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TAG: appello

Tango Bond: vittoria in appello da 15 mila euro Il Giudice in Appello ha accolto la domanda di nullità dell’acquisto dei bond argentini anche se non era stata avanzata in primo grado

Parma-Bologna, 27 gennaio 2017 – Ancora una vittoria in Appello in materia di “risparmio tradito” che ribalta la sentenza di primo grado del Tribunale di Parma.

Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bologna una decina di giorni fa, la risparmiatrice aveva perso la causa di primo grado davanti al Tribunale di Parma contro la banca tramite la quale aveva acquistato obbligazioni argentine per 15.048,87 €. La donna si era rivolta a Confconsumatori, e tramite uno dei legali dell’associazione, Giovanni Franchi, aveva deciso di proporre l’Appello.

Il giudice ha accolto la domanda di nullità dell’operazione ai sensi dell’art, 23 TUF, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, anche di quella della Cassazione, secondo cui perché l’ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell’art. 23 TUF è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d’investimento – quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore – sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’istituto. Ma l’aspetto più importante della sentenza è che la Corte ha ritenuto rilevabile d’ufficio e, di conseguenza, proponibile anche in appello la domanda di nullità, benché la stessa non fosse stata avanzata in primo grado.

«Una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma, che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice – che conferma un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza, secondo cui anche domande di nullità, come quelle previste dall’art. 23 TUF c.d. di protezione perché eccepibili solo da una parte, ossia il risparmiatore, sono rilevabili d’ufficio, quando l’effetto che ne deriva è a vantaggio della parte protetta. E così ancora una volta siamo riusciti a ribaltare una decisione di un Tribunale, quello di Parma, la cui giurisprudenza si discosta spesso da quella della Suprema Corte, a dispetto degli interessi dei risparmiatori, che vengono spesso condannati a pagare ingenti spese di lite».

Scarica la sentenza.

  • Gennaio, 27
  • 4486
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Bond Argentina: vittoria in appello a Bologna Ancora una vittoria di Confconsumatori in materia di titoli Argentini: dopo la sconfitta in primo grado, recuperati oltre 126 mila euro

Parma, 2 dicembre 2016 – Nuova vittoria in materia di obbligazioni argentine: l’erede di una parmigiano che aveva perso in primo grado ha ottenuto, in appello, la restituzione di 126 mila euro.

Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Bologna il risparmiatore aveva agito davanti al Tribunale di Parma contro la banca tramite la quale aveva acquistato obbligazione argentine per oltre 250 mila euro. Avendo il Giudice respinto la domanda, il figlio del titolare (nel frattempo deceduto) si è rivolto alla Confconsumatori per concorrere in appello.

In primo grado era stata richiesta la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni Argentina e la restituzione delle somme investite, oltre interessi legali e risarcimento del danno. La domanda era stata respinta in quanto il contratto risultava perfezionato perché redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente; si negava inoltre la tesi di conflitto di interessi della banca. Il consumatore, però, sosteneva che se fosse stato informato di cosa stava effettivamente acquistando non avrebbe sottoscritto le obbligazioni. In seguito, l’erede del risparmiatore danneggiato si era rivolto a Confconsumatori per ricorrere in appello.

Nel corso del processo di secondo grado il Giudice ha applicato l’articolo 23 TUF che prevede la nullità per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori che non siano redatti per iscritto. Infatti mancava, nel contratto, la sottoscrizione della banca, un elemento che nella precedente sentenza non era stato considerato. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell’acquisto e condannato la banca alla restituzione della somma di oltre 126 mila euro, pari alla differenza tra il capitale investito e il ricavato dalla vendita, maggiorata degli interessi, e delle spese legali.

«Si tratta di una decisione importantissima – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che costituisce un’importante conferma dell’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (anche della Cassazione) secondo cui è necessario che l’ordine sia accompagnato da un contratto generale d’investimento, che regola tutti i rapporti tra banca e investitore, sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell’Istituto. L’assenza del contratto quadro sottoscritto da entrambe le parti consente oggi la nullità dell’acquisto, con il recupero di tutti gli investimenti non andati a buon fine, sempre che l’acquisto sia stato fatto entro il termine di prescrizione decennale».

Scarica la sentenza.

  • Dicembre, 2
  • 3151
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Concordia: confermate le condanne in appello Le vittime che hanno resistito alle sirene dell’accordo affrettato proposto da Costa hanno avuto il triplo e potranno agire anche in sede civile

Grosseto, 1 giugno 2016 – Con la sentenza di ieri la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la responsabilità penale del Comandante Schettino e, contestualmente, le pene comminate dal Tribunale di Grosseto.

Schettino non era un dipendente qualsiasi della Costa, bensì il Comandante della più importante nave da crociera italiana, un dirigente quindi di elevato rango della società genovese, pertanto eventuali errori dell’equipaggio e malfunzionamenti della nave non possono attenuare la responsabilità penale personale del Comandante e la responsabilità economica oggettiva di Costa, che ha scelto il Comandante consentendogli, tra l’altro, di fare una carriera lampo.

«Confconsumatori – commenta l’avvocato Marco Festelli del direttivo nazionale dell’associazione – è particolarmente soddisfatta perché le vittime, che hanno resistito alle sirene di un accordo affrettato tra le altre associazioni dei consumatori e la potente Costa Crociera, hanno visto confermare se non aumentare le provvisionali in loro favore. Infatti anche il secondo grado di giudizio ha confermato che Confconsumatori ha fatto bene a rifiutare e snobbare un accordo al ribasso in danno dei passeggeri-consumatori danneggiati».

I passeggeri danneggiati difesi da Confconsumatori hanno già percepito almeno una provvisionale di 30 mila euro pari al triplo di quanto offerto nell’accordo proposto subito dopo il naufragio da Costa (10 mila euro). Non solo: i danneggiati (se la Cassazione confermerà la sentenza) potranno anche agire nelle sedi civili, nei confronti di Costa, per ottenere il pagamento del maggior danno.

  • Giugno, 1
  • 3228
  • Toscana, Turismo e Trasporti
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Titoli Bei: vittoria in Appello a Bologna Recuperati oltre 10 mila euro investiti in titoli Bei per nullità del contratto. «Il difetto di forma non può essere eliminato da fatti successivi»

Parma, 16 settembre 2015 – Avevano perso in primo grado a Parma, ma la Corte d’Appello di Bologna ha dato loro ragione: così una coppia di risparmiatori ha recuperato gli oltre 10 mila euro investiti nel 2006 in obbligazione Bei che, successivamente, avevano perso gran parte del loro valore sul mercato. La Corte ha riformato la precedente sentenza del Tribunale di Parma riconoscendo la nullità del contratto generale di investimento per difetto di forma. La banca venditrice, quindi, è stata condannata alla restituzione dell’investimento, oltre interessi e spese legali.

Secondo la Corte d’Appello, il Tribunale di Parma, che aveva respinto la domanda e condannato i coniugi alla rifusione di ingenti spese, aveva sbagliato a non considerare nullo per difetto di forma il contratto generale d’investimento, nel quale mancava la firma del legale rappresentante dell’Istituto di credito. Il giudice della Corte d’Appello, infatti, ha chiarito nella sentenza che «La prova della firma non può essere supplita tramite confessioni (gli investitori aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto una copia firmata, Ndr), presunzioni e neppure da documenti successivamente inviati dall’Istituto di credito o dalla produzione del contratto in sede di costituzione in giudizio». La sentenza della Suprema Corte richiamata dalla Banca per la quale tali comportamenti dell’Istituto avevano un efficacia sanante, è considerata dal giudice di Bologna superata da una successiva sentenza della Cassazione (n. 4564/12), per la quale il difetto di forma non può essere eliminato da fatti successivi al suo verificarsi.

«Siamo finalmente riusciti a convincere la Corte d’Appello che il contratto generale d’investimento non sottoscritto dalla banca è nullo per difetto di forma – commenta l’avvocato Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio i risparmiatori – e parimenti nulli devono ritenersi gli ordini di acquisto di titoli effettuati in esecuzione dello stesso. Ma soprattutto è stato riconosciuto che la nullità non può essere sanata da comportamenti successivi. Ora tutti i Tribunali del distretto, ossia dell’Emilia Romagna, dovranno uniformarsi a tale orientamento giurisprudenziale con l’effetto che, se non sono maturati termini di prescrizione, vi è ancora speranza di recuperare quanto investito in titoli finiti male».

Scarica la sentenza della Corte d'Appello di Bologna.

  • Settembre, 16
  • 2861
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Risparmi “traditi” e recuperati a Brescia e Padova Due famiglie di Brescia ritrovano i 60 mila euro persi nel default Lehman, mentre a Venezia 21 risparmiatori vincono in appello

Parma, 30 aprile 2015 – Due famiglie di Brescia e ben 21 risparmiatori di Padova possono tirare un sospiro di sollievo grazie alle vittorie ottenute dai legali di Confconsumatori per proteggere i loro risparmi. Due Banche sono state recentemente condannate in primo grado a Brescia a restituire 60 mila euro (investiti in obbligazioni Lehman) e in appello a Venezia, dove la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Padova, dando ragione a 21 cittadini che avevano visto sfumare i risparmi investiti in azioni e obbligazioni finite in default.

BRESCIA: LEHMAN, MANCA LA FIRMA DELLA BANCA – Due coppie di risparmiatori avevano visto sfumare la somma considerevole che avevano investito (ciascuna 30 mila euro) in titoli Lehman Brothers. Rivoltisi a Confconsumatori avevano deciso di fare causa alla Banca per tentare di recuperare il proprio tesoretto. Il Tribunale di Brescia, in entrambi i casi, ha riscontrato che nei contratti generali d’investimento sottoscritti dalle coppie (come previsto dall’art. 23 Tuf) mancavano le firme del legale rappresentante dell’Istituto; dunque il Giudice ha annullato i contratti per difetto di forma condannando la banca alla restituzione di entrambi gli investimenti, ovvero 60 mila euro oltre gli interessi e le spese legali. «Confermato un orientamento ormai dominante in giurisprudenza – commentano gli avvocati di Confconsumatori Giovanni Franchi e Marina Peschiera – sulla base del quale sono state vinte diverse cause in materia di “Risparmio Tradito” (Parmalat, Cirio, Lehman ecc.) e altre se ne potranno vincere sempre che non sia decorso il termine decennale di prescrizione».

Scarica la Sentenza 1 e la Sentenza 2.

VENEZIA: OMESSO IL DIRITTO DI “RIPENSAMENTO” – Grazie al Tribunale di Padova i risparmi sfumati in obbligazioni e azioni finite in default erano tornati nelle tasche di 21 investitori. La Banca non si è arresa e ha tentato il secondo grado, ma la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la prima pronuncia. Il Giudice di primo grado, infatti, aveva ravvisato in tutti gli investimenti la violazione dell’art.30 Tuf: sebbene i contratti fossero stati stipulati a domicilio, ai risparmiatori non era stato comunicato per iscritto che avevano un termine di 7 giorni per recedere dal contratto. Come in altri casi, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’articolo 56 quater del cosiddetto Decreto del Fare (DL 21 giugno 2013 n.69). «Per la Corte – spiega l’avvocato Giovanni Franchi che ha difeso in giudizio gli associati – non siamo al cospetto di una norma meramente interpretativa, ma di una disposizione creativa applicabile solo da quella data e non ad acquisti di titoli effettuati anteriormente. In altre parole, la sentenza è fondamentale perché sancisce che la nuova norma, introdotta per paralizzare una fondamentale decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, non può applicarsi al passato». 

Scarica la Sentenza della Corte d'Appello di Venezia.

  • Aprile, 30
  • 3701
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti, Veneto
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Bond Argentini: già pericolosissimi nel 1997 Pronuncia fondamentale della Corte d’appello dell’Aquila Riconoscimento tardivo: «Molte cause analoghe sarebbero andate diversamente»

Parma, 24 ottobre 2014 – Un’altra importante vittoria dei legali di Confconsumatori relativamente ad acquisti di titoli argentini. La banca venditrice si era appellata alla sentenza di primo grado di Teramo che aveva dichiarato la nullità dell’acquisto dei bond. La Corte dell’Aquila, pur ritenendo che non ci fossero i presupposti per la nullità, ha comunque confermato la condanna della banca alla restituzione di 64.574,30, oltre alla copertura delle spese processuali.

Il consumatore, residente a Teramo, aveva acquistato bond in 5 diversi momenti tra il 1997 e il 2001, e aveva già ottenuto dal Tribunale della sua città, grazie ai legali Confconsumatori, la nullità degli ordini a causa della violazione di norme del TUF. La Corte d’appello, uniformandosi all’indirizzo della Cassazione, ha ritenuto che la violazione di quelle disposizioni non comportasse nullità. Lo stesso giudice ha, peraltro, rilevato che era ormai tempo che quei titoli erano da considerare pericolosi, tanto pericolosi da rendere necessaria una specifica informativa da parte della banca, specifica informativa non provata in giudizio dall’istituto. Di qui, per la Corte, la responsabilità risarcitoria della banca, con conseguente suo obbligo di risarcire il danno pari all’importo versato per l’acquisto.

«Trattasi – per l’avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha assistito nei due gradi del giudizio l’associato – di una sentenza importantissima, perché è la prima ad aver chiarito che già nel 1997 i titoli argentini erano pericolosissimi. Se così fosse sempre avvenuto molti analoghi processi sarebbero finiti diversamente. Purtroppo i Tribunali quasi mai hanno approfondito la pericolosità dei bond argentini e molti risparmiatori hanno perso cause analoghe, venendo oltretutto condannati a pagare ingentissime spese processuali».

Scarica la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila

  • Ottobre, 24
  • 3733
  • Abruzzo, Risparmio e Investimenti
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Pagina 2 di 3«123»

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
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Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
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Responsabile provinciale: Francesca Davini
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Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
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Cellulare:  347.0834207
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Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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