Parma, 18 marzo 2020 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il 17 marzo 2020 il decreto legge “Cura Italia” che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Mutui a tasso variabile: rimborsi in vista Occhio al tasso minimo sui mutui variabili: Bankitalia ha rilevato l’applicazione di tassi di interesse non allineati con le previsioni contrattuali
Brindisi, 27 aprile 2016 – Dai primi mesi del 2015, si è registrata una sensibile diminuzione dei principali tassi del mercato interbancario, tra i quali l’Euribor. Di conseguenza, chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile avrebbe dovuto pagare di meno. Circostanza che, purtroppo, in alcuni casi, non si è verificata, tanto è vero che al riguardo è intervenuta, di recente, la Banca d’Italia, la quale ha rilevato che “sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l’erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest’ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l’applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali”.
In buona sostanza, alcune banche applicando il valore zero al parametro di indicizzazione hanno trasformato di fatto i mutui in prodotti con un tasso minimo pari allo spread.
A renderlo noto è il coordinamento istituito tra l’Associazione Nazionale dalla Parte del Consumatore e la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi, il quale evidenzia che, alla luce di quanto stabilito dalla Banca d’Italia, gli istituti di credito non solo dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di c.d. “tasso minimo” non pubblicizzate e non incluse nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale, ma, qualora ciò sia avvenuto, dovranno restituire ai clienti quanto pagato in più per la mancata applicazione dei parametri negativi.
“Siamo alle solite – afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – Sulla base di quanto rilevato dalla Banca d’Italia, ancora una volta assistiamo alla violazione da parte di alcune banche delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e del principio di correttezza nei rapporti con la clientela. A farne le spese di tale comportamento sono sempre i consumatori, i quali, fortunatamente, hanno, in questo caso, la possibilità di chiedere la restituzione del maltolto”.
Il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore invita, quindi, i sottoscrittori di mutuo a tasso variabile a verificare la propria posizione e, qualora ne ricorrano gli estremi, chiedere all’Istituto di credito la restituzione delle somme indebitamente percepite.
“Il consumatore – continua l’avv. Graziuso – deve innanzitutto verificare il parametro, quale, ad esempio, l’Euribor, di indicizzazione e la presenza nel contratto di un tasso minimo sotto il quale il tasso di interesse non può andare. Qualora non sia indicato il “tasso minimo” e quest’ultimo sia stato nei fatti applicato dall’Istituto di credito, l’utente può chiedere la restituzione di quanto ingiustamente corrisposto”.
Per maggiori informazioni tel. 347 – 0628721, www.confconsumatoribrindisi.it, www.facebook.com/Confconsumatori-Brindisi
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La guida “Il Leasing Immobiliare abitativo” CNN, Assilea e le associazioni dei consumatori illustrano una valida alternativa al mutuo che interessa 1 milione di italiani, specie i giovani
Parma, giovedì 3 marzo 2016 – Alla scoperta di una valida alternativa al mutuo che potrebbe interessare un milione di cittadini, in particolare i giovani. La guida “Il leasing immobiliare abitativo” nasce dalla collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato, Assilea (Associazione Italiana Leasing), con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori-ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) ed è realizzata con il contributo del Dipartimento delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Il leasing immobiliare abitativo rappresenta un’importante novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 e prevede incentivi fiscali sull’acquisto e la costruzione d’immobili da adibire ad abitazione principale. Questo strumento potrebbe diventare, soprattutto per i più giovani, un canale alternativo e più economico rispetto all’ordinario strumento del mutuo ipotecario. Si stima che possano beneficiarne oltre un milione di contribuenti, di cui 200mila i giovani tra i 25 ed i 34 anni che fruirebbero al 100% delle agevolazioni fiscali.
Ecco in breve le risposte alle domande più frequenti, per approfondire è scaricabile la GUIDA.
Cos’è il leasing immobiliare?
Il leasing immobiliare consiste in un’operazione di finanziamento che consente di ottenere l’utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito dietro il pagamento di canoni periodici e del prezzo di riscatto.
Chi può usufruirne e chi può concederlo?
Il leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, purché privi di abitazione principale. Per l’individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RN 1 dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Le operazioni di locazione finanziaria possono essere realizzate da una banca o da un intermediario finanziario autorizzati e vigilati da Banca d’Italia.
Quali i vantaggi rispetto al mutuo ipotecario?
I vantaggi sono soprattutto di natura fiscale. Non ci sono costi di iscrizione e cancellazione di ipoteca, l’imposta di registro sull’atto di acquisto è ridotta, il canone è detraibile (in misura maggiore rispetto al mutuo ipotecario), il prezzo di riscatto è detraibile nell’anno.
Quali sono le tutele previste?
In caso di fallimento del venditore/costruttore il contratto prosegue regolarmente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di collaborazione continuativa è prevista la sospensione (senza spese ed interessi) dei canoni per un max di 12 mesi. In caso di risoluzione per inadempimento (mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore) nessun rischio di giustificato arricchimento da parte della società di leasing.
- Marzo, 3
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Ferrara: società finanziaria condannata a rimborsare un terremotato In virtù della legge 122, a tutela dei terremotati dell’Emilia, aveva richiesto la restituzione delle rate del mutuo ma gli era stata negata
Reggio Emilia, 30 maggio 2013 – Nei giorni scorsi il Giudice di Pace di Ferrara, ha emesso il primo decreto ingiuntivo attinente la restituzione delle rate di mutui per soggetti residenti nella zona di Ferrara, al momento del sisma del 20 e 29 maggio 2012, stante il rifiuto della società finanziaria.
I fatti risalgono all’estate del 2012: un consumatore, a seguito del DL 74/2012 convertito in legge 122 e segg. modifiche, aveva richiesto la restituzione delle rate di un finanziamento ad una società finanziaria : domanda rifiutata dalla stessa, in quanto a dire suo la normativa a favore delle persone terremotate nell’area di Ferrara si applicava dal 12 agosto 2012 in poi e non aveva effetto retroattivo al 20 maggio 2012, come invece in altri comuni.
Non solo, il consumatore aveva chiesto alla finanziaria anche la consegna di copia dei contratti di finanziamento, richiesta che rimaneva inevasa , tanto da rendere necessario un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Ferrara in data 14 maggio 2013, provvisoriamente esecutivo, ove alla società finanziaria è stata imposta la restituzione delle rate di mutuo versate tra il 20 maggio 2012 e il 12 agosto 2012 in favore del consumatore per 555,73 euro oltre interessi e spese giudiziarie , nonché la consegna immediata anche di copia dei contratti di finanziamento.
« Questo importante provvedimento – dichiara Secondo Malaguti , Presidente Regionale della Confconsumatori – ha riequilibrato il senso stesso della legge 122/2012 nel rammentare che il legislatore è venuto in soccorso dei soggetti colpiti dal sisma dello scorso anno senza distinzione tra Comuni colpiti nello stesso momento , se ciò non fosse ci troveremmo avanti ad un irragionevole disuguaglianza costituzionale. Pertanto, chi volesse richiedere ciò che ha versato può farlo invitando la propria banca a far ciò, ottenendo di fatto, una risposta celere».
« Il decreto ingiuntivo, in parola – dichiarano gli Avv.ti Lorenzo Zappaterra e Sergio Di Chiara entrambi del Foro di Ferrara, legali del consumatore che si era rivolto alla Confconsumatori – è di importanza fondamentale. È, infatti, uno dei primi decreti ingiuntivi che vede ingiungere ad un istituto di credito la restituzione di rate di mutui nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 , nonché ottenere la consegna di copia dei propri contratti di finanziamento di cui il consumatore non aveva copia, a conferma che la normativa relativa ai soggetti colpiti dal terremoto non distingue tra chi sia stato inserito per primo e poi successivamente ».
Scarica il Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Ferrara.
- Maggio, 30
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- Emilia Romagna, Mutui, sitoer
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