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Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
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E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
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Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: polizze

Caso Fwu Life, Associazioni consumatori e Sna: dov’era Ivass? Rilevata una fortissima criticità sui prodotti proposti agli assicurati, che oggi appaiono capestro. L'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ha controllato?

Parma, 7 febbraio 2025 – Le associazioni dei consumatori Codici, Confconsumatori e Sna, il Sindacato nazionale agenti di assicurazione, in relazione al fallimento della compagnia lussemburghese Fwu Life Insurance Lux, che ha venduto in Italia circa 110 mila polizze vita tramite canali di brokeraggio assicurativi o finanziari ma non tramite agenti assicurativi, hanno rilevato una fortissima criticità sui prodotti, che ad oggi, alla luce della futura insinuazione al passivo, appaiono capestro.

Infatti le polizze cedute prevedono che i costi assicurativi e le commissioni della compagnia siano concentrati nei primi 5 anni di contratto, con la conseguenza che i versamenti fatti nei primi 5 anni non sono garantiti da riserve tecniche e probabilmente finiranno nel tritacarne dei crediti chirografari con assoluta incertezza di recupero. Molte persone che ad esempio hanno versato 10 anni di premi assicurativi riscontrano valori di polizza, investiti in fondi, pari al 50% dei loro versamenti, con la conseguenza che avranno – con elevata probabilità – la possibilità di recuperare dalla liquidazione Fwu soltanto la metà di quanto versato. Si tratta di un meccanismo contrattuale assolutamente vessatorio e avulso alla prassi seguita dalle compagnie italiane.

Pertanto il mondo dei consumatori e degli agenti assicurativi si chiede dov’era Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, quando i broker e i promotori finanziari italiani proponevano questi contratti, quali e quanti controlli abbia svolto su queste vendite e, soprattutto, se non intenda intervenire con una massiccia attività ispettiva a tappeto sui broker e i promotori finanziari che hanno ceduto le polizze. Inoltre, se si autorizza la vendita di prodotti nel territorio italiano, che garanzie vengono date o fatte dare contro i rischi che stanno emergendo per il caso Fwu? Se è vero, dunque, che la governance europea sulle assicurazioni ha indubbiamente fallito facendo liquidare un colosso assicurativo, anche quella italiana certamente non ha brillato per puntuali controlli su vendite di polizze vita.

«Occorre veramente – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli – creare in Italia una seria authority a tutela degli assicurati italiani per scongiurare eventi simili. Intanto, a tutela degli assicurati coinvolti nella vicenda, è possibile contattare le sedi territoriali dell’associazione elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/ oppure scrivere allo Sportello online: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/».

  • Febbraio, 7
  • 3800
  • Assicurazioni
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Fwu: alcuni importanti aggiornamenti dall’organo di vigilanza lussemburghese Cosa fare per recuperare i soldi con l’assistenza di Confconsumatori

Parma, 6 febbraio 2025 – Nelle scorse ore l’organo di vigilanza lussemburghese Caa, Commissariat aux Assurances, ha pubblicato due nuove comunicazioni per aggiornare sulla situazione della compagnia Fwu Life Insurance Lux SA.

I cittadini che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare le sedi di Confconsumatori elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/ oppure lo Sportello online (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/). L’associazione fornirà presto ulteriori indicazioni ai risparmiatori.

Nel frattempo, si riporta di seguito il contenuto delle due note diffuse da Caa:

Con sentenza del 31 gennaio 2025, il Tribunale Distrettuale di Lussemburgo ha dichiarato la Fwu Life Insurance Lux S.A. in liquidazione. Con la stessa sentenza, è stato nominato liquidatore Maître Yann Baden, il quale sarà responsabile dell’organizzazione della liquidazione. La liquidazione non comporta la perdita totale dei risparmi per i titolari di polizze (o, se applicabile, per i loro beneficiari).

Entro sei mesi dalla sentenza, il liquidatore invierà a tutti i titolari di polizze (o, se applicabile, ai loro beneficiari) una dichiarazione di credito precompilata. Tutti i dettagli pratici saranno specificati in questa comunicazione. I titolari di polizze dovranno presentare al liquidatore una dichiarazione di credito entro e non oltre il 31 gennaio 2028, senza che ciò escluda la possibilità che i primi rimborsi avvengano prima di tale data. Il valore degli attivi vincolati sarà assegnato in via privilegiata ai risparmi dei titolari di polizze, in modo equo.”

“Con ordinanza del 31 gennaio 2025, il Tribunale Distrettuale di Lussemburgo, 2ª sezione, in materia commerciale, ha dichiarato la società FWU Life Insurance Lux S.A., con sede legale in L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, in liquidazione. La stessa ordinanza ha nominato la Sig.ra Anick Wolff Giudice Supervisore e Me Yann Baden liquidatore, fissando la data di cessazione dei pagamenti al 22 luglio 2024. L’ordinanza rende applicabili gli articoli 248 e seguenti della legge modificata del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, gli articoli 1100-1, 1100-4, 1100-6, 1100-8 e 1100-13 della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, nonché gli articoli 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 463, 464, 485, 487, 492, 528, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 561, 562, 567-1 del Codice di Commercio relativi al titolo “Fallimento”. Gli interessi su qualsiasi debito non garantito da privilegio, pegno o ipoteca sono sospesi.

La compensazione è vietata, salvo nei seguenti casi: esistenza di crediti interconnessi (créances connexes) o applicazione delle disposizioni della legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie.

Entro sei mesi dall’ordinanza del Tribunale, il liquidatore invierà a tutti i creditori noti o identificabili

dai registri della società una comunicazione ai sensi dell’articolo 252 della legge modificata del 7 dicembre 2015, unitamente a una dichiarazione di credito precompilata.

Le dichiarazioni di credito dovranno essere presentate al liquidatore in conformità con l’articolo 252, paragrafi (4), (5) e (6) della medesima legge. Il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni di credito al liquidatore è fissato al 31 gennaio 2028; in caso contrario, i creditori saranno esclusi dall’esercizio dei loro diritti. Le dichiarazioni di credito saranno verificate dal liquidatore.

Gli elenchi delle dichiarazioni di credito periodicamente ritenute ammissibili saranno depositati presso l’ufficio del cancelliere del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo, 2ª sezione, nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio e ottobre, dove i creditori dichiarati e quelli iscritti nel bilancio potranno consultarli. Durante questo periodo, le stesse persone potranno presentare opposizioni ai crediti inseriti negli elenchi.

L’opposizione deve essere presentata mediante dichiarazione presso il cancelliere del Tribunale e reiterata entro tre giorni con lettera raccomandata indirizzata al liquidatore, pena l’inammissibilità. Deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esatta identificazione del soggetto che propone l’opposizione, la prova della sua qualità di creditore dichiarato o iscritto nel bilancio, i motivi dell’opposizione e la relativa documentazione di supporto.

L’ammissibilità e il merito dell’opposizione saranno verificati sommariamente dal liquidatore.

Decorso il termine di dieci giorni per presentare opposizioni, i crediti dichiarati ammissibili e non contestati saranno definitivamente ammessi tramite un verbale firmato dal liquidatore e dal Giudice Supervisore. Il liquidatore informerà debitamente i creditori le cui dichiarazioni di credito siano state respinte o siano oggetto di opposizione, inviando loro una lettera raccomandata all’indirizzo indicato nella dichiarazione di credito o al loro ultimo indirizzo noto. Se tali creditori non agiranno tramite atto di citazione (assignation) entro 40 (quaranta) giorni dalla data di invio della raccomandata, la relativa dichiarazione di credito sarà considerata definitivamente respinta.

Le opposizioni (opposition) contro le ordinanze del Tribunale che si pronunciano su contestazioni e domande riconvenzionali sono inammissibili. Il liquidatore presenterà al Tribunale una richiesta di autorizzazione alla distribuzione dei dividendi. L’ordinanza del Tribunale che fissa la data di chiusura dei conti sarà pubblicata in estratto.

Il dividendo annunciato dovrà essere versato entro quattro mesi dalla data di chiusura dei conti.

Gli interessi non saranno versati ai creditori le cui dichiarazioni di credito non siano state definitivamente ammesse e che abbiano ricevuto il pagamento di uno o più dividendi dopo altri creditori, a condizione che e solo nella misura in cui tale differenza temporale sia dovuta al normale corso delle operazioni di liquidazione.

Inoltre, gli interessi non saranno dovuti ai creditori le cui dichiarazioni di credito siano state definitivamente ammesse, ma i cui pagamenti siano stati effettuati con un certo ritardo tra la data dell’ordinanza del Tribunale che autorizza il pagamento dei dividendi provvisori e il pagamento effettivo, sia che tale ritardo sia dovuto a creditori che non hanno fornito al liquidatore le informazioni necessarie per il pagamento, sia a un ostacolo legale o a una difficoltà nell’identificazione dei creditori. Durante il procedimento di liquidazione, i dividendi non distribuiti dovranno essere trattenuti dal liquidatore e matureranno interessi a beneficio dei creditori.”

  • Febbraio, 6
  • 9855
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Fwu Life in liquidazione, Confconsumatori invita tutti gli assicurati italiani a non cedere alle richieste di pagamento Adesso occorre un ruolo più attivo di Ivass per la tutela dei 100mila risparmiatori italiani clienti della compagnia

Parma, 22 gennaio 2025 – Oggi l’Autorità di vigilanza lussemburghese Caa ha informato sul proprio sito che il Piano di rientro della compagnia di assicurazione Fwu Life è fallito e che la stessa Caa ha presentato al tribunale una domanda di scioglimento e messa in liquidazione coatta della compagnia.

“Il 19 luglio 2024 – si legge nella comunicazione – il Commissariat aux Assurances (Caa) è stato informato dalla compagnia di assicurazione Fwu Life Insurance Lux Sa (la Compagnia) che quest’ultima non rispettava più i requisiti legali relativi alla copertura del Requisito minimo di capitale (Mcr), del Requisito patrimoniale di solvibilità (Scr) e delle passività assicurative con attività rappresentative ammissibili. Di conseguenza, conformemente all’articolo 124(3) della Legge modificata del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo (Lsa), la Compagnia è stata tenuta, nell’ambito di un piano di risanamento, ad adottare le misure necessarie per ridurre, entro sei mesi da tale constatazione, ossia entro il 19 gennaio 2025 al più tardi, i fondi propri ammissibili almeno al livello del Scr o a ridurre il proprio profilo di rischio per garantire il rispetto del Scr. Le passività assicurative avrebbero inoltre dovuto essere coperte da attività rappresentative ammissibili, in conformità ai requisiti dell’articolo 117 della Lsa, entro e non oltre il 19 gennaio 2025. In considerazione di alcune incertezze (vedi la pubblicazione del Caa del 30 ottobre 2024), il Caa non è in grado di concludere sulla copertura del Scr alla data della presente pubblicazione. Alla data di questa pubblicazione, il Caa deve constatare che il periodo di sei mesi concesso alla Compagnia non è stato sufficiente per ripristinare la copertura delle passività assicurative con attività rappresentative ammissibili. Di conseguenza, il Caa deve concludere che il piano di risanamento della Compagnia è fallito. Il Caa informa il pubblico che, a partire dalla data della presente pubblicazione, ha presentato una richiesta di scioglimento e liquidazione coatta della Compagnia presso il Tribunale distrettuale di Lussemburgo. Tuttavia, il Caa desidera sottolineare che il fallimento del piano di risanamento non ha effetti immediati né sul congelamento delle attività rappresentative delle riserve tecniche presso gli istituti depositari deciso dal Caa, né sulla procedura legale di sospensione dei pagamenti, in cui la Compagnia si trova dal 2 agosto 2024 e che rimarrà in vigore fino a una decisione giudiziaria”.

La notizia di oggi si aggiunge a un ulteriore dato oggettivo. Il 1° dicembre 2024 il Tribunale di Monaco aveva disposto l’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti della Fwu Ag, la società madre dell’impresa di assicurazione Fwu Life Insurance Lux Sa. Nell’ambito dell’apertura della procedura, i creditori di Fwu Ag – tra cui in particolare Fwu Life Insurance Lux Sa – saranno tenuti a presentare le dichiarazioni per l’ammissione dei loro crediti. Per quanto riguarda Fwu Life Insurance Lux Sa, lo scopo della domanda di ammissione al passivo è, tra l’altro, quello di consentirle di ripristinare la copertura delle sue passività assicurative e di finanziare un piano di rimedio per i contraenti che sono stati oggetto di mis-selling. L’apertura della procedura di insolvenza di Fwu Ag aveva ovviamente condotto a confermare la sospensione dei pagamenti di Fwu Life Insurance Lux Sa verso i clienti. Per quanto le due società fossero soggetti giuridici distinti, è chiaro che il “fallimento” della Fwu Ag capogruppo aveva fatto presagire la difficoltà di poter rispettare il piano di rientro che la Fwu aveva depositato in autunno all’Autorità di vigilanza. Infatti è poi giunta la notizia odierna.

Secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore Prodotti finanziari di Confconsumatori, “alla luce di tale novità è adesso chiaro che è opportuno che i clienti di Fwu sospendano qualsiasi pagamento di ulteriori premi, perché vi è ormai il concreto rischio che tali versamenti siano destinati ad un “buco nero” rispetto al quale sarà difficile ottenere la restituzione. Pertanto, le email di sollecito inviate da Fwu nei giorni scorsi ai clienti non hanno alcun fondamento. Infatti questo comunicato della Caa legittima, anche giuridicamente, i clienti a non versare ulteriori premi alle scadenze, perché dimostra che la Fwu è ormai incapace di poter adempiere regolarmente ai propri obblighi contrattuali verso gli stessi clienti“.

Il presidente nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli, dichiara: “Dopo questa notizia appare opportuno che Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, predisponga un canale diretto con la Caa, l’Autorità di vigilanza lussemburghese, per consentire ai circa 100.000 risparmiatori italiani clienti della Fwu di poter accedere agli strumenti di tutela consentiti dal Paese ove ha sede la Compagnia, con particolare riferimento al diritto di questi ultimi di poter recuperare le somme versate durante gli anni di vigenza dei contratti. Confconsumatori si attiverà per garantire tutela ai clienti Fwu“.

  • Gennaio, 22
  • 29523
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Novis: nuova comunicazione dell’autorità di vigilanza europea sulle compagnie assicurative Per Confconsumatori è arrivato il momento di risolvere il contratto

Parma, 17 gennaio 2025 – L’Eiopa – l’autorità di vigilanza europea sulle compagnie assicurative – ha pubblicato il 15 gennaio 2025 una nuova informativa per gli assicurati Novis, impresa slovacca a cui, ormai a giugno 2023, è stata revocata l’autorizzazione dall’Autorità di vigilanza; la compagnia, però, non è ancora stata posta in liquidazione.

LO STOP A NOVIS

Come ha ricordato l’Eiopa, il 1° giugno 2023 l’autorità di vigilanza slovacca Nbs ha revocato l’autorizzazione di Novis Insurance Company, compagnia di assicurazioni, e ha chiesto al tribunale slovacco competente di sciogliere Novis e nominare un liquidatore della società. Tuttavia, fino a oggi non è ancora stato nominato alcun liquidatore. Sempre a partire da giugno del 2023, a Novis è stato vietato di assumere nuovi affari: può al momento svolgere solo le attività necessarie per la gestione dei contratti assicurativi esistenti, vale a dire riscuotere premi, far valere le proprie pretese e saldare le proprie passività. La compagnia è dunque soggetta solo a una vigilanza limitata, in previsione dell’eventuale nomina di un liquidatore. A causa delle procedure giudiziarie pendenti, però, attualmente non è certo se e quando tale decisione sarà presa dall’organo giurisdizionale.

TIMORE PER GLI ASSICURATI

Secondo l’Eiopa, la situazione attuale può comportare un danno per i consumatori. Infatti, i contraenti possono correre il rischio di perdite finanziarie, continuando a pagare premi a una società priva di autorizzazione in queste condizioni. Per questo l’Eiopa, nel suo ruolo di coordinatore della piattaforma di cooperazione Novis, ha deciso di aggiornare i contraenti di Novis in merito allo stallo del processo di liquidazione e ai rischi ad esso associati. A fronte della mancanza di progressi, dunque, i clienti devono riesaminare attentamente le loro opzioni e, dopo aver chiesto consulenza professionale, decidere quale sia la migliore linea d’azione per loro, tra cui, tra l’altro, la cessazione del pagamento dei premi o il riscatto dei loro contratti.

RISOLVERE I CONTRATTI ASSICURATIVI

“Alla luce di questa comunicazione è chiaro che per i clienti Novis risulta opportuno evitare di continuare a versare somme, senza nessuna garanzia di avere una controparte capace di adempiere ai propri obblighi contrattuali”, afferma il presidente di Confconsumatori, Marco Festelli. “Nel caso dei titolari di contratti con premi ricorrenti che effettuano ancora i rispettivi pagamenti, questi dovrebbero riesaminare e valutare le opzioni e le implicazioni (sulla base del diritto nazionale e dei termini e delle condizioni del contratto di assicurazione) dell’eventuale sospensione dei pagamenti dei premi ricorrenti, nonché delle opzioni per risolvere il contratto prima della sua scadenza.”

Per informazioni e assistenza, i clienti Novis possono contattare lo Sportello online di Confconsumatori (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/) oppure le sedi territoriali elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

 

  • Gennaio, 17
  • 5298
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Fwu Life Insurance Lux: l’aggiornamento di Ivass Sospesi i pagamenti e nominato un commissario per la compagnia lussemburghese

Parma, 6 agosto 2024 – Dopo la notizia del deterioramento delle condizioni finanziarie del Gruppo Fwu e delle due compagnie assicurative, Fwu Life Insurance Lux S.A. e Fwu Life Insurance Austria Ag, Ivass torna a dare aggiornamenti ai clienti italiani: l’autorità di vigilanza lussemburghese Caa ha reso noto che lo scorso 2 agosto il Tribunale lussemburghese ha accettato la richiesta di sospensione dei pagamenti presentata dalla compagnia assicurativa Fwu Life Insurance Lux S.A. e ha nominato un commissario (commissaire de surveillance) per monitorare la gestione delle attività e passività della compagnia.

La sospensione dei pagamenti della Fwu Life Insurance Lux S.A., ricorda Ivass, potrà durare al massimo sei mesi. (Per maggiori informazioni: Insolvabilité de FWU Life Insurance Lux S.A. – Consommateurs – Commissariat aux Assurances (caa.lu) https://www.caa.lu/uploads/documents/files/Sursis_de_paiement_de_FWU_Life_20240802.pdf)

Sulla Fwu Life Insurance Austria Ag (https://www.fma.gv.at/en/german-holding-of-insurer-fwu-insolvent/), prosegue Ivass, non vi sono ulteriori aggiornamenti: “Si rammenta che entrambe le compagnie non possono al momento sottoscrivere nuovi contratti. Ivass ha chiesto ai distributori italiani dei prodotti della Fwu Life Insurance Lux S.A. e della Fwu Life Insurance Austria Ag di istituire un punto di contatto a cui la clientela potrà rivolgersi per avere le informazioni necessarie alla migliore gestione della propria posizione assicurativa. I sottoscrittori delle polizze potranno altresì rivolgersi alle associazioni dei consumatori per valutare e tutelare al meglio la propria posizione”.

L’Istituto continua a seguire la situazione in stretto contatto con Eiopa e con le autorità competenti di Lussemburgo – Commissariat Aux Assurances (Caa) – e Austria – Financial Market Authority (Fma) – per fornire presto nuovi aggiornamenti. Parallelamente, Confconsumatori continuerà a confrontarsi con Ivass per fornire tempestivamente informazioni corrette e complete ai cittadini.

PER INFORMAZIONI

Per ricevere informazioni o assistenza è possibile contattare le sedi territoriali di Confconsumatori elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/. In alternativa è possibile contattare lo Sportello online: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.

  • Agosto, 6
  • 4595
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Gruppo assicurativo Fwu Life Insurance: 100mila clienti italiani chiedono risposte sulla sorte delle polizze sottoscritte Confconsumatori pronta a confrontarsi con Ivass per tutelare gli investitori

Parma, 1 agosto 2024 – Lo scorso 25 luglio l’Ivass ha informato il mercato italiano rispetto al deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria Ag, con sede in Austria. Entrambe le compagnie dal 2006 operano anche in Italia vendendo polizze vita, specie aventi natura di unit linked, e hanno sede secondaria a Milano. Sul sito italiano, affermano espressamente di aver “guadagnato la fiducia di oltre 100.000 clienti solo in Italia e oltre un milione di clienti in tutto il mondo”.

BASTA NUOVI CONTRATTI

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commissariat Aux Assurances (Caa) – analoga alla nostra Ivass -, ha comunicato che, a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo dal 3 luglio 2024, Fwu Life Insurance Lux S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia. Alcuni giorni dopo, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa Fwu Ag.

Allo stesso tempo, l’Autorità di vigilanza austriaca, Financial Market Authority (FMA), il 22 luglio 2024 ha vietato a Fwu Life Insurance Austria Ag: di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024; di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a 100mila euro, senza il preventivo consenso di Fma, con effetto immediato e per la durata di sei mesi.

Il giorno seguente, il Consiglio direttivo della Caa, l’Autorità lussemburghese, ha deciso di congelare gli attivi legati alle riserve tecniche dei clienti di Fll depositati presso le banche depositarie, al fine di proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari.

LA RISPOSTA

A fronte di tali provvedimenti, la Fwu ha comunicato ai soggetti distributori un parere del proprio studio legale e una serie di risposte da fornire ai clienti. In sintesi, Fwu Lussemburgo ha reso noto di aver presentato un’istanza ai tribunali lussemburghesi per l’applicazione del regime precauzionale di sospensione dei pagamenti. Nell’ipotesi che la richiesta di sospensione dei pagamenti venga accettata, quest’ultimo regime potrebbe perdurare fino a un massimo di sei mesi.

In base alla disciplina normativa del Lussemburgo, il patrimonio dei clienti è protetto e tutelato. Tale patrimonio giace presso una banca depositaria terza, Caceis Investor Services, pienamente operativa.

In Lussemburgo vige un regime speciale chiamato “Triangolo della sicurezza”, concepito per salvaguardare i diritti del cliente in caso di problemi finanziari della compagnia assicurativa. Tale sistema. In breve, funziona secondo i seguenti princìpi:

– Attivi (asset) vincolati: sono gli asset (investimenti del cliente) a sostegno del valore della polizza assicurativa. Sono in pratica il sottostante della polizza.

– Protezione speciale: questi asset sono soggetti a regole specifiche per garantire che siano depositati in modo sicuro e che abbiano la priorità per le richieste di risarcimento assicurativo.

– Partecipazione tripartita: la compagnia di assicurazione, la sua banca depositaria designata e la Caa (l’autorità lussemburghese di vigilanza sulle assicurazioni) lavorano insieme per proteggere questi asset.

Invece, la disciplina legislativa austriaca prevede che per garantire il soddisfacimento delle richieste di risarcimento degli assicurati, Fwu Life Austria, in quanto compagnia assicurativa, sia obbligata a costituire un “pool di copertura”. Il pool di copertura è un fondo speciale di una compagnia assicurativa che deve essere gestito separatamente dal patrimonio della compagnia. In caso di fallimento, il pool di copertura costituisce un patrimonio speciale dal quale i crediti degli assicurati ricevono un trattamento preferenziale. L’autorità austriaca per i mercati finanziari (Fma) deve nominare un fiduciario del pool di copertura per monitorare il pool stesso. In particolare, il fiduciario ha il compito di notificare immediatamente alla Fma qualsiasi circostanza che possa dare adito a dubbi in merito agli adempimenti previsti.

La speranza è che i sistemi di protezione dei due Paesi assicurino che le richieste di risarcimento dei clienti vengano valutate con priorità e ricevano protezione rispetto agli altri creditori. Nell’eventualità in cui Fwu dovesse perdere la licenza, sarebbe nominato un amministratore esterno per gestire e liquidare la compagnia assicurativa e provvedere al rimborso dei clienti. Attualmente la situazione non è questa.

ATTENZIONE, MA NIENTE PANICO

Secondo il presidente di Confconsumatori, l’avvocato Marco Festelli, “è evidente che per i 100mila clienti italiani vi è un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali. Pertanto l’Associazione collaborerà con l’Ivass per garantire un controllo e un flusso costante di informazioni e aggiornamenti su quanto le autorità lussemburghese e austriaca provvederanno a stabilire a tutela dei diritti dei risparmiatori coinvolti. Occorre altresì evitare ‘panic selling’ e tenere presente che la disciplina europea prevede comunque forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito. I tempi purtroppo per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi e incerti nel quantum, perché nessuno ad oggi può conoscere la reale situazione delle due Compagnie e le loro condotte rispetto agli obblighi imposti da Direttive europee chiare come ad esempio Solvency. Sarà importante verificare se, come è già positivamente accaduto nel caso di Eurovita, si concretizzerà l’intervento di un “cavaliere bianco”, ossia di un’altra compagnia assicurativa che sia interessata ad acquisire il portafoglio clienti di Fwu e potrebbe quindi acquistare il ramo di aziendale, riattivando tutti i contratti assicurativi oggi sospesi”.

I CONSIGLI

I suggerimenti concreti che, secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori, si possono dare ai clienti titolari di una polizza Fwu sono i seguenti: “Oltre a tenersi aggiornati sugli sviluppi della procedura avviata, occorre ricordare che il cliente ha anche diritto di ricevere tutela dal soggetto che ha distribuito, venduto, la sua polizza. Infatti, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario della polizza, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla Direttiva IDD. A titolo di mero esempio, ricordiamo che quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria. Tuttavia, è evidente che presupposto e condizione perché l’intermediario, possa esser considerato responsabile e quindi risarcire il danno subito è la verifica in concreto di come si sia svolto il rapporto contrattuale. La giurisprudenza sia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie di Consob e sia dei tribunali si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando, ad esempio: a) non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa); b) non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario; c) il prodotto assicurativo non è adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento; d) le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite in sede di redazione del questionario Mifid; e) ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti. In tali ipotesi e in varie altre ancora, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a ottenere quindi la restituzione degli importi investiti”.

PER INFORMAZIONI

Per ricevere informazioni o assistenza è possibile contattare le sedi territoriali di Confconsumatori elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/. In alternativa è possibile contattare lo Sportello online: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.

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