comma 3, statuisce la legittimità dell’anatocismo per i periodi antecedenti all’entrata in vigore della delibera del Cicr; seppur tale incostituzionalità sia stata dichiarata solo per ragioni tecniche (per mancato rispetto della legge delega), prescindendo da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma, la pronuncia assume risvolti pratici di notevole importanza. Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25 viene infatti cancellata dal nostro ordinamento la norma che legittimava per il passato l’anatocismo sugli interessi passivi; la conseguenza è che, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, la prassi bancaria deve considerarsi illegittima.

Per meglio chiarire la situazione attuale occorre pertanto distinguere tra:

A) periodo antecedente all’entrata in vigore della delibera Cicr 9.2.00:

Si ritorna pertanto alla situazione antecedente all’emanazione del Dlgs 342/99, con la conseguenza che il correntista è pienamente legittimato a richiedere alla banca di restituire le somme indebitamente percepite frutto dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Al riguardo è opportuno tenere presente le seguenti considerazioni: 1) La richiesta di rimborso riguarda solo gli indebiti interessi percepiti dalle banche sino al marzo 1999; 2) La domanda di rimborso trova l’unico limite del termine di prescrizione (10 anni). 3) Per il periodo successivo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è lecita, a condizione che tale stesso trattamento sia riservato anche agli interessi attivi.

B) periodo successivo all’entrata in vigore della delibera Cicr 9.2.00:

Per tale periodo la capitalizzazione trimestrale degli interessi è a tutti gli effetti legittima, a condizione che lo stesso trattamento venga riservato dalla banca sia agli interessi attivi, che a quelli passivi.

Avv. Piero Catelani – Firenze

  • Novembre, 25
  • 908
  • Risparmio e Investimenti
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Chiarimenti su quanto può essere richiesto alle banche dai consumatori, dopo che la Cassazione ha definitivamente sanzionato l’illegittimità dell’anatocismo

20 novembre 2004 – Della recente sentenza 4 novembre 2004 n. 21095, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti predisposti dagli istituti di credito (c.d. anatocismo bancario) già si è scritto ed è inutile ripetersi. Vale oggi la pena chiarire da quando decorre il relativo diritto, chi può farlo valere e in cosa il medesimo si sostanzia. Quanto al primo punto inerente alla prescrizione, gioverà ricordare che, mentre l’azione promossa dal cliente verso la banca per ottenere l’accertamento dell’invalidità della relativa pattuizione contrattuale è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., quella diretta ad ottenere il rimborso delle somme pagate in eccesso è soggetta ai principi che regolano la ripetizione dell’indebito, principi che comportano l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c. Ma da quando decorrono – viene allora da chiedersi – i dieci anni? Vi sono autori che ritengono che il detto termine debba farsi partire dalla data del pagamento, con l’effetto che oggi potrebbero chiedersi a ritroso solo le somme versate a far tempo dal novembre 1994. La tesi oggi prevalente in giurisprudenza è, peraltro, quella che fissa il c.d. dies a quo, vale a dire il momento iniziale del computo, dalla chiusura del conto corrente. In questo senso, del resto, si è più volte pronunciata la Suprema Corte (V. Cass. n. 2262/84) la quale, con riferimento ad un contratto di apertura di credito da utilizzarsi mediante conto corrente, ha statuito che "Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto…. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. n. 1392/69; Id. n. 2545/72)". Tale orientamento è condiviso e trova conferma nelle sentenze dei giudici di merito (App. Lecce 22 ottobre 2001, in Foro it. 2002, I, 555; Trib. Cassino 29 ottobre 2004, in Altalex 17.11.04), nelle quali si legge: "Il reclamo da parte del correntista, di somme indebitamente trattenute dalla banca su un’apertura di credito in conto corrente, a titolo di interessi, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto" . E, dunque, solo con la chiusura del conto corrente che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro: i singoli atti esecutivi costituiscono variazioni dell’unico originario rapporto ed è da tale data che inizia il computo della prescrizione decennale. Dal che discende che può domandarsi la restituzione di interessi conteggiati in modo anatocistico anche diverso tempo addietro, purché il contratto non sia ancora risolto o, comunque, non lo sia stato da più di dieci anni. Se così è, potrà chiedersi la ripetizione di tutto quanto è stato trattenuto in violazione del divieto di anatocismo nel corso degli anni, anche per esempio vent’anni fa. Vi sono, però, due limiti da non trascurare. Occorre, infatti, ricordare che, dopo l’intervento del legislatore con l’art. 25 d.lvo 4 agosto 1999 n. 342 e del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) con la delibera 9 febbraio 2000, la questione si pone ormai solo per il periodo antecedente l’entrata in vigore della stessa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43. In altre parole, la restituzione degli interessi anatocistici pagati in eccesso può essere chiesta soltanto per il periodo antecedente a tale data. Non va, inoltre, dimenticato l’art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 per il quale "Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Consegue da tale disposizione che l’istituto di credito non è tenuto a conservare la documentazione relativa a versamenti effettuati prima di 10 anni. Il che comporta che, se il consumatore non ha conservato le prove dei propri pagamenti, sebbene la prescrizione non gli impedisca di domandare la rifusione di versamenti effettuati in epoca precedente, egli potrebbe avere problemi probatori, non essendo l’istituto tenuto alla conservazione oltre il menzionato termine. Questo il motivo per il quale riteniamo opportuno l’immediato invio di una lettera con la richiesta di rifusione ed anche di consegna di tutti i documenti mancanti. Ciò comporta un’ulteriore spesa, ma è necessario. Riassumendo sul punto: può domandarsi il rimborso di quanto versato in eccesso dall’apertura del conto, purché il medesimo non sia già chiuso da dieci anni, con esclusione di quanto corrisposto a far tempo dal 22 febbraio 2000. Per il periodo precedente al 1994 è, poi, indispensabile che si abbia la documentazione occorrente, ben potendo la banca eccepire la distruzione delle copie in suo possesso.

In merito all’individuazione dei soggetti interessati ad esperire l’azione, già si è scritto che la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti dall’istituto può essere chiesta da chiunque, persona fisica, associazione, fondazione o società abbia intrattenuto con una banca un rapporto produttivo d’interessi passivi. In altre parole, l’azione di ripetizione può essere intrapresa non solo da consumatori, ma anche da enti e da imprenditori. Siamo anzi dell’opinione che soprattutto costoro abbiano ragioni per chiedere alla banca la restituzione di importi, se si considera che, chi esercita un’impresa, lavora per lo più grazie ad anticipazioni bancarie che comportano la produzione d’interessi passivi elevatissimi. Per quanto riguarda gli imprenditori, può persino essere capitato che qualcuno sia stato dichiarato fallito a causa di debiti superiori ai fidi bancari derivanti dal conteggio anatocistico. Se ciò è accaduto, se in ipotesi il fallimento è derivato da tale illegittimo comportamento – trattasi, tuttavia, di un caso piuttosto singolare – il fallito, dopo la chiusura della procedura e sempre che non sia trascorsi i termini di prescrizione, potrà chiedere alla banca il danni, tra cui quello esistenziale. Il curatore del fallito potrà e dovrà, inoltre, domandare all’istituto, anche sotto forma di compensazione con le somme richieste dallo stesso, gli interessi anatocistici illegittimamente calcolati nel corso del rapporto. Vi sono, poi, coloro che hanno stipulato contratti di mutuo per l’acquisto di abitazioni o ad es. autovetture. Anch’essi hanno versato somme e interessi alle banche, interessi, fino al 2000, conteggiati in modo anatocistico.

Circa l’ammontare dell’importo che le banche dovranno rifondere, può dirsi che il medesimo è pari alle somme di tre mesi in tre mesi computate dalla banca sugli interessi maturati in precedenza. Trattasi, come ovvio, di un conteggio piuttosto complesso, perché dipende da diverse circostanze, tra le quali il tasso di volta in volta applicato e le somme, da qualificarsi come interessi, sulle quali lo stesso è stato computato. Siamo, quindi, di fronte ad un problema al quale solo un consulente tecnico può dare risposta. In altre parole, nel corso del giudizio il giudice dovrà nominare un perito per quantificare la somma da rifondere, i costi del quale saranno a carico di chi agisce solo a titolo provvisorio, perché alla fine del procedimento di primo grado sarà la banca a dover pagare avvocati e tecnici.

Speravamo che gli istituti di credito preferissero evitare inutili controversie e rimborsare il tutto. L’ABI ha, tuttavia, già dichiarato che ricorrerà alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia europea per far valere i diritti delle banche. Dubitiamo che tale intervento possa avere qualche successo, ma è certo che gli istituti non intendano restituire alcunché.

Non resterà, di conseguenza, ai consumatori che l’azione giudiziale contro le banche, perché i giudici le obblighino al rispetto di quella legga alla quale esse cercano in ogni modo di sottrarsi!

a cura dell’avv. Giovanni Franchi

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Corte di Cassazione: nulle le clausole relative all’anatocismo bancario inserite nei contratti stipulati prima del 1999

4 novembre 2004- La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 ha sancito una serie di principi che accordano una tutela, per così dire, "rafforzata" agli utenti bancari.

La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha, infatti, stabilito che "le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima dell’orientamento giurisprudenziale che nella primavera del 1999 (ndr con le storiche sentenze n. 2374 e 3096) ne ha negato l’uso". In altre parole, la Corte di Cassazione ha attribuito valore retroativo all’inesistenza dell’uso normativo della capitalizzazione triestrale degli interessi.

Fino al 1999, l’art. 1283 del codice civile, il quale prevede che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", era stato interpretato, da pronunzie giurisprudenziali filobancarie, nel senso di poter attribuire alla locuzione "salvo usi contrari" un valore quasi negoziale. Le Banche, pertanto, capitalizzavano trimestralmente gli interessi, sfruttando la necessità dei correntisti di porre in essere alcune operazioni bancarie .

Con le sopracitate sentenze n. 2374 e 3096, la Corte ha stabilito che "gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all’art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri usi normativi, di cui agli articoli 1 e 8 disp. Prel. C.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompaganato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico".Gli "usi" cui fa riferimento l’art. 1283 cod. civ. sono, dunque, esclusivamente, quelli normativi in senso tecnico. Con le suddette sentenze, quindi, sono state considerate nulle tutte le clausole bancarie rigguardanti l’anatocismo, il cui inserimento nel contratto fosse il frutto di una mera volontà unilaterale della banca .

Oggi, grazie alla sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, la Corte di Cassazione, oltre a riaffermare i principi dell’ormai prevalente orientamento giurisprudenziale sorto dopo il 1999, ha arricchito la materia di importanti spunti, indubbiamente più favorevoli ai consumatori. I Giudici della Suprema Corte sono, infatti, partiti da una considerazione di fondo: i clienti degli Istituti di credito si sono "abituati" alla capitalizzazione trimestrale (illegittima) non perché "convinti" che fosse conforme alla normativa del settore, bensì in quanto veniva inserita nei moduli unilateralmente predisposti dalle banche ed, inoltre, perché la sottoscrizione di tali clausole costituiva un lelemento indispensabile per poter effettuare determinate operazioni bancarie. Di conseguenza, i Giudici di piazza Cavour hanno constatato che la "convinzione" dei singoli utenti bancari relativamente alla regolarità della capitalizzazione trimestrale non è mai esistita. Non essendoci la "convinzione" che l’uso rispondesse ad un obbligo imposto dall’ordinameto non è applicabile la disciplina dell’art. 1283 c.c., relativo agli "usi contrari". Le clausole anatocistiche sono, quindi, da considerarsi invalide già prima del 1999 .

La Corte di Cassazione conclude, quindi, la propria pronuncia statuendo che "discende come logico e obbligatorio corollario che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel presupporre l’esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione correttiva debba avere portata naturaliter retroattiva". La Confconsumatori saluta, quindi, con estremo entusiasmo la sentenza in esame, la quale, come si è visto, stabilisce un principio fondamentale per gli utenti bancari, i quali, da oggi, hanno un nuovo e determinante motivo per far valere in giudizio i propri diritti e richiedere alle banche la restituzione delle somme illegittimamente pagate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

a cura dell’avv. Emilio Graziuso – Federazione Provinciale Confconsumatori di Brindisi

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