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MATERA
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TAG: appello

Multiproprietà ingannevole: vittoria in appello Giustizia anche in appello per la coppia di catanesi che si era imbattuta in una multiproprietà calabrese molto diversa da quanto pubblicizzato

Parma – Catania, 7 settembre 2021 – Avevano rinunciato alla multiproprietà in Egitto per acquistarne una più vicina in Calabria, ma, diversamente dalle caratteristiche pubblicizzate nella brochure informativa il locale si era rivelato scadente, in un villaggio molto lontano dal mare e, in occasione della prima vacanza, ancora inattivo. Grazie a Confconsumatori una coppia di Catania aveva già ottenuto nel 2019 la condanna in primo grado della Holding al risarcimento di 20 mila euro, non solo per il danno economico ma anche per quello da vacanza rovinata. La vittoria, però, era stata appellata e questa estate dopo due anni, il giudice della Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale riconoscendo la pratica commerciale ingannevole.

IL CASO – Una coppia di catanesi possedeva una splendida multiproprietà in Egitto dal valore di circa 10 mila euro, ma cercava un’alternativa sul mare più vicina a casa. Nel 2012 una Holding italiana gli aveva proposto una multiproprietà in Calabria in cambio del locale in Egitto e un ulteriore conguaglio di 8 mila euro: la brochure pubblicitaria descriveva il nuovo locale come situato sul mare, in un complesso turistico con grande piscina, con balconi e giardini vista mare e accesso a splendida spiaggia privata. La realtà, però, era diversa da quella pubblicizzata. Nel 2013, arrivato nella località della vacanza con la moglie, il turista aveva trovato un villaggio di qualità inferiore a quello egiziano, molto distante dal mare e malservito, dato che per raggiungere la spiaggia c’era solo uno squallido stradello di quasi 3 km con sottopassaggi della statale e della ferrovia. La multiproprietà calabrese era costituita da un prefabbricato con rifiniture modeste e quasi privo di aria e luce. Ma il peggio è che, all’arrivo della coppia, il villaggio era ancora chiuso, nonostante il pagamento anticipato di 220 euro per gli oneri di gestione; pertanto i due erano stati dirottati in una struttura alternativa.

VITTORIA ANCHE IN APPELLO – La coppia si era rivolta a Confconsumatori Catania: dopo un lungo percorso per ottenere giustizia, a fine luglio 2019 Tribunale di Catania aveva condannato la Holding a rimborsare il consumatore non solo del danno patrimoniale (circa 18.000 euro) ma anche per il danno da vacanza rovinata, ossia per i disagi subiti e per l’impossibilità di fruire della multiproprietà dal 2013 al 2019 (ulteriori 2500 euro). Tuttavia, la decisione era stata appellata e questa estate, dopo altri due anni di attesa, finalmente il giudice della Corte di Appello di Catania ha sancito come la realtà documentata dal consumatore integri “La violazione del dovere di esatta e veritiera informazione gravante sulla [omissis], costituendo pratiche commerciali ingannevoli”. Per la Corte le enfatizzazioni, l’assenza di indicazioni specifiche sulla spiaggia private e in generale le descrizioni della brochure erano tali da indurre in errore i consumatori influenzando la loro decisione.

“La sentenza contiene alcuni principi cardine nella difesa dei diritti dei consumatori in materia di multiproprietà perché viene ribadito che l’informativa commerciale deve essere effettiva e corretta” – hanno affermato l’avvocato Maurizio Mariani, che ha difeso nel processo la coppia catanese insieme all’avvocato Carmelo Calì, Presidente regionale di Confconsumatori Sicilia.

  • Settembre, 7
  • 2475
  • Pratiche commerciali scorrette, Sicilia, Turismo e Trasporti
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Gas: conguaglio folle annullato L'onere della prova grava sul fornitore: Confconsumatori Grosseto ottiene anche in appello l'annullamento della bolletta da oltre 13 mila euro

Grosseto, 2 agosto 2021 – Una bolletta a conguaglio da oltre 13 mila euro per l’utenza del gas di una casa disabitata da anni. Confconsumatori Grosseto ha ottenuto un’importante vittoria in appello, con la quale il giudice ha sancito che l’onere della prova in questi casi spetta al fornitore.

Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 913/18 del 30 ottobre 2018, aveva ribadito il fondamentale principio per cui, in materia di contratto di somministrazione, grava sul fornitore l’onere della prova di avere effettivamente erogato il servizio nella misura indicata in fattura. Il tribunale aveva, nel caso di specie, dato ragione gli eredi dell’utente (che si erano rivolti alla Confconsumatori di Grosseto) di una fornitura di gas per immobile residenziale si erano visti recapitare, all’indomani della cessazione del rapporto contrattuale e della piombatura del contatore, una fattura “a conguaglio” di 13.445,00, a fronte di un’abitazione disabitata da anni.

La società energetica ha proposto appello. Con la sentenza 3.3.2021 (pubblicata omissata sul sito www.confconsumatoritoscana.it) la Corte d’Appello di Firenze ha ribadito ulteriormente, a fronte dell’accertamento peritale d’ufficio che provava il non funzionamento del contatore, che è onere dell’azienda energetica provare, a prescindere dalla specifica contestazione degli utenti, PROVARE in GIUDIZIO il perfetto funzionamento del misuratore.

Secondo la Corte d’appello è sufficiente che gli utenti contestino le letture per spostare il peso probatorio sull’azienda (anche del perfetto funzionamento dell’apparato).

Pertanto la Corte ha respinto l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado condannando la società energetica alle spese di giudizio.

Gli utenti anche in appello erano difesi dagli avvocati Francesco Lepri e Francesca Del Pasqua della Confconsumatori di Grosseto.

  • Agosto, 2
  • 1008
  • Casa e Utenze, Toscana
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Bond Argentina: Appello accolto dopo 20 anni Per la Corte d’Appello di Firenze il contratto quadro diventa nullo se non è conforme alla normativa imperativa del testo unico.

Firenze, 24 marzo 2021 – Finisce dopo 20 anni l’odissea di un risparmiatore che si era rivolto alla Confconsumatori Toscana per ottenere il risarcimento conseguente alla perdita in titolo dello stato argentino.

IL CASO – Sino al maggio 2000 il risparmiatore aveva sempre investito in bot e cct dello stato italiano, quando un funzionario di Banca lo aveva invitato ad investire in titoli dello stato argentino in quanto, a suo avviso, sicuri come quelli italiani trattandosi di titolo di stato. Dopo pochi mesi dall’acquisto dei titoli, l’Argentina aveva dichiarato il default e al risparmiatore viene negato il rimborso dei 13 mila euro investiti, che rappresentavano i risparmi di una vita.

Il risparmiatore si era così rivolto a Confconsumatori Firenze per proporre una causa contro la Banca. Tuttavia, il Tribunale in primo grado, nonostante le fondate eccezioni del consumatore, aveva dichiarato che il risparmiatore – in quanto avvocato – doveva essere sicuramente preparato in materia di strumenti finanziari e che le carte erano state tutte regolarmente firmate, quindi il contratto quadro era valido.

L’APPELLO – Ritendo ingiusta la sentenza di primo grado il consumatore, sempre seguito dall’Associazione, nel 2016 aveva portato il caso davanti alla Corte d’Appello di Firenze che aveva ribaltato il verdetto, rilevando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere valido il contratto quadro sottoscritto nel 1992, che invece era da ritenersi vistosamente nullo in quanto prevedeva la sottoscrizione di titoli anche telefonicamente, pratica non conforme alla normativa imperativa intervenuta col testo unico nell’anno 1998. Difatti il risparmiatore non aveva mai firmato l’ordine di acquisto e non aveva ricevuto in forma scritta le informazioni connesse al rischio di quei titoli stranieri.

LA SENTENZA – La Banca è stata condannata a riprendersi i tango bond venduti e restituire la somma spesa dal risparmiatore, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria, con condanna alle spese legali dei due gradi di giudizio.

Da anni Confconsumatori chiede l’istituzione di sezione specializzate di Magistrati in ambito di risparmio (così come avviene per le cause d’impresa e di lavoro) al fine di armonizzare la giurisprudenza e non costringere i risparmiatori ad appelli e ricorsi particolarmente lunghi.

Confconsumatori prosegue così la tutela dei risparmiatori traditi. Lo sportello di Firenze, di Via Modena 23, è a disposizione per affrontare simili tematiche ed è contattabile al numero 055 585 564 oppure alla casella mail firenze@confconsumatoritoscana.it

LINK ai precedenti comunicati sul caso Bond Argentina

  • Marzo, 24
  • 2299
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Fonsai, processo Ligresti trasferito a Milano La sentenza di primo grado è annullata e si concretizza il rischio di prescrizione: Confconsumatori valuterà azioni civili

Torino– Milano, 14 marzo 2019 – Cresce la preoccupazione dei risparmiatori coinvolti nel caso Fonsai. La Corte di Appello di Torino, infatti, ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli imputati e ha, di conseguenza, annullato la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino rinviando il procedimento nei confronti della famiglia Ligresti alla Procura del tribunale di Milano. Il rischio che si profila per i danneggiati è quello della prescrizione.

I DUE TRONCONI – Confconsumatori era stata ammessa parte civile, insieme ai propri associati, nel procedimento presso il Tribunale di Torino contro la famiglia Ligresti, cosiddetto secondo troncone. In precedenza l’associazione era stata già stata ammessa, con i propri associati, anche nel processo relativo al primo troncone di Milano, che vedeva imputato – con altri – Paolo Ligresti (figlio di Salvatore e fratello di Jonella, interessati, invece, dal procedimento torinese) e che si è concluso negativamente per i risparmiatori.

LE CONSEGUENZE DEL TRASFERIMENTO – La sentenza del Tribunale di Torino è stata annullata, ma le prove assunte nel processo saranno comunque utilizzabili. A questo punto il procedimento andrà alla Procura di Milano. Al di là delle determinazioni che quest’ultima assumerà, la naturale scansione processuale – di per sé – vuole che prima passi al vaglio del GUP e poi (eventualmente) a quello del Tribunale di Milano. Il rischio è che, comunque, nel frattempo, i reati cadranno in prescrizione in sede penale: una circostanza che vedrebbe sfumare le speranze e le attese di tanti risparmiatori danneggiati che confidavano in un risarcimento alla luce dell’acclarata responsabilità penale degli imputati. Confconsumatori valuterà con i suoi legali l’opportunità per i risparmiatori di intraprendere iniziative giudiziarie civili nei confronti di Unipolsai in ragione delle prove raccolte nel corso del giudizio.

  • Marzo, 14
  • 3193
  • Risparmio e Investimenti
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Obbligazioni Lehman: vittoria in appello La sentenza, a 10 anni dal default, apre nuove prospettive di risarcimento per gli obbligazionisti che agiranno entro il 15 settembre

Milano, 31 maggio 2018 – Una decisione che apre nuove prospettive di risarcimento per gli obbligazionisti Lehman che hanno tempo fino al 15 settembre per agire per evitare la prescrizione. L’avvocato di Confconsumatori Milano Martino Bianchi ha ottenuto un’importante sentenza della Corte d’appello di Brescia con cui si afferma che nel 2008 le banche hanno venduto obbligazioni Lehman ai consumatori presentandole come titoli “sicuri” grazie al rating “A” e occultando, di fatto, che le obbligazioni erano ormai titoli a rischio elevato stanti la inattendibilità nel 2008 del rating A e la esistenza di plurimi fattori di rischio di segno negativo.

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del marzo 2013 e ha condannato un noto istituto bancario italiano a risarcire 80.000 euro alla propria cliente per averle venduto, in due occasioni nel 2008, sempre senza le preventive ed appropriate informazioni previste per legge, obbligazioni Lehman Brothers, ossia le obbligazioni emesse dalla banca d’affari statunitense andata in default il 15 settembre 2008 nonostante avesse goduto sino a tale data di un più che positivo giudizio di rating (“A”), vale a dire il giudizio sul grado di solidità dell’emittente le obbligazioni.

Martino Bianchi ha difeso in giudizio l’associata Confconsumatori: «Le ragioni della decisione della Corte sono due – ha detto Bianchi – Da un lato la banca, in occasione di ciascun acquisto, ha comunicato alla cliente solamente il giudizio positivo di rating (“A”), omettendo di comunicare sia che tale giudizio era inattendibile, in quanto obsoleto (formulato parecchi mesi prima ogni acquisto), sia che tale giudizio era “non esaustivo”, in quanto concorrete con altri fattori di rischio a qualificare la classe di rischio complessiva delle obbligazioni Lehman. Dall’altro lato, tali altri fattori di rischio – dettagliatamente elencati nella sentenza di primo grado e tali da evidenziare una alta percentuale di probabilità di default – sono stati tutti occultati dalla banca alla cliente in occasione di ogni acquisto, benché la banca li conoscesse o fosse obbligata a conoscerli secondo criteri di diligenza professionale».

«È ormai noto – commenta l’avv. Bianchi – che le banche ben sapevano che, a seguito della crisi del gruppo Lehman iniziata nell’estate del 2007, le relative obbligazioni nel 2008 appartenevano, di fatto, ad una classe di rischio “alta”. Non solo le banche hanno taciuto tale circostanza ai propri clienti, fornendo informazioni “inappropriate, scorrette e fuorvianti” sulle obbligazioni Lehman, ma spesso hanno “raccomandato” le obbligazioni ai propri clienti benché tali strumenti finanziari non fossero loro raccomandabili in quanto “non adeguati” al profilo di rischio o alle conoscenze dei clienti».

I consumatori hanno pochi mesi per agire: infatti il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni e il termine si calcola non dal giorno dell’acquisto, ma dal giorno del default (15.09.2008), ossia dal giorno in cui il danno è stato oggettivamente percepibile per l’investitore. «È comunque sempre opportuno interrompere quanto prima la prescrizione, – raccomanda Bianchi – che inizia così nuovamente a decorrere per altri dieci anni, tramite raccomandata».

Scarica la sentenza

  • Maggio, 31
  • 5162
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti
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Aiazzone: mobili mai consegnati, vittoria in appello La finanziaria continuava a pretendere il pagamento anche se i mobili non erano mai stati consegnati: “Venditore e finanziaria intrinsecamente legati”

Catania, 19 febbraio 2018 – Confconsumatori ha ottenuto un’autorevole pronuncia della Corte di Appello di Catania sulla risoluzione contestuale di un contratto di vendita (di mobili) e finanziamento collegato (o mutuo di scopo).

IL CASO – Nel 2002 un consumatore aveva acquistato dalla società Aiazzone l’arredamento di una camera da letto in vista del matrimonio della figlia per il prezzo di 4.500 €, stipulando, contestualmente e su proposta dello stesso venditore, un contratto di finanziamento per poter versare l’importo a rate alla finanziaria. I mobili acquistati, però, non erano mai stati consegnati e, nel frattempo la finanziaria continuava a pretendere il pagamento delle rate avendo già versato il totale al venditore, il quale, come è noto, aveva chiuso tutti gli stabilimenti in Italia e trasferito la sede in Israele.

L’ITER GIUDIZIARIO – In primo grado il Tribunale di Catania aveva dato parzialmente ragione al consumatore, condannando la inadempiente Aiazzone a restituire il prezzo, ma ritenendo comunque l’acquirente vincolato nei confronti della finanziaria, cui dovevano pure pagarsi le spese processuali. Il consumatore aveva proposto appello invocando i principi frattanto sanciti dalla Corte di Giustizia Europea la quale si era autorevolmente espressa in favore del consumatore riconoscendo in questi casi il diritto di procedere contro il finanziatore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni da parte del fornitore del bene o del servizio (ovviamente quando l’importo finanziato viene erogato direttamente al venditore) al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito. Nei giorni scorsi, la Corte di Appello di Catania, ha fatto proprio il suddetto principio, nel frattempo confermato in Italia anche dalla Corte di Cassazione ritenendo “indubbia l’interdipendenza tra il predetto contratto e quello di compravendita […] non può che costituire la causa dell’intera operazione, tanto vero che Aiazzone S.p.A. è direttamente intervenuta nella stesura del contratto …”.

IL PRINCIPIO FISSATO IN APPELLO – Il contratto di vendita e quello di finanziamento sono intrinsecamente collegati e danno luogo ad un unico rapporto (stanno e cadono insieme). Se il venditore e il finanziatore vanno “a braccetto” quando vengono proposti allettanti acquisti in comode rate, devono sopportare insieme anche le conseguenze quando qualcosa va storto. Ciò si verifica anche quando il bene venduto presenta dei vizi o difformità. L’applicazione dei suddetti principi, oltre al profilo economico, tutela il consumatore per quanto riguarda l’iscrizione negli elenchi dei cattivi pagatori o nei confronti dei famigerati “recupero crediti”.

«Si vanno consolidando, mediante il riconoscimento di importanti pronunce come quella della Corte di Appello di Catania, le tutele in favore dei consumatori, in una materia cioè giuridicamente di recente formazione – hanno dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, che ha difeso il consumatore catanese, e l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia – Questi importanti precedenti sono di conforto e di enorme soddisfazione perché mettono dei punti fermi e fanno ben sperare per il futuro».

  • Febbraio, 19
  • 4811
  • Acquisti e Garanzie, Sicilia
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Pagina 1 di 3123»

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