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MATERA

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Telefono: 328.1984943
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: Cerruti

Risparmio “tradito”: risarcimento per gli eredi Cerruti e Argentina: due vittorie di Confconsumatori a Piacenza e a Pavia che arrivano quando gli investitori sono ormai deceduti

Parma, 20 febbraio 2015 – I loro genitori se ne sono andati prima di riuscire ad ottenere giustizia: oggi sono gli eredi di due risparmiatori, di Piacenza e Pavia, a vedere finalmente riconosciuto un equo risarcimento per il comportamento scorretto delle banche.

PIACENZA, TITOLI “CERRUTI FINANCE” – Il Tribunale di Piacenza ha condannato una banca alla restituzione in favore dei figli di quanto versato dai genitori, deceduti, per l’acquisto di obbligazioni Cerruti Finance S.A. Il Tribunale ha, infatti, riscontrato che la banca era contrattualmente inadempiente per non avere non avere tenuto conto del fatto gli investitori, due anziani che intendevano mettere al sicuro i loro risparmi, dovevano essere considerati investitori inesperti, anche sulla base del fatto che si erano rifiutati di fornire informazioni a norma dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98. L’operatore finanziario avrebbe dovuto considerare inadeguato per quei risparmiatori un investimento in bond emessi da una finanziaria estera, la Cerruti Finance, creata al solo scopo di consentire a una società carica di debiti la possibilità di emettere obbligazioni. Di qui, per il giudice, la violazione dell’art. 29, l’inadempimento, la risoluzione del contratto e la condanna della banca a restituire il versato, detratte le somme percepite nella procedura concorsuale (escluse le cedole riscosse), per complessivi 67.700 €. «Come risulta dalla sentenza– dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma – è impensabile che un intermediario finanziario valuti l’adeguatezza di un investimento accontentandosi di un semplice rifiuto a fornire informazioni. Purtroppo è ormai sempre più difficile il recupero di tali investimenti finiti in default, perché ormai sono decorsi quasi tutti i termini di prescrizione».

PAVIA, BOND ARGENTINA – Il Tribunale di Pavia ha condannato un Istituto di credito a restituire alla figlia di una sua investitrice, quale erede, le somme a suo tempo investite in obbligazioni Argentina, sulla base della totale mancanza del contratto di negoziazione. La banca, infatti, non ha prodotto alcun contratto in corso di causa e si è difesa esclusivamente eccependo il decorso del termine di conservazione della documentazione. Ma il Giudice ha dato torto all’intermediario, statuendo l’irrilevanza delle eccezioni di fronte al difetto di forma che la legge impone per quei contratti La figlia ha ottenuto così 23.300 € più gli interessi e le spese legali. «La sentenza è importante – afferma l’avvocato Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Milano che ha patrocinato la causa – perché il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione di conservare la documentazione per un periodo di tempo limitato non solleva la Banca del suo onere probatorio. Infatti un conto è il rispetto di norme di natura amministrativa, finalizzate a consentire l’attività di ispezione e controllo da parte degli organi di vigilanza, e altro è derogare ad un requisito di forma prescritto dalla legge nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti».

  • Febbraio, 20
  • 3504
  • Emilia Romagna, Lombardia, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Nuova vittoria a Parma

Parma, 26 novembre 2007 – Nuova pronuncia del Tribunale di Parma, che ha condannato una importante banca italiana al risarcimento di quanto versato da una risparmiatrice per l’acquisto di titoli Cerruti .

Il Tribunale ha riscontrato che la banca era contrattualmente inadempiente per non avere assolto agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob e dal Testo Unico Finanziario (T.U.F.), che prescrivono all’istituto di credito di assumere informazioni riguardo all’esperienza/conoscenza del cliente in materia di investimenti finanziari.

“ Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Parma – dichiara l’avv. Giovanni Franchi – è impensabile che un intermediario finanziario valuti l’adeguatezza di un investimento rispetto al cliente sulla base di informazioni meramente generiche, mediante la sbarratura di una casella del contratto di vendita.” “La sentenza è importante – continua l’avv. Franchi – perché è una delle prime sui bond Cerruti da definirsi, al pari dei Parmalat, Cirio e Giacomelli, come “titoli spazzatura ”. 

Clicca QUI per leggere il testo della sentenza

  • Novembre, 26
  • 2266
  • Risparmio e Investimenti
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Prima vittoria Cerruti

Brindisi, 6 aprile 2007 – Nuova ed importantissima sentenza del Tribunale di Brindisi in materia di tutela del risparmiatore .

Il giudice, dott. Roberto Palmieri, infatti, ha dichiarato la nullità di un contratto di vendita di titoli Cerruti stipulato tra una associata della Confconsumatori (tel.347 – 0628721) e la ex Banca 121, oggi Monte dei Paschi di Siena , condannando quest’ultima alla restituzione integrale di quanto investito dal consumatore pari ad € 51.000,00.

La banca, infatti, è stato rilevato in sentenza,  “ ha violato i primari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero sussiste in capo alla banca una palese violazione dei doveri di informazione e correttezza…, posto che detta banca ha taciuto all’attrice circostanze decisive dell’economia del contratto ”.

Il caso della nostra associata non è isolato. Sono centinaia, infatti, i risparmiatori di Brindisi e Provincia che hanno nel proprio portafoglio titoli Cerruti, andati in fumo nel luglio 2004. La sentenza induce ad una attenta riflessione sul rapporto tra investitore ed intermediario. Quest’ultimo, infatti, è sempre obbligato a fornire informazioni trasparenti e complete sui rischi e sulle condizioni dell’investimento al consumatore .

Ciò, però, come hanno dimostrato i casi MyWay, BTP tel – index – option, Argentina, Cirio, Cerruti, Tecnodiffusioni, Parmalat ecc. non sempre è avvenuto.

Oltre che nella tutela dell’acquirente di bond, la Confconsumatori è attualmente impegnata, sempre in materia di risparmio, su un nuovo fronte: la tutela del sottoscrittore di polizze vita “index” ed “unit linked”, le quali hanno un alto contenuto speculativo spesso sconosciuto al sottoscrittore. Il denaro, cioè il premio, che si consegna al gestore (banca, compagnia di assicurazione o sim) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono, generalmente, una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è, quindi, legato al rendimento del fondo. Di conseguenza non vi sono garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato. Di tale aspetto, però, il consumatore stando alle segnalazioni pervenute alla nostra associazione, non è informato. Lo stesso concetto di “polizza vita” induce il consumatore a credere che si tratti di un prodotto a contenuto assicurativo, quindi, di una forma di risparmio che garantisce per il futuro una rendita o la restituzione di un capitale maggiore di quello che viene versato con il premio.

Le tesi portate avanti dalla Confconsumatori circa le “anomale” modalità di vendita delle polizze assicurative “index” ed “unit linked” cominciano a trovare conferma nelle aule di Tribunale. E’, infatti, di recente stata sancita la nullità di una polizza  “index linked” fatta stipulare ad un consumatore ignaro delle caratteristiche e dei rischi della stessa con contestuale restituzione della somma pagata a titolo di premio pari ad e 100.000,00.

avv. Emilio Graziuso Presidente Provinciale Confconsumatori Brindisi

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  • Aprile, 13
  • 2120
  • Risparmio e Investimenti
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