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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: prezzi

Mobili con etichetta

22 febbraio 2005 – Grazie alla Circolare n. 1 del 3 agosto del 2004, non potrà più accadere che dei mobili, per esempio prodotti con pannelli truciolari, vengano venduti come di "legno massiccio". Dall’8 febbraio 2005, infatti, i prodotti in legno (mobili, complementi di arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l’impiego del legno) devono possedere una "carta di identità", cioè una scheda identificativa o scheda prodotto . La scheda deve essere fornita dal produttore dei mobili al distributore e, da quest’ultimo esposta e resa disponibile al consumatore. Infine, deve essere consegnata all’acquirente all’atto della conclusione del contratto di vendita, cioè al momento della consegna del prodotto. Informiamo i consumatori – afferma Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori – che la scheda identificativa deve obbligatoriamente riportare: – il nome o la ragione sociale o il marchio del produttore – la sede del produttore o dell’importatore – la tipologia ed i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti del prodotto (anche quando vengano impiegati materiali simili al legno) – le istruzioni per la manutenzione e la pulizia, se opportune e necessarie".

La scheda può contenere indicazioni riguardanti lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita. Mara Colla ha anche rivolto l’invito ai produttori e ai distributori di mobili e accessori a fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e, soprattutto, veritiere .

Confconsumatori svolgerà indagini per verificare i contenuti della "scheda di prodotto" e ne darà informazione pubblica allo scopo di offrire elementi di conoscenza utili agli acquirenti. L’associazione chiederà inoltre l’applicazione delle sanzioni previste a carico di coloro che non daranno le informazioni e le garanzie di legge.

  • Febbraio, 22
  • 2515
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Cartello sui prezzi delle sigarette: la decisione dell'Antitrust

Roma, 28 marzo 2003 – L’Antitrust sanziona un cartello sui prezzi delle sigarette: 50 milioni di euro di multa a Philip Morris e 20 milioni di euro ad Ente Tabacchi Italiani per intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei tabacchi . L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 marzo 2003, ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, realizzata tra il 1993 ed il 2001 dai due principali operatori del mercato italiano delle sigarette: Philip Morris e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dal 1999 divenuta Ente Tabacchi Italiani.

L’Autorità, valutata la gravita’ delle condotte messe in essere dalle societa’, ha deliberato di irrogare sanzioni a cinque società del gruppo Philip Morris che hanno partecipato all’intesa (Philip Morris International Management S.A., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Products S.A., Philip Morris Holland B.V. e Philip Morris GmbH, per complessivi 50 milioni di euro di sanzioni) e alla società Ente Tabacchi Italiani S.p.a. (sanzione di 20 milioni di euro).

L’istruttoria, avviata il 14 giugno 2001, ha preso in esame i comportamenti di prezzo della generalità delle imprese operanti nel mercato delle sigarette tra il 1993 ed 2001, nonché i rapporti contrattuali in base ai quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prima, e l’Ente Tabacchi Italiani poi, hanno prodotto e venduto, nello stesso periodo, sigarette con marchi di proprietà di Philip Morris (sigarette Marlboro, Diana, Muratti e Mercedes). Dall’istruttoria è emerso che Philip Morris e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani, i due principali operatori del mercato, a partire da rapporti contrattuali di licenza, hanno dato luogo ad un’ampia concertazione avente come oggetto ed effetto la convergenza delle strategie commerciali delle due imprese, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali sui prezzi delle sigarette e mantenimento di un’artificiale stabilità del mercato . Nel periodo considerato, Philip Morris e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani hanno applicato aumenti di prezzo contestuali ed omogenei, riuscendo a mantenere la loro quota congiunta di mercato al di sopra del 90%, anche attraverso azioni volte a limitare iniziative concorrenziali degli altri operatori .

I contratti di licenza riguardavano alcune delle principali marche di Philip Morris commercializzate in Italia e rappresentavano una significativa parte dell’attività produttiva dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Ente Tabacchi Italiani. Uno degli elementi caratterizzanti i rapporti contrattuali di licenza è stato lo squilibrio economico: i rapporti di licenza hanno rappresentato infatti uno strumento da parte di Philip Morris sull’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani affinchè questa orientasse la sua azione per favorire, oltre ai propri interessi, anche quelli dell’impresa licenziante, accrescendone ricavi e posizione di mercato (nel 1993 Philip Morris deteneva il 46,9% del mercato delle sigarette contro il 45% di AAMS, nel 2001 queste quote sono diventate rispettivamente 62,2% e 27%). La concertazione fra l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani e Philip Morris, espressamente prevista nei contratti di licenza applicati fino al 1997, si e’ anche manifestata, relativamente ai prezzi dei prodotti oggetto di licenza, nella definizione di aumenti di prezzo che, producendo incrementi del gettito fiscale derivante dalla vendita di sigarette, hanno evitato aumenti dell’aliquota dell’imposta di consumo gravante sulle sigarette, previsti nel periodo considerato da leggi in materia di finanza pubblica. L’intesa fra l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani e Philip Morris si è diretta, inoltre, nei confronti delle altre imprese, inducendo aumenti dei prezzi delle sigarette concorrenti e limitando le possibilità di nuovi posizionamenti di prezzo.

Per realizzare tale strategia comune, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato/Ente Tabacchi Italiani e Philip Morris si sono avvalse fino al 1998 del ruolo svolto da AAMS, insieme produttore e unico distributore all’ingrosso. Fino al 1998 è stata proprio AAMS a comunicare alle altre imprese l’ammontare dell’aumento dei prezzi e ad assicurarsi che esse seguissero le indicazioni fornite. Successivamente, è stato ETI a proseguire in tale ruolo, quantomeno nel 1999 e 2000.

I comportamenti di prezzo delle imprese diverse da Philip Morris e AAMS/ETI non configurano una partecipazione all’intesa, in quanto essi sono stati per lungo tempo fortemente condizionati da alcune previsioni dei rispettivi contratti di distribuzione, dichiarate nel 1998 abusive dalla Commissione CE e dalle pressioni esercitate ed esercitabili da AAMS, volte a neutralizzare la possibilità di mettere in atto azioni concorrenziali. Successivamente, a partire dal secondo semestre 1998, tali imprese hanno posto in essere condotte divergenti da quelle delle due maggiori.

L’intesa cosi’ realizzata da AAMS/ETI e Philip Morris ha significativamente alterato le dinamiche concorrenziali di prezzo nel mercato delle sigarette. Attraverso la conclusione di contratti di licenza di produzione e vendita, la definizione degli aumenti di prezzo e la conseguente azione congiunta per indurre l’aumento dei prezzi di vendita di tutte le sigarette e limitare l’iscrizione di nuove marche in fascia gap (i nuovi brand da introdurre sul mercato) da parte degli altri operatori, AAMS/ETI e Philip Morris hanno profondamente ostacolato il processo concorrenziale del mercato nazionale delle sigarette, riuscendo ad aumentare i loro ricavi e a mantenere una quota di mercato congiunta di circa il 90%, arrecando, al contempo, un grave pregiudizio ai consumatori .

Considerata la particolare e significativa gravita’ nonche’ la durata dell’infrazione, l’Autorita’ ha stabilito di comminare sanzioni secondo i seguenti importi, intimando altresi’ alle suddette societa’ la cessazione dalla continuazione dell’infrazione:

– ETI SPA 20.000.000 EURO – PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 23.830.000 EURO – PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. 9.729.000 EURO – PHILIP MORRIS GmbH 8.322.000 EURO – PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 6.252.000 EURO -PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT 1.867.000 EURO

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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
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