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Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: appello

Pioggia di 9 vittorie in appello per i risparmiatori Chi aveva acquistato bond argentini in casa doveva essere informato del diritto di recesso. La Corte: «Il Decreto del Fare non si applica»

Parma, 2 ottobre 2014 – Una vera e propria pioggia di vittorie per i risparmiatori. La Corte d’appello di Venezia, con ben 9 sentenze[1], ha iniziato a confermare 14 pronunce del Tribunale di Padova relative ad acquisti di titoli argentini effettuati da diversi consumatori.

In tutte le decisioni di primo grado il Tribunale di Padova aveva ravvisato la violazione dell’art. 30 TUF, perché, sebbene i contratti fossero stati stipulati presso l’abitazione dei risparmiatori (ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale), ai risparmiatori non era stato comunicato per iscritto che avevano un termine di 7 giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.

La Corte d’appello, con le sue decisioni, ha escluso l’applicabilità a casi come questi del c.d. “Decreto del Fare” (d.l. 21 giugno 2013 n. 69), il cui art. 56 quater dispone che l’estensione dell’art. 30 ai contratti di acquisto di strumenti finanziari parta dal 1 settembre 2013. «Per la Corte – spiega l’avvocato Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio i risparmiatori – non siamo, infatti, al cospetto di una norma meramente interpretativa, che sarebbe stata invocabile anche per contratti stipulati anteriormente, ma di una disposizione creativa, applicabile, per l’effetto, solo da quella data e non ad acquisti di titoli effettuati anteriormente».

La sentenza è fondamentale, perché sancisce che la nuova norma, introdotta dal legislatore per paralizzare una fondamentale decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, non può applicarsi al passato. «Era da tempo che sostenevamo questo principio, – aggiunge Franchi – ma è questa la prima volta che un giudice (un giudice dell’importanza di una Corte d’appello) si uniforma alla nostra tesi».

Scarica una delle sentenze (tra loro analoghe) della Corte d'Appello di Venezia.

Per approfondire leggi questo articolo.

 


[1] Sentenze della Corte d’Appello di Venezia nn. 1671/14, 1672/14, 1676/14, 1724/14, 1710/14, 2180/14, 2181/14, 2182/14 e 2183/14.

 

  • Settembre, 30
  • 3173
  • Risparmio e Investimenti, Veneto
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Tango Bond: in 2 mesi recuperati 175 mila euro Confconsumatori ha collezionato 4 nuove vittorie in materia di bond argentini in poche settimane: tre a Prato e una in appello a Bologna

Prato-Bologna. 30 ottobre 2013 – Prosegue, vittoria dopo vittoria, il lungo percorso di Confconsumatori per risarcire i tantissimi risparmiatori “traditi” dalle banche che avevano venduto titoli spazzatura o inadeguati al cliente senza informare dei rischi. Solo in materia di bond argentini in poche settimane sono ben quattro le pronunce favorevoli ottenute dai legali dell’associazione: tre vittorie presso il Tribunale di Prato e una presso la Corte d’Appello a Bologna.

Tre vittorie a Prato – Un quarantenne di Prato ha finalmente ottenuto a settembre la restituzione di tutti i risparmi di una vita, 70 mila euro, che tra il 2000 e il 2001 aveva investito in titoli argentini senza che la banca lo avesse informato della rischiosità e del carattere speculativo. La vittoria è stata ottenuta in soli 10 mesi. Con la stessa rapidità, anche altre due famiglie di Prato sono tornate in possesso dei risparmi investiti in tango bond (rispettivamente 65 mila e 25 mila euro) grazie ai legali di Confconsumatori; anche in questo caso a pesare sulla decisione del Giudice è stata la mancata osservazione dei doveri informativi da parte della banca. Marco Migliorati, presidente di Confconsumatori Prato commenta: « Vedere le famiglie sorridere soddisfatte dopo che si erano rivolte a noi poco convinte, sfiduciate e deluse dalle banche è una grandissima soddisfazione ».

Vittoria in appello a Bologna – Un operaio di Parma, con scarsissima propensione al rischio, aveva investito nel settembre del 2000 tutti i suoi risparmi, 15 mila euro, in titoli argentini. Avendo perso tutto, aveva tentato il recupero ma aveva la causa in primo grado. La Corte d’Appello, invece, ha recentemente ribaltato la prima sentenza del Tribunale di Parma, condannando l’Istituto di Credito a risarcire il cliente in quanto l’operazione era inadeguata e mancava l’autorizzazione scritta a procedere. « É una sentenza importante – commenta l’avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma – perchè chiarisce finalmente che nel 2000 i titoli argentini erano già pericolosissimi »

Sentenza Prato1
Sentenza Prato2
Sentenza Bologna

  • Ottobre, 30
  • 2437
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer, Toscana
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Tango Bond e titoli Birs: vittoria da oltre 1 milione Avevano raccolto una fortuna vendendo tovaglie in spiaggia, poi, malconsigliati, hanno perso tutto: ora riavranno oltre 1 milione di euro

Parma, 10 ottobre 2013 – Avevano raccolto una fortuna vendendo tovaglie in spiaggia per una vita, poi hanno affidato i risparmi alla Banca e li hanno visti svanire nel nulla. Oggi, dopo la vittoria in appello, riavranno oltre un milione di euro. Ancora una vittoria di Confconsumatori per una coppia di associati toscani che nel 1999 aveva acquistato obbligazioni argentine per 827.375,34 €, ed effettuato un’operazione d’investimento in titoli Birs da 167.606,44 €. La Corte d’appello di Firenze ha condannare l’Istituto di credito alla restituzione e al risarcimento dei danni, pari alle somme investite, oltre interessi e spese di lite, per la complessiva somma di 1.366.771,62 €, con la deduzione delle cedole incassate e dell’odierno valore dei bond argentini.

La coppia toscana, nel corso degli anni, aveva raccolto un ingente patrimonio, vendendo lenzuola, tovaglie e capi di abbigliamento sulle spiagge . Ingente patrimonio che avrebbe dovuto essere utilizzato per i figli ormai grandi. Ma, malamente consigliati da una filiale di un importante Istituto di credito, i coniugi avevano perso praticamente tutto e a nulla era servito rivolgersi ad un avvocato, perché la causa di primo grado davanti al Tribunale di Pistoia era finita con la loro soccombenza. A questo punto, perse praticamente le speranze, i due hanno contattato la sede di Confconsumatori. Da lì è iniziato il percorso che ha portato all’appello della prima pronuncia.

È così accaduto che la Corte d’appello di Firenze, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato gli investitori alla rifusione delle spese, ha ritenuto, relativamente all’acquisto dei titoli argentini, la nullità degli ordini per difetto di forma a causa della mancanza del contratto generale d’investimento. Circa l’altra operazione, titoli Birs il giudice d’appello ha condannato l’Istituto al risarcimento del danno, corrispondente alla differenza tra capitale investito e l’importo riscosso, per essere mancate le necessarie informazioni su titoli pericolosissimi, in quanto incorporanti derivati .

« Un’altra sentenza decisiva – commenta l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio la coppia di investitori insieme all’avv. Piero Catelani, di Confconsumatori Firenze – perché dimostra che le Corti d’appello sono pronte a correggere i molteplici errori commessi dai Tribunali in questa materia . Purtroppo spesso i risparmiatori non proseguono nel giudizio a causa delle ingentissime spese connesse ad una causa di questo tipo ». Per quanto riguarda la decisione « É soprattutto importante – aggiunge l’avv. Franchi – che si sia tenuto conto, benché la circostanza non fosse stata dedotto in primo grado, della mancanza del contratto generale d’investimento, mancanza che, a dispetto dell’art. 23 TUF, può essere rilevata anche d’ufficio e in secondo grado, se prima non dedotta, quando il suo accertamento produca, come nella specie, effetti favorevoli al consumatore ».

Scarica la sentenza.

  • Ottobre, 9
  • 2694
  • Risparmio e Investimenti, Toscana
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Cirio: nuova vittoria in appello da 63 mila euro La Corte d’appello ha chiarito l’errore del Tribunale dando ragione al consumatore che aveva acquistato i bond, già pericolosi nel 2001

B ologna, 11 settembre 2013 – Il Tribunale gli aveva dato torto, costringendolo a pagare ingentissime spese, ma l’associato di Confconsumatori ha deciso di fare appello e la Corte ha ribaltato la prima sentenza, affermando che i titoli Cirio, acquistati nel 2001, erano già pericolosissimi e la banca non ha adempiuto ai propri obblighi informativi. L’Istituto di credito è stato condannato al risarcimento dei danni per 63.000 euro , pari alla somma investita nell’acquisto di titoli Cirio, oltre interessi e spese di lite.

Nel caso in questione la Corte d’appello, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato l’investitore alla rifusione delle spese , ha ritenuto la ricorrenza della responsabilità risarcitoria, perché l’Istituto di credito non aveva tenuto conto dell’inadeguatezza dell’operazione per l’investitore, nel cui profilo risultava una bassa propensione al rischio. Si legge nella sentenza che l’inadeguatezza non era stata comunicata dalla banca all’investitore nell’ordine di acquisto secondo quanto disposto dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, ai sensi del quale la Banca doveva richiedere in forma scritta la manifestazione del cliente di voler procedere all’investimento. Di l’obbligo a carico della banca di risarcire il pregiudizio arrecato al risparmiatore.

« Un’altra sentenza importante – dichiara l’avv. Giovanni Franchi , legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l’investitore – perché la Corte d’appello di Bologna ha chiarito l’errore commesso dal Tribunale, che aveva costretto il povero risparmiatore a doversi difendere contro la richiesta della banca di rifusione di ingentissime spese. La Corte ha sancito che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi , talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente ».

« È soprattutto importante – aggiunge l’avv. Franchi – che si sia tenuto conto della dichiarazione espressa dall’investitore in sede di assunzione del profilo di rischio, nel senso che se uno non è disposto ad rischiare il proprio denaro, non gli si può consigliare l’acquisto di titoli pericolosi , come già al tempo erano i bond Cirio. se ne deve tenere conto quando si valuta il comportamento della banca. Ed era forse il caso, come purtroppo non sempre è accaduto, che la magistratura tenesse conto della pericolosità e del profilo di rischio dell’investitore anche in diverse cause intraprese da molti acquirenti di titoli Parmalat e Argentina finite con la soccombenza dell’investitore. La Corte d’appello ha eliminato un macroscopico errore del Tribunale, dal quale era derivata la richiesta di pagamento di ingentissime spese ».

Scarica la sentenza

  • Settembre, 11
  • 3452
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Pagina 3 di 3«123

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