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Scongelare i cibi in sicurezza: i consigli di EFSA L’Autorità ha realizzato una pratica infografica per spiegare come poter conservare e utilizzare al meglio gli alimenti surgelati in ambito domestico

Parma, 7 maggio 2021 – Gli alimenti surgelati possono contenere batteri in grado di proliferare dopo lo scongelamento e provocare tossinfezioni alimentari. Per questo motivo EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha realizzato una pratica infografica che racchiude le buone prassi da seguire quando si scongela un alimento, per ridurre l’eventualità che nelle nostre cucine si sviluppino malattie veicolate dalla cattiva gestione dei cibi, aiutando così i consumatori a combattere anche lo spreco alimentare nelle proprie case.

  • Maggio, 8
  • 7747
  • Alimentazione, Dalle Sedi, Emilia Romagna, Progetti e Attività, Salute, sitoer
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Truffe online: autenticazione forte o la banca deve risarcire Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Bologna, 5 maggio 2021 – Sono diverse le segnalazioni che in questi mesi sono arrivate agli sportelli di Confconsumatori per tentativi di truffe bancarie online, telefoniche o sms. Il caso del consumatore bolognese vittima di vishing, la truffa del “consenso rubato”, ha sancito un importante parere dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che ricorda il compito delle banche di dotarsi di strumenti adeguati a proteggere i risparmi dei consumatori dalle truffe a distanza.

A maggio del 2020, un consumatore di Bologna aveva ricevuto una telefonata da parte di un soggetto che, utilizzando il numero di telefono della sua banca e spacciandosi per un vero operatore, lo avvisava di un fantomatico tentativo di prelievo non autorizzato dalla sua carta. Il truffatore era già in possesso di alcuni dei dati personali del cliente e, dopo averlo convinto con l’inganno a confermarli, ha chiesto che gli fosse riferito il codice di sicurezza OTP (One Time Password) usa e getta ricevuto sul cellulare, in modo da bloccare il movimento sospetto.

Il risparmiatore, però, si era accorto che il testo dell’SMS riportava la frase “autorizza il bonifico” e, dopo aver comunicato solo le prime due cifre del codice, si era fermato contattando lui stesso la banca per attestare la veridicità della prima telefonata. L’istituto di credito ha confermato di non aver mai contattato il cliente e di non usare questa modalità di comunicazione per chiedere i dati personali, né tantomeno il codice OTP. Successivamente, il risparmiatore ha cercato di richiamare il truffatore non ottenendo nessuna risposta, così ha prontamente bloccato la carta di credito e sporto denuncia alla Polizia Postale, informando, infine, la banca dell’accaduto. Purtroppo, nel mentre, il truffatore era riuscito a far sparire dal conto del consumatore 1.200 euro.

Il risparmiatore, informando la banca dei fatti, ha chiesto che gli venisse rimborsata la cifra estorta, essendo stato vittima di una truffa in piena regola. Tuttavia, l’istituto di credito ha contestato la richiesta affermando di avere inserito dei messaggi di prevenzione delle attività fraudolente sia negli estratti conto inviati al ricorrente, sia sui portali e sugli ATM, e che i messaggi riportavano l’indicazione precisa che la banca non chiede mai, con alcun mezzo, di fornire i codici di sicurezza OTP (One Time Password) usa e getta ricevuti sul proprio cellulare. Facendo così leva sull’imprudenza del cliente.

Il consumatore, ricevuta la risposta della banca, si è rivolto a Confconsumatori Bologna per portare la questione davanti all’ABF di Bologna. Il collegio arbitrale, nel testo della decisione, si è discostato dall’ordinamento precedente, contestando la pratica degli istituti di credito di dimostrare che il cliente abbia fornito volontariamente il codice OTP per asserirne la colpa grave e quindi invalidare la richiesta di risarcimento.

«L’arbitro ha messo in evidenza che – spiegano da Confconsumatori Bologna – i sistemi di autenticazione, in adeguamento alla recente normativa europea PSD2 entrata in vigore nel 2019, richiedono un livello maggiore di autorizzazione delle operazioni, motivo per cui il solo codice OTP non è più sufficiente. A tale normativa sono chiamati ad adeguarsi tutti gli istituti di credito, tenuti a modificare le modalità di accesso ai servizi online e delle autorizzazioni delle disposizioni».

Con la decisione del 22 aprile 2021, l’Arbitro ha quindi sancito che L’istituto di credito dovrà risarcire il risparmiatore vittima di truffa per l’intera somma di 1.200 euro.

Leggi la decisione dell’Arbitro a QUESTO LINK

  • Maggio, 5
  • 4829
  • Dalle Sedi, Emilia Romagna, Pratiche commerciali scorrette, Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Subordinate MPS: vittoria da 22 mila euro a Parma L’anziano risparmiatore, seguito da Confconsumatori, ha vinto la causa contro la banca intermediaria, che ora dovrà risarcirlo per la vendita dei titoli rischiosi

Parma, 14 aprile 2021 – Un pensionato di Parma, dietro consiglio della sua banca intermediaria, nel 2011 aveva acquistato delle obbligazioni MPS, convinto di ottenere dei titoli ordinari, privi di rischi, e non subordinati, in quanto sull’ordine di acquisto vi era la dicitura di “titoli Ordinari”. Di fatto erano, invece, delle obbligazioni subordinate estere, altamente rischiose, convertite forzosamente in azioni ordinarie con il cosiddetto “burden sharing” nel mese di luglio 2017, a causa del dissesto finanziario della Banca MPS.

LE SUBORDINATE – Questi titoli non dovevano essere ceduti ai piccoli risparmiatori, in quanto emessi all’estero e destinati agli investitori istituzionali e non alla clientela retail. La Banca Monte dei Paschi di Siena, tuttavia, ha improvvidamente girato queste obbligazioni ai propri clienti, ignari non solo della natura subordinata del titolo, ma della loro complessità, rischiosità ed illiquidità. L’Operazione di conversione forzosa, attuata con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2017, ha prodotto un ingente danno economico al pensionato parmigiano, il quale ha visto andare in fumo i suoi risparmi.

L’INTERVENTO DI CONFCONSUMATORI – Il risparmiatore si è rivolto a Confconsumatori Parma e all’avvocato Graziella Catanzariti per ottenere il rimborso della cifra investita e, dopo il reclamo alla banca che non ha sortito nessun esito, è stato costretto ad avanzare le sue richieste dinanzi al Tribunale di Parma.

LA SENTENZA – Con la sentenza n. 474/2021 del 12 marzo 2021, Il Giudice del Tribunale di Parma ha dato ragione al risparmiatore rilevando che la banca non aveva seguito le procedure ordinarie, non informando adeguatamente il cliente della natura subordinata, e quindi rischiosa, delle obbligazioni. La banca intermediaria è stata condannata a risarcire il risparmiatore della somma di 22.300 euro, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, quale risarcimento del danno patrimoniale subito.

Il Giudice, inoltre, ha precisato che: «La banca intermediaria non ha assolto l’onere probatorio in tema dei servizi di investimento, non contenendo l’ordine impartito alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, alle specifiche informazioni date al cliente, in particolare relative alla natura e alle precipue caratteristiche dei titoli acquistati (…) riscontrata inosservanza da parte della banca ai doveri di diligenza di informazione imposti a suo carico dalla legge».

IL COMMENTO – «È stato accertato giudizialmente – commenta l’avvocato Graziella Catanzariti – come la Banca, la quale aveva venduto come ordinarie le obbligazioni subordinate, aveva in ogni caso, disposto il compimento di un’operazione non adeguata al profilo del cliente e che, se la stessa avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il cliente non avrebbe mai acquistato le obbligazioni subordinate, trattandosi non solo di titoli subordinati, ma anche di titoli emessi all’estero e destinati solo alla clientela istituzionale e non ai piccoli risparmiatori».

«Da parte delle banche – conclude il legale di Confconsumatori – e dei propri dipendenti vi deve essere l’assunzione di una particolare diligenza professionale nell’adempimento delle proprie funzioni in relazione al particolare ruolo che gli istituti di credito ricoprono nella moderna società, con un’ampia prospettazione dei vantaggi e delle perdite, che derivino dalla sottoscrizione di determinati contratti. Nulla di tutto ciò era avvenuto nel caso in questione».

Scarica la sentenza del Tribunale di Parma a QUESTO LINK

  • Aprile, 14
  • 5332
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Furto del bancomat all’estero: rimborsato risparmiatore Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Parma, 5 gennaio 2021 – Un bancomat sottratto e pagamenti non autorizzati per circa 1.200 euro: è questa la brutta sorpresa di un consumatore in vacanza all’estero che, dopo aver usato la carta per pagare una cena, non si è accorto del furto, riuscendo a bloccare il bancomat solo in un secondo momento. La Banca inizialmente aveva riaccreditato le somme fraudolentemente prelevate ma subito dopo le aveva di nuovo addebitate al cliente, sostenendo che si trattasse di pagamenti effettuati con la corretta digitazione del Pin, evidentemente mal custodito. Grazie all’intervento di Confconsumatori e al ricorso davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario, il cliente dell’istituto di credito è stato rimborsato senza dover ricorrere a una causa.

IL FURTO – Verso la fine di dicembre del 2019 un consumatore, in vacanza all’estero, aveva utilizzato il bancomat a lui intestato per pagare una cena, tornando poi in hotel per la notte. La mattina dopo, dovendo effettuare degli acquisti, si era però accorto di non essere più in possesso del portadocumenti in cui, come d’abitudine custodiva la carta, così aveva bloccato immediatamente il bancomat. Solo dopo aver fatto questa operazione, il risparmiatore aveva ricevuto due sms che lo informavano che nel corso della notte precedente erano stati effettuati da ignoti quattro diversi pagamenti non autorizzati.

IL NO DELLA BANCA – Il titolare del bancomat aveva quindi provveduto immediatamente a denunciare il furto non appena rientrato in Italia, precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice Pin. Nonostante la denuncia, però, la Banca si era rifiutata di riconoscere il rimborso richiesto, lamentando che i quattro distinti pagamenti contestati dal cliente erano avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto Pin. Il risparmiatore si era così rivolto alla Confconsumatori di Parma e, assistito dall’avvocato Grazia Ferdenzi, aveva deciso di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’Arbitro, con una decisione arrivata nel periodo di festività natalizie di dicembre 2020, ha riconosciuto il diritto del titolare del conto ad essere rimborsato delle somme indebitamente prelevate da ignoti attraverso l’utilizzo del bancomat sottratto fraudolentemente, riconoscendo che l’istituto di credito non ha dimostrato, per sottrarsi all’obbligo di rifondere il maltolto al proprio cliente, che quest’ultimo ha agito in frode, dolo o colpa grave. Non è sufficiente, infatti, una generica censura di negligenza nella custodia delle credenziali di utilizzo dello strumento di pagamento per desumere una qualsiasi forma di responsabilità del titolare del bancomat.

«Siamo di fronte a una decisione molto importante – ha commentato l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito il risparmiatore – perché riconosce il diritto del titolare di un bancomat che non abbia agito in modo fraudolento, né con colpa grave a non subire alcuna perdita a seguito di furto, smarrimento o sottrazione. L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto, infatti, come non basti, per l’istituto di credito, dimostrare la regolarità formale delle operazioni contestate (cioè che le operazioni siano state compite con il regolare utilizzo del Pin), ma serva, invece, l’indicazione di una serie di elementi di fatto che dimostrino le modalità esecutive delle operazioni contestate, dalle quali si possa trarre prova della colpa grave dell’utente».

Scarica la decisione dell’ABF a QUESTO LINK.

  • Gennaio, 5
  • 2393
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Cambio gestore non autorizzato: rimborso a Bologna Senza averlo richiesto, una famiglia si è trovata con un nuovo gestore e con il contatore depotenziato. Confconsumatori: “Operazioni illegittime e unilaterali”.

Bologna, 18 novembre 2020 – Una famiglia bolognese, marito e moglie, cliente del servizio elettrico nazionale, si è improvvisamente trovata con il contatore dell’energia elettrica dimezzato nella potenza di erogazione. Grazie a Confconsumatori, la fornitura è stata ripristinata e le vecchie bollette del precedente gestore sono state stornate.

Il singolare caso di una famiglia bolognese, cliente del Servizio Elettrico Nazionale, è iniziata con l’arrivo di una bolletta che riportava la dicitura “chiusura contratto” e l’ammontare dell’importo a credito, anche se nessuno dei due coniugi aveva fatto richiesta per interrompere il servizio o passare ad altro gestore. In più, la nuova bolletta riportava un depotenziamento del contatore, causando così un problema non solo economico, ma anche di salute: il marito, infatti, utilizzava un dispositivo per l’ossigenoterapia.

I coniugi si sono rivolti a Confconsumatori Bologna che, dopo aver scoperto che l’utenza risultava passata al Mercato Libero con Eni Gas e Luce, contattava prontamente la referente di quest’ultima per chiedere la riattivazione della fornitura a piena potenza.

«Il passaggio – spiega l’avvocata Roberta Li Calzi di Confconsumatori Bologna e componente del Direttivo nazionale dell’associazione – è stato frutto di un’operazione illegittima, posta in essere unilateralmente e senza il consenso della signora o di un altro componente della famiglia».

I coniugi, così, hanno ottenuto la riattivazione dell’energia immediatamente, l’annullamento del contratto con storno di tutte le fatture emesse dal nuovo gestore, nonché il rientro al Servizio Elettrico Nazionale.

  • Novembre, 18
  • 2134
  • Casa e Utenze, Dalle Sedi, Emilia Romagna, Pratiche commerciali scorrette, sitoer
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Corecom e Associazioni, insieme per tutelare i cittadini dell’Emilia-Romagna Il protocollo d'intesa, firmato anche da Confconsumatori, mira a estendere alle fasce più deboli gli strumenti di tutela nei confronti degli operatori delle comunicazioni elettroniche, come la conciliazione.

Bologna, 10 novembre 2020 – Si è svolto venerdì 6 novembre un meeting, utilizzando piattaforme telematiche, tra il Corecom Emilia-Romagna e le Associazioni regionali dei consumatori. Oggetto del dibattito è stato il protocollo d’intesa: “Promozione di azioni per la tutela dei diritti dei cittadini consumatori e utenti”.

Dopo il saluto istituzionale portato dal presidente del Corecom, Stefano Cuppi, la dirigente del Servizio Diritti dei Cittadini dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna, Rita Filippini, ha illustrato i punti salienti del protocollo, sottolineando l’importanza strategica della collaborazione delle Associazioni firmatarie, tra cui Confconsumatori, nello svolgimento delle funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni.

Nel corso del dibattito è stato evidenziato come l’aver formalizzato una collaborazione regolata e stilata in un atto pubblico assegni maggiore efficacia al prezioso ruolo che le Associazioni dei consumatori svolgono nella società e sul territorio in difesa dei diritti dei cittadini e dei consumatori utenti. Obiettivo dell’intesa è quello di estendere alle fasce di cittadini emiliano-romagnoli più deboli la tutela nei confronti degli operatori delle comunicazioni elettroniche – in primo luogo le compagnie telefoniche – alla luce del sempre più diffuso utilizzo della piattaforma Conciliaweb.

Il protocollo d’intesa rappresenta, altresì, una novità nel quadro istituzionale. Come hanno evidenziato Alfonso Umberto Calabrese e Maria Giovanna Addario, rispettivamente vicepresidente e componente del Corecom, è un’esperienza assente nelle altre Regioni. Questo aspetto è stato ripreso anche negli interventi dei rappresentanti delle Associazioni presenti al convegno.

Le Associazioni dei Consumatori e Utenti firmatarie del protocollo d’intesa sono: Confconsumatori Emilia-Romagna, Federconsumatori, U.Di.Con., Assoutenti Emilia-Romagna Aps, Acu, Adoc, Cittadinanzattiva Emilia-Romagna, Unione Nazionale Consumatori Comitato Regionale Emilia-Romagna, Asso Consum Emilia-Romagna, Adiconsum Regionale Emilia-Romagna, Lega Consumatori Emilia-Romagna.

  • Novembre, 10
  • 1877
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