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Il “Buio oltre il risparmio” al Castellabate Film Festival Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Parma, 1° settembre 2020 – “Il Buio oltre il risparmio”, docu-film del giornalista parmense Fabrizio Rizzi e del produttore Andrea Bernabeo, è in concorso al Castellabate International Film Festival 2020, che si terrà prossimamente nella ridente cittadina in provincia di Salerno. Il film sulle drammatiche vicende dei risparmiatori italiani “azzerati” è stato infatti selezionato dalla giuria. Il documentario punta la lente sui risparmi di una vita spariti, sulla disperazione di chi all’improvviso realizza di non avere più nulla, sul senso di vergogna, le storie degli azzerati da Banca Etruria a Carife: tutti elementi che non hanno trovato spazio nelle cronache.

Confconsumatori ha partecipato attivamente alla realizzazione del film portando contributi costruttivi con le riflessioni, contenute nel documentario e nell’analisi dell’evento economico, e con l’intervento del vicepresidente nazionale dell’associazione Marco Festelli; inoltre, ha contribuito alla diffusione del docu-film realizzando eventi ad hoc aperti alla cittadinanza e alle scuole, arricchiti da dibattiti con docenti universitari ed esperti di settore sulla tutela dei risparmiatori traditi, nelle città di Parma, Grosseto e Prato.

Nei trentuno minuti de “Il Buio oltre il risparmio”, girati tra Empoli e Ferrara, Fabrizio Rizzi indaga l’aspetto umano, le ricadute reali di una operazione in cui l’onere di salvataggio delle banche viene scaricato sui piccoli azionisti e sui detentori di obbligazioni subordinate (molti dei quali ignari del fatto che i loro risparmi fossero stati investiti in questo modo). A parlare sono i truffati. L’anziana risparmiatrice non scolarizzata che nei documenti della banca viene definita investitrice esperta, il funzionario che consiglia alla vecchia compagna di scuola l’acquisto delle obbligazioni tossiche, la figlia che vede andare in fumo i risparmi degli anziani genitori e così via, in un vortice di situazioni che portano a galla lo scheletro di un sistema malato.

La vicenda delle vittime del devastante impatto del salvataggio delle banche popolari continua così a tenere viva l’attenzione su uno dei più devastanti contraccolpi del nostro sistema bancario.  Già presentato al Ferrara Film Festival, in concorso all’International Film Festival of Uruguay e menzione speciale del Coffi CortOglobo Film Festival di Vietri sul Mare, lo scorso maggio “Il Buio oltre il Risparmio” è stato anche finalista al NIFF Festival di Londra come miglior documentario.

Come è stato possibile tutto questo? A guidare lo spettatore tra le pieghe di questa vicenda senza responsabili apparenti troveremo l’editorialista de La Stampa Marcello Sorgi ed Alessandro Banfi, direttore Mediaset.

Il male di cui si parla nel documentario ha però radici antiche, come dimostrano poi i richiami a figure importanti come Girolamo Savonarola, ferrarese e grande fustigatore dell’usura, ed a Leonardo da Vinci, nato in una terra, la Toscana, che già all’epoca rappresentava l’avanguardia del sistema creditizio europeo.

La voce narrante è di Massimiliano Buzzanca. Riprese di Francesco Manetti, montaggio di Claudio De Santis, mixaggio Giovanni Perez.

Aggiornamento: è stato annunciato dagli organizzatori che il Castellabate International Film Festival 2020 è rinviato a data da destinarsi considerato il momento particolare che stiamo vivendo dovuto all’emergenza Covid-19.

  • Settembre, 1
  • 2362
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Buono postale senza scadenza: risarcita risparmiatrice Ricorso all’ABF di Bari per un buono della serie AA4 ingiustamente prescritto: mancavano le condizioni economiche e i termini di scadenza.

Parma, 27 agosto 2020 – Una risparmiatrice aveva acquistato un buono fruttifero postale come regalo in previsione della maggiore età del nipote, ma al momento della riscossione del titolo, diversi anni dopo, aveva scoperto che il buono risultava già scaduto da tempo. La consumatrice, allora, si è rivolta a Confconsumatori per essere assistita nel ricorso contro Poste.

La vicenda risale al 2002 quando una risparmiatrice, residente a Castelnovo di Sotto (RE) aveva deciso di acquistare un buono postale della serie AA4. Al momento della vendita, l’intermediario di Poste le non aveva però consegnato la documentazione accompagnatoria e così la consumatrice era stata indotta a considerare come data di scadenza del buono il 18° compleanno del nipote, a cui era intenzionata a regalare il titolo. Tempo dopo, nel 2019, al momento della riscossione del buono fruttifero, la risparmiatrice aveva scoperto che il buono risultava essere già prescritto e che quindi non avrebbe più potuto essere rimborsato.

La signora, allora, si è rivolta alla sede di Confconsumatori Corigliano-Rossano per presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario contro il comportamento tenuto nei suoi confronti da Poste Italiane. L’arbitro ha rilevato che al momento dell’acquisto del titolo non erano state riportate le condizioni economiche e i termini di prescrizione dello stesso, per tale ragione la consumatrice era così stata indotta a «considerare come data di scadenza del buono il compimento della maggiore età del nipote».

Quanto all’individuazione della serie di appartenenza del buono, l’Arbitro ha rilevato che «lo stesso indica la serie di appartenenza “AA4” riportata a penna e contiene la dicitura “a termine”, sul fronte e sul retro indica la data di emissione (11/05/2002) ma nulla riporta in merito alla scadenza del termine e ai tempi di prescrizione».

L’Arbitro, a fine luglio, ha accolto il ricorso della risparmiatrice e ha disposto il risarcimento del buono da parte di Poste Italiane.

  • Agosto, 27
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Assegno non verificato, era falso: la banca dovrà risarcire Un assegno falso da quasi 8 mila euro è stato ritenuto erroneamente valido dalla banca intermediaria negoziatrice; grazie al ricorso in ABF il consumatore sarà risarcito

Parma, 7 maggio 2020 – Per un errore di valutazione della banca intermediaria negoziatrice, un Consumatore ha ricevuto come pagamento per la vendita di un orologio un assegno falso da 7.900 euro, ritenuto inizialmente valido. Il truffato si è così rivolto a Confconsumatori Parma per segnalare l’accaduto e fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, ottenendo la restituzione integrale della somma.

Un consumatore di Parma a metà febbraio del 2019 aveva concordato la vendita di un orologio per la cifra di 7.900 euro. Prima di procedere alla consegna del bene si era recato con l’acquirente presso il proprio istituto di credito (intermediario negoziatore), affinché verificasse il cosiddetto bene emissione dell’assegno circolare. Un impiegato della banca, aveva contattato telefonicamente la banca emittente e, una volta effettuate le opportune verifiche circa la validità dell’assegno, aveva comunicato al venditore di aver ricevuto conferma della validità del titolo da parte della banca dell’acquirente.

Il consumatore, facendo quindi affidamento nella conferma della validità del titolo emesso, aveva consegnato l’orologio, oggetto della compravendita, al sedicente acquirente, apprendendo solo dopo pochi giorni che l’assegno era rimasto impagato da parte dell’emittente, il quale ne aveva poi rilevato la palese falsità: l’assegno aveva chiare alterazioni rilevabili dal semplice esame del titolo, come l’erronea indicazione dell’indirizzo della filiale e del numero dello sportello relativi all’intermediario emittente, oltre all’errata indicazione del codice CAB.

Il consumatore, dopo aver infruttuosamente fatto reclamo ad entrambe le banche per la restituzione della somma, si è rivolto a Confconsumatori per fare presentare ricorso davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) chiedendo, tramite l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma, la totale restituzione della somma, oltre agli interessi maturati dalla data del reclamo da parte della sua banca intermediaria negoziatrice.

Con decisione del 23 aprile 2020, l’ABF ha escluso  il concorso di colpa del consumatore in quanto «la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore è sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno, tale da escludere l’applicabilità dell’art. 1227 comma 2 c.c.». La banca intermediaria negoziatrice è stata così tenuta alla ripetizione della somma in quanto ha rassicurato il cliente sul bene emissione del titolo, limitandosi ad una mera telefonata ad una terza banca, escludendo quindi di seguire una procedura più cautelativa a tutela del correntista (ex art. 1176, comma 2 c.c.). Non solo, la responsabilità della banca è ravvisabile anche sotto il profilo della rilevabilità «ictu oculi» della falsificazione o contraffazione del titolo, escludendo la totale responsabilità della banca emittente putativo del titolo, anche per mancata prova di una telefonata intercorsa tra i due istituti per la verifica del titolo, circostanza asserita dalla Banca negoziatrice.

«Siamo molto soddisfatti – afferma l’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma – del risultato ottenuto per la totale restituzione dei 7.900 euro indicati in assegno, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per la procedura, escludendo appieno un concorso di colpa del consumatore che si è rivolto alla propria Banca, confidando in un legittimo affidamento rispetto alla bontà del titolo e che solo successivamente ha consegnato il bene oggetto di compravendita».

Scarica la decisione dell’ABF a questo link.

  • Maggio, 7
  • 7887
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Valutazione di adeguatezza mancante: risarciti investitori Nell’acquisto di un prodotto finanziario la valutazione di adeguatezza deve essere condotta nei confronti di entrambi i contitolari del conto: legittimo il risarcimento

Parma, 15 aprile 2020 – L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha riconosciuto il diritto ad essere risarciti ad una coppia di risparmiatori che aveva sottoscritto l’acquisto di prodotti finanziari, per mancata valutazione del profilo di entrambi e per ritenuta inadeguatezza rispetto al profilo dell’unico contitolare valutato dalla banca.

I ricorrenti, una coppia con un conto corrente cointestato e con firma disgiunta sullo stesso, nel marzo 2015 avevano entrambi sottoscritto l’acquisto di quote del fondo Morgan Stanley Diversified Alpha Plus, attraverso la filiale del Banco BPM Spa di cui erano clienti, su suggerimento del proprio consulente finanziario e dietro la rassicurazione di quest’ultimo che si trattasse di un prodotto a capitale garantito.

I ricorrenti si accorgevano però, nel febbraio 2018, del notevole decremento del loro investimento e, contestato immediatamente l’accaduto all’istituto di credito del quale erano clienti, si rivolgevano poi, con l’assistenza di Confconsumatori, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie lamentando l’inadeguatezza del prodotto finanziario acquistato rispetto al proprio profilo.

L’istituto di credito fondava la propria difesa sul fatto che trattandosi di conto corrente con firma disgiunta fosse possibile valutare l’idoneità del prodotto finanziario nei confronti di uno soltanto dei cointestatari, che nel caso specifico aveva caratteristiche tali da essere ritenuto, secondo lo stesso istituto di credito, idoneo a quella tipologia di investimento.

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, nel decidere la questione, ha invece rilevato in primo luogo come la sottoscrizione di un prodotto finanziario ad opera di entrambi i contitolari di un conto, pur se con firma disgiunta, produca tutti gli effetti di un investimento congiunto e come tale la valutazione di adeguatezza debba essere condotta nei confronti di entrambi i contitolari del conto.

In ogni caso, con decisione del marzo 2020, l’Arbitro ha evidenziato come la valutazione fatta dall’istituto di credito nei confronti di uno soltanto dei due contitolari del conto non potesse definirsi corretta dal momento che il profilo di quest’ultimo non era compatibile con la sottoscrizione di quote del fondo Morgan Stanley Diversified Alpha Plus.

«La decisione dell’ACF – commenta l’Avvocato Grazia Ferdenzi, che per conto di Confconsumatori ha assistito i risparmiatori – è molto importante perché impone l’obbligo, per l’istituto di credito che propone l’acquisto di un qualsiasi prodotto finanziario ai vari contitolari di un conto, di estendere la valutazione di adeguatezza a tutti i contitolari del conto stesso, non essendo sufficiente che uno solo degli stessi sia “profilato” e giudicato idoneo».

La coppia contitolare del conto dovrà così essere risarcita della differenza tra il capitale investito e il valore dell’investimento al momento in cui gli investitori hanno avuto conoscenza del carattere non adeguato del prodotto finanziario rispetto all’unico profilo valutato dall’istituto di credito.

Scarica a questo link la decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Link agli sportelli telefonici e online delle sedi territoriali di Confconsumatori

  • Aprile, 15
  • 1927
  • Dalle Sedi, Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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15 marzo: Giornata mondiale dei consumatori Confconsumatori onora la giornata lavorando con l’obiettivo di contribuire a superare la crisi e comunque difendere i diritti dei consumatori

Parma, 15 marzo 2020 – Nella giornata mondiale dei consumatori voluta dal Presidente Kennedy, Confconsumatori ONORA i consumatori lavorando in favore dei cittadini consumatori italiani, anziché limitarsi a ricordarla.

Il passaggio ON LINE dei servizi offerti dall’Associazione non ferma la voglia dei Volontari e dei Dirigenti di dare una mano per far uscire il Paese della crisi e di difendere, anche con questa nuova modalità operativa, i diritti dei consumatori. Ai problemi “soliti e quotidiani” di utenza e consumo, si aggiungono ora le peculiari avversità prodotte dal contagio del Coronavirus. Fra questi, molte sono le segnalazioni di tentativi di aumento speculativo dei prezzi. In questo caso, oltre che segnalare gli abusi alle Forze dell’Ordine, i cittadini potranno scrivere a legali@confconsumatori.it

Nel fine settimana e anche nella giornata odierna le sedi aperte on line hanno ricevuto centinaia di richieste di assistenza e tutela ai numeri di telefono e agli indirizzi email dedicati, consultbili a questo link

I cittadini troveranno presso i nostri sportelli e sul sito le informazioni utili per accedere alle provvidenze riservate loro dai Decreti governativi emanati ed emanandi, con riferimento particolare alla sospensione di mutui, al pagamento di contributi, tasse, servizi scolastici ecc.

  • Marzo, 16
  • 5758
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Consumatori: misure urgenti per Covid-19 Confconsumatori e Federconsumatori Parma inviano una lettera al Sindaco Pizzarotti evidenziando le criticità per utenti, famiglie e consumatori

Parma, 13 maggio 2020 – Sono molte le problematiche e le situazioni di disagio che l’emergenza determinata dal Covid-19 sta creando a livello nazionale e locale. Anche la comunità di Parma è duramente colpita da questo fenomeno, per questo, le associazioni dei consumatori Federconsumatori e Confconsumatori hanno inviato al Sindaco di Parma Federico Pizzarotti una lettera in cui mettono in evidenza alcune misure ritenute urgenti per le famiglie, gli utenti e i cittadini e che rappresenterebbero una risposta, seppur parziale, ad alcune necessità riscontrate a livello locale.

  • Marzo, 13
  • 5824
  • Acquisti e Garanzie, Dalle Sedi, Emilia Romagna, Rapporti con Pubblica Amministrazione, Salute, Servizi e Società, sitoer, Turismo e Trasporti
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