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TAG: mutui

Cessione del quinto: vittoria a Reggio Calabria Invece di chiedere spiegazioni al datore di lavoro, colpevole di inerzia, una finanziaria esasperava con ripetute minacce la risparmiatrice

Gioia Tauro (RC), 7 gennaio 2015 – Aveva scelto la cessione del quinto dello stipendio per pagare il mutuo ma, a causa di un’imprecisione del datore di lavoro, si è trovata assediata dalla finanziaria che, senza cercare di approfondire, le intimava di saldare il debito e la minacciava di annullare il contratto. Grazie all’intervento dei legali di Confconsumatori, il Giudice di Pace di Laureana di Borrello ha individuato le reali responsabilità e ha difeso la piccola risparmiatrice condannando finanziaria e datore di lavoro, in solido, a rimborsare le spese legali.

La titolare del mutuo si era rivolta alla sede di Confconsumatori di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dopo aver ricevuto ripetute minacce di risoluzione del contratto da parte della Società finanziaria, che la accusava di mancato pagamento di alcuni ratei mensili. La donna si era anche rivolta al proprio datore di lavoro per accertare l'effettivo versamento delle rate.

Non avendo ricevuto risposta dal datore di lavoro e continuando a subire minacce da parte della finanziaria, l’associata aveva affidato il mandato per agire in giudizio al legale di Confconsumatori Antonio Iemma. Immediatamente dopo la notifica della citazione, la finanziaria aveva accertato l'avvenuto pagamento. Come si evince dalla sentenza, il Giudice di Pace ha considerato scorretto il comportamento della società finanziaria prima del giudizio: «Non sarebbe stato impossibile, usando buona fede e correttezza, chiedere precisazioni al datore di lavoro».

Il Giudice ha censurato anche l'inerzia del datore di lavoro, che aveva effettuato un bonifico cumulativo impreciso, senza distinguere i nominativi dei dipendenti a cui corrispondevano le rate, impedendone di fatto la contabilizzazione. Così entrambi, datore di lavoro e finanziaria, sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

«Si tratta di una vittoria importante, – commenta Antonio Iemma, responsabile di Confconsumatori di Gioia Tauro – poiché è stato affermato il principio che è ingiusto e scorretto tempestare di minacce di risoluzione contrattuale il debitore, giungendo a esasperarlo, piuttosto che chiedere le necessarie precisazioni al datore di lavoro, vista anche la regolarità del versamento. In effetti, le società mutuanti adottano spesso questo ingiustificato comportamento, incuranti delle ansie e preoccupazioni che suscitano ai loro debitori».

Scarica la sentenza

  • Gennaio, 7
  • 3988
  • Calabria, Mutui
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Reggio, la banca nega il mutuo: condannata Due fratelli di Reggio Emilia hanno ottenuto un risarcimento dopo che la loro Banca si era rifiutata all'ultimo momento di erogare il mutuo promesso

Reggio Emilia, 16 novembre 2014 – Un'importante vittoria di Confconsumatori Reggio Emilia, che ha ottenuto un risarcimento per due fratelli ai quali la Banca di cui erano correntisti aveva promesso un mutuo per l'acquisto di un immobile, salvo poi cambiare idea all'ultimo momento, a pohi giorni dal rogito, senza fornire alcuna spiegazione. I due cittadini, dunque, per far fronte all'impegno preso e per non perdere la caparra già versata, si erano trovati costretti a disinvestire in tempi brevissimi alcuni prodotti finanziari, acquistati dalla stessa Banca. 

I FATTI – Due fratelli di Cadelbosco, in provincia di Reggio Emilia, nel settembre 2009 avevano richiesto alla Banca di cui erano correntisti un mutuo per acquistare la proria abitazione. La Banca, tramite la propria family banker, aveva comunicato l'esito positivo della richiesta e e aveva fissato l'appuntamento davanti al notaio per il rogito.Pochi giorni prima della data prestabilita, però, la Banca si era rifiutata di erogare la somma necessaria per l'acquisto dell'immobile, senza fornire alcuna spiegazione. Trovandosi in grave difficoltà, i due fratelli, per non perdere la caparra già versata al venditore, si erano trovati costretti a disinvestire in perdita alcuni prodotti finanziari, che peraltro la stessa Banca aveva suggerito poco tempo prima di acquistare.

LA CAUSA – Dopo aver tentato di risolvere la controversia in modo bonario, tramite i legali di Confconsumatori, i due fratelli hanno deciso di procedere in giudizio. Il Tribunale di Reggio Emilia, dopo aver sentito le parti e i testimoni, ha deciso di condannare la banca al risarcimento di complessivi 32784 euro oltre gli interessi. Secondo il Giudice, infatti, la Banca aveva manifestato la volontà di concludere il contratto e, dunque, il suo comportamento è illegittimo perchè per il principio dell'autoresponsabilità la Banca era vincolata alla propria dichiarazione e risponde dell'affidamento che avevano posto i clienti sull'erogazione del mutuo. Il recesso ingiustificato dalla trattativa, insomma, comporta che il soggetto che recede è tenuto a risarcire all'altra parte il danno che questa a procurato.

Normalmente la giurisprudenza individua il pregiudizio nell'interesse "negativo", ossia nelle spese inutili sostenute in relazione allo svolgimento delle trattative e nelle eventuali perdite subite dalla parte danneggiata, che, confidando nella stipula del contratto, non usufruisce di altre occasioni nel frattempo presentate. Nel caso dei due fratelli reggiani, inveceil giudice ha ritenuto che l'interesse negativo risarcibile non doveva essere individuato nelle mere spese sostenute o nella perdita di ulteriori chance, quanto nel pregiudizio patito a seguito della decisione improvvisa della Banca. Così la Banca ha dovuto rimborsare ai due clienti la perdita subita per aver dovuto liquidare anzitempo gli investimenti effettuati poco prima della richiesta di mutuo, ovvero oltre 32700 euro.

Scarica la sentenza.

  • Novembre, 16
  • 4295
  • Emilia Romagna, Mutui, sitoer
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Sovraindebitamento: le nuove norme anticrisi Una possibilità per tutti i consumatori, imprenditori e professionisti schiacciati dai debiti: siglare un accordo tra le parti

Parma, 21 novembre 2013 – Sono purtroppo tantissime le famiglie e gli imprenditori italiani schiacciati dalla morsa dei debiti verso le banche. In pochi sono a conoscenza, però, della possibilità di usufruire di un accordo con i creditori che miri alla composizione della crisi. Infatti, chi ha accumulato debiti per tasse o imposte, o debiti nei confronti delle finanziarie, o dei fornitori che non riesce a pagare, oppure chi ha contratto mutui o finanziamenti che non riesce a rispettare può fare valere le nuove norme sul sovraindebitamento (L. 27/01/2012, N. 3).

CHI PUÒ ACCEDERE? – Le nuove norme sul sovra indebitamento si rivolgono al consumatore in crisi finanziaria, ma anche al piccolo imprenditore o professionista che non può accedere alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, o altre). Cioè, in sintesi, al debitore civile sovra indebitato, dove per sovraindebitamento si intende un perdurante squilibrio fra il patrimonio del consumatore ed i suoi debiti.

I REQUISITI – Per poter usufruire degli accordi previsti dalle nuove norme la crisi deve essere tale da impedire al soggetto di poter far fronte ai pagamenti ed ai debiti di qualunque origine: verso le banche, verso dei fornitori, verso delle finanziarie, verso l’Erario per imposte, verso l’INPS o altri enti previdenziali per contributi, e verso Equitalia .

L’ACCORDO – Il rimedio offerto al consumatore-debitore è un accordo con i creditori, da siglare anche tramite la proposizione di un piano, una procedura di superamento e composizione della crisi, con l’assistenza di un terzo (un professionista) soggetto al controllo del Tribunale . La proposta, oggetto dell’accordo, può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo: ad esempio, con una rateizzazione, un pagamento parziale . Ovviamente con l’accordo dei medesimi. L'accordo, naturalmente, non può essere esteso a creditori che non abbiano sottoscritto lo stesso.

  • Novembre, 21
  • 3828
  • Mutui, Risparmio e Investimenti
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Derivati rischiosi venduti a “copertura” del mutuo In soli 5 anni il derivato venduto a una piccola e inesperta ditta di Catania aveva causato l’addebito di 100 mila euro: contratto sospeso dal Tribunale

Catania, 7 Ottobre 2013 – Nel 2007 una piccola ditta catanese aveva chiesto e ottenuto dalla banca un mutuo da 900 mila euro per ristrutturazioni aziendali, mutuo che la banca aveva concesso a tasso variabile proponendo l’acquisto di “derivati Irs” come strumento di "copertura" per garantire il pagamento degli interessi a tasso variabile sul mutuo, senza, però, avvisare il cliente, inesperto, dell’alto rischio rappresentato da questi investimenti finanziari. Il derivato aveva comportato, nel corso di 5 anni di contratto l'addebito di oltre 100 mila euro . Il Giudice della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino, con una recentissima ordinanza depositata il 17.9.2013, ha ordinato alla banca di sospendere gli addebiti semestrali delle rate.

Il provvedimento é stato adottato a conclusione di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società che, priva di alcuna pregressa esperienza in materia di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, aveva eccepito l'assurdità della vendita dei derivati da parte della banca, che aveva anche fatto sottoscrivere all'amministratore della società una dichiarazione di operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98. E, in virtù della sottoscrizione di tale dichiarazione, la banca si riteneva così esonerata dall'assolvimento di una serie di obblighi informativi e comportamentali nei confronti del cliente. Ma, ha osservato il Tribunale, la dichiarazione di operatore qualificato « non esonera l'intermediario diligente dal tenere in debito conto le informazioni in suo possesso e dal verificare in concreto l'adeguatezza delle operazioni poste in essere dal cliente, dovendo sempre confrontarsi tale adeguatezza con la concreta operatività del cliente stesso, l'adeguatezza delle operazioni al profilo del cliente dovendo essere valutata dall'intermediario sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento, ma anche di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati».

Nell'ordinanza il Giudice richiama l'unico precedente  del Tribunale di Catania in materia di derivati , che é stato adottato dal Collegio lo scorso anno. In entrambi i giudizi le società sono state assistite dall'avv. Carmelo Calì , Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha dichiarato: «Anche se non si tratta di consumatore, ma di azienda ci troviamo anche in questo caso di fronte ad un soggetto debole rispetto alla banca , come scrive anche il Giudice. Il provvedimento assume pertanto particolare importanza sia per il contenuto della pronuncia che per gli effetti della stessa a favore delle tante aziende, che in questi anni si sono trovate ad acquistare derivati , pur non avendo nessuna esperienza in materia, e sottoscrivendo su invito della banca la dichiarazione di operatore qualificato».

Scarica il provvedimento ottenuto a Catania.

Scarica l'unica pronuncia precedente a Catania.

  • Ottobre, 7
  • 5147
  • Risparmio e Investimenti, Sicilia
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Mutui e tassi usurari: il Vademecum di Confconconsumatori Tante le richieste pervenute, Confconsumatori ha redatto un breve Vademecum per rispondere alle domande più frequenti

Parma, 4 luglio 2013 – Aumenta di giorno in giorno il numero di consumatori, titolari di contratto di mutuo o di finanziamento, che si rivolgono alla Confconsumatori per ricevere informazioni in merito alla propria posizione alla luce della sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato sancito l’importante principio che, qualora nel contratto di mutuo siano stati convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Confconsumatori ha, quindi, inoltrato, numerose diffide dopo aver riscontrato la non conformità a tale principio della documentazione in possesso di alcuni associati.

Al fine di offrire uno strumento utile a tutti i consumatori, la Confconsumatori ha, oltre ad essere come sempre a disposizione per ogni informazione e chiarimento, ha redatto un piccolo vademecum:

VADEMECUM MUTUI E TASSI USURARI

Il consumatore, al fine di valutare, se nella singola fattispecie sia possibile applicare il principio sancito dalla Corte di Cassazione, dovrà:

  1. essere in possesso del contratto di mutuo;
  2.  se non è in possesso del contratto di mutuo, chiedere copia dello stesso alla banca e/o al notaio rogante;
  3.  valutare il tasso concretamente e complessivamente applicato dalla Banca/finanziaria (per i mutui a tasso variabile, con cap, e/o per i finanziamenti è consigliabile già in questa fase una perizia tecnica da parte di un dottore/ragioniere commercialista);
  4. confrontare il tasso complessivamente pattuito con i c.d. “tassi soglia”;
  5. qualora il tasso di interesse contrattualmente previsto, dovesse essere superiore al c.d. tasso soglia, il consumatore dovrebbe inoltrare una formale diffida all’Istituto di credito, chiedendo l’applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione;
  6. qualora la vicenda non dovesse risolversi bonariamente, è opportuno effettuare (se non è stata già effettuata) una perizia relativa all’intero rapporto volta a determinare l’esatto dare – avere tra banca e cliente prima di promuovere un giudizio.

« Abbiamo redatto un piccolo vademecum – afferma l’avv. Emilio Graziuso , componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Confconsumatori – per offrire una risposta rapida alle tante domande che ogni giorno pervengono alle nostre sedi relativamente alla problematica mutui ed usura. Per conto di nostri associati abbiamo, comunque, già inviato le prime diffide nei confronti degli istituti di credito e delle società finanziarie, i cui contratti sembrano non rispettare i principi sanciti dalla Suprema Corte. La nostra speranza è che si riesca ad addivenire ad un componimento bonario delle singole vicende senza, quindi, la necessità dell’instaurazione di azioni legali per vedere riconosciuti i diritti dei singoli consumatori ».

  • Luglio, 4
  • 4986
  • Mutui, Risparmio e Investimenti
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Sisma 2012: prorogata al 31 dicembre la sospensione dei mutui Rinnovata l'intesa tra Abi Emilia Romagna e le Associazioni dei Consumatori per la tutela delle famiglie danneggiate dal sisma

Bologna, 28 giugno 2013 – Proroga al 31 dicembre 2013 della sospensione delle rate dei mutui per le famiglie dell’Emilia Romagna e delle Province di Mantova e Rovigo colpite dal sisma del 2012.

L’intesa, che rinnova il precedente accordo del febbraio 2013, è stata siglata al tavolo di confronto periodico istituito dalla Commissione regionale Abi dell’Emilia Romagna e dalle Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Legaconsumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

L’iniziativa conferma l’impegno delle banche operanti nei territori colpiti dal terremoto verso i cittadini e il tessuto produttivo locale, nonché dell’Abi, in collaborazione con la Regione, le Associazioni dei Consumatori e le istituzioni nazionali.

In particolare l’accordo prevede che:

–        la richiesta di intervento può essere presentata dal mutuatario che ha già usufruito della sospensione, prevista dal precedente accordo di febbraio 2013, utilizzando la documentazione attestante che l’immobile ipotecato sia distrutto o danneggiato;

–        le banche possano offrire condizioni migliorative rispetto a quelle che fanno riferimento al presente accordo, anche con la possibilità di estendere le iniziative ad altro forme tecniche di finanziamento;

–        le parti promuovano iniziative di sensibilizzazione della Regione e del Governo per l’adozione di tempestivi interventi legislativi volti ad avviare la ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate in tempi celeri e alle condizioni più favorevoli grazie a strumenti di sostegno pubblico; tra questi in particolare l’istituzione di un fondo di solidarietà per assicurare ai mutuatari la copertura degli eventuali interessi applicati per la sospensione;

–        l’Abi provveda a pubblicare e tenere aggiornata sul sito www.abi.it la lista delle banche aderenti.

  • Giugno, 28
  • 2839
  • Emilia Romagna, Mutui, sitoer
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