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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: prestiti

Invalida al 100% non può rimborsare il prestito, segnalata come cattiva pagatrice ma per il Tribunale la segnalazione è illegittima senza una precedente diffida Il caso di una grossetana affetta da una gravissima patologia: ha risolto il caso dopo 4 anni con l'intervento di Confconsumatori Grosseto

Grosseto, 21 maggio 2025 – È affetta da una gravissima patologia, invalida al 100%. E contava che sarebbe stata l’assicurazione a farsi carico di un prestito che le era stato concesso e che lei, una cittadina grossetana, a causa del suo stato di salute non aveva più potuto rimborsare. Invece si era ritrovata segnalata alla Crif (Centrale rischi di intermediazione finanziaria) come “cattiva pagatrice”.

La grossetana si è rivolta allo sportello di Grosseto di Confconsumatori e con l’intervento degli esperti dell’associazione il prestito è stato rimborsato dall’assicurazione. Rimanevano però tutti gli effetti conseguenti alla segnalazione come “cattiva pagatrice” nelle varie banche dati interbancarie e creditizie, così ha avviato una causa civile per cancellare i dati negativi a suo nome.

Dopo 4 anni di processo, con la sentenza 354/2025 il Tribunale di Grosseto le ha dato ragione, accogliendo la domanda e ordinando la cancellazione dei dati sulla sua persona in tutte le banche dati interbancarie e creditizie. Per il Tribunale di Grosseto, infatti, «la segnalazione come cattivo pagatore deve essere preceduta da una diffida con la precisa indicazione che, in difetto di pagamento, il soggetto verrà segnalato». Comunicazione che per il tribunale ha «natura recettizia», cioè la banca deve esibire la prova, per lettera raccomandata, che il consumatore l’abbia ricevuta.

Per informazioni e assistenza in materia è possibile contattare lo sportello grossetano di Confconsumatori in via della Prefettura 3, interno 2 (0564 417849; grosseto@confconsumatori.it), aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il lunedì, martedì, giovedì e venerdì anche dalle 9 alle 12. Tutti i contatti delle sedi territoriali di Confconsumatori sono al link https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

  • Maggio, 21
  • 1768
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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“Il debito sostenibile e la crisi da sovraindebitamento”: webinar il 23 febbraio L’evento di Confconsumatori fornirà strumenti e consigli per uscire dalla spirale negativa

Parma, 16 febbraio 2024 – Gestire il proprio denaro in maniera responsabile può essere una sfida difficile, e talvolta contrarre debiti – come mutui e finanziamenti – senza compiere le opportune valutazioni rischia di diventare insostenibile per le tasche dei cittadini. Il prossimo venerdì 23 febbraio, a partire dalle ore 15, Confconsumatori organizza, nell’ambito del progetto “Generazione F”, il webinar “Il debito sostenibile e la crisi da sovraindebitamento. Come uscire dalla spirale negativa”.

Durante l’incontro, moderato da Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi Confconsumatori, interverranno Luca Lauricella, responsabile affari legali Rimedia, e Luca Fedele, responsabile commerciale Rimedia. Gli esperti forniranno consigli e indicazioni pratiche per prevenire e superare la spirale negativa del sovraindebitamento.

Introdurrà il webinar Marco Festelli, presidente di Confconsumatori: “Il sovraindebitamento è una piaga che coinvolge un numero sempre più alto di cittadini, soprattutto in un contesto socioeconomico complesso come quello attuale. Confconsumatori, con il progetto Generazione F, ha deciso di mettere al centro l’educazione finanziaria, per permettere alle persone di compiere scelte informate e consapevoli. Inoltre, solo un cittadino informato può valutare concretamente l’opportunità di accedere a procedure di esdebitazione, ovvero alla cosiddetta legge anti suicidi”.

PER PARTECIPARE

Sarà possibile partecipare al webinar attraverso la piattaforma Zoom, iscrivendosi al seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DSk7xCsuT02Qn1obLA7BMA

Scarica la locandina

IL PROGETTO

L’incontro è organizzato all’interno di “Generazione F – Generiamo Futuro”, un progetto finanziato dal MIMIT (D.M. 6/5/2022 art. 5). “Generazione F” prevede campagne informative e incontri formativi online e sul territorio in materia di consumi sostenibili ed economia circolare; educazione finanziaria e sovraindebitamento; educazione assicurativa, previdenziale e sanitaria.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.confconsumatori.it.

  • Febbraio, 16
  • 1781
  • Generazione F - Generiamo Futuro, Progetti e Attività
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Nuova direttiva europea sul credito al consumo Vediamo alcune delle misure volte a garantire maggiore trasparenza e sicurezza ai consumatori

Parma, 29 dicembre 2023 – Sul finire del 2023, sono arrivate dall’Europa alcune importanti novità riguardanti il credito al consumo. La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 30 ottobre. L’emanazione della nuova direttiva si è resa necessaria al fine di una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell’Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla presente direttiva, ma già da oggi hanno valenza quantomeno a livello di interpretazione di norme e condotte esistenti.

Il credito al consumo sarà così disciplinato da regole più trasparenti sia in fase contrattuale che precontrattuale. Le nuove disposizioni si applicano ai prestiti da zero fino a 100 mila euro (ossia i prestiti utilizzati per spese personali o della famiglia, come ad es. acquisto di un veicolo, ristrutturazioni casa, beni di consumo, viaggi, ecc.).

LE MISURE

Alla luce di ciò, sono state introdotte varie misure. Eccone sintetizzate alcune:

  • In base all’art.8 si vieta la pubblicità dei prodotti di credito che: a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria; b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.
  • In base all’art.10 l’intermediario del credito deve fornire al consumatore le informazioni precontrattuali chiare e comprensibili necessarie per confrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore in tempo utile prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto, anche ove siano usate tecniche che di comunicazione a distanza. Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma del presente paragrafo siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il creditore deve inviare al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso. Il promemoria è fornito al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito. Inoltre, l’art.10 definisce in modo dettagliato tutte le informazioni davvero essenziali che obbligatoriamente devono essere messe in risalto nella pagina iniziale del contratto (e non “seppellite” quindi nei meandri del contratto stesso).
  • In base all’art.14 sono consentite le pratiche di commercializzazione aggregata, ma sono vietate le pratiche di commercializzazione abbinata, ossia l’istituto finanziario non può pretendere che la concessione del credito sia condizionata alla vendita anche di un qualche altro prodotto finanziario. Unica deroga ammessa è quella di abbinare l’erogazione del credito con l’apertura di un conto corrente di pagamento o risparmio. Inoltre, si potrà consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, rispettando il principio di proporzionalità. In tali casi il creditore sarà comunque tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo, qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore, senza modificare le condizioni del credito offerto al consumatore. Inoltre i consumatori devono avere almeno tre giorni di tempo per confrontare diverse offerte di assicurazione.
  • In base all’art.15 i creditori e gli intermediari del credito non possano desumere che vi è il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati tramite opzioni predefinite. Le opzioni predefinite includono le caselle preselezionate. Il consenso del consumatore alla conclusione di contratti di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un’azione positiva chiara e inequivocabile con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
  • In base all’art.18 si impone che prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore debba effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni accurate sul reddito e sulle spese del consumatore e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore. Se la richiesta di credito è presentata congiuntamente da più di un consumatore, il creditore effettua la valutazione del merito creditizio sulla base della capacità di rimborso congiunta dei consumatori. Il creditore erogherà il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti.
  • L’art.22 impone che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito, il creditore deve comunicare al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, le seguenti informazioni seguenti: a) una descrizione chiara delle modifiche proposte indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge; b) il calendario per l’attuazione delle modifiche; c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore in relazione alle modifiche; d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo; e) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente cui può essere presentato tale reclamo.
  • In base all’art.26 il consumatore possa recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione entro un periodo di 14 giorni dal l giorno della conclusione del contratto di credito oppure dal il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni essenziali, se tale giorno è posteriore a quello si stipula del contratto.
  • In base all’art.27 un consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non sarà più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato: qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o prestati oppure siano forniti o prestati soltanto in parte oppure non siano conformi al contratto per la loro fornitura o prestazione, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di tali merci o la prestazione di tali servizi.
  • In base all’art.29 si conferma che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli upfront, ossia quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione del credito. La Direttiva detta, inoltre, i principi per il calcolo dell’indennizzo spettante al creditore in caso di rimborso anticipato che comunque non potrà mai superare l’1% dell’importo del credito oggetto del rimborso anticipato.
Questo articolo è realizzato nell’ambito di Generazione F, un progetto finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5
  • Dicembre, 29
  • 4061
  • Generazione F - Generiamo Futuro
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Accordo ABI-AACC: sospensione dei crediti alle famiglie Confconsumatori, insieme ad altre associazioni, ha sottoscritto con l'Associazione Bancaria Italiana un accordo in tema di sospensione di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale

Parma, 17 dicembre 2020 – ​Il 16 dicembre 2020 ABI e numerose associazioni dei consumatori, tra cui Confconsumatori, hanno sottoscritto un Accordo per la sospensione di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale.

Al riguardo, si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’iniziativa:

  • Dicembre, 17
  • 1470
  • Progetti e Attività, Risparmio e Investimenti
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Legge di Bilancio: le proposte di Confconsumatori Le proposte, contenute in una lettera alla Camera dei Deputati, sono pensate per rendere i provvedimenti futuri più vicini ai consumatori, alle famiglie e al terzo settore.

Parma, 25 novembre 2020 – Con un contributo scritto indirizzato alla X Commissione della Camera dei Deputati, Attività produttive, commercio e turismo, Confconsumatori ha inviato alcune proposte per una Legge di Bilancio vicina ai consumatori, alle famiglie e al terzo settore, senza dimenticare il delicato tema del sovraindebitamento al quale, nelle scorse settimane, l’associazione ha dedicato ben due webinar trasmessi in diretta anche sulla piattaforma Facebook (LINK e LINK).

  • Novembre, 25
  • 1953
  • Casa e Utenze, Rapporti con Pubblica Amministrazione, Servizi e Società
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Sospensione mutui e prestiti: nuovi protocolli ABI-Assofin I nuovi accordi, firmati dalle associazioni dei consumatori, consentono di sospendere temporaneamente i pagamenti per il periodo di emergenza Covid-19

Parma, 2 maggio 2020 – Al fine di agevolare la situazione di tante famiglie italiane, ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) insieme a diverse Associazioni dei consumatori, tra cui Confconsumatori, hanno realizzato due documenti che danno la possibilità di sospendere le sospendere per un tempo definito la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. «ABI ed Assofin – commentano da Confconsumatori – hanno dimostrato sensibilità nei confronti delle esigenze straordinarie e manifeste che sono emerse nell’attuale periodo di emergenza sanitaria».

I requisiti e le condizioni soggettive di accesso agli accordi sono le medesime per entrambi i documenti: cessazione del rapporto li lavoro subordinato o atipico, cassa integrazione, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per 30 giorni consecutivi e perdita di fatturato per i lavoratori autonomi

ABI – Accordo di sospensione mutui ipoteca immobili e prestiti chirografari a rimborso rateale

Questo accordo realizzato con ABI permette di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 dei mutui garantiti da immobili e le rate dei pagamento dei finanziamenti non garantiti da garanzia reale, a rimborso rateale e con mutui garantiti da immobili erogati per finalità diverse dall’acquisto della prima casa oppure, pur essendo connessi a tale acquisto, non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini, (link al precedente comunicato).

La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020.

 

Assofin – Moratoria COVID 19 per il credito ai consumatori

I titolari di contratti di credito ai consumatori che, per emergenza Covid-19 si trovino in difficoltà nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, possono chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a 6 mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria. Questo accordo, inoltre, prevede la possibilità di sospendere anche la cessione di quinto, per una durata di 6 mesi e sarà anche possibile sospendere solo la parte capitale.

Ancora oggi, però, non è stata resa disponibile la modulistica e non è stato ancora stilato l’elenco delle finanziarie aderenti all’accordo. Le associazioni dei consumatori aderenti, tra cui Consumatori, hanno chiesto la pubblicazione delle adesioni: «Invitiamo – esorta Confconsumatori – le Banche e le finanziarie ad aderire al più presto agli accordi e a rendere nota la loro adesione». Confconsumatori ha inoltre chiesto ad Assofin di invitare gli intermediari, in caso di richiesta, a fornire al consumatore un preventivo dell’aumento della rata successiva alla sospensione del pagamento, proponendo anche, in alternativa, di allungare il piano di ammortamento.

 

I consumatori che volessero usufruire dei protocolli, possono contattare le sedi territoriali di Confconsumatori per ricevere assistenza nella preparazione e nell’invio della domanda. I riferimenti delle sedi dell’associazione sono disponibili a QUESTO LINK

  • Maggio, 2
  • 3198
  • Casa e Utenze, Risparmio e Investimenti
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