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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

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“4 You”: risarcito risparmiatore per violazione degli obblighi d’informazione Una sentenza ottenuta a Pisa stabilisce che in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, il cliente ha diritto al risarcimento del danno

Pisa, 2 aprile 2012 – Un associato di Pisa aveva sottoscritto un piano finanziario "4 You", che gli era stato presentato dall’ente creditizio come “un piano previdenziale e/o pensionistico”. Il piano, ormai non più in vendita da tempo, nascondeva, in realtà, un vero e proprio mutuo che gli impediva di poter accenderne un altro di cui aveva necessità. Così l’associato aveva deciso di estinguere anticipatamente il piano "4 You", perdendo però in tale operazione le cifre che nel tempo aveva versato per il pagamento delle rate mensili. Per tale motivo l’uomo aveva formulato espressa riserva di chiedere il risarcimento del danno subito.

Il Tribunale di Pisa ha stabilito che la banca non aveva adempiuto all’obbligo di informazione ex art. 28, comma 2 del Regolamento Consob 11522/98, osservando come l’obbligo informativo relativo alle singole operazioni prescinde dalle notizie che il cliente ha fornito circa la propria esperienza, la propria situazione ed i propri obiettivi di investimento e che, pertanto, sussiste anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il cliente abbia rifiutato di fornire tali notizie. L’avvocato Giovanni Longo, responsabile di Confconsumatori Pisa, osserva infatti che " non vi è alcun dato normativo che consenta di desumere un collegamento tra il comportamento del cliente e quello che il legislatore richiede all’intermediario; al contrario, l’obiettivo di tutela del risparmio, sotteso alla disciplina vigente, induce ad escludere tale asserito collegamento" .

Sarebbe spettato alla banca, ex art. 23, comma 6 D. Lgs. 58/98 provare il proprio adempimento, in quanto nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Parimenti la banca ha violato l’obbligo di cui all’art. 29 Reg. Consob, di astenersi dall’effettuare con e per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.

Il Giudice ha ravvisato la non propensione al rischio dell’attore, ciò ha indotto a ritenere che, l’associato non avrebbe intrapreso l’operazione se fosse stato adeguatamente informato relativamente alla natura della complessa operazione ,   e   in particolare alla possibilità di perdere o, comunque, di non recuperare, tramite il rendimento degli strumenti finanziari acquistati e la loro successiva vendita, una parte del capitale investito, costituito dalla somma delle rate mensilmente pagate e dall’eventuale somma dovuta per l’estinzione anticipata.

Per tale motivo il Giudice ha riconosciuto al consumatore un risarcimento del danno corrispondente alle rate mensili versate , aumentate dalla data della domanda, in considerazione del rendimento derivante da una forma di investimento sicuro (deposito su conto corrente o acquisto di titoli di Stato).

" Una vittoria senz’altro degna di considerazione,  – afferma Giovanni Longo –  in quanto si è finalmente riconosciuto il diritto del cliente di poter recedere anticipatamente dal contratto e di “scrollarsi di dosso” il contratto 4 You, senza perdere le somme versate durante il periodo in cui il contratto è rimasto in essere" .

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Aprile, 2
  • 901
  • Risparmio e Investimenti
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“4 You”: due nuove vittorie per Confconsumatori Massa Carrara e Monza: la violazione dell’obbligo di informazione inchioda le Banche alla restituzione del capitale

Parma, 1 febbraio 2012 – Due vittorie, a Monza e a Massa Carrara, che confermano l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di contratti “4 You”, un piano finanziario ritirato dal mercato ormai da diversi anni, ma, a suo tempo, sottoscritto da moltissimi italiani, ignari dei reali contenuti dell’investimento e dei rischi che esso comportava. A inchiodare le banche, in tutti e duei casi, è stata, appunto, la carenza di informazioni dettagliate e chiare che l’Istituto è tenuto a fornire al cliente per legge, soprattutto in relazione alla sua propensione al rischio, troppe volte ignorata. Alla luce della violazione dell’obbligo di informazione i tribunali di Massa Carrara e Monza hanno così condannato le banche alla restituzione di quanto versato dai risparmiatori, più gli interessi e le spese legali.

MONZA – Una vittoria da oltre 76 mila euro, quella ottenuta per un investitore di Monza che aveva sottoscritto un “4 You” nel 2001. «Il tribunale – spiega l’avvocato Martino Bianchi di Confconsumatori Milano – ha accertato che tutti gli allegati del contratto “4 You”, illustrativi la classe di rischio “alta”, non sono stati consegnati all’investitore. Inoltre le clausole del contratto concernenti la circostanza che l’investitore ha preso visione degli allegati sono clausole vessatorie, in quanto creano un significativo squilibrio tra il consumatore e la banca negoziatrice e, in quanto clausole non specificatamente sottoscritte, sono altresì nulle »

MASSA CARRARA – Tre associati credevano di aver sottoscritto un piano di accumulo senza rischi e, invece, leggendo i giornali, si erano resi conto della reale natura dell’investimento e del rischio di non poter recuperare il capitale. Grazie a Confconsumatori, invece, hanno riportato a casa 26 mila euro. «Il promotore – spiega l’avvocato Francesca Galloni – aveva messo in chiaro insistentemente che non vi era alcun pericolo di perdita del capitale. Ma, data la sua posizione professionale, non si può ritenere che non conoscesse le effettive caratteristiche del prodotto che stava vendendo».

 

Scarica le sentenze cliccando:

QUI per la sentenza di Monza;

QUI per la sentenza di Massa Carrara.

  • Febbraio, 1
  • 967
  • Risparmio e Investimenti
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Dopo le ultime sentenze favorevoli impennata di richieste in Toscana Pistoia e Prato registrano un aumento di casi di "4 You" mentre a Pisa si registra già una nuova vittoria

Prato, 23/11/2010 – La regione Toscana sembra registrare un’impennata dei casi di "4You" , il famoso piano finanziario inventato anni fa da un noto gruppo bancario senese e venduto in grandi quantità a tantissimi risparmiatori. Dopo alcuni anni di attenuazione, infatti, prima la Confconsumatori di Pistoia (vedi articolo cliccando QUI ), ora anche la Confconsumatori di Prato stanno assistendo, nelle ultime settimane, ad un forte aumento delle richieste da parte dei consumatori, che chiedono informazioni su tale prodotto finanziario e sulle possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito. Mentre a Pisa si è già collezionata una nuova vittoria sempre nell’ambito del piano "4You" (per approfondire clicca QUI ).

Il fenomeno è probabilmente una conseguenza delle ultime sentenze favorevoli ai risparmiatori , come ad esempio la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze di metà 2010.

Il piano finanziario "4You" è, in sintesi, un piano finanziario che si compone di due o più operazioni tra cui, sempre, un finanziamento concesso dalla banca con un certo tasso d’interesse e un investimento, con i soldi ricavati dallo stesso finanziamento, in azioni o obbligazioni proposti dalla banca o, in alcuni casi, in polizze vita di società collegata alla stessa banca.  La stessa Corte d’Appello di Firenze ha qualificato il piano finanziario "4You" come " un prodotto oggetto di pubblicità ingannevole e studiato a tavolino da menti sopraffine per massimizzare la raccolta del risparmio ".

" Per coloro che vogliono tutte le informazioni per la propria tutela – afferma il presidente provinciale di Confconsumatori Prato, Marco Migliorati – la nostra associazione dispone di un pool di avvocati che finora ha ottenuto molti successi in materia bancaria dai bond argentini a Parmalt, da Cirio al 4You".

La Confconsumatori di Prato è aperta ogni lunedì e venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 fino alle ore 19,00 in via U. Giordano,12 e può essere contattata al numero 380/4640227 o via e-mail all’indirizzo, confconsumatori.po@libero.it .

  • Novembre, 24
  • 991
  • Risparmio e Investimenti
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Contratto “4You” speculativo, condannata la banca A Parma la Confconsumatori ottiene un altro risarcimento per un associato, inconsapevole dell’alto rischio dell’operazione

Parma, 8 giugno 2010 – Ancora una vittoria di un associato della Confconsumatori relativamente ad un contratto “4 You”, quale piano di finanziamento destinato all’acquisto di titoli.

È il Tribunale di Parma ad avere emesso la sentenza favorevole al risparmiatore , che aveva sottoscritto il contratto, pronunciando la risoluzione dello stesso e condannando la banca intermediaria alla restituzione delle somme pagate, nonché al pagamento degli interessi e spese legali .

Il Giudice ha riconosciuto l’inadempimento  dell’istituto di credito, con ciò uniformandosi al parere del Consulente tecnico, per il quale il piano finanziario “4 You” proposto all’investitore aveva una chiara finalità speculativa , senza garantire il risultato di accantonamento dei risparmi per il futuro. Sempre secondo il perito, infatti, analizzando la struttura del piano si evince la pressoché totale assenza di rischio per la Banca, la quale non solo incassava gli interessi del finanziamento, ma si garantiva anche la restituzione dello stesso, con l’investimento in strumenti finanziari propri (sempre dalla stessa scelti e collocati) posti poi a pegno in suo favore.  L’investitore era, invece, assoggettato all’elevato rischio di andamento dei mercati finanziari azionari internazionali e pertanto doveva solo “sperare” che le quote del fondo su cui la Banca aveva investito per lui avessero un alto rendimento, tale non solo da compensare gli interessi pagati negli anni e raggiungere così il break even , ma anche da garantirgli un potenziale utile.

Evidente, per l’effetto, l’inadempimento dell’istituto. Come rilevato dal Consulente, un investitore di media diligenza non è infatti in grado, dalla lettura della proposta di finanziamento, di comprendere che l’esito dell’investimento, effettuato mediante la contrazione del finanziamento iniziale, sarà in buona parte (circa il 40%) correlato unicamente all’andamento dei mercati azionari internazionali.

“ Finalmente una sentenza – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha difeso in giudizio l’investitore – che chiarisce in cosa mai si sostanzia quell’investimento, ossia, diversamente da come veniva offerto, non in un risparmio, ma in un’operazione rischiosissima da proporre soltanto ad investitori qualificati e non, come è invece accaduto, a semplici risparmiatori , desiderosi soltanto di mettere da parte qualche risparmio ”.

Scarica la sentenza cliccando QUI

  • Giugno, 8
  • 1001
  • Risparmio e Investimenti
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A Parma la Confconsumatori ottiene l’annullamento del contratto “4 you” e il rimborso dalla Banca per violazione degli obblighi informativi

Parma, 19 gennaio 2010 – Riconosciuta nuovamente la nullità di un contratto 4 You, quale piano di finanziamento destinato all’acquisto di titoli.

E’ il Tribunale di Parma ad avere pronunciato sentenza favorevole ad un associato Confconsumatori che aveva sottoscritto il contratto, dichiarando la nullità dello stesso e condannando la banca intermediaria alla restituzione delle somme pagate e al pagamento degli interessi e spese legali.

Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto in questione per violazione dell’art. 6 l. n.1/91, al tempo applicabile, che imponeva all’intermediario, cioè la banca, trasparenza e correttezza nei confronti del cliente. Dunque sono mancate le necessarie informazioni circa la richiesta di finanziamento per l’acquisto di titoli, che caratterizzava quel contratto.

Questo ha comportato, altresì, la violazione degli obblighi informativi prescritti dall’ art. 21 TUF, non avendo l’istituto di credito dato alcuna preventiva informazione sulla convenienza e adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo finanziario del proprio cliente. Secondo il Tribunale la banca avrebbe omesso di comportarsi come avrebbe dovuto nell’interesse del cliente, se si tiene presente che «nella migliore delle ipotesi di rendimento, l’attore avrebbe a malapena recuperato il capitale versato».

«Un’altra sentenza importantissima – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha difeso in giudizio l’investitore – a riprova della illiceità o comunque dei vizi giuridici di un prodotto finanziario esaminato e giudicato negativamente anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

  • Gennaio, 19
  • 902
  • Risparmio e Investimenti
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Il Tribunale di Rovigo dichiara nullità di un contratto 4you, privo di facoltà di recesso

Parma, 10 novembre 2009 – Il Tribunale di Rovigo ha annullato il contratto 4you stipulato da un risparmiatore, e condannato l’Istituto di credito a restituire l’importo fino a quel momento da lui corrisposto, oltre agli interessi legali e alle spese di causa .

Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la violazione dell’art. 30 del Testo Unico Finanziario, perché, sebbene il contratto fosse stato stipulato presso l’abitazione del cliente, ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, non era stato comunicato al cliente per iscritto il  termine di sette giorni per eventualmente recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Secondo il Giudice non bastava che la possibilità di recedere fosse inclusa nel prospetto informativo relativo ai titoli acquistati, dovendo essere esplicitata anche nel documento firmato dal risparmiatore.

“ E così anche il Tribunale di Rovigo è giunto alla conclusione che il piano finanziario 4you, benché analiticamente scindibile in distinte operazioni, costituisce un contratto unico sotto il profilo genetico e funzionale, in quanto composto da varie operazioni legate l’una all’altra e fra loro coordinate per essere volte al conseguimento di un organico risultato economico, con l’effetto che la menzione del diritto di recesso di cui all’art. 30 del TUF per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali deve essere contenuta nel contratto stesso ” – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori e del risparmiatore vittorioso.

Clicca QUI per leggere il testo della sentenza

  • Novembre, 10
  • 882
  • Risparmio e Investimenti
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Pagina 2 di 5«12345»

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
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Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

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