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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: Cassazione

Alzheimer: Confconsumatori scrive a tutte le Regioni Una lettera ai presidenti regionali perché si facciano carico di un’emergenza sociale. Migliaia di famiglie sono in ginocchio per pagare una retta di ricovero che, per la Cassazione, non è dovuta

Parma, 23 gennaio 2015 – «I parenti dei malati di Alzheimer non devono pagare la retta per il ricovero: le leggi regionali devono uniformarsi a quanto previsto per legge e alla pronuncia della Cassazione». Nei giorni scorsi Confconsumatori ha scritto a tutti i Presidenti delle Regioni d’Italia sollevando un problema che tocca da vicino centinaia di migliaia di famiglie. Sono, infatti, in aumento esponenziale le famiglie che si rivolgono agli sportelli di Confconsumatori perché in difficoltà con il pagamento della retta del parente affetto da Alzheimer ricoverato. «Molti hanno visto il proprio reddito calare nettamente per effetto della crisi; – spiega Francesca Arnaboldi, vicepresidente di Confconsumatori – sono disperati perché non riescono a pagare per i loro congiunti e temono di vederli dimettere dalle strutture: a casa non riuscirebbero ad assisterli perché, nella maggior parte dei casi, la malattia richiede il supporto di servizi sociosanitari».

LA CASSAZIONE – Da anni Confconsumatori si occupa del tema, in particolare dopo che la Corte di cassazione (con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012), ha stabilito che i malati di Alzheimer e i loro parenti non devono versare alcuna retta alle Rsa o alle Casa di cura convenzionate. «La Cassazione — chiarisce l’avvocato Giovanni Franchi, consulente legale di Confconsumatori Parma — ha ribadito che nella patologia di Alzheimer non sono scindibili le attività socioassistenziali da quelle sanitarie, per cui si tratta “di prestazioni totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale”». Nonostante la pronuncia della Suprema Corte le leggi regionali e i regolamenti comunali continuano a prevedere la compartecipazione dei malati per la quota alberghiera.

LA LETTERA ALLE REGIONI – Per questo l’associazione ha deciso di rivolgersi a tutti i presidenti delle Regioni. Al di là delle battaglie in tribunale, che non fanno che affermare un principio chiaro, occorre sollecitare le Istituzioni, a partire dalle Regioni, affinché si uniformino a quanto statuito dalla Suprema Corte. «Lo scopo della nostra associazione non è incentivare le cause — sottolinea Francesca Arnaboldi —. Comprendiamo che anche gli enti locali devono fare i conti con risorse sempre più scarse, perciò stiamo scrivendo ai presidenti delle Regioni per provare a costruire un dialogo tra enti locali, famiglie e Rsa, in modo da garantire risposte adeguate ai bisogni dei malati e delle loro famiglie».

I PRIMI RISULTATI – Finora i legali dell’associazione hanno avviato alcune cause civili (in particolare a Parma, Trieste e Milano), mentre lo sportello di Confconsumatori Milano ha già ottenuto degli accordi stragiudiziali mediando tra famiglie, Comune e RSA. Ma non è affatto semplice. «Oggi le strutture si trovano a operare in un quadro normativo confuso, perfino contraddittorio — spiega Francesca Arnaboldi — Ci siamo attivati per trovare soluzioni in base alle esigenze delle famiglie e alla normativa applicabile. Innanzitutto, suggeriamo di chiedere aiuto ai servizi sociali del Comune di residenza, per verificare se l’ente può farsi carico dell’integrazione della retta. In alcuni casi è stato possibile raggiungere una soluzione bonaria tra le parti. Quando non ci sono alternative, consigliamo di mandare alla Rsa la lettera di recesso dall’impegno sottoscritto, in cui si comunica che nulla verrà più pagato».

Qualche struttura che ha ricevuto la lettera di sospensione dei pagamenti ha minacciato le dimissioni del malato. «Non possono farlo, perché commetterebbero il reato di abbandono di persone incapaci, perseguibile a livello penale – chiarisce Franchi – Inoltre la Cassazione richiama “il diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”. Quindi, non è possibile alcuna rivalsa nei confronti del paziente o, se questi è deceduto, dei parenti. Inoltre, la “promessa di pagamento” sottoscritta dai familiari al momento del ricovero del congiunto è da ritenersi “nulla” perché illegittima». 

Scarica l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera:

CorrieredellaSera_dossierAlzheimer_18_1_15

  • Gennaio, 23
  • 10059
  • Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Salute, Servizi e Società, sitoer
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Bond Argentina: riaperti i termini di prescrizione Una sentenza della Cassazione offre la possibilità a chi aveva aderito alla Task Force Argentina di avviare una causa civile

Parma 20 gennaio 2014 – Con sentenza n. 27875/13 la Corte di Cassazione ha, di fatto, riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i c.d. Tango Bond . Con tale pronuncia la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l’intermediario finanziario che li ha venduti.

« Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio, – commenta l’avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma – discende che chi ha aderito al TFA, ossia alla c.d. Task Force argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice. In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell’Istituto di credito per far dichiarare la nullità dell’ordine ex art. 23 TUF per mancanza del contratto generale d’investimento, in quanto quest’ultimo è privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell’istituto, o ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 58/98, se lo stesso è stato fatto a casa propria con un promotore senza che nel contratto fosse indicato il diritto di recesso entro sette giorni» .

Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, dunque, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione .

Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei risparmiatori “traditi”.

Nell’articolo dell’avvocato Franchi un ulteriore approfondimento.

  • Gennaio, 20
  • 6545
  • Risparmio e Investimenti
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Vittoria in Cassazione per 41 risparmiatori “traditi” Grazie a Confconsumatori 41 acquirenti di Carrier 1 riavranno i propri risparmi: «Il foro del consumatore è competente solo se il cliente ne fa richiesta»

Parma, 1 ottobre 2013 – Grande vittoria di Confconsumatori in Cassazione per ben 41 risparmiatori che, nel 2001, avevano acquistato titoli Carrier1 , la società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. I titoli “spazzatura” appartenevano a una finanziaria statunitense che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca, la quale, tramite i propri promotori o per telefono, aveva promosso la loro alienazione.

Perché si è resa necessaria l’ordinanza della Cassazione? I legali di Confconsumatori avevano portato i 41 casi di risparmiatori vittime del dissesto davanti al Tribunale di Milano, forti di una vittoria analoga ottenuta nel 2007 (n. 8699/07) per altrettanti 97 consumatori, poi confermata dalla Corte d’appello di Milano nel 2011 (n. 1193/11). Il Tribunale di Milano, però, questa volta, aveva però dichiarato la propria incompetenza per territorio , perché – come si legge nel provvedimento – doveva considerarsi « competente territorialmente il Tribunale del luogo di residenza degli attori risultante, per ciascuno di essi, dall’atto di citazione »; luogo di residenza diverso per ognuno, essendo alcuni delle Marche, altri dell’Emilia Romagna ed altri ancora piemontesi e liguri.

La Suprema Corte ha invece accolto la tesi giuridica sostenuta dagli avvocati di Confconsumatori, Massimiliano Valcada, esperto in diritto comunitario, e Giovanni Franchi, affermando che « Solo il cliente del contratto avente ad oggetto strumenti finanziari può eccepire l’incompetenza per territorio rispetto al foro del suo domicilio o residenza ». E visto che nessuno degli attori aveva sollevato quell’eccezione, la competenza del Tribunale di Milano doveva ritenersi incontestabile.

« Una sentenza fondamentale – commenta l’avvocato Giovanni Franchi, – perché adesso il Tribunale di Milano potrà uniformarsi alla precedente sentenza della Corte d’appello e condannare l’Istituto di credito italiano, purtroppo in liquidazione coatta amministrativa, e la società americana a rimborsare i risparmiatori , i quali hanno quindi la speranza, dopo tanti anni, di ritornare in possesso dei loro denari, investiti in titoli “spazzatura” ».

Scarica l'ordinanza della Cassazione.

  • Ottobre, 1
  • 2360
  • Risparmio e Investimenti
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Mutui e tassi usurari: il Vademecum di Confconconsumatori Tante le richieste pervenute, Confconsumatori ha redatto un breve Vademecum per rispondere alle domande più frequenti

Parma, 4 luglio 2013 – Aumenta di giorno in giorno il numero di consumatori, titolari di contratto di mutuo o di finanziamento, che si rivolgono alla Confconsumatori per ricevere informazioni in merito alla propria posizione alla luce della sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato sancito l’importante principio che, qualora nel contratto di mutuo siano stati convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Confconsumatori ha, quindi, inoltrato, numerose diffide dopo aver riscontrato la non conformità a tale principio della documentazione in possesso di alcuni associati.

Al fine di offrire uno strumento utile a tutti i consumatori, la Confconsumatori ha, oltre ad essere come sempre a disposizione per ogni informazione e chiarimento, ha redatto un piccolo vademecum:

VADEMECUM MUTUI E TASSI USURARI

Il consumatore, al fine di valutare, se nella singola fattispecie sia possibile applicare il principio sancito dalla Corte di Cassazione, dovrà:

  1. essere in possesso del contratto di mutuo;
  2.  se non è in possesso del contratto di mutuo, chiedere copia dello stesso alla banca e/o al notaio rogante;
  3.  valutare il tasso concretamente e complessivamente applicato dalla Banca/finanziaria (per i mutui a tasso variabile, con cap, e/o per i finanziamenti è consigliabile già in questa fase una perizia tecnica da parte di un dottore/ragioniere commercialista);
  4. confrontare il tasso complessivamente pattuito con i c.d. “tassi soglia”;
  5. qualora il tasso di interesse contrattualmente previsto, dovesse essere superiore al c.d. tasso soglia, il consumatore dovrebbe inoltrare una formale diffida all’Istituto di credito, chiedendo l’applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione;
  6. qualora la vicenda non dovesse risolversi bonariamente, è opportuno effettuare (se non è stata già effettuata) una perizia relativa all’intero rapporto volta a determinare l’esatto dare – avere tra banca e cliente prima di promuovere un giudizio.

« Abbiamo redatto un piccolo vademecum – afferma l’avv. Emilio Graziuso , componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Confconsumatori – per offrire una risposta rapida alle tante domande che ogni giorno pervengono alle nostre sedi relativamente alla problematica mutui ed usura. Per conto di nostri associati abbiamo, comunque, già inviato le prime diffide nei confronti degli istituti di credito e delle società finanziarie, i cui contratti sembrano non rispettare i principi sanciti dalla Suprema Corte. La nostra speranza è che si riesca ad addivenire ad un componimento bonario delle singole vicende senza, quindi, la necessità dell’instaurazione di azioni legali per vedere riconosciuti i diritti dei singoli consumatori ».

  • Luglio, 4
  • 4988
  • Mutui, Risparmio e Investimenti
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Mutui con tassi usurari: inviate le prime diffide Una battaglia non nuova all’associazione, ma da oggi la Cassazione offre un precedente: «un’arma in più da utilizzare in sede giudiziale »

Parma, 26 giugno 2013 – Dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che, qualora nel contratto di mutuo siano stati convenuti interessi usurari, la clausola è da considerarsi nulla e non sono dovuti interessi, la Confconsumatori ha inoltrato, per conto di alcuni associati, le prime diffid e nei confronti di Istituti Bancari e società operanti nel settore del credito.

Sono tanti, infatti, da tutta Italia, i mutuatari e consumatori che avevano richiesto finanziamenti e/o prestiti personali e ora si sono rivolti alla Confconsumatori avendo riscontrato nei propri contratti un presunto interesse usurario.

« La battaglia nei confronti dei tassi di interesse usurari nei mutui, nei finanziamenti, nei leasing e nelle carte revolving, non è nuova alla nostra Associazione » afferma l’avv. Emilio Graziuso , Componente del Direttivo Nazionale di Confconsumatori. « Da anni, infatti, cerchiamo di tutelare i consumatori da tale fenomeno. Oggi, però, grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione, abbiamo un precedente giuridico importantissimo e, quindi, un’arma in più da poter utilizzare, anche in sede giudiziale, qualora siano riscontrati interessi usurari nei singoli contratti . Come Associazione, abbiamo, quindi, già all’indomani della pubblicazione della sentenza, cominciato a raccogliere le segnalazione dei cittadini, ad analizzare i contratti dei nostri associati e, dove ne ricorrano gli estremi, a predisporre le diffide nei confronti delle Banche e degli altri enti creditizi. Inoltre, i legali della Confconsumatori, nei giudizi in corso, hanno cominciato ad invocare, esibire e depositare la sentenza della Suprema Corte, nella speranza che, così come è avvenuto con l’anatocismo bancario nei conti corrente, anche in materia di mutui e finanziamenti, i Tribunali italiani adottino delle decisioni conformi al dettato della Cassazione ».

Chi lo desidera può richiedere alle sedi o  scaricare il modello di diffida da inviare alla propria banca, per chiedere il rispetto di quanto sancito dalla Cassazione, l'invito a restituire le somme e l'interruzione della prescrizione.

  • Giugno, 26
  • 3941
  • Risparmio e Investimenti
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Importantissima sentenza della Cassazione su mutui, leasing e finanziamenti con tassi usurai Il tasso d'usura somma interessi, penali, commissioni, interessi di mora e spese addebitate

Parma, 6 giugno 2013 – Si apre una speranza concreta di rimborso per tutti i risparmiatori vessati dalle Banche . La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350, pubblicata pochi giorni fa, ha sancito due principi importanti e nuovi a favore dei risparmiatori:

1) i mutui con tassi usurai possono essere annullati interamente;

2) il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto.

Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora, le spese comunque denominate ecc., sommate al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufficiali fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996, il mutuo è invalido.

I due principi affermati determinano conseguenze di fondamentale importanza: nel caso di applicazione di interessi di mora, il cui tasso sommato a quello previsto nel piano di ammortamento ordinario sfori il tasso soglia, il consumatore non dovrà pagare neppure un euro a titolo di  interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca . I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l'annullabilitá del mutuo e questo sará motivo molto forte per bloccare la procedura esecutiva in corso.

Confconsumatori mette a disposizione i propri sportelli, per fornire  assistenza, con propri consulenti specializzati, a chi abbia stipulato un contratto di finanziamento e voglia verificare se la sua banca ha violato o meno i principi stabiliti dalla Cassazione.

Chi lo desidera può richiedere alle sedi o  scaricare il modello di diffida da inviare alla propria banca, per chiedere il rispetto di quanto sancito dalla Cassazione, l'invito a restituire le somme e l'interruzione della prescrizione.

  • Giugno, 6
  • 9767
  • Mutui, Risparmio e Investimenti
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Pagina 2 di 2«12

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
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Telefono e Fax:  0864.50165
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Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

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Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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